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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Istruttore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1406/2024 promossa da:
(di seguito, per brevità indicata anche come ”), con il patrocinio del Prof. Avv. Parte_1 Pt_1
Lorenzo Stanghellini, dell'Avv. Luigi Giacomo Vigoriti e dell'Avv. Antonio Gioia
APPELLANTE contro
(di seguito, per brevità, indicata anche come Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Mordiglia, dell'Avv. Francesco Gasparini e CP_1 dell'Avv. Andrea Poli
APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante (come da atto di citazione in appello): Parte_1
«voglia la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, n. 295, pubblicata il 26 febbraio 2024, all'esito del procedimento R.G. n. 4288/2018, per i motivi di impugnazione sopra indicati:
- rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Pisa 1318/2018, con ogni conseguenza, anche in punto di dichiarazione di soccombenza virtuale;
- in ogni caso, riformare nel quantum le spese liquidate per il giudizio di primo grado, per
i motivi suesposti, eventualmente compensandole per il primo grado;
pagina 1 di 17 - in ogni caso, revocare la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. di perché infondata Pt_1 in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio»;
- per parte appellata (come da comparsa di Controparte_1 costituzione):
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare i motivi di appello così come proposti dalla e per l'effetto confermare integralmente Parte_2
l'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa n. 295/2024 con condanna della Parte_2 alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio con
[...] contestuale condanna della stessa ex Art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 295/2024, emessa (e pubblicata) in data 26.02.2024 a definizione del giudizio n. R.G. 4288/2018 promosso da il Controparte_1
Tribunale di Pisa così provvedeva:
«Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in persona del legale rappresentante, a rimborsare all'avv. Parte_2
Massimo Mordiglia, all'avv. Francesco Gasparini e all'Andrea Poli in solido, quali procuratori dichiaratisi antistatari, le spese di lite, liquidate in € 40.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e oltre al rimborso delle anticipazioni
- condanna ex art. 96, comma I c.p.c., al pagamento in favore di Parte_2 [...]
di € 10.000,00». Controparte_1
Il Tribunale di Pisa premetteva quanto segue:
- aveva presentato opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1318/2018 (R.G. n. 3580/2018) emesso dal Tribunale di Pisa su istanza di con il quale le era stato ingiunto il rilascio dell'imbarcazione denominata “St. Parte_1
Raphael”, di proprietà dell'opposta, in deposito/custodia presso il cantiere navale dell'opponente, sito in Pisa, Via Aurelia Sud, Traversa A, n. 13/15, eccependo che
[...] non si sarebbe mai concretamente attivata per provvedere al ritiro;
Pt_1
- aveva chiesto, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la CP_1 condanna di per lite temeraria. A sostegno della opposizione, Parte_1 [...]
aveva dedotto: di aver stipulato con in data 07.12.2015, Controparte_1 Parte_2
pagina 2 di 17 un contratto di appalto avente ad oggetto “rimessaggio, refit, e lavorazioni annesse” sul
M/Y Saint Raphael;
che nonostante il regolare stato di avanzamento dei lavori, da febbraio del 2017 la committente aveva interrotto i pagamenti dei SAL, lasciando l'imbarcazione in cantiere;
che con comunicazione del 07.07.2017, aveva
Parte_1 rappresentato formalmente la propria volontà di risolvere il contratto, chiedendo la restituzione dell'imbarcazione, ma senza adottare alcuna iniziativa finalizzata al ritiro;
che, dunque, aveva agito in via monitoria per il pagamento del dovuto;
che CP_1 il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso era stato deciso con sentenza n. 304/2022 con la quale le pretese di erano state ritenute
Parte_1 infondate;
che solo nel gennaio del 2018 aveva manifestato la volontà di
Parte_1 programmare il ritiro dello scafo e delle pertinenze della nave, tuttavia rimanendo poi inerte;
che in data 20.07.2018 aveva comunicato nuovamente la volontà di
Parte_1 ritirare le pertinenze dell'imbarcazione, custodite in alcuni containers, indicando quale data del ritiro il giorno 30.07.2018, senza fare alcun riferimento all'imbarcazione; che in data 30.07.2018, infatti, non era stato richiesto il ritiro della nave, la quale, peraltro, non avrebbe potuto essere consegnata in quanto oggetto di indagine peritale nell'ambito di procedimento di A.T.P.; che a seguito della conclusione delle indagini peritali, il
17.09.2018, dopo il deposito del ricorso per ingiunzione, la aveva comunicato CP_2 di avere ricevuto mandato da per il ritiro dell'imbarcazione, chiedendo un Parte_1 incontro per determinare le complesse operazioni necessarie per il trasporto della nave;
di essersi immediatamente attivata per collaborare;
che mai, prima del Parte_1
17.09.2018, si era attivata concretamente per dare seguito alle richieste di riconsegna, nonostante la piena disponibilità in tal senso della Controparte_1
- si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione perché Parte_1 infondata in fatto ed in diritto. In particolare, la convenuta-opposta aveva dedotto, in particolare: che nonostante le numerose richieste di restituzione dell'imbarcazione e della merce depositata presso i cantieri di questa non aveva provveduto alla CP_1 consegna, procedendo, in data 05.09.2018, con il pignoramento della merce di proprietà
che solo con il pagamento di quanto dovuto per l'esecuzione forzata iniziata Parte_1 in forza del decreto ingiuntivo n. 321/2018, aveva depositato l'atto di CP_1 desistenza all'esecuzione mobiliare sulla merce, comunicando, per le vie brevi, che avrebbe permesso la restituzione della nave;
pagina 3 di 17 - all'udienza del 07.03.2019 aveva dato atto che, come previsto dal verbale CP_1 di riconsegna del 19.11.2018, in data 10.12.2018 l'imbarcazione era stata ritirata dalla società incaricata del rimorchio via mare dello scafo;
CP_3
- la causa era stata istruita documentalmente e con prove orali.
Il Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito:
- occorre preliminarmente rilevare l'intervenuta cessazione della materia del contendere sulla pretesa sostanziale, essendo pacifica la consegna del bene intervenuta nelle more del giudizio. Tuttavia, stante la conflittualità perdurante tra le parti in ordine alle spese di lite, occorre valutare, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la spettanza o meno del diritto originariamente fatto valere in via monitoria;
- non ha provato la sussistenza, al momento della proposizione del ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo, dei fatti costitutivi del diritto alla (ri)consegna dell'imbarcazione m/y Saint Raphael;
- anzitutto, alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, la nave era soggetta a procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. introdotto dalla stessa
[...]
con verifiche ancora in corso da parte del C.T.U., e le parti avevano concordato Pt_1
l'inamovibilità dell'imbarcazione;
- le richieste di consegna di fine luglio 2018 provenienti da erano Parte_1 condizionate all'esaurimento degli accertamenti peritali. In data 30.07.2018, ottenuta la liberatoria da parte del C.T.U., provvide infatti a ritirare soltanto i materiali Parte_1 depositati presso il cantiere di Controparte_1
- la condotta della convenuta-opposta appare contraria a buona fede, avendo ella agito in giudizio senza attendere il venire meno delle ragioni ostative alla consegna (di cui era a conoscenza) e senza manifestare nuovamente in forma idonea la propria volontà di prelevare il bene indicando un ventaglio di date disponibili e predisponendo i mezzi a ciò necessari;
- l'opposizione, dunque, è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
- le spese di lite seguono la soccombenza;
- sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di € 10.000,00, avendo agito in giudizio con colpa grave. Parte_1
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Pisa per i seguenti Parte_1 motivi: pagina 4 di 17 - nelle more del procedimento di A.T.P. avviato da ai sensi dell'art. 696 bis Parte_1
c.p.c., avente ad oggetto accertamenti sullo scafo per determinare il valore dei lavori effettuati, l'imbarcazione e i materiali rimasero, su accordo delle parti, a disposizione del
C.T.U. presso il cantiere di Controparte_1
- il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo per consegna e rilascio dell'imbarcazione venne depositato da in data 07.08.2018, dopo che il C.T.U., in data Parte_1
06.08.2018, aveva dichiarato la conclusione degli accertamenti a bordo dell'imbarcazione, con conseguente possibilità per gli aventi diritto di rientrare nella disponibilità della nave;
- il 30.08.2018 il Tribunale di Pisa emise il decreto ingiuntivo per consegna e Parte_1 lo notificava il medesimo giorno;
