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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 660/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 660/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. MASSIMILIANO Parte_1 P.IVA_1
CESARE, elettivamente domiciliato in PIAZZA GIULIO RODINO', 18 80100 NAPOLI presso il difensore appellante
contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti FEDERICO CAMOZZI, Controparte_1 P.IVA_2
MO LI e RI, elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA 8
MILANO presso i difensori appellata contro pagina 1 di 16 ed , con Controparte_2 Controparte_3 il patrocinio degli avv.ti ALESSANDRO AMODIO, FRANCO VERDE, SERGIO GUIDO elettivamente domiciliati in RIONE SIRIGNANO 10 NAPOLI, presso lo studio dei difensori appellati
avente ad oggetto: Titoli di credito
Conclusioni per : Voglia l'Adita Corte condivisi i motivi esposti, in parziale Parte_1 riforma DEla sentenza n. 645/25 pubblicata il 24.1.2025 DE Tribunale di Milano in persona DE Giudice
Dr. Antonio S. Stefani: accogliere per i motivi meglio evidenziati nel corpo DEl'atto e in via istruttoria
A. Ordinare ex art 210 cpc alla Procura presso il Tribunale di Napoli PM Dr. Piscitelli gli originali dei titoli custoditi nel procedimento RGNR 5087799/23 e nello specifico gli assegni circolari 450005236-
12 DE 17.12.22 di € 375.000.00 emesso da all'ordine di e n. CP_1 Controparte_4
450005255-05 emesso il 23.12.22 da all'ordine di Ordinare ex art 210 CP_1 Controparte_5 cpc alla Procura presso il Tribunale di Gela PM Dr.Gaetano Antonio Scudieri gli originali dei titoli custoditi nel procedimento RGNR 572/23 e nello specifico gli originali degli assegni circolari
450005236- 12 DE 17.12.22 di € 375.000.00 emesso da all'ordine di e CP_1 Controparte_4
n. 450005255-05 emesso il 23.12.22 da all'ordine di per € 275.204.00 C. CP_1 CP_5
All'esito DEl'acquisizione dei titoli di cui ai precedenti punti “B” e “C” disporre Consulenza Tecnica volta ad accertare quali DEla coppia di titoli sia originale e quale falsa;
nell'ipotesi in cui venisse accertata la falsità dei titoli negoziati presso , accerti il CTU se le anomalie di tali titoli Parte_1 fossero riscontrabili ictu oculi. Nel merito in virtù DEl'effetto devolutivo accogliere l'appello e per l'effetto in totale riforma DEla sentenza rigettare le domande azionate in primo grado dalla Società ed nonché quelle azionate da nei confronti di CP_2 Controparte_6 Controparte_1 [...]
perché inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto e non provate. Rigettare gli appelli Pt_1 incidentali azionati da ed perché assolutamente Controparte_1 CP_2 Controparte_3 infondati. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per Controparte_1
pagina 2 di 16 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie e le pronunce DE caso, ogni contraria o diversa istanza e domanda disattesa e respinta, così giudicare: In sede di merito A)
Respingere il secondo motivo di appello proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto. B) Dichiarare inammissibili e comunque respingere in quanto infondati in fatto ed in diritto l'appello incidentale condizionato proposto dalla e dalla IG.ra e Controparte_2 Controparte_3 le domande dalle stesse formulate nei confronti di C) In subordine e salvo Controparte_1 gravame, in via riconvenzionale trasversale ed ove occorresse in via di appello incidentale condizionato alla denegata ipotesi di riforma anche solo parziale DEla sentenza di primo grado, nei capi che hanno respinto le domande formulate dalle attrici nei confronti di • accertare e Controparte_1 dichiarare, ex artt. 1299, primo comma, c.c., e/o 2055, secondo comma, c.c., l'efficienza causale e la connessa responsabilità determinante e assorbente DEla condotta negligente di Parte_1 rispetto alla produzione DEl'evento dannoso;
• dichiarare tenuta e pertanto condannare Parte_1
a manlevare e tenere indenne da qualsiasi onere o responsabilità che
[...] Controparte_1 dovesse derivare a quest'ultima per effetto DEl'eventuale accoglimento DEle domande formulate dalla e/o dalla IG.ra nel presente giudizio e quindi a versare direttamente alla Controparte_2 Controparte_3
