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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/09/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. 881/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, (C.F. – P.I. , con il Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
Proc. dom. Avv. Laura Wanda Mezzena come da mandato in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante contro
(C.F. , con il Proc. dom. Avv. Alberto Roda, Controparte_1 C.F._2 come da mandato allegato alla memoria difensiva di costituzione in appello,
Appellato
e contro
(C.F. ), con il Proc. dom. Avv. Alberto Controparte_2 C.F._3
Molon ed Avv. Alberto Fezzi, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellato
In punto: appello avverso la Sentenza n. 716/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Verona in data 21.3.2024.
CONCLUSIONI
Parte appellante in data 9.4.2025 depositava note scritte che riportavano le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni più
1 opportuna declaratoria del caso, così giudicare: “nel merito in principalità, per tutti i motivi esposti nel presente giudizio, in accoglimento dell'appello proposto, riformare l'impugnata sentenza n.
716/2024 emessa dal Tribunale di Verona nell'ambito del procedimento civile avente R.G.N.
495/2022 nella parte in cui non ha valutato le domande svolte dalla ricorrente nel merito e dichiarato la soccombenza della stessa sulla base dell'asserita improcedibilità della domanda;
“nel merito, sempre in via principale, riformare l'impugnata sentenza n. 716/2024 emessa dal Tribunale di
Verona nell'ambito del procedimento civile avente R.G.N. 495/2022 e pertanto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di con sede in Verona, Via Controparte_3
Sirtori 7; nonché del Sig. residente in [...], nonché Controparte_1 del Sig. nei confronti della per tutte le causali Controparte_2 Parte_1 meglio espresse in premessa e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 188.810,00-= o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Condannare altresì gli stessi Sig.ri e alla restituzione di tutti i beni CP_2 CP_1 di proprietà di presenti in Lipari in località Agliozzo, e quelli depositati presso Parte_1
l'abitazione del Sig. ita in Lipari con consegna al domicilio di a Milano con CP_1 Parte_1 costi di ritiro, trasporto e consegna a carico del /o In via istruttoria: Si chiede CP_1 CP_2 ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale, nonché CTU come richiesto nelle note sostitutive di udienza depositate il 20.11.2024. Si chiede, infine, di autorizzare la produzione documentale (doc. da 1 a 3) ex art. 345 cpc e 354 prodotta con dette note sostitutive di udienza depositate il 20.11.2024. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio
a favore dell'avv. Laura Mezzena che si dichiara anticipatario. Con osservanza.”
Parte appellata n data 9.4.2025 depositava le note scritte che riportavano Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e statuizione del caso, disattesa ogni contraria istanza anche in via istruttoria,
I) In via principale: rigettare l'appello proposto dall'Appellante nei confronti della sentenza n.
716/2024 emessa dal Tribunale di Verona in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. II) In via subordinata e preliminare di rito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riformata la sentenza di prime cure in quanto procedibilità della relativa domanda giudiziale per corretto e valido esperimento del procedimento di mediazione, dichiarare l'incompetenza, ai sensi dell'art. 21 c.p.c. del Tribunale di Verona, prima, e della Corte di Appello di Venezia, ora, a conoscere e decidere la presente controversia, individuando quale giudice funzionalmente competente unicamente quello di EL PO di OT e, per
l'effetto, assumere tutti i provvedimenti conseguenziali, assegnando – se ritenuto – termine alle parti
2 per riassumere il giudizio al Giudice dichiarato competente (ovvero quello di EL PO di
OT), pronunciandosi altresì – ricorrendone i presupposti – sulle spese di lite a favore del
Resistente. III) In via ulteriormente subordinata rispetto alla domanda sub (I e II): laddove il Giudice dovesse riformare la sentenza di primo grado in punto procedibilità della domanda e ritenere non fondata l'eccezione di incompetenza ex art. 21 cpc, rigettare ogni qualsivoglia domanda ex adverso proposta, specie di natura risarcitoria e restitutoria, perché coperte dal giudicato ex art. 2909 c.c. in virtù della sentenza resa dal Tribunale di Verona pubblicata in data 04.06.2019, numero 1314/2019 tra le medesime parti del presente giudizio e prodotta sub doc. 03. IV) In via ancor più di subordine
(rispetto alle domande sub I, II e III): laddove il Giudice dovesse ritenere non fondate le suddette eccezioni, rigettare ogni e qualsivoglia domanda, specie risarcitoria e restitutoria, ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi argomentati anche nella presente memoria difensiva, già sviluppati in primo grado e che qui sono stati, pertanto, integralmente richiamati e ritrascritti. V) In via istruttoria: respingere ogni richiesta istruttoria dell'Appellante, specie in punto di prova orale, per tutti i motivi esposti in atto e già enucleati anche in sede di primo grado. VI) In ogni caso: - condannare alla integrale refusione delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio a favore del signor oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nella Controparte_1 misura del 15%; - condannare anche ai sensi degli artt. 96, c. 1 e 3 cpc, come meglio Parte_1 argomentato in narrativa;
- respingere qualsivoglia domanda, anche implicita, dovesse essere formulata dal Sig. nei confronti del sig. Con ogni più ampia riserva.” CP_2 CP_1
Parte appellata in data 9.4.2025 depositava le note scritte che Controparte_2 riportavano le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: In via principale: - respingersi
l'impugnazione proposta da in quando infondata in relazione all'unico Parte_1 motivo di appello formulato;
- respingersi, in ogni caso l'impugnazione anche con diversa motivazione e, con essa, respingersi tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti. In ogni caso: - Compensi e spese di causa di primo e secondo grado interamente rifusi/e.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 447 bis e 414 e ss C.p.c. la società “ Parte_1 conveniva in giudizio nonché la società Controparte_1 Controparte_2 [...]
