Art. 9. (Requisito della residenza per i lavoratori emigrati)
Il requisito della residenza di cui all' articolo 95, lettera b) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modificazioni, non e richiesto per i lavoratori emigrati.
Il requisito della residenza di cui all' articolo 95, lettera b) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modificazioni, non e richiesto per i lavoratori emigrati.