- il 05.09.2018 pignorò la merce di proprietà di di cui aveva CP_1 Parte_1 ancora la detenzione. al fine di superare le resistenze di controparte, pagò Parte_1 la somma di € 165.566,16 pretesa da pur avendo opposto il decreto CP_1 ingiuntivo. Soltanto a seguito di tale pagamento, depositò atto di desistenza CP_1 all'esecuzione mobiliare e assicurò al legale di che avrebbe acconsentito al Parte_1 ritiro dell'imbarcazione. Così poté finalmente adoperarsi per la riconsegna Parte_1 dello yacht, confermando l'incarico per il ritiro (e il trasporto) alla società già CP_2 nel frattempo contattata e istruita al ritiro;
il 17.09.2018, contattò CP_2 CP_1 per pianificare la complessa serie di operazioni per lo spostamento del natante;
lo
[...] yacht veniva restituito a soltanto il 18 novembre 2018; Parte_1
- ha agito in via monitoria perché in quel momento quella era l'unica via per Parte_1 tentare di riottenere il bene, una volta ricevuto il via libera del C.T.U.;
- il rilievo operato dal giudice di prime cure secondo cui l'imbarcazione, alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, era ancora soggetta ad accertamenti da parte del
C.T.U., è errato. Le indagini sull'imbarcazione erano state per l'appunto dichiarate concluse in data 06.08.2018. Non è vero, pertanto, che ha agito in giudizio Parte_1 senza attendere il venir meno delle ragioni ostative alla consegna;
- da tempo chiedeva la cooperazione di per la restituzione dello Parte_1 CP_1 scafo, cooperazione nella sostanza negata;
- il Tribunale ha errato nel ritenere che avesse manifestato una CP_1 efficace/fattiva disponibilità alla riconsegna nel gennaio 2018, in quanto non avrebbe potuto offrirla, ostando ad una simile manifestazione la circostanza per cui le verifiche erano pacificamente ancora in corso;
pagina 5 di 17 - tramite la comunicazione del proprio legale del 26.07.2018, oppose un CP_1 espresso diniego alla restituzione tanto dei materiali, quanto dell'imbarcazione;
- nemmeno dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha riconsegnato la nave;
CP_1 anzi, per tutta risposta, ha proposto opposizione prima della riconsegna;
- non è vero che non aveva manifestato in modo idoneo la propria volontà di Parte_1 prelevare il bene stragiudizialmente;
- le testimonianze sono state erroneamente valutate e, comunque, vertevano su aspetti secondari rispetto a quello che era il thema decidendum;
- sui capitoli di prova testimoniale ammessi (formulati da sono stati sentiti CP_1 collaboratori a vario titolo della odierna appellata. Le testimonianze, perciò, dovevano essere ritenute inattendibili. I fatti dedotti nei capitoli da 4 a 10 erano del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio. I capitoli da 11 a 21 riguardano circostanze smentite dai documenti offerti in comunicazione. Il 30.07.2018 il legale di si presentò presso il Pt_1 cantiere per ritirare i soli materiali pertinenziali in quanto l'imbarcazione era ancora sottoposta ad accertamenti;
- considerato che ottenne il decreto ingiuntivo per consegna in data Parte_1
30.08.2018 e che il 17.09.2018, appena due settimane dopo, la su suo CP_2 mandato, contattò la per concordare le modalità del ritiro, si può affermare CP_1 che l'appellante si attivò prontamente;
- fermo restando che la sentenza è errata e dovrà essere riformata nel merito, anche in caso di conferma della medesima dovrà essere in ogni caso riformato il capo sulle spese processuali, prendendo in considerazione i valori minimi. Si rileva infatti l'assenza dei presupposti per liquidare i compensi attenendosi ai valori medi di cui ai parametri ministeriali. La causa non era particolarmente complessa e sono stati reiterati argomenti spesi in altri procedimenti. La fase istruttoria è consistita nel deposito di una sola memoria. Le comparse conclusionali delle parti non sono molto differenti dagli atti introduttivi;
- la condanna di al pagamento di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 1, Parte_1
c.p.c. è certamente ingiusta. Contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, la condotta di è stata contraddittoria, non quella di CP_1 Parte_1
[...] chiedeva la riunione del presente procedimento al giudizio n. R.G. 694/2022
[...] già pendente dinanzi a questa Corte d'Appello.
pagina 6 di 17 Si costituiva in giudizio contestando i motivi di Controparte_1 gravame e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni:
- non è comparsa a svariate udienze del giudizio di primo grado, anche Parte_1 istruttorie;
- non è vero che si è opposta alla riconsegna Controparte_1 dell'imbarcazione, così da giustificare la richiesta avanzata in via monitoria da
[...]
Pt_1
- a corredo della domanda di ingiunzione, ha fornito una versione dei fatti Parte_1 artefatta volta a ingenerare confusione e incertezze. La mancata riconsegna dell'imbarcazione è in realtà ascrivibile alla negligenza di Parte_1
- per la prima volta nel mese di gennaio del 2018 prese contatti con la Parte_1 [...] manifestando la volontà di programmare il ritiro dello scafo Controparte_1 ancora in custodia presso il cantiere, nonché delle pertinenze della nave. Nonostante la disponibilità alla riconsegna da parte di che richiese Controparte_1 indicazioni circa le modalità pratiche del ritiro, non si adoperò in alcun modo Parte_1 per organizzare concretamente il trasporto;
- trattandosi di scafo con lavorazioni non ultimate, il suo spostamento, per dimensioni e stazza, avrebbe richiesto una complessa serie di operazioni per le quali sarebbe stata necessaria una precisa organizzazione. In particolare, la nave non avrebbe potuto essere caricata su un autoarticolato stradale per essere trasportata altrove e non avrebbe potuto essere sic sempliciter trasportata via “acqua” atteso che non era in grado di galleggiare;
- in data 20.07.2018 comunicò la volontà di ritirare le sole pertinenze Parte_1 dell'imbarcazione;
- il 30.07.2018 la nave non venne riconsegnata in quanto l'Avv. Gioia si presentò presso il cantiere di Pisa solo per ritirare i materiali che ancora lì giacevano. Ad ogni modo, alla data del 30.07.2018 la nave non avrebbe potuto comunque essere consegnata risultando ancora oggetto di indagine peritale nell'ambito del procedimento di A.T.P. promosso dalla stessa Parte_1
- solo in data 06.08.2018, il C.T.U. comunicò formalmente alle parti di avere concluso gli accertamenti sullo scafo;
quindi, l'imbarcazione sarebbe potuta rientrare nella disponibilità degli aventi diritto, ma preferì procedere al deposito del ricorso Parte_1 monitorio il giorno successivo;
pagina 7 di 17 - solo nel mese di settembre del 2018, la su incarico della prese CP_2 Parte_1 concreti e fattivi contatti per il ritiro dello scafo e la si attivò CP_1 immediatamente per collaborare con la mandataria;
- i riferimenti operati da controparte alla riconsegna delle pertinenze sono inconferenti, atteso che l'ingiunzione attiene esclusivamente alla consegna dell'imbarcazione;
- la sentenza, pertanto, non presenta vizi logici o giuridici e ha correttamente statuito in riferimento alla condotta processuale chiaramente temeraria tenuta da Parte_1
Alla udienza del 04.02.2025, previa rinuncia espressa delle parti ai termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione riservando quest'ultima al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, si duole dell'erroneità del rilievo, contenuto Parte_1 nella sentenza impugnata (pag. 4), secondo cui l'imbarcazione, alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, sarebbe stata ancora soggetta ad accertamenti e verifiche da parte del C.T.U. nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. n. 3840/2017 R.G. radicato dalla stessa società odierna appellante, tanto che le parti, proprio in virtù di siffatta circostanza, ne avevano concordato l'inamovibilità.
L'assunto del giudice di prime cure è, in effetti, errato.
È innegabile/non è in discussione che durante lo svolgimento delle operazioni peritali che la riguardavano direttamente l'imbarcazione fosse inamovibile in quanto doveva restare a disposizione del C.T.U. Ing. per le verifiche da compiere. Per_1
È altrettanto vero, però, che il C.T.U. Ing. , con messaggio P.E.C. del 06.08.2018 Per_1
(documento n. 12 prodotto da in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), Parte_1 dichiarò la fine degli accertamenti a bordo della nave e, dunque, di aver concluso le verifiche concernenti lo scafo. Il C.T.U., di conseguenza, acconsentì affinché
l'imbarcazione tornasse nella materiale disponibilità degli aventi diritto.
Stante il “via libera” proveniente dal perito, a partire da tale giorno, il natante non era più inamovibile.
È circostanza pacifica che il ricorso per ingiunzione ex art. 639 c.p.c. venne depositato da il 07.08.2018, ossia il giorno successivo alla comunicazione del nulla osta al ritiro Pt_1 del M/Y Saint Raphael da parte del C.T.U.. Ne discende che l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale la convenuta opposta/odierna appellante avrebbe agito in pagina 8 di 17 giudizio senza attendere il venir meno delle ragioni ostative alla consegna, da essa stessa riconosciute, non è corretta.
L'appellante sostiene che il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo per consegna e rilascio dell'imbarcazione si rese necessario per tentare di superare le resistenze di CP_1
e per poter rientrare in possesso dell'imbarcazione in tempi ragionevoli (cfr. pag.
[...]