esponendo, in fatto: Controparte_3
- che, nel corso dell'anno 2012, il Sig. contattava il Sig. Controparte_1 Persona_1 collaboratore della ditta ricorrente, prospettandogli la possibilità di acquisire un terreno
3 sito a Lipari (ME), località Agliozzo, sul quale all'epoca era presente un bed & breakfast e che risultava essere nella disponibilità di Controparte_2
Parte
- che l'accordo prevedeva la presa in gestione del da parte di con Controparte_1
l'avvio di attività di lounge bar aperto al pubblico sul terreno circostante da parte della ricorrente, dovendosi quest'ultima occupare, nello specifico, sia della manutenzione dei giardini, sia del servizio di ristorazione;
- che, nel corso delle trattative, veniva dapprima individuata nel contratto d'affitto la forma prescelta per entrare in possesso del terreno, e successivamente veniva raggiunto un accordo di massima per la vendita da parte del fondo da a Controparte_2 [...]
CP_1
- che, in data 1.6.2014, la resistente (appositamente costituita da CP_3 CP_1 per la gestione del fondo) sottoscriveva con la ricorrente il contratto di comodato CP_2 del terreno sito in Lipari, loc. Agliozzo, individuato alle particelle 78, 339 e 432, con validità sino al 31.10.2014, venendo contestualmente sottoscritto, dalle medesime parti e sempre in relazione alle tre predette particelle, un preliminare di locazione commerciale della durata di sei anni, rinnovabile per uguale periodo, che avrebbe sostituito il comodato a decorrere dal 1.1.2015;
- che, in seguito, la ricorrente apprendeva come in proprietà della ci fosse la CP_3 sola particella n. 432 (su cui insistono gli edifici) e non anche le restanti particelle 78 e 339
(su cui invece insistono proprio i terreni occupati dall'attività di lounge bar);
- che, a fronte della rassicurazione da parte di circa l'intenzione dei Controparte_1 proprietari effettivi di trasferire tutti i terreni a (al quale nel frattempo Controparte_2 era stata da questi rilasciata una procura a vendere), la ricorrente effettuava un ingente investimento per lo sfruttamento economico del sito, consistente in bonifiche, installazione impianti, acquisto attrezzature ed arredi, predisposizione loghi e siti web, apertura pratiche edilizie, affitto appartamento da adibire ad alloggio del personale, trasporto di autoveicolo e scooter da Milano alla Sicilia;
- che l'attività della ricorrente, intrapresa concretamente nel giugno 2014, si protraeva sino al settembre del medesimo anno, dopo di che, all'approssimarsi della stagione estiva 2015, la ricorrente medesima riceveva rassicurazioni da circa la stipula del Controparte_2 contratto di locazione, successivamente smentite dallo stesso il quale, anzi, dapprima la convinceva a sottoscrivere una nuovo contratto di comodato per l'anno 2015, quindi le
4 inoltrava in data 4.7.2016 formale diffida per la liberazione dei fondi interessati dall'attività di lounge bar.
Esperita con esiti negativi la mediazione obbligatoria, la ditta istanza introduceva quindi il giudizio di primo grado, forte della sentenza di annullamento dei due contratti di comodato già ottenuta, e instava quindi per la declaratoria di nullità del preliminare di locazione, formulando domanda di risarcimento del danno quantificato in euro 188.810,00.
Si costituivano in giudizio e eccependo Controparte_1 Controparte_2 improcedibilità della domanda svolta dalla ricorrente per invalido esperimento della mediazione obbligatoria, l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di EL
PO di OT e contestando le avverse domande nel merito.
Con la Sentenza n. 716/2024 emessa e pubblicata in data 21.3.2024, il Tribunale di Verona così statuiva: “Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - dichiara improcedibile la domanda formulata dalla ricorrente in ricorso;
- rigetta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dalla ricorrente in corso di causa;
- condanna la ricorrente a rifondere in favore dei ricorrenti e le spese processuali, liquidate in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 4.000,00 cadauno per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 20.5.2024 la ditta “ Parte_1
in persona del titolare firmatario impugnava il predetto provvedimento
[...] Parte_1 per un unico motivo attinente alla declaratoria di improcedibilità della domanda per invalido esperimento della mediazione obbligatoria, e presentando contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Si costituivano in giudizio gli appellati e per Controparte_1 Controparte_2 contestare integralmente le istanze avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposto gravame.
