Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 1
In tema di garanzie difensive, non può essere ritenuta la equipollenza, se non quando non siano state svolte indagini che abbiano mutato in maniera apprezzabile il quadro probatorio tra l'interrogatorio dell'indagato reso in sede di convalida del fermo o dell'arresto e l'invito a comparire ex art. 375 cod. proc. pen., in considerazione delle differenze esistenti tra un provvedimento che incide sulla libertà personale ed un altro teso a fornire la possibilità di un contraddittorio anticipato al termine delle indagini preliminari, atteso che l'interrogatorio in sede di convalida mira a controllare l'esistenza di specifici presupposti quali la flagranza e la commissione di un reato per il quale è consentito detto provvedimento interinale ed a verificare la sussistenza delle condizioni e delle esigenze cautelari per l'applicazione di una misura coercitiva, mentre quello effettuato al termine delle indagini costituisce uno strumento di difesa per l'indagato onde consentire la prospettazione di elementi di discolpa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 15866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15866 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 01/03/2001
1. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - SENTENZA
2. " UI TO " N. 856
3. " LF M. LO " REGISTRO GENERALE
4. " FRANCESCO NOVARESE " N. 7299/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di Avellino nel procedimento a carico di FI ON
avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino del 2 febbraio 2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero che ha concluso per ASR l'ordinanza del 2/2/2000 del Tribunale di Avellino, con restituzione al medesimo ufficio per il prosieguo.
Svolgimento del processo
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del locale Tribunale in sede di riesame, emessa in data 2 febbraio 2000, con la quale veniva dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento a carico di FI AN per omesso invito a comparire ex art. 375 c.p.p. in relazione all'art. 416 c.p.p. ed ordinata la restituzione degli atti al P.M., deducendo quali motivi l'abnormità del provvedimento, in quanto determinava un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari in un caso non previsto dalla legge, la violazione di principi processuali, perché non era stata ritenuta l'equipollenza tra l'interrogatorio reso in sede di convalida e l'invito a comparire, la violazione degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., giacché si trattava di nullità a regime intermedio non eccepita all'udienza preliminare, la violazione dell'art. 416 c.p.p. in riferimento all'art. 415 bis c.p.p., giacché, in base al principio "tempus regit actum" non poteva essere seguita più la disciplina contemplata dall'art. 416 c.p.p. ma quella differente introdotta dalla legge n. 479 del 1999. Motivi della decisione
I motivi addotti non sono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato.
Ed invero, l'atto abnorme può essere tale sotto il profilo strutturale, ove si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale per la sua singolarità, oppure sotto il profilo funzionale, allorquando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass. sez. un. 12 febbraio 1998 n. 17, Di Battista rv. 209605, che costituisce esplicitazione di Cass. sez. un. 5 luglio 1995 n. 8, P.M. in proc. Cirulli rv. 201544).
Orbene, nella fattispecie, si è in presenza di un provvedimento abnorme, poiché si è proceduto ad un'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari in un caso non previsto dal sistema processuale (Cass. sez. un. 31 luglio 1997 n. 10, citata dall'attento ricorrente), anche se recenti pronunce dello stesso organo sembrano porre in discussione questi principi (Cass. sez. un. ud 31 gennaio 2001 n. 2, P.M. in proc. Fasano). Ciò posto, pur in presenza di una nullità di ordine generale a regime intermedio, la stessa non appare tardiva, giacché eccepita e, comunque, rilevabile d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado ed, in ogni caso, nella fase degli atti preliminari al giudizio, ove si ritenga di distinguere il dibattimento in due fasi (Cass. Sez. 3^ 12 aprile 1995 n. 3986, Raciti rv. 201972 cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, non necessari nella fattispecie).
Pertanto bisogna affrontare il nucleo centrale del ricorso consistente nella ritenuta equiparabilità dell'interrogatorio reso in sede di convalida con l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio.
Al riguardo è opportuno soffermarsi sulla finalità di detto obbligo, sancito a pena di nullità, giacché, secondo una parte della dottrina, lo stesso servirebbe soltanto per consentire all'indagato di conoscere in maniera più approfondita la sua posizione processuale, giacché potrebbe persino non essere a conoscenza del procedimento, ove non siano stati compiuti atti, che impongano l'invio dell'informazione di garanzia, mentre altra tesi dottrinale attribuisce a detto invito una natura sostanziale, poiché consentirebbe un'anticipazione del contraddittorio e l'interrogatorio costituirebbe un mezzo di difesa sia per controllare e discutere criticamente gli elementi di accusa acquisiti sia per fornire altri a discolpa sia per assicurare in ogni stato e grado il diritto di difesa sia per verificare la regola stabilita dall'art. 358 c.p.p. e spesso obliterata, secondo cui il P.M. deve svolgere altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Peraltro la finalità garantista che ha ispirato la regola introdotta con la novella, secondo quanto esattamente asserisce il ricorrente, vuole evitare la possibilità di subire gli effetti pregiudizievoli di un rinvio a giudizio disposto senza che l'indagato sia posto in condizione di interloquire.