e/o alla IG.ra e/o a rifondere a le somme che Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima fosse eventualmente e per l'effetto condannata a corrispondere alla e/o alla Controparte_2
IG.ra e comunque a rifondere a gli esborsi che quest'ultima fosse Controparte_3 Controparte_1 eventualmente e per l'effetto tenuta a sopportare. D) In ulteriore subordine e salvo gravame, in via riconvenzionale trasversale ed ove occorresse in via di appello incidentale condizionato alla denegata ipotesi di riforma anche solo parziale DEla sentenza di primo grado, nei capi che hanno respinto le domande formulate dalle attrici nei confronti di • accertare e dichiarare, ex artt. Controparte_1
1299, primo comma, c.c., e/o 2055, secondo comma, c.c., un'efficienza causale ed una connessa responsabilità prevalente e preponderante (prossima al 100%, o a quella diversa percentuale ritenuta di giustizia, da accertarsi anche in via equitativa) DEla condotta negligente di rispetto Parte_1 alla produzione DEl'evento dannoso. • dichiarare tenuta e pertanto condannare a Parte_1 manlevare e tenere indenne (per la quota di efficienza causale e connessa Controparte_1 responsabilità attribuibile alla stessa rispetto alla produzione DEl'evento dannoso) Parte_1 dagli oneri o responsabilità che dovessero derivare a per effetto DEl'eventuale Controparte_1 accoglimento DEle domande formulate dalla e/o dalla IG.ra nel Controparte_2 Controparte_3 presente giudizio e quindi a versare direttamente alla e/o alla IG.ra e/o Controparte_2 Controparte_3
pagina 3 di 16 a rifondere a (nella stessa quota) le somme che quest'ultima fosse eventualmente e Controparte_1 per l'effetto condannata a corrispondere alla e/o alla IG.ra e comunque Controparte_2 Controparte_3
a rifondere a (nella stessa quota) gli esborsi che quest'ultima fosse eventualmente Controparte_1
e per l'effetto tenuta a sopportare. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze di causa. In sede istruttoria - Respingere le istanze istruttorie reiterate da in quanto irrilevanti ai Parte_1 fini DEla decisione. - Dichiarare inammissibili e comunque respingere le istanze istruttorie reiterate dalla e dalla IG.ra , vuoi in quanto non riproposte in primo grado in Controparte_2 Controparte_3 sede di precisazione DEle conclusioni e da ritenersi quindi rinunciate, vuoi per le ragioni dedotte in primo grado da nella memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c.. - Ove occorresse e senza Controparte_1 alcuna inversione DEl'onere probatorio: a) ordinare a l'esibizione, ex art. 210 Parte_1
c.p.c. (come da istanza ritualmente formulata in primo grado): - degli originali dei contratti di apertura dei due conti correnti sui quali sono stati accreditati gli importi recati dagli assegni circolari falsi n.
450005236-12 di Euro 375.000,00 e n. 450005255-05 di Euro 275.204,00, rispettivamente intestati a e , in funzione DEla verifica comparativa DEle firme ivi apposte con Controparte_4 CP_5 quelle presenti sui titoli negoziati dalla stessa - degli estratti dei due conti correnti Parte_1 sui quali sono stati accreditati gli importi recati dagli assegni circolari falsi n. 450005236-12 di Euro
375.000,00 e n. 450005255-05 di Euro 275.204,00, a far data dalla loro apertura;
b) ammettere prova per testi (come da istanza ritualmente formulata in primo grado) avente ad oggetto i seguenti capitoli:
1) “Vero che il doc. 02 prodotto da che si esibisce al teste, è la copia DEl'assegno Controparte_1 circolare n. 4500005236-12 di € 375.000,00, emesso da in data 14 dicembre 2022 Controparte_1 all'ordine DE IG. ”. 2) “Vero che il doc. 09 prodotto da che si Controparte_4 Controparte_1 esibisce al teste, è la copia DEl'assegno circolare n. 4500005255-05 di € 275.204,00, emesso da in data 23 dicembre 2022 all'ordine DE IG. ”. 3) “Vero che Controparte_1 CP_5
l'assegno circolare n. 4500005236-12 negoziato in data 23 dicembre 2022 presso l'ufficio di
[...]
di SC (CL) (doc. 06, prod. l'assegno circolare n. 4500005255-05 Pt_1 Controparte_1
data 30 dicembre 2022 presso l'ufficio di , di AP D'LA (ME) (doc. Parte_2 Parte_1
13, prod. , le cui copie si esibiscono al teste, non sono stati emessi da Controparte_1
. Si indicano a testi i IGg. e entrambi c/o Controparte_1 Testimone_1 Testimone_2
con riserva di indicarne altri. Controparte_1
pagina 4 di 16 Conclusioni per LA SOCIETA' Controparte_7
:
[...]