Con provvedimento del 21.11.2024, il Cons. istruttore Marco Campagnolo fissava l'udienza del 11.6.2025 per la rimessione al Collegio assegnando i termini di legge per note di udienza, comparse conclusionali e memorie di replica. Con decreto in data 6-5-2025 la causa è stata riassegnata al Cons. Giudice Ausiliario Avv. Pietro Repossi, fermi restando la data dell'udienza, gli incombenti e i termini già fissati, in base a quanto disposto con provvedimento in data 28 marzo 2025 dal Presidente della Corte d'appello di Venezia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 formula un unico motivo di gravame attinente la declaratoria Parte_1 di improcedibilità della domanda attorea, che nella sostanza non risulta fondato e non può essere accolto.
Secondo l'appellante, infatti è da considerarsi erronea la decisione di primo grado laddove ha stabilito che sarebbe stato invalidamente esperito il tentativo di conciliazione perché al relativo procedimento di mediazione obbligatoria avrebbe partecipato l'avvocato in patrocinio della parte istante sprovvisto di delega autenticata da notaio, non rientrando la delega necessaria per la sostituzione della parte in mediazione negli atti assoggettabili ai poteri di autentica connessi al rilascio del mandato ad litem.
Per parte appellante andrebbe in particolare considerato che l'Organismo di mediazione prescelto dalla parte attivante (dell'Organismo Veronese di Mediazione Forense) nulla aveva obiettato sulla validità delle delega e sulle modalità, anche formali, di svolgimento del relativo procedimento di mediazione, e il cui Regolamento non prevede che il delegato della parte istante non presente alla mediazione abbia a munirsi di delega autenticata da notaio e al quale aveva comunque partecipato come delegato della titolare firmataria un collaboratore della ditta istante, tale informato sui fatti di causa. Persona_1
La delega, poi, sarebbe stata rilasciata su di un modulo da utilizzarsi obbligatoriamente in caso di non partecipazione della parte istante secondo il Regolamento dell'ente di mediazione prescelto (in questo caso quello istituito dall' dell'Organismo Veronese di
Mediazione Forense) e che quindi la delega censurata dal tribunale sotto il profilo formale risulterebbe comunque validamente rilasciata, sia al che agli avv.ti Lepre e Per_1
Valente, in quanto osservante le modalità prescritte dall'organismo stesso, circostanza da ritenersi idonea all'utile esperimento della mediazione obbligatoria anche secondo l'arresto conforme del Tribunale di Firenze (S. 15.3.2024).
Sulle predette circostanze la Corte d'appello osserva innanzitutto che il tribunale risulta aver motivato a riguardo dell'improcedibilità della domanda introduttiva prendendo in considerazione il doc. n. 10 di parte ricorrente, consistente in un verbale del primo incontro di mediazione presso l'Organismo Veronese di Mediazione Forense con allegata delega a
, collaboratore della ditta attivante, e quella agli avv.ti Lepre e Valente, Persona_1 documenti però non integranti la necessaria delega sostanziale, non rintracciabile altresì nella procura ad litem agli atti precedentemente rilasciata da ai propri Parte_1 difensori e da questi ultimi autenticata.
6 Nel presente grado d'appello, le due deleghe sono state riprodotte separatamente la prima sub. doc. n. 1 fascicolo atti e documenti di parte appellante, e che documenta quella rilasciata il 17.12.2019 di titolare della ditta individuale appellante, a Parte_1 Per_1 tramite una scrittura privata non autenticata correlata del documento d'identità
[...] della parte attivante a rappresentarla “…con pieni poteri all'incontro di mediazione nel procedimento di mediazione n. 501/2019 /Zamuner/MO/Aeolia del Parte_1 giorno 17 cm presso il Giudice di Pace di Verona”.
La delega sub. doc. n. 2 fascicolo atti e documenti di parte appellante consiste in un modulo prestampato denominato “Modulo A, da utilizzare obbligatoriamente qualora la parte, assistita da avvocato già designato nella domanda di avvio, intenda farsi rappresentare nel primo incontro e nei successivi incontri di mediazione da terzi o preposti” con il quale risulta aver delegato gli avv.ti Vincenzo Lepre e Valentina Valente a Parte_1 rappresentarla nel procedimento di mediazione avviato nei confronti di “…MO + 2 conferendo all'uopo il più ampio potere di assumere ogni determinazione idonea in relazione alla definizione della controversia nei termini e alle condizioni che riterrà più opportune (cfr. nota)”.
Fatte queste opportune premesse sulla consistenza complessiva del corredo probatorio di parte appellante, la Corte d'appello osserva che l'art. 4 del D.lgs. 28/2010 prevede che “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
Peraltro, l'art.
4-bis introdotto dalla dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n.
216, prevede oggi che “La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.”
Per quanto riguarda la critica formulata dall'appellante a proposito della ritenuta necessità di autentica della delega da parte di pubblico ufficiale, tale nuova disposizione, sembra
7 dunque aver risolto il dubbio sulla necessità dell'autentica da parte di notaio, e in tal senso il motivo di gravame coglie nel segno.
