CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 388/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
IA PE, Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100219 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100219 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100219 IRAP 2020
- sul ricorso n. 487/2025 depositato il 03/03/2025 proposto da
Nominativo_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS070100222 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente://
Resistente://
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in segreteria il 3.03.2025 (dando luogo al procedimento n.
486/2025 R.G.R.) la Ricorrente_1 S.R.L.S. ha adìto questa Corte chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVS030100219/2024 emesso ai fini Ires, Iva ed Irap per l'anno 2020 e notificato il 16/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale B.A.T., per i motivi dettagliatamente indicati.
Si è costituita con rituale memoria difensiva depositata l'11.04.2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale B.A.T., chiedendo in via preliminare la riunione del ricorso con il procedimento n. 487/2025 R.
G.R. relativo all'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'unica socia della società, chiedendo nel merito il rigetto nel merito del ricorso e diffusamente argomentando in ordine all'infondatezza dei motivi proposti.
Con altro ricorso ritualmente notificato e depositato in segreteria il 3.03.2025 (dando luogo al procedimento n. 487/2025 R.G.R.) Nominativo_2 ha adìto questa Corte chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVS070100222/2024 emesso nei suoi confronti in qualità di socia della Ricorrente_1 S.R.L. S. in relazione agli utili extracontabili maturati in relazione ai maggiori redditi societari di cui all'avviso di accertamento n. TVS030100219/2024, notificato il 23/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale B.A.T., per i motivi dettagliatamente indicati. Si è costituita con rituale memoria difensiva depositata il 14.04.2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale B.A.T., chiedendo in via preliminare la riunione del ricorso con il procedimento n. 486/2025 R.
G.R. relativo all'avviso di accertamento presupposto emesso nei confronti della società, chiedendo nel merito il rigetto nel merito del ricorso e diffusamente argomentando in ordine all'infondatezza dei motivi proposti.
All'odierna udienza di discussione la Corte, disposta preliminarmente la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 546/92 e preso atto della richiesta di cessazione della materia del contendere in relazione ad entrambi, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 46 e 48 D.lgs. n. 546/92, come congiuntamente richiesto dalle parti, essendo venuto meno l'interesse ai ricorsi stante la raggiunta conciliazione con accordo fuori udienza sottoscritto tra l'Agenzia delle Entrate e la società il 28.01.2026, da cui è derivato anche l'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Tibberio, non residuando costi indeducibili da imputare extracontabilmente quale reddito di capitale della socia unica (cfr. documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale B.A.T. in data 13.02.2026).
Le spese processuali possono essere compensate come pure chiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 8: -Dichiara la estinzione dei giudizi riuniti per cessazione della materia del contendere giusta conciliazione ex art 48 Dlgs. n. 546/1992 -Spese compensate Così deciso in Bari il
20.02.2026 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
IA PE, Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100219 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100219 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100219 IRAP 2020
- sul ricorso n. 487/2025 depositato il 03/03/2025 proposto da
Nominativo_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS070100222 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente://
Resistente://
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in segreteria il 3.03.2025 (dando luogo al procedimento n.
486/2025 R.G.R.) la Ricorrente_1 S.R.L.S. ha adìto questa Corte chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVS030100219/2024 emesso ai fini Ires, Iva ed Irap per l'anno 2020 e notificato il 16/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale B.A.T., per i motivi dettagliatamente indicati.
Si è costituita con rituale memoria difensiva depositata l'11.04.2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale B.A.T., chiedendo in via preliminare la riunione del ricorso con il procedimento n. 487/2025 R.
G.R. relativo all'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'unica socia della società, chiedendo nel merito il rigetto nel merito del ricorso e diffusamente argomentando in ordine all'infondatezza dei motivi proposti.
Con altro ricorso ritualmente notificato e depositato in segreteria il 3.03.2025 (dando luogo al procedimento n. 487/2025 R.G.R.) Nominativo_2 ha adìto questa Corte chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVS070100222/2024 emesso nei suoi confronti in qualità di socia della Ricorrente_1 S.R.L. S. in relazione agli utili extracontabili maturati in relazione ai maggiori redditi societari di cui all'avviso di accertamento n. TVS030100219/2024, notificato il 23/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale B.A.T., per i motivi dettagliatamente indicati. Si è costituita con rituale memoria difensiva depositata il 14.04.2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale B.A.T., chiedendo in via preliminare la riunione del ricorso con il procedimento n. 486/2025 R.
G.R. relativo all'avviso di accertamento presupposto emesso nei confronti della società, chiedendo nel merito il rigetto nel merito del ricorso e diffusamente argomentando in ordine all'infondatezza dei motivi proposti.
All'odierna udienza di discussione la Corte, disposta preliminarmente la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 546/92 e preso atto della richiesta di cessazione della materia del contendere in relazione ad entrambi, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 46 e 48 D.lgs. n. 546/92, come congiuntamente richiesto dalle parti, essendo venuto meno l'interesse ai ricorsi stante la raggiunta conciliazione con accordo fuori udienza sottoscritto tra l'Agenzia delle Entrate e la società il 28.01.2026, da cui è derivato anche l'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Tibberio, non residuando costi indeducibili da imputare extracontabilmente quale reddito di capitale della socia unica (cfr. documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale B.A.T. in data 13.02.2026).
Le spese processuali possono essere compensate come pure chiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 8: -Dichiara la estinzione dei giudizi riuniti per cessazione della materia del contendere giusta conciliazione ex art 48 Dlgs. n. 546/1992 -Spese compensate Così deciso in Bari il
20.02.2026 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)