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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 6698/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. CAMMALLERI Parte_1
RAIMONDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal 19.09.2022, data di presentazione della domanda amministrativa, mentre non si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, bensì in quelle per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 1, L. n. 104/1992.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/04/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 67%, sin dalla data della domanda amministrativa, e condividendo il giudizio del C.T.U. della fase di A.T.P. in relazione alla sussistenza delle condizioni sanitarie solo per i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992 e non di quelli ex comma 3 della medesima norma, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Diabete
Mellito tipo II in terapia con IGO. Ipertensione arteriosa. Spodiloartrosi lombare a modesta incidenza funzionale. Ipovisus in soggetto con edema maculare cistoide di grado moderato in
Odx (esiti di trombosi venosa retinica) con epifera già trattata. Segni radiologici di encefalopatia multiinfartuale. Incontinenza sfinterica stabilizzata con urge-incontinenge in esito intervento di isterectomia per fibroma (sic) Sindrome depressiva endoreattiva”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato: “Diabete Mellito tipo II in terapia con
IGO Cod. 9309 (41-50) percentuale 41%
Spondiloartrosi lombare a modesta incidenza funzionale Il quadro rappresentato nella storia clinico-anamnestica descrive lombalgia con episodi di irradiazione agli arti inferiori a seguito di sforzi fisici e prolungata stazione eretta con modesta limitazione funzionale;
non rilevati all'esame neurologico segni di irritazione radicolare né deficit motori e sensitivi. Tale patologia cronica ed evolutiva, episodicamente, a seguito di situazioni di stress fisici determina limitazioni funzionali per sintomatologia algica. La deambulazione e i passaggi posturali si presentano autonomi. Non vengono descritti agli atti esami obiettivi che possano giustificare incapacità all'atto deambulatorio o la necessità a presidi ortopedici
Tenuto in considerazione che queste determinano obiettivamente una limitazione funzionale a meno di circa 1/3, si ritiene di dovere applicare un criterio proporzionale rispetto alla voce tabellare 7010- presa in riferimento per analogia, una valutazione percentuale del 25%
Ipertensione arteriosa
Non si sono evidenziate al controllo clinico disturbi o segni da scompenso cardio-circolatorio
Pressione arteriosa ben controllata farmacologicamente. Non allegata visita cardiologica I classe
NYHA Cod. 6445 (11-20 ) percentuale 15% Sindrome depressiva endoreattiva
Dall'esame clinico è stato riscontrato uno stato di ansia libera e somatizzata con ideazione prevalente sui suoi disturbi e labilità emotiva. In terapia farmacologica con discreto beneficio.
Riferita ansia, disturbo del sonno, tono dell'umore improntato in senso deflessivo COD tabellare
2004-2005 valutazione del 15%.”.
Il C.T.U. ha errato nell'attribuire al cod 7010, da lui stesso applicato per analogia, una percentuale inferiore a quella minima ivi prevista, dovendosi alla patologia spondiloartrosi Cod. 7010 per analogia attribuire almeno la percentuale minima da esso prevista del 31%.
Del pari, ha valutato la patologia psichica in modo autonomo, senza riferimento a un preciso codice tabellare (facendo una media fra i codici 2004 e
2005), ritenendo in ogni caso che la sindrome depressiva sia di grado superiore a quello lieve;
va, quindi, applicato il cod. 2005 – riferito al grado medio - con percentuale di invalidità del 25%.
Il C.T.U. ha invece correttamente valutato la patologia diabetica con il codice 9309 e l'attribuzione della percentuale minima ivi prevista del 41% e quella ipertensiva, con applicazione analogica del cod. 6445 e attribuzione di una percentuale intermedia, del 15%.
Ha altresì correttamente valutato le patologie oculistiche con i cod. 5031 attribuendo il 3% e con il cod. 8005 attribuendo il 5% di invalidità: Dette patologie, tuttavia, sono concorrenti fra loro, sicché va ad esse applicato il calcolo salomonico, che conduce a una percentuale invalidante del 8% complessivo + o
– 5%, in relazione all'incapacità lavorativa specifica;
in relazione all'età lavorativa della ricorrente può, quindi, valutarsi un'invalidità complessiva del 10%, attesa l'incidenza del difetto visivo sulla capacità lavorativa specifica, anche di tipo casalingo.
Orbene, applicando il calcolo riduzionistico alle percentuali di invalidità come sopra ritenute per le singole patologie (del 31%, 25%, 15%, 41% e 10%) si perviene a un'invalidità complessiva del 77%, anche senza considerare quanto dedotto da parte ricorrente in merito all'omessa considerazione dell'asportazione dell'utero in età fertile (che attribuirebbe un ulteriore 25% fisso con cod. 6003).
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, in relazione alla sussistenza delle condizioni sanitarie per l'assegno mensile di invalidità civile, sin dalla data della domanda amministrativa.