Ritiene tuttavia il Collegio che la finalità primaria della prescrizione normativa generale dell'art. 4, sia quella della conservazione degli scopi conciliativi dell'istituto della mediazione, i quali comportano che la parte attivante abbia a partecipare personalmente agli incontri, e che solo a fronte di giustificati motivi che le impediscono di partecipare, il procedimento, condotto da un terzo delegabile il quale può essere anche l'avvocato in mandato, conservi comunque una possibilità concreta di conciliare la lite, dovendo quindi disporre il delegato di tutti i poteri a tale fine necessari, evitando anche in questo modo un meno conveniente ricorso all'autorità giudiziaria.
Anche e soprattutto sotto tale profilo va quindi esaminato il motivo di appello formulato, e risulta quindi legittimo ritenere a tale riguardo che la delega al terzo - avvocato in mandato compreso - debba contenere un esplicito e specifico conferimento delle facoltà sostanziali utili nel caso concreto, ed atte a consentire validamente che il suddetto delegato disponga effettivamente del potere di disporre del diritto controverso tra le parti.
Ritiene dunque questo Collegio che la norma generale dell'art. 4 imponesse nella fattispecie il rilascio della delega sostanziale al terzo preposto ( gli avv.ti Lepre e Valente), Per_1 la quale risultasse espressamente riferita al potere di disporre del diritto altrui controverso,
e di quello strumentale di sottoscrivere, in sostituzione della parte attivante, l'accordo di mediazione (il quale, laddove venga siglato - si ricorda - è anche titolo esecutivo), dovendosi intendere quindi tale delega per ciò stesso specifica, anche se non rilasciata caso per caso (cfr. Cass. 31.5.2025 n. 14676).
Tale delega sostanziale, in primis, non poteva quindi ritenersi rilasciata dalla facoltà generale di “conciliare definire e transigere” contenuta nella procura ad litem agli atti, stante peraltro l'autentica impropria del difensore così come sancito dall'arresto di legittimità riportato nella sentenza gravata, e così come ha pure ritenuto anche la Corte
d'Appello di Roma (Sezione I civile, Sentenza 20 novembre 2024, n. 7304), la quale affronta l'aspetto cruciale della mediazione civile e commerciale in particolare riguardo alla rappresentanza delle parti durante il procedimento di mediazione obbligatoria.
La Corte romana, in un caso consimile, ha infatti confermato che per delegare validamente un terzo alla mediazione, è necessaria una procura speciale sostanziale, dovendo la parte coinvolta conferire esplicitamente al suo rappresentante il potere di partecipare alla
8 mediazione e di disporre dei diritti sostanziali in gioco, e dovendo la stessa indicare chiaramente i poteri conferiti per la mediazione, non potendosi ritenere validamente integrata dalla delega della procura ad litem autenticata dal difensore in mandato.
Quindi, diversamente da quanto aveva considerato il primo giudice, anche se anche prima del correttivo di cui alla dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 poteva ritenersi validamente conferita una delega della parte attivante rilasciata ad un terzo per quanto non autenticata da notaio, va comunque condiviso il convincimento complessivamente espresso dal giudice di prime cure laddove richiama la necessità di una delega sostanziale a disporre del diritto controverso, posto che il relativo controllo sul contenuto e natura di detta delega spetta comunque al Giudice, e indipendentemente dalle facoltà regolamentari con le quali l'ente di mediazione gestisce gli incontri del procedimento quando non presenzia la parte attivante.
Tale procura o delega sostanziale non è riscontrabile né nella scrittura sub. doc.1, non potendosi reputare che l'espressione “con pieni poteri” equivalga al conferimento del potere di disporre del diritto controverso sino alla formulazione e sottoscrizione del verbale di conciliazione (dovendosi concedere, quanto alla lettera del documento, la probabile presenza di un errore materiale per il riferimento al Giudice di Pace di Verona).
Parimenti deve ritenersi riguardo alla delega rilasciata sul modulo “A” di cui al doc. n. 2 fascicolo parte appellante e doc. 10 fascicolo primo grado della parte ricorrente, stante il riferimento, non specifico, al “..più ampio potere di assumere ogni determinazione idonea in relazione alla definizione della controversia nei termini e alle condizioni che riterrà più opportune”.
Nessuno, quindi, dei documenti indicati dall'appellante integra il requisito della delega sostanziale richiesta dalla norma di legge, con la conseguenza che la decisione gravata va confermata sulla questione posta, dovendosi ritenere assorbite le restanti questioni formulate.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante, e vengono liquidate, in favore di ciascuna parte appellata, in base ai valori minimi dei parametri forensi, in considerazione dell'esigua complessità della controversia, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 716/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Verona in data
21.3.2024. così decide:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna a rinfondere a parte appellata e Parte_1 Controparte_1
le spese della presente fase di giudizio che liquida per ciascuno in euro Controparte_2
5.000,00 oltre IVA e Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 23.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, (C.F. – P.I. , con il Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
Proc. dom. Avv. Laura Wanda Mezzena come da mandato in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante contro
(C.F. , con il Proc. dom. Avv. Alberto Roda, Controparte_1 C.F._2 come da mandato allegato alla memoria difensiva di costituzione in appello,
Appellato
e contro
(C.F. ), con il Proc. dom. Avv. Alberto Controparte_2 C.F._3
Molon ed Avv. Alberto Fezzi, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellato
In punto: appello avverso la Sentenza n. 716/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Verona in data 21.3.2024.