12 dell'atto di citazione in appello). Le presunte resistenze che sarebbero state opposte da tuttavia, non emergono dalle prove acquisite. CP_1
Occorre, in particolare, osservare quanto segue:
- nessun atteggiamento ostativo da parte di può Controparte_1 essere scorto nella corrispondenza intercorsa tra le parti nel mese di gennaio del 2018
(fermo restando che, all'epoca, la barca non poteva essere spostata essendo in corso l' . In data 04.01.2018, l'Avv. Gioia, per conto di scrisse quanto CP_4 Parte_1 segue, mediante posta elettronica ordinaria, ad di Parte_3 CP_1
- dall'estratto del messaggio appena riportato si evince che già in CP_1 precedenza, aveva più volte rappresentato la necessità che l'imbarcazione venisse portata via;
- il 05.01.2018, ossia il giorno seguente, l'Avv. Andrea Poli riscontrò il messaggio del collega rappresentando di aver già fissato un incontro con i propri clienti al fine di valutare la richiesta anche da un punto di vista tecnico;
- rispose all'Avv. Gioia - anch'egli in data 05.01.2018 - come di Parte_3 seguito:
pagina 9 di 17 - pone l'accento sul fatto che pur essendosi impegnata a fissare Parte_1 CP_1 una riunione per valutare la sua richiesta di procedere al ritiro della nave, non avrebbe dimostrato se tale riunione ebbe effettivamente luogo e se, eventualmente, all'esito della medesima, ella si disse disponibile a restituire il bene (cfr. pag. 15 e pag. 17 dell'atto di citazione in appello);
- a tale proposito, si ritiene che la richiesta, del tutto plausibile, di Parte_3
(rivolta all'Avv. Gioia) di specificare la concreta modalità con la quale Parte_1 intendeva portare via l'imbarcazione - collocandola su una chiatta galleggiante ovvero rimorchiandola - fosse già di per sé sintomatica di una piena, totale disponibilità alla riconsegna dell'imbarcazione;
- piuttosto, ciò che davvero riveste un rilievo dirimente è che non ha fornito Parte_1 le informazioni richieste da controparte, fondamentali per porre in essere le indispensabili attività preparatorie e propedeutiche al trasporto dell'imbarcazione (soprattutto al trasporto via mare). D'altronde, come sottolineato da a pag. 5 della CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.01.2025, «…trattandosi di scafo con lavorazioni non ultimate, il suo spostamento per dimensioni e stazza avrebbe richiesto una complessa serie di operazioni per le quali sarebbe stata necessaria una precisa organizzazione. La nave non avrebbe potuto essere “caricata su un autoarticolato stradale” per essere trasportata altrove e non avrebbe potuto essere sic sempliciter trasportata via “acqua” atteso che allo stato non era in grado di galleggiare»;
- invece, rimase silente, come si evince dalla prova orale assunta in primo Parte_1 grado. Sentito come teste alla udienza del 22.11.2021 sul capitolo n. 14) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata da Controparte_1
(“DCV che tale manifestazione di intenti rimaneva tuttavia tale atteso che
[...]
l'armatore non dava seguito alcuno alle richieste della Società Controparte_1 lasciando lo scafo all'interno dell'area del cantiere”), il Sig.
[...] Testimone_1 capocantiere di dichiarò quanto segue: «Si è vero. Abbiamo spostata noi la CP_1 barca in banchina con dei carrelli motorizzati, e abbiamo sostenuto dei costi per gli operai, il ponteggio e i termodetraibili». Sentiti come testimoni alla udienza del
16.05.2023 sul medesimo capitolo di prova, e Parte_3 Testimone_2
dichiararono, rispettivamente, «Vero, non mi hanno mai risposto su cosa
[...] dovevamo fare per metterli in grado di ritirare la barca» e «Vero è durato diversi mesi»;
- afferma che nel mese di luglio del 2018 chiese la restituzione dei materiali Parte_1
e delle pertinenze dell'imbarcazione, ma che oppose un netto rifiuto sia per CP_1
pagina 10 di 17 quanto riguarda la riconsegna dei materiali sia per quel che concerne la riconsegna dell'imbarcazione (cfr. pag. 17 dell'atto di citazione in appello). L'appellante si riferisce alla missiva del 20.07.2018, recapitata tramite P.E.C., con la quale l'Avv. Gioia si limitò semplicemente ad avvisare la che, il giorno 30.07.2018, un incaricato della CP_1 committente avrebbe provveduto al ritiro ed al trasporto dei soli materiali giacenti presso il cantiere. Tale missiva venne riscontrata dall'Avv. Poli con messaggio di posta elettronica ordinaria del 26.07.2018 (doc. 6 prodotto da in allegato alla Parte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado), con il quale egli, senza a dire il vero menzionare espressamente lo yatch, rilevò soltanto che, sulla base del verbale delle operazioni del 19.07.2018 redatto dai consulenti tecnici, le indagini peritali non risultavano ancora concluse, con la naturale conseguenza che i beni oggetto dell'accertamento tecnico preventivo non potevano, in quel momento, essere riconsegnati;
- fermo restando che ogni questione relativa alla restituzione/riconsegna dei materiali e delle pertinenze dell'imbarcazione esula dal thema decidendum del presente giudizio (in sostanza, ha ragione parte appellata laddove, a pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta, fa notare come «del tutto inconferenti rispetto alla domanda giudiziale» appaiano i riferimenti effettuati in sede di appello da alla riconsegna delle Parte_1 pertinenze dell'imbarcazione, le quali «non costituiscono oggetto del contendere, atteso che l'ingiunzione attiene esclusivamente alla consegna dell'imbarcazione»), conviene puntualizzare che la prova testimoniale assunta in primo grado smentisce l'affermazione di secondo cui, in data 30.07.2018, si oppose addirittura alla Parte_1 CP_1 consegna dei materiali già esaminati dal perito invocando un proprio diritto di ritenzione sia sull'imbarcazione che sui materiali. Invero, sentito alla udienza del 22.11.2021 sul capitolo n. 16) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata in data
05.07.2019 da (“DCV che la mattina del 30 luglio 2018, la nave non venne CP_1 consegnata perché l'Avv. Antonio Gioia si presentò presso il cantiere navale Società
Seven Stars Marina & Shipyard S.r.l. di Pisa solo per ritirare le pertinenze dell'imbarcazione e non ritirare anche la nave”), il Sig. capocantiere, riferì: Testimone_1
«Sì, l'avvocato disse solo che era venuta a ritirare tutto il materiale della nave, aiutai anche io a caricare i camion (enfasi del redattore)»;
- una volta che il C.T.U. Ing. rese noto (vedi supra) di aver terminato le Persona_2 operazioni a bordo della nave, di fatto “svincolandola”, ben avrebbe potuto Parte_1 anziché procedere al deposito pressoché immediato di un ricorso per ingiunzione, pagina 11 di 17 riprendere i contatti con dando finalmente un seguito alla corrispondenza CP_1 intercorsa 7 mesi presi;
- in definitiva: a) nessun reale ostacolo alla riconsegna dell'imbarcazione è mai stato frapposto da b) nonostante la disponibilità Controparte_1 manifestata e la condotta collaborativa tenuta da quest'ultima già in occasione dello scambio di e-mails del gennaio 2018 e nonostante il placet da parte del C.T.U. con messaggio P.E.C. del 06.08.2018, si adoperò fattivamente per riottenere Parte_1
l'imbarcazione soltanto con il mandato conferito a nella seconda metà del CP_2 mese di settembre del 2018. Risulta, infatti, che soltanto in data 17.09.2018 (quindi ben
42 giorni dopo il “via libera” alla riconsegna da parte del C.T.U. e 17 giorni dopo l'emissione/pubblicazione del decreto ingiuntivo n. 1318/2018 del Tribunale di Pisa), la comunicò alla di aver ricevuto espresso incarico/mandato da CP_2 CP_1 di occuparsi del ritiro dell'imbarcazione «anche per quanto riguarda gli Parte_1 aspetti tecnici ed economici», richiedendo alla propria interlocutrice «un incontro al fine di…eseguire congiuntamente una valutazione delle lavorazioni legate alla resa stagna della nave ed alle altre opere di carpenteria per rendere idonea la barca ad essere trasportata via mare». Peraltro, nella comunicazione della viene menzionato CP_2 un documento con il quale avrebbe addirittura esortato controparte a ritirare CP_1 quanto prima la nave in modo da liberare il cantiere, il che appare più che comprensibile, atteso il notevole impatto dell'imbarcazione, in termini di ingombro, sui luoghi del cantiere stesso. Emblematica appare, in tal senso, la dichiarazione resa dal teste Tes_1 sempre alla udienza del 22.11.2021 in risposta al capitolo n. 21) di cui alla
[...] seconda memoria istruttoria di (“DCV che lo scafo dell'imbarcazione è CP_1 sempre stato a disposizione della Società per il ritiro ma la Parte_1 Controparte_5 ha sempre omesso di provvedervi attivandosi fattivamente solo nel mese di settembre
2018”): «Che io sappia lo scafo è sempre stato a disposizione, poiché a noi impediva le lavorazioni su altri scafi».
Traendo le fila del ragionamento, la proposizione del ricorso monitorio per ingiunzione di consegna, non preceduta quantomeno da un nuovo (nonché pronto/solerte) tentativo di concordare bonariamente con il ritiro dello yatch, si rivela una iniziativa CP_1 giudiziaria palesemente ingiustificata, come tra l'altro già rimarcato da questa Corte nella sentenza n. 1258/2025, pubblicata in data 03.07.2025, emessa a definizione della causa n. 2135/2023 R.G. (anch'essa promossa da nei confronti di . Si Parte_1 CP_1 reputa perciò del tutto condivisibile il passaggio motivazionale della sentenza impugnata pagina 12 di 17 ove si evidenzia come la condotta di sia stata contraria a buona fede, avendo Parte_1
l'odierna appellante adito il giudice in via monitoria «senza manifestare nuovamente in forma idonea la propria volontà di prelevare il bene, ossia indicando un ventaglio di date disponibili e predisponendo i mezzi a ciò necessari, tenuto conto della mole dell'imbarcazione e delle operazioni propedeutiche al suo spostamento, visto anche
l'atteggiamento non ostativo (il contrario non essendo stato provato) della controparte».
Il secondo e il terzo motivo di appello si mostrano, quindi, destituiti di fondamento fattuale e giuridico.
