Sentenza 25 settembre 2003
Massime • 1
La contestazione di uno soltanto di un complesso di elementi indiziari è inammissibile, ove non si dimostri che, eliminato tale elemento, vengono meno la gravità, precisione e concordanza necessarie all'effetto probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/2003, n. 14244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14244 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO LE, elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana 76, presso l'avv. Carlo Selvaggi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giampiero Pino del foro di Arezzo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA di AREZZO, in persona del Presidente p.t. della Giunta;
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione distacca di Montevarchi n. 56 del 29.06/21.07.99.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/03 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29.06/21.07.99 il tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, in composizione monocratica, rigettava la opposizione proposta da LO OL avverso l'ordinanza 03.06.98 n. 290 del Presidente della Provincia di Arezzo che ingiungeva il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria per aver esercitato caccia di frodo, con abbattimento di un fringuello, in concorso con NI NG, la mattina del Natale 1997. Riteneva il tribunale che l'avere i due cacciatori commesso in fatto in concorso tra loro fosse provato da una serie di elementi indiziari, apprezzabili ai sensi dell'art. 2729 c.c., costituiti dalla assenza di altri cacciatori nella zona, dalla condivisione dello stesso appostamento, dall'aver sparato, entrambi, ad uccelli in transito, ed in particolare, senza peraltro colpirle, a due colombe ed una cincia;
dal fatto che, pur essendo incerto chi dei due aveva materialmente colpito il fringuello, il NI si fosse poi recato a raccoglierlo, guidato dalle indicazioni del OL, rimasto nell'appostamento. Propone ricorso LO OL con atto notificato il 15.07.00 al Presidente della Provincia di Arezzo e denuncia la sentenza per aver ritenuto il concorso sulla base dell'art. 2729 c.c. anziché delle norme penali;
per aver mal applicato anche le norme penali in tema di concorso, per aver male applicato infine le norme in tema di dolo. La Provincia non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Col primo motivo, si sostiene che è errato il richiamo all'art. 2729 c.c., perché la sussistenza del concorso avrebbe dovuto essere accertata sulla base della normativa penale. Se ne trae la conseguenza che solo se entrambi i cacciatori avessero sparato al fringuello ne risulterebbe provato il concorso.
Poiché il ricorso alla prova indiziaria è consentito tanto dal codice civile (art. 2729 c.c.) quanto dal codice di procedura penale (artt. 192.2 e 193 c.p.c.) e si tratta, anzi, di parametri valutativi analoghi (Corte Cost. 302/01) la censura si risolve nel lamentare una mera imprecisione nel richiamo normativo, senza alcuna influenza sulla esattezza della decisione, dal momento che ne' l'art. 5 della l.s. 689/81 ne' la normativa penale limitano le ipotesi di concorso alle ipotesi di apporto materiale all'esecuzione. Col secondo motivo, si sostiene che a torto viene indicata come prova del concorso la raccolta del fringuello da parte del NI, perché l'atteggiamento successivo alla commissione del reato non costituisce concorso. La contestazione di uno soltanto di un complesso di elementi indiziaria è inammissibile, ove non si dimostri che, eliminato tale elemento, viene meno la gravita, precisione e concordanza necessaria all'effetto probatorio.
Col terzo motivo, si assume la violazione dell'art. 43 c.p., dal momento che la sentenza ha fatto ricorso alle presunzioni per dimostrare il dolo. La censura non tiene conto dell'inversione dell'onere probatorio che, in forza dell'art. 3 l.s. 689/81, pone a carico del trasgressore la dimostrazione dell'assenza di dolo e colpa (S.U. 10508/95; Cass. 4927/98): gli elementi indiziari rafforzano quindi la presunzione che già sussiste ex lege e che il ricorrente non dimostra ne' assume di aver superato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2003