CONCLUSIONI
Parte appellante in data 9.4.2025 depositava note scritte che riportavano le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni più
1 opportuna declaratoria del caso, così giudicare: “nel merito in principalità, per tutti i motivi esposti nel presente giudizio, in accoglimento dell'appello proposto, riformare l'impugnata sentenza n.
716/2024 emessa dal Tribunale di Verona nell'ambito del procedimento civile avente R.G.N.
495/2022 nella parte in cui non ha valutato le domande svolte dalla ricorrente nel merito e dichiarato la soccombenza della stessa sulla base dell'asserita improcedibilità della domanda;
“nel merito, sempre in via principale, riformare l'impugnata sentenza n. 716/2024 emessa dal Tribunale di
Verona nell'ambito del procedimento civile avente R.G.N. 495/2022 e pertanto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di con sede in Verona, Via Controparte_3
Sirtori 7; nonché del Sig. residente in [...], nonché Controparte_1 del Sig. nei confronti della per tutte le causali Controparte_2 Parte_1 meglio espresse in premessa e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 188.810,00-= o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Condannare altresì gli stessi Sig.ri e alla restituzione di tutti i beni CP_2 CP_1 di proprietà di presenti in Lipari in località Agliozzo, e quelli depositati presso Parte_1
l'abitazione del Sig. ita in Lipari con consegna al domicilio di a Milano con CP_1 Parte_1 costi di ritiro, trasporto e consegna a carico del /o In via istruttoria: Si chiede CP_1 CP_2 ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale, nonché CTU come richiesto nelle note sostitutive di udienza depositate il 20.11.2024. Si chiede, infine, di autorizzare la produzione documentale (doc. da 1 a 3) ex art. 345 cpc e 354 prodotta con dette note sostitutive di udienza depositate il 20.11.2024. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio
a favore dell'avv. Laura Mezzena che si dichiara anticipatario. Con osservanza.”
Parte appellata n data 9.4.2025 depositava le note scritte che riportavano Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e statuizione del caso, disattesa ogni contraria istanza anche in via istruttoria,
I) In via principale: rigettare l'appello proposto dall'Appellante nei confronti della sentenza n.
716/2024 emessa dal Tribunale di Verona in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. II) In via subordinata e preliminare di rito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riformata la sentenza di prime cure in quanto procedibilità della relativa domanda giudiziale per corretto e valido esperimento del procedimento di mediazione, dichiarare l'incompetenza, ai sensi dell'art. 21 c.p.c. del Tribunale di Verona, prima, e della Corte di Appello di Venezia, ora, a conoscere e decidere la presente controversia, individuando quale giudice funzionalmente competente unicamente quello di EL PO di OT e, per
l'effetto, assumere tutti i provvedimenti conseguenziali, assegnando – se ritenuto – termine alle parti
2 per riassumere il giudizio al Giudice dichiarato competente (ovvero quello di EL PO di
OT), pronunciandosi altresì – ricorrendone i presupposti – sulle spese di lite a favore del
Resistente. III) In via ulteriormente subordinata rispetto alla domanda sub (I e II): laddove il Giudice dovesse riformare la sentenza di primo grado in punto procedibilità della domanda e ritenere non fondata l'eccezione di incompetenza ex art. 21 cpc, rigettare ogni qualsivoglia domanda ex adverso proposta, specie di natura risarcitoria e restitutoria, perché coperte dal giudicato ex art. 2909 c.c. in virtù della sentenza resa dal Tribunale di Verona pubblicata in data 04.06.2019, numero 1314/2019 tra le medesime parti del presente giudizio e prodotta sub doc. 03. IV) In via ancor più di subordine
(rispetto alle domande sub I, II e III): laddove il Giudice dovesse ritenere non fondate le suddette eccezioni, rigettare ogni e qualsivoglia domanda, specie risarcitoria e restitutoria, ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi argomentati anche nella presente memoria difensiva, già sviluppati in primo grado e che qui sono stati, pertanto, integralmente richiamati e ritrascritti. V) In via istruttoria: respingere ogni richiesta istruttoria dell'Appellante, specie in punto di prova orale, per tutti i motivi esposti in atto e già enucleati anche in sede di primo grado. VI) In ogni caso: - condannare alla integrale refusione delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio a favore del signor oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nella Controparte_1 misura del 15%; - condannare anche ai sensi degli artt. 96, c. 1 e 3 cpc, come meglio Parte_1 argomentato in narrativa;
- respingere qualsivoglia domanda, anche implicita, dovesse essere formulata dal Sig. nei confronti del sig. Con ogni più ampia riserva.” CP_2 CP_1
Parte appellata in data 9.4.2025 depositava le note scritte che Controparte_2 riportavano le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: In via principale: - respingersi
l'impugnazione proposta da in quando infondata in relazione all'unico Parte_1 motivo di appello formulato;
- respingersi, in ogni caso l'impugnazione anche con diversa motivazione e, con essa, respingersi tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti. In ogni caso: - Compensi e spese di causa di primo e secondo grado interamente rifusi/e.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 447 bis e 414 e ss C.p.c. la società “ Parte_1 conveniva in giudizio nonché la società Controparte_1 Controparte_2 [...]