La sentenza n. 295/2024 del Tribunale di Pisa, dunque, deve essere confermata laddove, seppur in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha statuito che l'opposizione proposta da doveva essere accolta Controparte_1 poiché fondata, con conseguente revoca del provvedimento monitorio opposto.
Con il quarto motivo di appello, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pisa laddove l'ha condannata al rimborso, a favore degli Avv.ti Mordiglia, Gasparini e Poli, in solido tra loro, quali difensori/procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite, liquidate in € 40.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. e oltre al rimborso delle anticipazioni. Parte appellante lamenta, in particolare, l'erroneità della sentenza nella liquidazione/quantificazione dell'importo a titolo di compenso professionale, sostenendo:
a) che la controversia avrebbe potuto essere considerata di valore indeterminabile, avendo ad oggetto non la proprietà del bene, bensì il diritto alla sua riconsegna;
b) che non sussistevano i presupposti per l'adozione dei valori medi e che, invece, avrebbero dovuto essere presi in considerazione i minimi, attesa la non particolare complessità della causa, la reiterazione di argomenti spesi in altri procedimenti sui medesimi fatti e la linearità del processo.
La doglianza è parzialmente fondata, segnatamente sotto il profilo della individuazione del valore della controversia.
In primo luogo, deve rammentarsi che, ai fini della liquidazione dell'onorario dell'avvocato, il valore della controversia avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinato con riferimento all'importo del decreto opposto (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 3 giugno 2015, n. 11454); in termini più ampi, deve aversi riguardo all'oggetto dell'ingiunzione. Nel caso di specie, il Tribunale di Pisa, con il decreto n.
1318/2018 del 30.08.2018, aveva ingiunto a non il Controparte_1 pagamento di una somma di denaro, bensì la (ri)consegna di una cosa mobile pagina 13 di 17 determinata (non rileva che con il ricorso per ingiunzione, avesse chiesto, in Parte_1 alternativa alla consegna del bene e, dunque, alla prestazione in natura, il pagamento della somma di € 5.000.000,00 a titolo, per così dire, di equivalente monetario, assumendo rilievo esclusivamente il concreto decisum, ossia il provvedimento effettivamente adottato dal giudice;
parimenti, è irrilevante la dichiarazione di valore della controversia resa da nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio Parte_1 ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, avendo essa carattere squisitamente fiscale e non producendo effetti sul valore della controversia, cfr. App.
Napoli, Sez. VIII civ., sent. 24 giugno 2022, n. 2949 e Cass. civ., Sez. II, sent. 4 maggio
2012, n. 6765).
Ebbene, recentemente la Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 1° maggio
2025, n. 11486) si è pronunciata in tema di determinazione del valore della causa ai fini della competenza in relazione ad un provvedimento monitorio con il quale era stata ingiunta ad una banca la consegna della documentazione di cui all'art. 119 T.U.B. e avverso il quale era stata proposta opposizione. Il giudice di legittimità ha condivisibilmente affermato l'indeterminabilità del valore della domanda, in considerazione del fatto che l'oggetto di questa doveva intendersi riferito al diritto di ottenere la consegna documentale. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato da ha per l'appunto ad oggetto l'accertamento della sussistenza CP_1
o meno, all'epoca del ricorso monitorio, del diritto di alla consegna Parte_1 dell'imbarcazione M/Y Saint Raphael (cfr. pag. 4 della sentenza n. 295/2024).
La presente controversia deve dunque reputarsi di valore indeterminabile (anziché del valore di € 5.000.000,00). Non vi sono, invece, ragioni per discostarsi dalla valutazione operata dal giudice di prime cure ove egli ha adottato i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n.
147). Pur essendo vero che il giudizio si inserisce nell'ambito di un vasto contezioso tra le parti generato dalla medesima vicenda sostanziale/storica e che molte delle questioni di fatto e di diritto sulle quali esso verte sono oggetto di altri procedimenti paralleli, non possono ignorarsi: a) la durata del procedimento, instaurato da il CP_1
02.10.2018 (data di notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e definito con sentenza pubblicata il 26.02.2024; b) lo svolgimento, in totale, di 11 udienze, tutte in presenza;
c) lo svolgimento, in particolare, di 3 udienze di assunzione di prova testimoniale (22.11..2021, 20.04.2023 e 16.05.2023) con l'escussione di 4 testimoni ( e Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
pagina 14 di 17 ); d) la decisione della causa a seguito di trattazione scritta, con Parte_3 deposito, da parte di entrambi i contendenti, tanto della comparsa conclusionale quanto della memoria di replica ex art. 190 c.p.c..
In definitiva, premesso che il giudice di appello, nel caso di rigetto del gravame, può modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado in presenza di uno specifico motivo di impugnazione sul punto (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, ord. 9 aprile 2025, n. 9363, Cass. civ., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606, Cass. civ., Sez. VI-
3, ord. 24 gennaio 2017, n. 1775), il capo della sentenza n. 295/2024 del Tribunale di
Pisa relativo alle spese di lite deve essere riformato procedendo ad una nuova liquidazione, come di seguito meglio specificato:
• applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 nella versione vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022 (tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale);
• controversia di valore indeterminabile;
• complessità bassa, tenuto conto di quanto sopra osservato e della circostanza per cui lo stesso giudice di prime cure aveva ritenuto di dover operare una riduzione
«in considerazione della concreta attività espletata e del tema di diritto trattato»;
• adozione dei valori medi, con conseguente riconoscimento, in favore dei procuratori di dichiaratisi CP_1 antistatari ex art. 93 c.p.c., in solido tra loro, della somma di € 7.616,00 (in luogo di €
40.000,00) per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, oltre al rimborso delle anticipazioni.
Il quinto motivo di appello, con il quale si duole della condanna al pagamento Parte_1 di € 10.000,00 pronunciata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. per aver agito in giudizio con colpa grave, non è suscettibile, così come formulato, di condurre ad una riforma di tale statuizione. Secondo l'appellante, il presupposto sul quale il Tribunale di Pisa ha fondato la condanna inflittale per responsabilità aggravata, ossia la oggettiva e processualmente non smentita contraddittorietà della propria condotta, in realtà non sussisterebbe, essendo stata piuttosto a tergiversare a ed CP_1 eccepire ingiustificate ragioni mentre da mesi chiedeva e si preparava a Parte_1 ritirare lo scafo;
ciò, tuttavia, non corrisponde affatto al reale svolgimento dei fatti, come già esaustivamente illustrato da questa Corte (v. supra).
pagina 15 di 17 Quanto alla richiesta di di condannare al risarcimento del danno CP_1 Parte_1 ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria (domanda da intendersi avanzata ai sensi del primo comma della suddetta norma), essa non può essere accolta. Come stabilito dal giudice di nomofilachia (Cass. civ., Sez. III, ord. 30 maggio 2023, n. 15175), la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. «ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle
(e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.»; «la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. – continua la
Suprema Corte – non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto l'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato» (principio ribadito in Cass. civ., Sez. V, ord. 14 aprile 2025, n. 9712, ove si rammenta che «ciò che viene indirettamente sanzionato con la tutela risarcitoria prevista dall'art. 96, primo e secondo comma, cod. proc. civ. non è
l'agire in giudizio in sé, ma l'agire in giudizio che abbia provocato a terzi un danno ingiusto»). La società appellata non ha fornito la prova del maggior danno cagionatogli dalla asserita condotta processuale temeraria della società soccombente, anche in via presuntiva, mediante allegazioni che potessero dare a questa Corte piena contezza del pregiudizio ulteriore patito rispetto al mero sostenimento dei costi processuali (la possibilità di liquidare equitativamente il danno non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza, né alla regola per cui tale esistenza, in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e dimostrata dal danneggiato).
Per quel che concerne le spese di lite inerenti al presente giudizio di appello, attesa l'intervenuta consegna dell'imbarcazione, da parte di già nelle more del CP_1 giudizio di primo grado, visto l'accoglimento del motivo di gravame relativo alle spese processuali liquidate dal Tribunale di Pisa (con consistente riduzione dell'importo spettante a titolo di compenso professionale) e considerato il rigetto della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. svolta da questa CP_1
Corte ritiene di doverle compensare per ½, ponendo il restante ½, liquidato come in dispositivo, a carico di comunque soccombente in relazione a tutte le Parte_1 doglianze attinenti al merito (controversia di valore indeterminabile;
complessità bassa;
adozione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147/2022; escluso il compenso per la fase istruttoria;
1/3 del compenso per la fase pagina 16 di 17 decisionale, esauritasi nella stessa prima udienza, attesa la rinuncia espressa, da parte dei difensori, ai termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di repliche).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 295/2024 del Parte_1
Tribunale di Pisa e in riforma del solo capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali:
- CONDANNA al rimborso, a favore dell'Avv. Massimo Mordiglia, Parte_1 dell'Avv. Francesco Gasparini e dell'Avv. Andrea Poli, in solido tra loro, quali procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, oltre al rimborso delle anticipazioni;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
- COMPENSA per ½ tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di appello;
- CONDANNA al rimborso, a favore di Parte_1 Controparte_1 CP_1
del restante ½, che liquida in € 2.316,33 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- RESPINGE la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da CP_1
Controparte_1
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 8 luglio 2025.