Disattesa ogni istanza ed eccezione contrarie, - rigettare l'appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 645/2025 pubblicata il 24.1.2025, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza;
- in via incidentale, condizionato all'accoglimento, anche parziale, DEl'appello di , in parziale riforma DEla sentenza Pt_1 DE Tribunale di Milano n. 645/2025 DE 24 gennaio 2025: o Accertare e/o dichiarare la responsabilità di e/o , anche in solido tra di esse, per i motivi indicati in atto. Controparte_1 Parte_1 condannare e/o , anche in solido fra di loro, al pagamento, in favore Controparte_1 Parte_1 DEla società in persona DE l.r. p.t. il IG. Controparte_2 Controparte_2 DEla complessiva somma di € 650.204,00 pari alle somme portate nei titoli per cui è causa (assegno circolare non trasferibile n. 450005236-12 di Euro 375.000,00, assegno circolare non trasferibile n.
450005255-05 di Euro 275.204,00) il tutto per i motivi di cui in atto, oltre interessi moratori dal dì DEl'addebito DEle predette somme sul c/c DEl'attrice; condannare in pers. DE Controparte_1 legale rapp.te p. t., al risarcimento, in favore DEla società in Controparte_2 persona DE l.r. p.t. il IG. e DEla IG.ra , di tutti i danni patrimoniali Controparte_2 Controparte_3
e non patrimoniali, subiti e subendi per effetto DEla suesposta condotta illecita contrattuale e/o extracontrattuale, quantificati provvisoriamente in € 180.000,00, o nella diversa somma – sia essa maggior e/o minore che il Tribunale riterrà di liquidare anche in via equitativa. All'occorrenza rigettare la domanda riconvenzionale trasversale incidentale formulata da nei confronti DEla Controparte_1
e DEla sig.ra . Con vittoria di spese e compensi professionali DE doppio CP_2 Controparte_3 grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Svolgimento DE processo
1. La società ed convenivano innanzi al Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Milano e chiedendone la condanna al Controparte_1 Parte_1 pagamento DEla somma di euro 650.204,00 vantato dalla società attrice nei confronti DEle convenute a titolo restitutorio o di indebito oggettivo, o di responsabilità per inadempimento nella predisposizione DEle misure di sicurezza, per violazione DEla normativa bancaria. Il credito rivendicato derivava dal mancato pagamento ai beneficiari di due assegni circolari,
pagina 5 di 16 richiesti da per DEega di , ed emessi da in data Controparte_2 Controparte_3 CP_1
14/12/2022 all'ordine di per euro 375.000,00 e in data 23/12/2022 all'ordine Controparte_4 di per euro 275.204,00. Gli assegni, negoziati in data 13/1/2023, presso CP_5
Deutsche Bank da e in data 10/1/2023 presso Banca di credito popolare di Controparte_4
OR DE CO da , non venivano pagati da , perché gli stessi CP_5 CP_1 risultavano già negoziati e pagati presso gli uffici di di SC in data Parte_1
23/12/2022 e di AP d'LA in data 30/12/2022 a persone che si erano presentate con le generalità dei beneficiari. Risultava pacifico in causa e documentale che il flusso dei dati relativi agli assegni – numero, data, importo, beneficiario – trasmessi per il pagamento da
[...]