esponendo, in fatto: Controparte_3
- che, nel corso dell'anno 2012, il Sig. contattava il Sig. Controparte_1 Persona_1 collaboratore della ditta ricorrente, prospettandogli la possibilità di acquisire un terreno
3 sito a Lipari (ME), località Agliozzo, sul quale all'epoca era presente un bed & breakfast e che risultava essere nella disponibilità di Controparte_2
Parte
- che l'accordo prevedeva la presa in gestione del da parte di con Controparte_1
l'avvio di attività di lounge bar aperto al pubblico sul terreno circostante da parte della ricorrente, dovendosi quest'ultima occupare, nello specifico, sia della manutenzione dei giardini, sia del servizio di ristorazione;
- che, nel corso delle trattative, veniva dapprima individuata nel contratto d'affitto la forma prescelta per entrare in possesso del terreno, e successivamente veniva raggiunto un accordo di massima per la vendita da parte del fondo da a Controparte_2 [...]
CP_1
- che, in data 1.6.2014, la resistente (appositamente costituita da CP_3 CP_1 per la gestione del fondo) sottoscriveva con la ricorrente il contratto di comodato CP_2 del terreno sito in Lipari, loc. Agliozzo, individuato alle particelle 78, 339 e 432, con validità sino al 31.10.2014, venendo contestualmente sottoscritto, dalle medesime parti e sempre in relazione alle tre predette particelle, un preliminare di locazione commerciale della durata di sei anni, rinnovabile per uguale periodo, che avrebbe sostituito il comodato a decorrere dal 1.1.2015;
- che, in seguito, la ricorrente apprendeva come in proprietà della ci fosse la CP_3 sola particella n. 432 (su cui insistono gli edifici) e non anche le restanti particelle 78 e 339
(su cui invece insistono proprio i terreni occupati dall'attività di lounge bar);
- che, a fronte della rassicurazione da parte di circa l'intenzione dei Controparte_1 proprietari effettivi di trasferire tutti i terreni a (al quale nel frattempo Controparte_2 era stata da questi rilasciata una procura a vendere), la ricorrente effettuava un ingente investimento per lo sfruttamento economico del sito, consistente in bonifiche, installazione impianti, acquisto attrezzature ed arredi, predisposizione loghi e siti web, apertura pratiche edilizie, affitto appartamento da adibire ad alloggio del personale, trasporto di autoveicolo e scooter da Milano alla Sicilia;
- che l'attività della ricorrente, intrapresa concretamente nel giugno 2014, si protraeva sino al settembre del medesimo anno, dopo di che, all'approssimarsi della stagione estiva 2015, la ricorrente medesima riceveva rassicurazioni da circa la stipula del Controparte_2 contratto di locazione, successivamente smentite dallo stesso il quale, anzi, dapprima la convinceva a sottoscrivere una nuovo contratto di comodato per l'anno 2015, quindi le
4 inoltrava in data 4.7.2016 formale diffida per la liberazione dei fondi interessati dall'attività di lounge bar.
Esperita con esiti negativi la mediazione obbligatoria, la ditta istanza introduceva quindi il giudizio di primo grado, forte della sentenza di annullamento dei due contratti di comodato già ottenuta, e instava quindi per la declaratoria di nullità del preliminare di locazione, formulando domanda di risarcimento del danno quantificato in euro 188.810,00.
Si costituivano in giudizio e eccependo Controparte_1 Controparte_2 improcedibilità della domanda svolta dalla ricorrente per invalido esperimento della mediazione obbligatoria, l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di EL
PO di OT e contestando le avverse domande nel merito.
Con la Sentenza n. 716/2024 emessa e pubblicata in data 21.3.2024, il Tribunale di Verona così statuiva: “Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - dichiara improcedibile la domanda formulata dalla ricorrente in ricorso;
- rigetta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dalla ricorrente in corso di causa;
- condanna la ricorrente a rifondere in favore dei ricorrenti e le spese processuali, liquidate in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 4.000,00 cadauno per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 20.5.2024 la ditta “ Parte_1
in persona del titolare firmatario impugnava il predetto provvedimento
[...] Parte_1 per un unico motivo attinente alla declaratoria di improcedibilità della domanda per invalido esperimento della mediazione obbligatoria, e presentando contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Si costituivano in giudizio gli appellati e per Controparte_1 Controparte_2 contestare integralmente le istanze avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposto gravame.