La Presidente Istruttrice
Dott.ssa Isabella Mariani
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Istruttore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1406/2024 promossa da:
(di seguito, per brevità indicata anche come ”), con il patrocinio del Prof. Avv. Parte_1 Pt_1
Lorenzo Stanghellini, dell'Avv. Luigi Giacomo Vigoriti e dell'Avv. Antonio Gioia
APPELLANTE contro
(di seguito, per brevità, indicata anche come Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Mordiglia, dell'Avv. Francesco Gasparini e CP_1 dell'Avv. Andrea Poli
APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante (come da atto di citazione in appello): Parte_1
«voglia la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, n. 295, pubblicata il 26 febbraio 2024, all'esito del procedimento R.G. n. 4288/2018, per i motivi di impugnazione sopra indicati:
- rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Pisa 1318/2018, con ogni conseguenza, anche in punto di dichiarazione di soccombenza virtuale;
- in ogni caso, riformare nel quantum le spese liquidate per il giudizio di primo grado, per
i motivi suesposti, eventualmente compensandole per il primo grado;
pagina 1 di 17 - in ogni caso, revocare la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. di perché infondata Pt_1 in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio»;
- per parte appellata (come da comparsa di Controparte_1 costituzione):
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare i motivi di appello così come proposti dalla e per l'effetto confermare integralmente Parte_2
l'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa n. 295/2024 con condanna della Parte_2 alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio con
[...] contestuale condanna della stessa ex Art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 295/2024, emessa (e pubblicata) in data 26.02.2024 a definizione del giudizio n. R.G. 4288/2018 promosso da il Controparte_1
Tribunale di Pisa così provvedeva:
«Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in persona del legale rappresentante, a rimborsare all'avv. Parte_2
Massimo Mordiglia, all'avv. Francesco Gasparini e all'Andrea Poli in solido, quali procuratori dichiaratisi antistatari, le spese di lite, liquidate in € 40.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e oltre al rimborso delle anticipazioni
- condanna ex art. 96, comma I c.p.c., al pagamento in favore di Parte_2 [...]
di € 10.000,00». Controparte_1
Il Tribunale di Pisa premetteva quanto segue:
- aveva presentato opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1318/2018 (R.G. n. 3580/2018) emesso dal Tribunale di Pisa su istanza di con il quale le era stato ingiunto il rilascio dell'imbarcazione denominata “St. Parte_1
Raphael”, di proprietà dell'opposta, in deposito/custodia presso il cantiere navale dell'opponente, sito in Pisa, Via Aurelia Sud, Traversa A, n. 13/15, eccependo che
[...] non si sarebbe mai concretamente attivata per provvedere al ritiro;
Pt_1
- aveva chiesto, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la CP_1 condanna di per lite temeraria. A sostegno della opposizione, Parte_1 [...]
aveva dedotto: di aver stipulato con in data 07.12.2015, Controparte_1 Parte_2
pagina 2 di 17 un contratto di appalto avente ad oggetto “rimessaggio, refit, e lavorazioni annesse” sul
M/Y Saint Raphael;
che nonostante il regolare stato di avanzamento dei lavori, da febbraio del 2017 la committente aveva interrotto i pagamenti dei SAL, lasciando l'imbarcazione in cantiere;
che con comunicazione del 07.07.2017, aveva
Parte_1 rappresentato formalmente la propria volontà di risolvere il contratto, chiedendo la restituzione dell'imbarcazione, ma senza adottare alcuna iniziativa finalizzata al ritiro;
che, dunque, aveva agito in via monitoria per il pagamento del dovuto;
che CP_1 il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso era stato deciso con sentenza n. 304/2022 con la quale le pretese di erano state ritenute
Parte_1 infondate;
che solo nel gennaio del 2018 aveva manifestato la volontà di
Parte_1 programmare il ritiro dello scafo e delle pertinenze della nave, tuttavia rimanendo poi inerte;
che in data 20.07.2018 aveva comunicato nuovamente la volontà di
Parte_1 ritirare le pertinenze dell'imbarcazione, custodite in alcuni containers, indicando quale data del ritiro il giorno 30.07.2018, senza fare alcun riferimento all'imbarcazione; che in data 30.07.2018, infatti, non era stato richiesto il ritiro della nave, la quale, peraltro, non avrebbe potuto essere consegnata in quanto oggetto di indagine peritale nell'ambito di procedimento di A.T.P.; che a seguito della conclusione delle indagini peritali, il
17.09.2018, dopo il deposito del ricorso per ingiunzione, la aveva comunicato CP_2 di avere ricevuto mandato da per il ritiro dell'imbarcazione, chiedendo un Parte_1 incontro per determinare le complesse operazioni necessarie per il trasporto della nave;
di essersi immediatamente attivata per collaborare;
che mai, prima del Parte_1
17.09.2018, si era attivata concretamente per dare seguito alle richieste di riconsegna, nonostante la piena disponibilità in tal senso della Controparte_1
- si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione perché Parte_1 infondata in fatto ed in diritto. In particolare, la convenuta-opposta aveva dedotto, in particolare: che nonostante le numerose richieste di restituzione dell'imbarcazione e della merce depositata presso i cantieri di questa non aveva provveduto alla CP_1 consegna, procedendo, in data 05.09.2018, con il pignoramento della merce di proprietà
che solo con il pagamento di quanto dovuto per l'esecuzione forzata iniziata Parte_1 in forza del decreto ingiuntivo n. 321/2018, aveva depositato l'atto di CP_1 desistenza all'esecuzione mobiliare sulla merce, comunicando, per le vie brevi, che avrebbe permesso la restituzione della nave;
pagina 3 di 17 - all'udienza del 07.03.2019 aveva dato atto che, come previsto dal verbale CP_1 di riconsegna del 19.11.2018, in data 10.12.2018 l'imbarcazione era stata ritirata dalla società incaricata del rimorchio via mare dello scafo;
CP_3
- la causa era stata istruita documentalmente e con prove orali.
Il Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito:
- occorre preliminarmente rilevare l'intervenuta cessazione della materia del contendere sulla pretesa sostanziale, essendo pacifica la consegna del bene intervenuta nelle more del giudizio. Tuttavia, stante la conflittualità perdurante tra le parti in ordine alle spese di lite, occorre valutare, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la spettanza o meno del diritto originariamente fatto valere in via monitoria;
- non ha provato la sussistenza, al momento della proposizione del ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo, dei fatti costitutivi del diritto alla (ri)consegna dell'imbarcazione m/y Saint Raphael;
- anzitutto, alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, la nave era soggetta a procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. introdotto dalla stessa
[...]
con verifiche ancora in corso da parte del C.T.U., e le parti avevano concordato Pt_1
l'inamovibilità dell'imbarcazione;
- le richieste di consegna di fine luglio 2018 provenienti da erano Parte_1 condizionate all'esaurimento degli accertamenti peritali. In data 30.07.2018, ottenuta la liberatoria da parte del C.T.U., provvide infatti a ritirare soltanto i materiali Parte_1 depositati presso il cantiere di Controparte_1
- la condotta della convenuta-opposta appare contraria a buona fede, avendo ella agito in giudizio senza attendere il venire meno delle ragioni ostative alla consegna (di cui era a conoscenza) e senza manifestare nuovamente in forma idonea la propria volontà di prelevare il bene indicando un ventaglio di date disponibili e predisponendo i mezzi a ciò necessari;
- l'opposizione, dunque, è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
- le spese di lite seguono la soccombenza;
- sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di € 10.000,00, avendo agito in giudizio con colpa grave. Parte_1
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Pisa per i seguenti Parte_1 motivi: pagina 4 di 17 - nelle more del procedimento di A.T.P. avviato da ai sensi dell'art. 696 bis Parte_1
c.p.c., avente ad oggetto accertamenti sullo scafo per determinare il valore dei lavori effettuati, l'imbarcazione e i materiali rimasero, su accordo delle parti, a disposizione del
C.T.U. presso il cantiere di Controparte_1
- il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo per consegna e rilascio dell'imbarcazione venne depositato da in data 07.08.2018, dopo che il C.T.U., in data Parte_1
06.08.2018, aveva dichiarato la conclusione degli accertamenti a bordo dell'imbarcazione, con conseguente possibilità per gli aventi diritto di rientrare nella disponibilità della nave;
- il 30.08.2018 il Tribunale di Pisa emise il decreto ingiuntivo per consegna e Parte_1 lo notificava il medesimo giorno;