Detta finalità, del resto, oltre che suffragata da un'esegesi logico - sistematica e teleologica, trova puntuale riscontro nei lavori parlamentari della novella del 1997, dai quali risulta come la finalità perseguita dal legislatore fosse quella di un effettivo contraddittorio, inteso non solo come informazione dell'indagato, ma anche come sua partecipazione alla formazione del materiale processuale prima della fase dibattimentale, rispondendo anche ad esigenze di rapidità e di efficienza del processo, oggi costituzionalmente garantite dall'art. 111 Cost.. Individuata la finalità dell'invito a comparire contenuto nella novella del 1997, potrebbe affermarsi che "il riferimento contenuto nell'art. 416 primo comma c.p.p. ad una specifica forma ex art. 375 c.p.p. volta a provocare l'interrogatorio dell'indagato non consente di ammettere equipollenti" (cfr. ordinanza impugnata), ma, a parere del collegio, una simile impostazione legata alla lettera della legge senza tener conto di principi generali esistenti in tutti i rami del diritto processuale, civile, penale ed amministrativo, non appare appagante, tanto più che prescinde dalle finalità di detto invito ed effettua quel tipo di interpretazione "ad litteram" alcune volte pur sostenuto dalle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 7 giugno 1999 n. 11, Tucci rv. 213494 e Cass. sez. un. 16 dicembre 199 n. 22, Sadini ed altro rv. 214792).
Tuttavia, anche seguendo un'analisi ermeneutica basata su tutti i criteri interpretativi potrebbe giungersi alla stessa soluzione, ove si ponesse l'accento sulle differenze esistenti tra un provvedimento che incide sulla libertà personale, effettuato in sede di indagini preliminari, ed un altro teso a fornire all'indagato la possibilità di un contraddittorio anticipato al termine delle stesse, e sulle diversità pur riscontrate tra la convalida dell'arresto o del fermo e l'applicazione di una misura cautelare personale in considerazione dell'autonomia e dell'indipendenza dei due provvedimenti, sicché appaiono differenziati le finalità ed i requisiti, in quanto l'interrogatorio in sede di convalida mira a controllare l'esistenza degli specifici presupposti quali la flagranza e la commissione di un reato per il quale è consentito detto provvedimento interinale ed a verificare la sussistenza delle condizioni e delle esigenze cautelari per l'applicabilità di una misura coercitiva, mentre quello effettuato dopo l'applicazione della misura cautelare concerne l'accertamento della persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e costituisce anche uno strumento di difesa per l'indagato, che può prospettare elementi a discolpa. Peraltro, proprio risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull'obbligo di reiterare o meno l'interrogatorio successivamente all'applicazione della misura cautelare personale dopo averlo reso in sede di convalida le sezioni unite di questa Corte hanno affermato alcuni principi che devono essere tenuti presenti nel trattare la questione sottoposta all'esame del collegio.
Infatti, superando la dicotomia espressa dagli opposti indirizzi, la citata decisione ha sostenuto l'equipollenza tra i due atti, qualora la persona sia stata sentita con le modalità indicate negli arti. 64 e 65 c.p.p., attinenti all'interrogatori nel merito con funzione di garanzia e di controllo.
La soluzione accolta ha quale retroterra culturale i principi della conservazione degli atti, di economia processuale e di rapida definizione dei giudizi in una visione non solo formale del diritto processuale, nella quale il concetto di equipollenza assume un ruolo decisivo.
Orbene, alla luce di questi principi ed in considerazione delle finalità dell'invito a comparire, l'equipollenza di questo atto rispetto all'interrogatorio reso in sede di convalida del fermo o dell'arresto può essere affermata non solo quando l'interrogatorio è stato condotto con le modalità stabilite dagli arti. 64 e 65 c.p.p. (nella specie sussistenti, giacché questo giudice di legittimità può compulsare gli atti poiché è stato dedotto un vizio procedurale) ma anche quando non siano state effettuate indagini tali da aver potuto modificare in maniera apprezzabile la situazione esistente all'epoca dell'interrogatorio, sicché verrebbe a sussistere l'interesse dell'indagato ad un contraddittorio anticipato su tutti gli elementi raccolti.
Pertanto, poiché, nella fattispecie, l'interrogatorio è stato effettuato in data 11 giugno 1996, mentre la richiesta del rinvio a giudizio è posteriore all'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997 n. 234 e l'udienza preliminare ed il decreto che dispone il giudizio sono stati tenuti ed emessi il 20 maggio 1998, non può essere affermata la predetta equipollenza per l'insussistenza del secondo presupposto sostanziale (lasso di tempo intercorso tra i due atti con effettuazione di ulteriori indagini incidenti in maniera apprezzabile sulla posizione dell'indagato quali escussione in data 20 e 21 marzo 1997 di persone informate sui fatti ed espletamento di un incidente probatorio).
Nè l'ordinanza impugnata può essere ritenuta abnorme ed ineseguibile e, comunque, illegittima, perché è stata modificata dall'art. 415 bis c.p.p., introdotto dalla legge n. 479 del 1999, la pregressa normativa, stabilendo una differente procedura più garantista, perché, in virtù del principio "tempus regit actum" deve aversi riguardo al momento in cui è stata presentata la richiesta di rinvio a giudizio e deve applicarsi la normativa esistente all'epoca, mentre la dichiarazione di nullità del decreto di citazione per omesso invito a comparire determina la regressione del procedimento con la restituzione degli atti al P.M., il quale, prima della nuova notifica, dovrà effettuare gli adempimenti prescritti dalla nuova normativa (cfr. in termini Cass. sez. 5^ 23 ottobre 1999 n. 4187, P.M. in proc. Simoni rv. 215040 e Cass. sez. 3^ 20 settembre 1999 n. 1542, P.M. in proc. Dolfi rv. 214448) in applicazione del principio su citato proprio del diritto processuale penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001