Con provvedimento del 21.11.2024, il Cons. istruttore Marco Campagnolo fissava l'udienza del 11.6.2025 per la rimessione al Collegio assegnando i termini di legge per note di udienza, comparse conclusionali e memorie di replica. Con decreto in data 6-5-2025 la causa è stata riassegnata al Cons. Giudice Ausiliario Avv. Pietro Repossi, fermi restando la data dell'udienza, gli incombenti e i termini già fissati, in base a quanto disposto con provvedimento in data 28 marzo 2025 dal Presidente della Corte d'appello di Venezia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 formula un unico motivo di gravame attinente la declaratoria Parte_1 di improcedibilità della domanda attorea, che nella sostanza non risulta fondato e non può essere accolto.
Secondo l'appellante, infatti è da considerarsi erronea la decisione di primo grado laddove ha stabilito che sarebbe stato invalidamente esperito il tentativo di conciliazione perché al relativo procedimento di mediazione obbligatoria avrebbe partecipato l'avvocato in patrocinio della parte istante sprovvisto di delega autenticata da notaio, non rientrando la delega necessaria per la sostituzione della parte in mediazione negli atti assoggettabili ai poteri di autentica connessi al rilascio del mandato ad litem.
Per parte appellante andrebbe in particolare considerato che l'Organismo di mediazione prescelto dalla parte attivante (dell'Organismo Veronese di Mediazione Forense) nulla aveva obiettato sulla validità delle delega e sulle modalità, anche formali, di svolgimento del relativo procedimento di mediazione, e il cui Regolamento non prevede che il delegato della parte istante non presente alla mediazione abbia a munirsi di delega autenticata da notaio e al quale aveva comunque partecipato come delegato della titolare firmataria un collaboratore della ditta istante, tale informato sui fatti di causa. Persona_1
La delega, poi, sarebbe stata rilasciata su di un modulo da utilizzarsi obbligatoriamente in caso di non partecipazione della parte istante secondo il Regolamento dell'ente di mediazione prescelto (in questo caso quello istituito dall' dell'Organismo Veronese di
Mediazione Forense) e che quindi la delega censurata dal tribunale sotto il profilo formale risulterebbe comunque validamente rilasciata, sia al che agli avv.ti Lepre e Per_1
Valente, in quanto osservante le modalità prescritte dall'organismo stesso, circostanza da ritenersi idonea all'utile esperimento della mediazione obbligatoria anche secondo l'arresto conforme del Tribunale di Firenze (S. 15.3.2024).
Sulle predette circostanze la Corte d'appello osserva innanzitutto che il tribunale risulta aver motivato a riguardo dell'improcedibilità della domanda introduttiva prendendo in considerazione il doc. n. 10 di parte ricorrente, consistente in un verbale del primo incontro di mediazione presso l'Organismo Veronese di Mediazione Forense con allegata delega a
, collaboratore della ditta attivante, e quella agli avv.ti Lepre e Valente, Persona_1 documenti però non integranti la necessaria delega sostanziale, non rintracciabile altresì nella procura ad litem agli atti precedentemente rilasciata da ai propri Parte_1 difensori e da questi ultimi autenticata.
6 Nel presente grado d'appello, le due deleghe sono state riprodotte separatamente la prima sub. doc. n. 1 fascicolo atti e documenti di parte appellante, e che documenta quella rilasciata il 17.12.2019 di titolare della ditta individuale appellante, a Parte_1 Per_1 tramite una scrittura privata non autenticata correlata del documento d'identità
[...] della parte attivante a rappresentarla “…con pieni poteri all'incontro di mediazione nel procedimento di mediazione n. 501/2019 /Zamuner/MO/Aeolia del Parte_1 giorno 17 cm presso il Giudice di Pace di Verona”.
La delega sub. doc. n. 2 fascicolo atti e documenti di parte appellante consiste in un modulo prestampato denominato “Modulo A, da utilizzare obbligatoriamente qualora la parte, assistita da avvocato già designato nella domanda di avvio, intenda farsi rappresentare nel primo incontro e nei successivi incontri di mediazione da terzi o preposti” con il quale risulta aver delegato gli avv.ti Vincenzo Lepre e Valentina Valente a Parte_1 rappresentarla nel procedimento di mediazione avviato nei confronti di “…MO + 2 conferendo all'uopo il più ampio potere di assumere ogni determinazione idonea in relazione alla definizione della controversia nei termini e alle condizioni che riterrà più opportune (cfr. nota)”.
Fatte queste opportune premesse sulla consistenza complessiva del corredo probatorio di parte appellante, la Corte d'appello osserva che l'art. 4 del D.lgs. 28/2010 prevede che “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
Peraltro, l'art.
4-bis introdotto dalla dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n.
216, prevede oggi che “La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.”
Per quanto riguarda la critica formulata dall'appellante a proposito della ritenuta necessità di autentica della delega da parte di pubblico ufficiale, tale nuova disposizione, sembra
7 dunque aver risolto il dubbio sulla necessità dell'autentica da parte di notaio, e in tal senso il motivo di gravame coglie nel segno.