- il 05.09.2018 pignorò la merce di proprietà di di cui aveva CP_1 Parte_1 ancora la detenzione. al fine di superare le resistenze di controparte, pagò Parte_1 la somma di € 165.566,16 pretesa da pur avendo opposto il decreto CP_1 ingiuntivo. Soltanto a seguito di tale pagamento, depositò atto di desistenza CP_1 all'esecuzione mobiliare e assicurò al legale di che avrebbe acconsentito al Parte_1 ritiro dell'imbarcazione. Così poté finalmente adoperarsi per la riconsegna Parte_1 dello yacht, confermando l'incarico per il ritiro (e il trasporto) alla società già CP_2 nel frattempo contattata e istruita al ritiro;
il 17.09.2018, contattò CP_2 CP_1 per pianificare la complessa serie di operazioni per lo spostamento del natante;
lo
[...] yacht veniva restituito a soltanto il 18 novembre 2018; Parte_1
- ha agito in via monitoria perché in quel momento quella era l'unica via per Parte_1 tentare di riottenere il bene, una volta ricevuto il via libera del C.T.U.;
- il rilievo operato dal giudice di prime cure secondo cui l'imbarcazione, alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, era ancora soggetta ad accertamenti da parte del
C.T.U., è errato. Le indagini sull'imbarcazione erano state per l'appunto dichiarate concluse in data 06.08.2018. Non è vero, pertanto, che ha agito in giudizio Parte_1 senza attendere il venir meno delle ragioni ostative alla consegna;
- da tempo chiedeva la cooperazione di per la restituzione dello Parte_1 CP_1 scafo, cooperazione nella sostanza negata;
- il Tribunale ha errato nel ritenere che avesse manifestato una CP_1 efficace/fattiva disponibilità alla riconsegna nel gennaio 2018, in quanto non avrebbe potuto offrirla, ostando ad una simile manifestazione la circostanza per cui le verifiche erano pacificamente ancora in corso;
pagina 5 di 17 - tramite la comunicazione del proprio legale del 26.07.2018, oppose un CP_1 espresso diniego alla restituzione tanto dei materiali, quanto dell'imbarcazione;
- nemmeno dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha riconsegnato la nave;
CP_1 anzi, per tutta risposta, ha proposto opposizione prima della riconsegna;
- non è vero che non aveva manifestato in modo idoneo la propria volontà di Parte_1 prelevare il bene stragiudizialmente;
- le testimonianze sono state erroneamente valutate e, comunque, vertevano su aspetti secondari rispetto a quello che era il thema decidendum;
- sui capitoli di prova testimoniale ammessi (formulati da sono stati sentiti CP_1 collaboratori a vario titolo della odierna appellata. Le testimonianze, perciò, dovevano essere ritenute inattendibili. I fatti dedotti nei capitoli da 4 a 10 erano del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio. I capitoli da 11 a 21 riguardano circostanze smentite dai documenti offerti in comunicazione. Il 30.07.2018 il legale di si presentò presso il Pt_1 cantiere per ritirare i soli materiali pertinenziali in quanto l'imbarcazione era ancora sottoposta ad accertamenti;
- considerato che ottenne il decreto ingiuntivo per consegna in data Parte_1
30.08.2018 e che il 17.09.2018, appena due settimane dopo, la su suo CP_2 mandato, contattò la per concordare le modalità del ritiro, si può affermare CP_1 che l'appellante si attivò prontamente;
- fermo restando che la sentenza è errata e dovrà essere riformata nel merito, anche in caso di conferma della medesima dovrà essere in ogni caso riformato il capo sulle spese processuali, prendendo in considerazione i valori minimi. Si rileva infatti l'assenza dei presupposti per liquidare i compensi attenendosi ai valori medi di cui ai parametri ministeriali. La causa non era particolarmente complessa e sono stati reiterati argomenti spesi in altri procedimenti. La fase istruttoria è consistita nel deposito di una sola memoria. Le comparse conclusionali delle parti non sono molto differenti dagli atti introduttivi;
- la condanna di al pagamento di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 1, Parte_1
c.p.c. è certamente ingiusta. Contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, la condotta di è stata contraddittoria, non quella di CP_1 Parte_1
[...] chiedeva la riunione del presente procedimento al giudizio n. R.G. 694/2022
[...] già pendente dinanzi a questa Corte d'Appello.
pagina 6 di 17 Si costituiva in giudizio contestando i motivi di Controparte_1 gravame e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni:
- non è comparsa a svariate udienze del giudizio di primo grado, anche Parte_1 istruttorie;
- non è vero che si è opposta alla riconsegna Controparte_1 dell'imbarcazione, così da giustificare la richiesta avanzata in via monitoria da
[...]
Pt_1
- a corredo della domanda di ingiunzione, ha fornito una versione dei fatti Parte_1 artefatta volta a ingenerare confusione e incertezze. La mancata riconsegna dell'imbarcazione è in realtà ascrivibile alla negligenza di Parte_1
- per la prima volta nel mese di gennaio del 2018 prese contatti con la Parte_1 [...] manifestando la volontà di programmare il ritiro dello scafo Controparte_1 ancora in custodia presso il cantiere, nonché delle pertinenze della nave. Nonostante la disponibilità alla riconsegna da parte di che richiese Controparte_1 indicazioni circa le modalità pratiche del ritiro, non si adoperò in alcun modo Parte_1 per organizzare concretamente il trasporto;
- trattandosi di scafo con lavorazioni non ultimate, il suo spostamento, per dimensioni e stazza, avrebbe richiesto una complessa serie di operazioni per le quali sarebbe stata necessaria una precisa organizzazione. In particolare, la nave non avrebbe potuto essere caricata su un autoarticolato stradale per essere trasportata altrove e non avrebbe potuto essere sic sempliciter trasportata via “acqua” atteso che non era in grado di galleggiare;
- in data 20.07.2018 comunicò la volontà di ritirare le sole pertinenze Parte_1 dell'imbarcazione;
- il 30.07.2018 la nave non venne riconsegnata in quanto l'Avv. Gioia si presentò presso il cantiere di Pisa solo per ritirare i materiali che ancora lì giacevano. Ad ogni modo, alla data del 30.07.2018 la nave non avrebbe potuto comunque essere consegnata risultando ancora oggetto di indagine peritale nell'ambito del procedimento di A.T.P. promosso dalla stessa Parte_1
- solo in data 06.08.2018, il C.T.U. comunicò formalmente alle parti di avere concluso gli accertamenti sullo scafo;
quindi, l'imbarcazione sarebbe potuta rientrare nella disponibilità degli aventi diritto, ma preferì procedere al deposito del ricorso Parte_1 monitorio il giorno successivo;
pagina 7 di 17 - solo nel mese di settembre del 2018, la su incarico della prese CP_2 Parte_1 concreti e fattivi contatti per il ritiro dello scafo e la si attivò CP_1 immediatamente per collaborare con la mandataria;
- i riferimenti operati da controparte alla riconsegna delle pertinenze sono inconferenti, atteso che l'ingiunzione attiene esclusivamente alla consegna dell'imbarcazione;
- la sentenza, pertanto, non presenta vizi logici o giuridici e ha correttamente statuito in riferimento alla condotta processuale chiaramente temeraria tenuta da Parte_1
Alla udienza del 04.02.2025, previa rinuncia espressa delle parti ai termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione riservando quest'ultima al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, si duole dell'erroneità del rilievo, contenuto Parte_1 nella sentenza impugnata (pag. 4), secondo cui l'imbarcazione, alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, sarebbe stata ancora soggetta ad accertamenti e verifiche da parte del C.T.U. nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. n. 3840/2017 R.G. radicato dalla stessa società odierna appellante, tanto che le parti, proprio in virtù di siffatta circostanza, ne avevano concordato l'inamovibilità.
L'assunto del giudice di prime cure è, in effetti, errato.
È innegabile/non è in discussione che durante lo svolgimento delle operazioni peritali che la riguardavano direttamente l'imbarcazione fosse inamovibile in quanto doveva restare a disposizione del C.T.U. Ing. per le verifiche da compiere. Per_1
È altrettanto vero, però, che il C.T.U. Ing. , con messaggio P.E.C. del 06.08.2018 Per_1
(documento n. 12 prodotto da in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), Parte_1 dichiarò la fine degli accertamenti a bordo della nave e, dunque, di aver concluso le verifiche concernenti lo scafo. Il C.T.U., di conseguenza, acconsentì affinché
l'imbarcazione tornasse nella materiale disponibilità degli aventi diritto.
Stante il “via libera” proveniente dal perito, a partire da tale giorno, il natante non era più inamovibile.
È circostanza pacifica che il ricorso per ingiunzione ex art. 639 c.p.c. venne depositato da il 07.08.2018, ossia il giorno successivo alla comunicazione del nulla osta al ritiro Pt_1 del M/Y Saint Raphael da parte del C.T.U.. Ne discende che l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale la convenuta opposta/odierna appellante avrebbe agito in pagina 8 di 17 giudizio senza attendere il venir meno delle ragioni ostative alla consegna, da essa stessa riconosciute, non è corretta.
L'appellante sostiene che il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo per consegna e rilascio dell'imbarcazione si rese necessario per tentare di superare le resistenze di CP_1
e per poter rientrare in possesso dell'imbarcazione in tempi ragionevoli (cfr. pag.
[...]