a era corretto. Pt_1 CP_1
2. Il giudice di prime ricostruiva la vicenda fattuale nei seguenti termini. Ignoti truffatori erano riusciti a clonare gli assegni circolari emessi da . La tesi sostenuta da CP_1 Parte_1 secondo cui gli assegni negoziati presso i suoi sportelli erano quelli autentici ed erano stati pagati agli effettivi beneficiari, ad avviso DE giudice di prime cure, era smentita sulla base di molteplici elementi. aveva prodotto gli assegni da essa emessi e rilevato che CP_1 quelli negoziati presso erano difformi e falsi. Ora, il confronto dei documenti mostrava Pt_1 che i caratteri a stampa utilizzati erano parzialmente diversi e nettamente diversa era la spaziatura DEla scritta “ fino a euro 500.000” nella parte bassa DE titolo, rispetto ai numeri Pt_3 posti alla sua destra e alla sua sinistra. Il Tribunale reputava attendibile la valutazione di non autenticità effettuata da , che ben conosceva le caratteristiche dei titoli da essa CP_1 stessa emessi. Tali assegni erano stati emessi per eseguire pagamenti previsti da una transazione conclusa in data 19/10/2022, relativa ad una controversia societaria. Il documento prodotto da parte attrice reca ovviamente anche le firme di e e tali firme Controparte_4 CP_5 sono totalmente difformi da quelle apposte per girata sui titoli negoziati presso . Parte_1
Inoltre, anche la firma in calce alla querela presentata da alla stazione Controparte_4 CP_2 di Napoli-Barra corrispondeva a quella apposta sulla transazione. Ancora, nell'atto di transazione era indicato che era nato a [...] il [...], mentre nella carta di CP_5 identità presentata a per l'apertura DE conto, lo stesso risultava nato a [...] il Parte_1
22/7/1967. Le carte di identità presentate a per l'apertura dei due conti a nome Parte_1
e risultavano rilasciate dallo stesso esecutore amministrativo Controparte_4 CP_5 DE Comune di Napoli, , ma le due firme erano tra loro DE tutto diverse. Persona_1
pagina 6 di 16 Sulla base di tali circostanze precise, univoche e concordanti, era possibile affermare, ai sensi DEl'art. 2729 c.c., che i due assegni circolari negoziati presso erano stati Parte_1 negoziati da truffatori ed erano falsi.
3. Posta tale premessa in ordine alla non autenticità degli assegni negoziati presso e Parte_1 premesso altresì che le circostanze sopra esposte non rilevavano ai fini DEla responsabilità di
, in quanto non ne poteva essere pretesa la conoscenza in capo al cassiere di , Parte_1 Pt_1 il giudice di prime cure passava ad esaminare la domanda spiccata nei confronti di ai sensi DEl'art. 86, legge assegni. Tale domanda era totalmente infondata, perché CP_1 la disposizione invocata è applicabile in favore DE prenditore DEl'assegno circolare e in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione DE titolo, ma nessuna di tale ipotesi ricorreva nella fattispecie relativa alla clonatura e, inoltre, parte attrice non era il prenditore dei titoli, bensì il richiedente.
4. Il giudice di prima istanza reputava infondata anche la richiesta di ripetizione di indebito oggettivo, dal momento che la società attrice aveva legittimamente e doverosamente corrisposto alla banca la provvista necessaria per l'emissione dei due assegni circolari. Né sussisteva una responsabilità di per aver essa adottato modalità di consegna non adeguate: infatti, CP_1 gli assegni originali non erano stati trafugati in area postale e alterati prima DEla negoziazione nel loro contenuto, ma erano stati formati dei nuovi titoli falsi. In ragione di ciò, era DE tutto ininfluente la fase di consegna dei titoli. Nel merito, poi, aveva spedito gli assegni CP_1 circolari, richiesti via internet, alla sede di Napoli DEla a mezzo di corriere DHL, Controparte_2 con spedizione tracciata, e con produzione DEla prova di consegna, la cui sottoscrizione non era stata tempestivamente disconosciuta. Peraltro, che la consegna alla richiedente fosse andata a buon fine era DE tutto ovvio, dal momento che la stessa parte attrice aveva allegato e documentato la consegna a mano degli assegni ad un legale, nonché la loro successiva consegna ai beneficiari. Reputava insussistente la dedotta responsabilità DEl'emittente, per non aver questa adottato speciali misure di sicurezza per il pagamento degli assegni, quale l'adozione di un PIN, posto che una tale responsabilità non trova alcun fondamento di legge, né regolamentare.
