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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1726 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BERTANI SARA
RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: così come indicate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/12/2024.
pagina 1 di 7 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nato il figlio
[...]
in data 10/07/2015 a Roma (RM). Per_1
2. Con ricorso depositato in data 03/04/2024, ha chiesto di Parte_2 disporre l'affidamento super esclusivo (esclusivo rafforzato) o, in subordine, esclusivo del minore alla madre, con collocazione presso la stessa, con la quale continuerà a risiedere, in Modena oppure ove ella riterrà più opportuno e che le decisioni maggiormente rilevanti e relative a residenza abituale, istruzione, attività sportive e ricreative, nonché cure mediche, che riguardino il minore, siano prese dalla madre, tenendo conto prioritariamente degli interessi, delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio stesso;
di disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma totale di euro
500,00 al mese, o la diversa somma ritenuta idonea dall'intestato Tribunale, rivalutabile annualmente agli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, secondo il protocollo del Tribunale di Modena.
Parte ricorrente ha rappresentato che la relazione con l'ex compagno CP_1
era durata dal 2014 al luglio 2022 con convivenza prima in Roma, poi a Malta e infine a Dubai per motivi lavorativi del sig. e che, dopo l'interruzione della CP_1
relazione, la ricorrente aveva fatto ritorno in Italia. Successivamente, il sig. CP_1
aveva comunicato alla ricorrente di avere problemi con la giustizia e di trovarsi in carcere di Fujeirah (DUBAI).
3. Nel giudizio così radicato il resistente non si è costituito.
4. All'udienza del 18/09/2024, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato: “il sig. si trova a Dubai, non so cosa faccia e non conosco il suo CP_1
indirizzo. È stato in carcere e non può uscire da Dubai. Ogni tanto si sente per telefono con mio figlio. L'ultima volta che si sono visti l'ho portato io a Dubai a dicembre 2023, era passato un anno e mezzo dall'ultima volta. All'indirizzo di residenza a Sacrofano che io sappia ci abita la figlia. Io sono libera professionista, lavoro col mio compagno, lui pensa a tutto. Abitiamo a casa sua”. Per il resistente nessuno è comparso. Il Giudice, rilevato che la notifica di ricorso e decreto nei pagina 2 di 7 confronti del resistente non era andata a buon fine, ne ha disposto la rinnovazione, fissando nuova udienza al 23/12/2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
5. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente le predette note scritte, dando atto di aver provveduto all'adempimento disposto dal Giudice. Il procuratore ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, con rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c., chiedendo l'adozione fuori udienza del provvedimento decisorio. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , a cui il CP_1
ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Si rileva, altresì, che sebbene e il figlio risultino Parte_2 Per_1
residenti anagraficamente in Sabaudia (LT), dal mese di ottobre 2023 entrambi si sono trasferiti a Modena (MO), presso il nuovo compagno della madre. A Modena
AN attualmente frequenta la scuola primaria di EducationNest e la scuola calcistica Sanfa Calcio ASD, come si evince dai documenti allegati da parte ricorrente. Pertanto, alla luce dell'orientamento in auge alla Suprema Corte, in forza del quale “la nozione di residenza abituale del minore implica una valutazione di fatto, al cui accertamento concorre una pluralità di indicatori tali da identificare, il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore, e, con esso, il giudice più vicino a tale luogo, in modo da semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace del primario interesse del minore” (cfr Cass. Civ. I Sez. Civ., ordinanza n. 30430 del 2 novembre 2023), sussiste, ai sensi dell'art. 473-bis. 11 c.p.c., la competenza dell'intestato Tribunale, essendo Modena l'effettivo centro di interessi, di vita e di affetti del minore
. Per_1
Venendo al merito delle domande formulate nell'atto introduttivo, la ricorrente lamenta la prolungata assenza del padre e la sua irreperibilità, anche presso la residenza anagrafica, il che rende difficoltosa la gestione di , soprattutto Per_1 per ciò che concerne scelte che richiedono pronta soluzione. Difatti, all'udienza del
18/09/2024, la ricorrente ha dichiarato che il resistente si trova a Dubai, che ogni pagina 3 di 7 tanto si sente telefonicamente con il figlio e che non lo vede da dicembre 2023.
Ciò premesso, le circostanze descritte dalla ricorrente, nonché la mancata costituzione in giudizio di (ulteriore indice di disinteresse per il figlio CP_1 minore) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale;
egli, infatti, come riferito dalla ricorrente, sente saltuariamente il figlio e non lo vede da oltre un anno, lasciando l'onere di provvedere all'accudimento e al mantenimento dello stesso pressoché integralmente a carico della madre. Inoltre, trovandosi a Dubai, egli è difficilmente reperibile quando occorre prestare il consenso in ordine a decisioni inerenti al minore e non corrisponde alcunché per il suo mantenimento.
In definitiva, essendo la madre l'unico punto di riferimento per , Per_1
sussistono i presupposti per statuirne l'affidamento in via super esclusiva alla predetta, con collocazione presso la medesima, disponendo altresì che le decisioni di maggiore interesse per il medesimo relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturali e delle aspirazioni del figlio.
Qualora il padre fosse intenzionato a frequentare il figlio, ciò dovrà avvenire previa valutazione insieme alla madre dei tempi e dei modi, nel rispetto degli impegni, delle esigenze e dei desiderata di . Per_1
Per ciò che afferisce al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per il figlio minore fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, in assenza di informazioni concernenti la sua situazione economica e reddituale, si ritiene equo disporre che il padre corrisponda alla sig.ra l'importo di euro 300,00 Pt_2
mensili, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al resistente che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
pagina 4 di 7 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. affida il figlio minore della coppia , nato in [...] Persona_1
10/07/2015 a Roma (RM), in via super esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio;
3. colloca il figlio minore presso la madre;
Per_1
4. dispone che qualora il padre fosse intenzionato a frequentare il figlio, ciò avvenga previa valutazione insieme alla madre dei tempi e dei modi, nel rispetto degli impegni, delle esigenze e dei desiderata di;
Per_1
5. obbliga a versare a euro 300,00 CP_1 Parte_1
mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
pagina 5 di 7 accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Condanna alla refusione in favore della ricorrente delle spese di CP_1
lite che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre I.VA., C.P.A. ed al 15% di spese generali, come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Susanna Zavaglia
pagina 6 di 7 IL PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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