12 dell'atto di citazione in appello). Le presunte resistenze che sarebbero state opposte da tuttavia, non emergono dalle prove acquisite. CP_1
Occorre, in particolare, osservare quanto segue:
- nessun atteggiamento ostativo da parte di può Controparte_1 essere scorto nella corrispondenza intercorsa tra le parti nel mese di gennaio del 2018
(fermo restando che, all'epoca, la barca non poteva essere spostata essendo in corso l' . In data 04.01.2018, l'Avv. Gioia, per conto di scrisse quanto CP_4 Parte_1 segue, mediante posta elettronica ordinaria, ad di Parte_3 CP_1
- dall'estratto del messaggio appena riportato si evince che già in CP_1 precedenza, aveva più volte rappresentato la necessità che l'imbarcazione venisse portata via;
- il 05.01.2018, ossia il giorno seguente, l'Avv. Andrea Poli riscontrò il messaggio del collega rappresentando di aver già fissato un incontro con i propri clienti al fine di valutare la richiesta anche da un punto di vista tecnico;
- rispose all'Avv. Gioia - anch'egli in data 05.01.2018 - come di Parte_3 seguito:
pagina 9 di 17 - pone l'accento sul fatto che pur essendosi impegnata a fissare Parte_1 CP_1 una riunione per valutare la sua richiesta di procedere al ritiro della nave, non avrebbe dimostrato se tale riunione ebbe effettivamente luogo e se, eventualmente, all'esito della medesima, ella si disse disponibile a restituire il bene (cfr. pag. 15 e pag. 17 dell'atto di citazione in appello);
- a tale proposito, si ritiene che la richiesta, del tutto plausibile, di Parte_3
(rivolta all'Avv. Gioia) di specificare la concreta modalità con la quale Parte_1 intendeva portare via l'imbarcazione - collocandola su una chiatta galleggiante ovvero rimorchiandola - fosse già di per sé sintomatica di una piena, totale disponibilità alla riconsegna dell'imbarcazione;
- piuttosto, ciò che davvero riveste un rilievo dirimente è che non ha fornito Parte_1 le informazioni richieste da controparte, fondamentali per porre in essere le indispensabili attività preparatorie e propedeutiche al trasporto dell'imbarcazione (soprattutto al trasporto via mare). D'altronde, come sottolineato da a pag. 5 della CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.01.2025, «…trattandosi di scafo con lavorazioni non ultimate, il suo spostamento per dimensioni e stazza avrebbe richiesto una complessa serie di operazioni per le quali sarebbe stata necessaria una precisa organizzazione. La nave non avrebbe potuto essere “caricata su un autoarticolato stradale” per essere trasportata altrove e non avrebbe potuto essere sic sempliciter trasportata via “acqua” atteso che allo stato non era in grado di galleggiare»;
- invece, rimase silente, come si evince dalla prova orale assunta in primo Parte_1 grado. Sentito come teste alla udienza del 22.11.2021 sul capitolo n. 14) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata da Controparte_1
(“DCV che tale manifestazione di intenti rimaneva tuttavia tale atteso che
[...]
l'armatore non dava seguito alcuno alle richieste della Società Controparte_1 lasciando lo scafo all'interno dell'area del cantiere”), il Sig.
[...] Testimone_1 capocantiere di dichiarò quanto segue: «Si è vero. Abbiamo spostata noi la CP_1 barca in banchina con dei carrelli motorizzati, e abbiamo sostenuto dei costi per gli operai, il ponteggio e i termodetraibili». Sentiti come testimoni alla udienza del
16.05.2023 sul medesimo capitolo di prova, e Parte_3 Testimone_2
dichiararono, rispettivamente, «Vero, non mi hanno mai risposto su cosa
[...] dovevamo fare per metterli in grado di ritirare la barca» e «Vero è durato diversi mesi»;
- afferma che nel mese di luglio del 2018 chiese la restituzione dei materiali Parte_1
e delle pertinenze dell'imbarcazione, ma che oppose un netto rifiuto sia per CP_1
pagina 10 di 17 quanto riguarda la riconsegna dei materiali sia per quel che concerne la riconsegna dell'imbarcazione (cfr. pag. 17 dell'atto di citazione in appello). L'appellante si riferisce alla missiva del 20.07.2018, recapitata tramite P.E.C., con la quale l'Avv. Gioia si limitò semplicemente ad avvisare la che, il giorno 30.07.2018, un incaricato della CP_1 committente avrebbe provveduto al ritiro ed al trasporto dei soli materiali giacenti presso il cantiere. Tale missiva venne riscontrata dall'Avv. Poli con messaggio di posta elettronica ordinaria del 26.07.2018 (doc. 6 prodotto da in allegato alla Parte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado), con il quale egli, senza a dire il vero menzionare espressamente lo yatch, rilevò soltanto che, sulla base del verbale delle operazioni del 19.07.2018 redatto dai consulenti tecnici, le indagini peritali non risultavano ancora concluse, con la naturale conseguenza che i beni oggetto dell'accertamento tecnico preventivo non potevano, in quel momento, essere riconsegnati;
- fermo restando che ogni questione relativa alla restituzione/riconsegna dei materiali e delle pertinenze dell'imbarcazione esula dal thema decidendum del presente giudizio (in sostanza, ha ragione parte appellata laddove, a pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta, fa notare come «del tutto inconferenti rispetto alla domanda giudiziale» appaiano i riferimenti effettuati in sede di appello da alla riconsegna delle Parte_1 pertinenze dell'imbarcazione, le quali «non costituiscono oggetto del contendere, atteso che l'ingiunzione attiene esclusivamente alla consegna dell'imbarcazione»), conviene puntualizzare che la prova testimoniale assunta in primo grado smentisce l'affermazione di secondo cui, in data 30.07.2018, si oppose addirittura alla Parte_1 CP_1 consegna dei materiali già esaminati dal perito invocando un proprio diritto di ritenzione sia sull'imbarcazione che sui materiali. Invero, sentito alla udienza del 22.11.2021 sul capitolo n. 16) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata in data
05.07.2019 da (“DCV che la mattina del 30 luglio 2018, la nave non venne CP_1 consegnata perché l'Avv. Antonio Gioia si presentò presso il cantiere navale Società
Seven Stars Marina & Shipyard S.r.l. di Pisa solo per ritirare le pertinenze dell'imbarcazione e non ritirare anche la nave”), il Sig. capocantiere, riferì: Testimone_1
«Sì, l'avvocato disse solo che era venuta a ritirare tutto il materiale della nave, aiutai anche io a caricare i camion (enfasi del redattore)»;
- una volta che il C.T.U. Ing. rese noto (vedi supra) di aver terminato le Persona_2 operazioni a bordo della nave, di fatto “svincolandola”, ben avrebbe potuto Parte_1 anziché procedere al deposito pressoché immediato di un ricorso per ingiunzione, pagina 11 di 17 riprendere i contatti con dando finalmente un seguito alla corrispondenza CP_1 intercorsa 7 mesi presi;
- in definitiva: a) nessun reale ostacolo alla riconsegna dell'imbarcazione è mai stato frapposto da b) nonostante la disponibilità Controparte_1 manifestata e la condotta collaborativa tenuta da quest'ultima già in occasione dello scambio di e-mails del gennaio 2018 e nonostante il placet da parte del C.T.U. con messaggio P.E.C. del 06.08.2018, si adoperò fattivamente per riottenere Parte_1
l'imbarcazione soltanto con il mandato conferito a nella seconda metà del CP_2 mese di settembre del 2018. Risulta, infatti, che soltanto in data 17.09.2018 (quindi ben
42 giorni dopo il “via libera” alla riconsegna da parte del C.T.U. e 17 giorni dopo l'emissione/pubblicazione del decreto ingiuntivo n. 1318/2018 del Tribunale di Pisa), la comunicò alla di aver ricevuto espresso incarico/mandato da CP_2 CP_1 di occuparsi del ritiro dell'imbarcazione «anche per quanto riguarda gli Parte_1 aspetti tecnici ed economici», richiedendo alla propria interlocutrice «un incontro al fine di…eseguire congiuntamente una valutazione delle lavorazioni legate alla resa stagna della nave ed alle altre opere di carpenteria per rendere idonea la barca ad essere trasportata via mare». Peraltro, nella comunicazione della viene menzionato CP_2 un documento con il quale avrebbe addirittura esortato controparte a ritirare CP_1 quanto prima la nave in modo da liberare il cantiere, il che appare più che comprensibile, atteso il notevole impatto dell'imbarcazione, in termini di ingombro, sui luoghi del cantiere stesso. Emblematica appare, in tal senso, la dichiarazione resa dal teste Tes_1 sempre alla udienza del 22.11.2021 in risposta al capitolo n. 21) di cui alla
[...] seconda memoria istruttoria di (“DCV che lo scafo dell'imbarcazione è CP_1 sempre stato a disposizione della Società per il ritiro ma la Parte_1 Controparte_5 ha sempre omesso di provvedervi attivandosi fattivamente solo nel mese di settembre
2018”): «Che io sappia lo scafo è sempre stato a disposizione, poiché a noi impediva le lavorazioni su altri scafi».
Traendo le fila del ragionamento, la proposizione del ricorso monitorio per ingiunzione di consegna, non preceduta quantomeno da un nuovo (nonché pronto/solerte) tentativo di concordare bonariamente con il ritiro dello yatch, si rivela una iniziativa CP_1 giudiziaria palesemente ingiustificata, come tra l'altro già rimarcato da questa Corte nella sentenza n. 1258/2025, pubblicata in data 03.07.2025, emessa a definizione della causa n. 2135/2023 R.G. (anch'essa promossa da nei confronti di . Si Parte_1 CP_1 reputa perciò del tutto condivisibile il passaggio motivazionale della sentenza impugnata pagina 12 di 17 ove si evidenzia come la condotta di sia stata contraria a buona fede, avendo Parte_1
l'odierna appellante adito il giudice in via monitoria «senza manifestare nuovamente in forma idonea la propria volontà di prelevare il bene, ossia indicando un ventaglio di date disponibili e predisponendo i mezzi a ciò necessari, tenuto conto della mole dell'imbarcazione e delle operazioni propedeutiche al suo spostamento, visto anche
l'atteggiamento non ostativo (il contrario non essendo stato provato) della controparte».
Il secondo e il terzo motivo di appello si mostrano, quindi, destituiti di fondamento fattuale e giuridico.