Non vi sono, invece, ragioni per dissentire dalla valutazione dei CTU di insussistenza dei requisiti sanitari relativi ai benefici ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, riconoscendo solo quelle dei benefici ex comma 1 della medesima norma, con la medesima decorrenza dalla domanda.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., in favore dell'Erario dello Stato, attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda e la mancata convocazione a visita medica della ricorrente, che aveva proposto la domanda per invalidità civile e per handicap (senza distinzioni) e che non ha ricevuto alcuna valutazione in via amministrativa.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 24/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 6698/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. CAMMALLERI Parte_1
RAIMONDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal 19.09.2022, data di presentazione della domanda amministrativa, mentre non si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, bensì in quelle per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 1, L. n. 104/1992.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/04/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 67%, sin dalla data della domanda amministrativa, e condividendo il giudizio del C.T.U. della fase di A.T.P. in relazione alla sussistenza delle condizioni sanitarie solo per i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992 e non di quelli ex comma 3 della medesima norma, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Diabete
Mellito tipo II in terapia con IGO. Ipertensione arteriosa. Spodiloartrosi lombare a modesta incidenza funzionale. Ipovisus in soggetto con edema maculare cistoide di grado moderato in
Odx (esiti di trombosi venosa retinica) con epifera già trattata. Segni radiologici di encefalopatia multiinfartuale. Incontinenza sfinterica stabilizzata con urge-incontinenge in esito intervento di isterectomia per fibroma (sic) Sindrome depressiva endoreattiva”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato: “Diabete Mellito tipo II in terapia con
IGO Cod. 9309 (41-50) percentuale 41%
Spondiloartrosi lombare a modesta incidenza funzionale Il quadro rappresentato nella storia clinico-anamnestica descrive lombalgia con episodi di irradiazione agli arti inferiori a seguito di sforzi fisici e prolungata stazione eretta con modesta limitazione funzionale;
non rilevati all'esame neurologico segni di irritazione radicolare né deficit motori e sensitivi. Tale patologia cronica ed evolutiva, episodicamente, a seguito di situazioni di stress fisici determina limitazioni funzionali per sintomatologia algica. La deambulazione e i passaggi posturali si presentano autonomi. Non vengono descritti agli atti esami obiettivi che possano giustificare incapacità all'atto deambulatorio o la necessità a presidi ortopedici
Tenuto in considerazione che queste determinano obiettivamente una limitazione funzionale a meno di circa 1/3, si ritiene di dovere applicare un criterio proporzionale rispetto alla voce tabellare 7010- presa in riferimento per analogia, una valutazione percentuale del 25%
Ipertensione arteriosa
Non si sono evidenziate al controllo clinico disturbi o segni da scompenso cardio-circolatorio
Pressione arteriosa ben controllata farmacologicamente. Non allegata visita cardiologica I classe
NYHA Cod. 6445 (11-20 ) percentuale 15% Sindrome depressiva endoreattiva
Dall'esame clinico è stato riscontrato uno stato di ansia libera e somatizzata con ideazione prevalente sui suoi disturbi e labilità emotiva. In terapia farmacologica con discreto beneficio.
Riferita ansia, disturbo del sonno, tono dell'umore improntato in senso deflessivo COD tabellare
2004-2005 valutazione del 15%.”.
Il C.T.U. ha errato nell'attribuire al cod 7010, da lui stesso applicato per analogia, una percentuale inferiore a quella minima ivi prevista, dovendosi alla patologia spondiloartrosi Cod. 7010 per analogia attribuire almeno la percentuale minima da esso prevista del 31%.
Del pari, ha valutato la patologia psichica in modo autonomo, senza riferimento a un preciso codice tabellare (facendo una media fra i codici 2004 e
2005), ritenendo in ogni caso che la sindrome depressiva sia di grado superiore a quello lieve;
va, quindi, applicato il cod. 2005 – riferito al grado medio - con percentuale di invalidità del 25%.
Il C.T.U. ha invece correttamente valutato la patologia diabetica con il codice 9309 e l'attribuzione della percentuale minima ivi prevista del 41% e quella ipertensiva, con applicazione analogica del cod. 6445 e attribuzione di una percentuale intermedia, del 15%.
Ha altresì correttamente valutato le patologie oculistiche con i cod. 5031 attribuendo il 3% e con il cod. 8005 attribuendo il 5% di invalidità: Dette patologie, tuttavia, sono concorrenti fra loro, sicché va ad esse applicato il calcolo salomonico, che conduce a una percentuale invalidante del 8% complessivo + o
– 5%, in relazione all'incapacità lavorativa specifica;
in relazione all'età lavorativa della ricorrente può, quindi, valutarsi un'invalidità complessiva del 10%, attesa l'incidenza del difetto visivo sulla capacità lavorativa specifica, anche di tipo casalingo.
Orbene, applicando il calcolo riduzionistico alle percentuali di invalidità come sopra ritenute per le singole patologie (del 31%, 25%, 15%, 41% e 10%) si perviene a un'invalidità complessiva del 77%, anche senza considerare quanto dedotto da parte ricorrente in merito all'omessa considerazione dell'asportazione dell'utero in età fertile (che attribuirebbe un ulteriore 25% fisso con cod. 6003).
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, in relazione alla sussistenza delle condizioni sanitarie per l'assegno mensile di invalidità civile, sin dalla data della domanda amministrativa.
Non vi sono, invece, ragioni per dissentire dalla valutazione dei CTU di insussistenza dei requisiti sanitari relativi ai benefici ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, riconoscendo solo quelle dei benefici ex comma 1 della medesima norma, con la medesima decorrenza dalla domanda.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., in favore dell'Erario dello Stato, attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda e la mancata convocazione a visita medica della ricorrente, che aveva proposto la domanda per invalidità civile e per handicap (senza distinzioni) e che non ha ricevuto alcuna valutazione in via amministrativa.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 24/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025
LA GIUDICE
Paola Marino