Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 15866
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

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In tema di garanzie difensive, non può essere ritenuta la equipollenza, se non quando non siano state svolte indagini che abbiano mutato in maniera apprezzabile il quadro probatorio tra l'interrogatorio dell'indagato reso in sede di convalida del fermo o dell'arresto e l'invito a comparire ex art. 375 cod. proc. pen., in considerazione delle differenze esistenti tra un provvedimento che incide sulla libertà personale ed un altro teso a fornire la possibilità di un contraddittorio anticipato al termine delle indagini preliminari, atteso che l'interrogatorio in sede di convalida mira a controllare l'esistenza di specifici presupposti quali la flagranza e la commissione di un reato per il quale è consentito detto provvedimento interinale ed a verificare la sussistenza delle condizioni e delle esigenze cautelari per l'applicazione di una misura coercitiva, mentre quello effettuato al termine delle indagini costituisce uno strumento di difesa per l'indagato onde consentire la prospettazione di elementi di discolpa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 15866
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15866
    Data del deposito : 1 marzo 2001

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