La sentenza n. 295/2024 del Tribunale di Pisa, dunque, deve essere confermata laddove, seppur in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha statuito che l'opposizione proposta da doveva essere accolta Controparte_1 poiché fondata, con conseguente revoca del provvedimento monitorio opposto.
Con il quarto motivo di appello, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pisa laddove l'ha condannata al rimborso, a favore degli Avv.ti Mordiglia, Gasparini e Poli, in solido tra loro, quali difensori/procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite, liquidate in € 40.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. e oltre al rimborso delle anticipazioni. Parte appellante lamenta, in particolare, l'erroneità della sentenza nella liquidazione/quantificazione dell'importo a titolo di compenso professionale, sostenendo:
a) che la controversia avrebbe potuto essere considerata di valore indeterminabile, avendo ad oggetto non la proprietà del bene, bensì il diritto alla sua riconsegna;
b) che non sussistevano i presupposti per l'adozione dei valori medi e che, invece, avrebbero dovuto essere presi in considerazione i minimi, attesa la non particolare complessità della causa, la reiterazione di argomenti spesi in altri procedimenti sui medesimi fatti e la linearità del processo.
La doglianza è parzialmente fondata, segnatamente sotto il profilo della individuazione del valore della controversia.
In primo luogo, deve rammentarsi che, ai fini della liquidazione dell'onorario dell'avvocato, il valore della controversia avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinato con riferimento all'importo del decreto opposto (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 3 giugno 2015, n. 11454); in termini più ampi, deve aversi riguardo all'oggetto dell'ingiunzione. Nel caso di specie, il Tribunale di Pisa, con il decreto n.
1318/2018 del 30.08.2018, aveva ingiunto a non il Controparte_1 pagamento di una somma di denaro, bensì la (ri)consegna di una cosa mobile pagina 13 di 17 determinata (non rileva che con il ricorso per ingiunzione, avesse chiesto, in Parte_1 alternativa alla consegna del bene e, dunque, alla prestazione in natura, il pagamento della somma di € 5.000.000,00 a titolo, per così dire, di equivalente monetario, assumendo rilievo esclusivamente il concreto decisum, ossia il provvedimento effettivamente adottato dal giudice;
parimenti, è irrilevante la dichiarazione di valore della controversia resa da nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio Parte_1 ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, avendo essa carattere squisitamente fiscale e non producendo effetti sul valore della controversia, cfr. App.
Napoli, Sez. VIII civ., sent. 24 giugno 2022, n. 2949 e Cass. civ., Sez. II, sent. 4 maggio
2012, n. 6765).
Ebbene, recentemente la Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 1° maggio
2025, n. 11486) si è pronunciata in tema di determinazione del valore della causa ai fini della competenza in relazione ad un provvedimento monitorio con il quale era stata ingiunta ad una banca la consegna della documentazione di cui all'art. 119 T.U.B. e avverso il quale era stata proposta opposizione. Il giudice di legittimità ha condivisibilmente affermato l'indeterminabilità del valore della domanda, in considerazione del fatto che l'oggetto di questa doveva intendersi riferito al diritto di ottenere la consegna documentale. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato da ha per l'appunto ad oggetto l'accertamento della sussistenza CP_1
o meno, all'epoca del ricorso monitorio, del diritto di alla consegna Parte_1 dell'imbarcazione M/Y Saint Raphael (cfr. pag. 4 della sentenza n. 295/2024).
La presente controversia deve dunque reputarsi di valore indeterminabile (anziché del valore di € 5.000.000,00). Non vi sono, invece, ragioni per discostarsi dalla valutazione operata dal giudice di prime cure ove egli ha adottato i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n.
147). Pur essendo vero che il giudizio si inserisce nell'ambito di un vasto contezioso tra le parti generato dalla medesima vicenda sostanziale/storica e che molte delle questioni di fatto e di diritto sulle quali esso verte sono oggetto di altri procedimenti paralleli, non possono ignorarsi: a) la durata del procedimento, instaurato da il CP_1
02.10.2018 (data di notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e definito con sentenza pubblicata il 26.02.2024; b) lo svolgimento, in totale, di 11 udienze, tutte in presenza;
c) lo svolgimento, in particolare, di 3 udienze di assunzione di prova testimoniale (22.11..2021, 20.04.2023 e 16.05.2023) con l'escussione di 4 testimoni ( e Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
pagina 14 di 17 ); d) la decisione della causa a seguito di trattazione scritta, con Parte_3 deposito, da parte di entrambi i contendenti, tanto della comparsa conclusionale quanto della memoria di replica ex art. 190 c.p.c..
In definitiva, premesso che il giudice di appello, nel caso di rigetto del gravame, può modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado in presenza di uno specifico motivo di impugnazione sul punto (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, ord. 9 aprile 2025, n. 9363, Cass. civ., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606, Cass. civ., Sez. VI-
3, ord. 24 gennaio 2017, n. 1775), il capo della sentenza n. 295/2024 del Tribunale di
Pisa relativo alle spese di lite deve essere riformato procedendo ad una nuova liquidazione, come di seguito meglio specificato:
• applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 nella versione vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022 (tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale);
• controversia di valore indeterminabile;
• complessità bassa, tenuto conto di quanto sopra osservato e della circostanza per cui lo stesso giudice di prime cure aveva ritenuto di dover operare una riduzione
«in considerazione della concreta attività espletata e del tema di diritto trattato»;
• adozione dei valori medi, con conseguente riconoscimento, in favore dei procuratori di dichiaratisi CP_1 antistatari ex art. 93 c.p.c., in solido tra loro, della somma di € 7.616,00 (in luogo di €
40.000,00) per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, oltre al rimborso delle anticipazioni.
Il quinto motivo di appello, con il quale si duole della condanna al pagamento Parte_1 di € 10.000,00 pronunciata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. per aver agito in giudizio con colpa grave, non è suscettibile, così come formulato, di condurre ad una riforma di tale statuizione. Secondo l'appellante, il presupposto sul quale il Tribunale di Pisa ha fondato la condanna inflittale per responsabilità aggravata, ossia la oggettiva e processualmente non smentita contraddittorietà della propria condotta, in realtà non sussisterebbe, essendo stata piuttosto a tergiversare a ed CP_1 eccepire ingiustificate ragioni mentre da mesi chiedeva e si preparava a Parte_1 ritirare lo scafo;
ciò, tuttavia, non corrisponde affatto al reale svolgimento dei fatti, come già esaustivamente illustrato da questa Corte (v. supra).
pagina 15 di 17 Quanto alla richiesta di di condannare al risarcimento del danno CP_1 Parte_1 ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria (domanda da intendersi avanzata ai sensi del primo comma della suddetta norma), essa non può essere accolta. Come stabilito dal giudice di nomofilachia (Cass. civ., Sez. III, ord. 30 maggio 2023, n. 15175), la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. «ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle
(e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.»; «la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. – continua la
Suprema Corte – non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto l'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato» (principio ribadito in Cass. civ., Sez. V, ord. 14 aprile 2025, n. 9712, ove si rammenta che «ciò che viene indirettamente sanzionato con la tutela risarcitoria prevista dall'art. 96, primo e secondo comma, cod. proc. civ. non è
l'agire in giudizio in sé, ma l'agire in giudizio che abbia provocato a terzi un danno ingiusto»). La società appellata non ha fornito la prova del maggior danno cagionatogli dalla asserita condotta processuale temeraria della società soccombente, anche in via presuntiva, mediante allegazioni che potessero dare a questa Corte piena contezza del pregiudizio ulteriore patito rispetto al mero sostenimento dei costi processuali (la possibilità di liquidare equitativamente il danno non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza, né alla regola per cui tale esistenza, in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e dimostrata dal danneggiato).
Per quel che concerne le spese di lite inerenti al presente giudizio di appello, attesa l'intervenuta consegna dell'imbarcazione, da parte di già nelle more del CP_1 giudizio di primo grado, visto l'accoglimento del motivo di gravame relativo alle spese processuali liquidate dal Tribunale di Pisa (con consistente riduzione dell'importo spettante a titolo di compenso professionale) e considerato il rigetto della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. svolta da questa CP_1
Corte ritiene di doverle compensare per ½, ponendo il restante ½, liquidato come in dispositivo, a carico di comunque soccombente in relazione a tutte le Parte_1 doglianze attinenti al merito (controversia di valore indeterminabile;
complessità bassa;
adozione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147/2022; escluso il compenso per la fase istruttoria;
1/3 del compenso per la fase pagina 16 di 17 decisionale, esauritasi nella stessa prima udienza, attesa la rinuncia espressa, da parte dei difensori, ai termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di repliche).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 295/2024 del Parte_1
Tribunale di Pisa e in riforma del solo capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali:
- CONDANNA al rimborso, a favore dell'Avv. Massimo Mordiglia, Parte_1 dell'Avv. Francesco Gasparini e dell'Avv. Andrea Poli, in solido tra loro, quali procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, oltre al rimborso delle anticipazioni;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
- COMPENSA per ½ tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di appello;
- CONDANNA al rimborso, a favore di Parte_1 Controparte_1 CP_1
del restante ½, che liquida in € 2.316,33 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- RESPINGE la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da CP_1
Controparte_1
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 8 luglio 2025.
La Presidente Istruttrice
Dott.ssa Isabella Mariani
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