Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
13429/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avvocati Benedetta Guidicini e Alessandra Boncimino presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]7 con l'avvocato Livia Tomassini presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5
minorenne, residente a [...] C.F._3
FATTO
Le Parti, con ricorso ex art. 473bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25 novembre 2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. abiterà prevalentemente presso la madre, a Milano, in via Veglia n. 7, anche ai fini PE della residenza anagrafica.
2. resta affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in PE via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. frequenterà il padre secondo il seguente calendario: sino alla prima metà di dicembre PE
2024 starà con il papà tutti i giovedì pomeriggio, dall'uscita dell'asilo sino a prima di cena PE quando il papà lo riporterà a casa dalla mamma alle 18:45. Inoltre, sino al 25 gennaio 2025 PE starà con il papà l'intera giornata di sabato o domenica ogni fine settimana, dalla mattina alle ore 9 fino a prima di cena, alle ore 18:45, secondo il seguente calendario: per il mese di novembre domenica
24 e sabato 30; per il mese di dicembre sabato 14, 28 e domenica 8 e 22; per il mese di gennaio, sabato 11 e 25, domenica 5 e 19. Da giovedì 12 dicembre 2024 dormirà dal papà, tutti i PE giovedì, in via Massena, dove il SI nel frattempo si sarà trasferito, accompagnando Pt_2 all'asilo il venerdì mattina. Da sabato 1 febbraio 2025 frequenterà il papà a fine PE PE settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9, quando il SI lo andrà a prendere a casa Pt_2 dalla mamma, per ivi riportarlo la domenica prima di cena, alle ore 18:45. La RA resta Pt_1 disponibile ad individuare diverse soluzioni per esempio quando il papà vorrà trascorrere un fine settimana a Parigi. La RA , inoltre, è disponibile a tenere nelle giornate del papà Pt_1 PE qualora quest'ultimo, per qualsivoglia motivo, non riuscisse. Da maggio 2025 al pernotto del sabato per i sopradetti fine settimana alternati si aggiungerà il venerdì, a partire dal secondo fine settimana del mese (9, 10 e 11 maggio), quando il papà andrà a prendere a casa dalla mamma il PE venerdì alle ore 18, per poi riportarlo la domenica alle ore 18:45.
4. Durante le vacanze estive 2025, da concordare entro il 30 aprile 2025, trascorrerà PE dieci giorni con il papà, di cui sette consecutivi e un fine settimana lungo. Dall'estate 2026, PE trascorrerà con il padre due settimane non consecutive, che potranno essere entrambe nel mese di agosto o una nel mese di luglio e una nel mese di agosto, da individuare e comunicare sempre entro il
30 aprile dell'anno. Quanto alle vacanze natalizie, a far tempo dal prossimo anno (Natale 2025), trascorrerà in via alternata ogni anno con un genitore il periodo dal 23 dicembre mattina al PE
30 dicembre sera e con l'altro dal 30 dicembre sera al 6 gennaio sera, da comunicare entro il 30 settembre di ogni anno. Le Parti precisano che se il 23 dicembre cade di sabato o domenica e tale fine settimana è di spettanza del genitore cui non spetta il primo dei due predetti periodi, prevale la regola dei due concordati periodi, a prescindere dunque dall'alternanza del fine settimana;
lo stesso dicasi con riferimento al 6 gennaio e, pertanto, se il 6 gennaio cade di sabato o domenica e tale fine pagina 2 di 5 settimana è di spettanza del genitore cui non spetta il secondo dei due predetti periodi, prevale la regola dei due concordati periodi, a prescindere dunque dall'alternanza del fine settimana, che riprenderà dal fine settimana successivo, che spetterà al genitore che non ha avuto con sé il figlio durante il fine settimana coinciso con il termine del periodo natalizio. I SIi e entro Pt_1 Pt_2 il 30 settembre di ogni anno, verificheranno la possibilità di trascorrere il giorno di Natale tutti e tre insieme, anche con i famigliari di entrambi. Le Parti concordano che il prossimo 25 dicembre 2024 potrà essere trascorso con la famiglia mentre il successivo, nel 2025, con la famiglia e Pt_2 Pt_1 così via di anno in anno secondo accordi. Per l'anno 2024, pertanto, che termina l'asilo il PE giorno 22 dicembre (ultimo giorno di frequenza), resterà con il papà lunedì 23 dicembre dalle ore 9 quando andrà a prenderlo a casa della mamma sino a prima di cena quando il papà lo riporterà a casa dalla mamma, e con la mamma martedì 24 dicembre;
inoltre, con il papà, giovedì 26 fino a venerdì 27 mattina alle ore 11:30; inoltre, con papà, la giornata di martedì 31 dalle ore 9 alle ore