Ritiene tuttavia il Collegio che la finalità primaria della prescrizione normativa generale dell'art. 4, sia quella della conservazione degli scopi conciliativi dell'istituto della mediazione, i quali comportano che la parte attivante abbia a partecipare personalmente agli incontri, e che solo a fronte di giustificati motivi che le impediscono di partecipare, il procedimento, condotto da un terzo delegabile il quale può essere anche l'avvocato in mandato, conservi comunque una possibilità concreta di conciliare la lite, dovendo quindi disporre il delegato di tutti i poteri a tale fine necessari, evitando anche in questo modo un meno conveniente ricorso all'autorità giudiziaria.
Anche e soprattutto sotto tale profilo va quindi esaminato il motivo di appello formulato, e risulta quindi legittimo ritenere a tale riguardo che la delega al terzo - avvocato in mandato compreso - debba contenere un esplicito e specifico conferimento delle facoltà sostanziali utili nel caso concreto, ed atte a consentire validamente che il suddetto delegato disponga effettivamente del potere di disporre del diritto controverso tra le parti.
Ritiene dunque questo Collegio che la norma generale dell'art. 4 imponesse nella fattispecie il rilascio della delega sostanziale al terzo preposto ( gli avv.ti Lepre e Valente), Per_1 la quale risultasse espressamente riferita al potere di disporre del diritto altrui controverso,
e di quello strumentale di sottoscrivere, in sostituzione della parte attivante, l'accordo di mediazione (il quale, laddove venga siglato - si ricorda - è anche titolo esecutivo), dovendosi intendere quindi tale delega per ciò stesso specifica, anche se non rilasciata caso per caso (cfr. Cass. 31.5.2025 n. 14676).
Tale delega sostanziale, in primis, non poteva quindi ritenersi rilasciata dalla facoltà generale di “conciliare definire e transigere” contenuta nella procura ad litem agli atti, stante peraltro l'autentica impropria del difensore così come sancito dall'arresto di legittimità riportato nella sentenza gravata, e così come ha pure ritenuto anche la Corte
d'Appello di Roma (Sezione I civile, Sentenza 20 novembre 2024, n. 7304), la quale affronta l'aspetto cruciale della mediazione civile e commerciale in particolare riguardo alla rappresentanza delle parti durante il procedimento di mediazione obbligatoria.
La Corte romana, in un caso consimile, ha infatti confermato che per delegare validamente un terzo alla mediazione, è necessaria una procura speciale sostanziale, dovendo la parte coinvolta conferire esplicitamente al suo rappresentante il potere di partecipare alla
8 mediazione e di disporre dei diritti sostanziali in gioco, e dovendo la stessa indicare chiaramente i poteri conferiti per la mediazione, non potendosi ritenere validamente integrata dalla delega della procura ad litem autenticata dal difensore in mandato.
Quindi, diversamente da quanto aveva considerato il primo giudice, anche se anche prima del correttivo di cui alla dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 poteva ritenersi validamente conferita una delega della parte attivante rilasciata ad un terzo per quanto non autenticata da notaio, va comunque condiviso il convincimento complessivamente espresso dal giudice di prime cure laddove richiama la necessità di una delega sostanziale a disporre del diritto controverso, posto che il relativo controllo sul contenuto e natura di detta delega spetta comunque al Giudice, e indipendentemente dalle facoltà regolamentari con le quali l'ente di mediazione gestisce gli incontri del procedimento quando non presenzia la parte attivante.
Tale procura o delega sostanziale non è riscontrabile né nella scrittura sub. doc.1, non potendosi reputare che l'espressione “con pieni poteri” equivalga al conferimento del potere di disporre del diritto controverso sino alla formulazione e sottoscrizione del verbale di conciliazione (dovendosi concedere, quanto alla lettera del documento, la probabile presenza di un errore materiale per il riferimento al Giudice di Pace di Verona).
Parimenti deve ritenersi riguardo alla delega rilasciata sul modulo “A” di cui al doc. n. 2 fascicolo parte appellante e doc. 10 fascicolo primo grado della parte ricorrente, stante il riferimento, non specifico, al “..più ampio potere di assumere ogni determinazione idonea in relazione alla definizione della controversia nei termini e alle condizioni che riterrà più opportune”.
Nessuno, quindi, dei documenti indicati dall'appellante integra il requisito della delega sostanziale richiesta dalla norma di legge, con la conseguenza che la decisione gravata va confermata sulla questione posta, dovendosi ritenere assorbite le restanti questioni formulate.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante, e vengono liquidate, in favore di ciascuna parte appellata, in base ai valori minimi dei parametri forensi, in considerazione dell'esigua complessità della controversia, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 716/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Verona in data
21.3.2024. così decide:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna a rinfondere a parte appellata e Parte_1 Controparte_1
le spese della presente fase di giudizio che liquida per ciascuno in euro Controparte_2
5.000,00 oltre IVA e Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 23.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
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