18:45 quando il papà lo accompagnerà dalla mamma e giovedì 2 gennaio fino a venerdì mattina alle ore 11:30. A seguire o sabato o domenica. Lunedì 6 gennaio, se possibile e d'accordo, i genitori cercheranno di trascorrere la giornata tutti e tre insieme. Per il prossimo anno (Natale 2025), fermi gli accordi sul giorno di Natale che i genitori assumeranno entro il 30 settembre, le Parti concordano che il primo periodo di vacanza natalizia sia di competenza materna e il secondo di competenza paterna. trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore con applicazione del PE medesimo sopra precisato principio circa le sorti dei fine settimana alternati, precisando che quelle del 2025 saranno di competenza materna. Lo stesso dicasi per le vacanze di carnevale che, a partire dal 2025, saranno alternate di anno in anno con ciascun genitore con applicazione del medesimo sopra precisato principio circa le sorti dei fine settimana alternati e con il primo anno, 2025, di competenza materna. I ponti, dal mese di marzo 2025, saranno accorpati al fine settimana di pertinenza;
a far tempo da febbraio 2025, l'eventuale giorno festivo infrasettimanale non ricompreso nel ponte scolastico, resta di competenza del genitore che quel giorno ha con sé il figlio. Ferme, in ogni caso, le soluzioni che i genitori potranno meglio individuare all'inizio di ogni anno scolastico, con l'ausilio del calendario fornito dalla scuola. I genitori concordano di partecipare entrambi alla festa di compleanno di secondo accordi da prendere di anno in anno. Quanto alla festa della PE mamma in maggio e alla festa del papà in marzo nonché per i compleanni di mamma e papà,
secondo accordi tra i genitori di volta in volta, trascorrerà la giornata con il festeggiato. Il PE tutto, salvo migliori e diverse soluzioni tra i genitori.
5. I genitori concordano di poter sentire telefonicamente nei tempi di spettanza PE dell'altro genitore, ogni giorno tra le ore 17 e le ore 19.
6. Il SI a far tempo dal mese di novembre 2024 versa alla RA , a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo mensile al mantenimento di l'importo di € 900,00, da corrispondersi entro il PE giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7. Le Parti concordano di suddividere le spese extra al 50% ciascuno, secondo le linee guida del
Tribunale di Milano che dichiarano di conoscere. I genitori concordano altresì di suddividere al 50% ciascuno le spese per la babysitter negli orari in cui i genitori sono al lavoro (anche da casa e per i turni di sabato) e a casa perché indisposto o nel caso in cui la scuola sia chiusa per PE qualsivoglia ragione. Per altre necessità dei genitori per cui sia richiesto l'intervento della babysitter, il relativo costo resterà ad integrale carico del genitore che ne faccia richiesta.
8. Il SI conferma di rinunciare al proprio 50% di assegno unico, che, dunque, sarà Pt_2
pagina 3 di 5 percepito in via esclusiva dalla RA . Pt_1
9. Le Parti concordano che il contratto di locazione di via Veglia resterà intestato ad entrambi e che la RA si farà carico del pagamento integrale di canoni e spese, impegnandosi a tal fine Pt_1
a manlevare e tenere indenne il SI da qualunque pretesa che dovesse venire avanzata nei Pt_2 suoi confronti da parte della proprietà in relazione a quanto stabilito per canoni e spese nel predetto contratto.
10. Per quanto possa valere, le Parti si danno fin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé, impegnandosi a collaborare per l'eventuale richiesta di documenti relativi al figlio minore.
11. Le Parti dichiarano ex art. 473bis .51, comma 2, c.p.c. che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermando a tale scopo la loro già espressa volontà di non volersi riconciliare.
12. Le Parti inoltre si esonerano reciprocamente dal depositare la documentazione economica di cui all'art. 473bis .12, comma 3, c.p.c., impegnandosi a produrla a richiesta del Tribunale.
13. Le Parti, infine, dichiarano altresì di rinunciare alla impugnazione della sentenza che sarà emessa e che tale loro volontà verrà confermata, anche mediante trattazione scritta, in sede di udienza camerale.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473bis, 51, comma 3, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle Parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti
3) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le Parti le spese di procedura.
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
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