5. Per quanto riguarda la modalità di negoziazione degli assegni, la disciplina DE troncamento degli assegni prevede che la banca negoziatrice trasmetta per via telematica alla banca emittente solo il flusso dei dati identificativi DE titolo, senza trasmissione né DEl'assegno cartaceo, né
pagina 7 di 16 DEla sua immagine, che viene acquisita e conservata dalla negoziatrice. La normativa consente all'emittente di richiedere la trasmissione DEl'immagine, ma nel caso di specie CP_1 non aveva rilevato, né poteva rilevare, alcuna anomalia che giustificasse tale richiesta, in quanto i dati identificativi degli assegni trasmessi da a , per via telematica, erano Pt_1 CP_1 tutti corretti. Pertanto, l'emittente non aveva avuto alcun contatto con i truffatori, né aveva visto gli assegni negoziati;
aveva pagato i due circolari a sulla base DEla trasmissione dei dati Pt_1 che corrispondevano agli assegni da essa effettivamente emessi. Di conseguenza, non era ravvisabile alcuna responsabilità in capo a . CP_1
6. era l'unico intermediario che aveva avuto un contatto con i truffatori, in due Parte_1 occasioni, all'apertura dei conti e al momento DEla negoziazione dei titoli. Ebbene, i conti correnti postali, su cui poi erano stati versati gli assegni, erano stati entrambi aperti presso l'ufficio di Catanzaro Lido, il 9/12/2022, quello intestato al sedicente e in Controparte_4 data 13/12/2022 quello DE sedicente . Gli assegni contraffatti erano stati CP_5 negoziati, il primo il 23/12/2022 presso l'ufficio postale di SC (CL) e l'altro in data
30/12/2022 presso l'ufficio di AP d'LA (ME). Quindi, gli assegni erano stati negoziati pochi giorni dopo l'apertura dei rapporti e, a tale riguardo, aveva evidenziato tutta CP_1 una serie di anomalie, di cui era necessario dare conto. Entrambe le carte di identità presentate in sede di apertura dei conti postali, apparentemente emesse dal comune di Napoli, non recavano l'indicazione DElo stato civile e DEla professione e nei relativi campi riportavano la scritta: “OMESSO ATR. 35 DPR 30/05/89 N. 223”. Il grossolano errore relativo alla scritta
“atr.”, anziché “art.” costituisce, senza dubbio, una grave anomalia che fa dubitare DEla genuinità DE documento. Né, ad avviso DE giudice, poteva trincerarsi dietro la Parte_1 frequenza di tali fatti, posto che la diligenza DE corretto banchiere esige un puntuale controllo, proprio su tali elementi che possono essere di dettaglio solo per il quisque de populo. Ancora, la carta di identità DE sedicente riportava che il titolare aveva i capelli castani, ma CP_5 la foto riproduceva una persona completamente calva. Sul punto, secondo , Parte_1
l'indicazione di “capelli castani” di un soggetto che, ripreso nella fotografia, sia calvo era dovuta al fatto che ben poteva il soggetto in questione avere capelli castani e avere dichiarato in Co occasione DE rilascio DEla di avere capelli castani, pur essendo calvo in quel momento.
Anche tale elemento per il giudice di prime cure era indice di grave anomalia, tanto più che in sede di negoziazione i clienti di avevano esibito i medesimi documenti utilizzati Parte_1
pagina 8 di 16 per l'apertura DE conto, di modo che per due volte quei documenti erano stati sottoposti all'attenzione dei cassieri di , senza che fossero state rilevate irregolarità o anomalie. Né Pt_1 poteva trascurarsi il fatto che entrambi i titolari dei conti risultavano residenti a [...], ma avevano aperto il conto bancoposta a Catanzaro Lido ed avevano negoziato l'assegno circolare, rispettivamente, a SC (CL) e AP d'LA (ME). Come specificato dal Tribunale di
Milano, si trattava “di una girandola geografica tra le regioni Campania, Calabria e Sicilia che non può non destare forti perplessità”.
7. Orbene, rilevava il Tribunale di Milano, che la fattispecie attiene pacificamente ad una responsabilità contrattuale, di modo che è a carico DEl'obbligato la prova di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta. Sotto questo profilo, era interesse di dimostrare che i Pt_1 conti aperti erano reali, essendo, ad esempio, utilizzati per l'accredito di stipendi o il pagamento di utenze, e non conti strumentali alla sola negoziazione di un assegno. Nessun movimento di tali conti era invece documentato, di tal ché tale ultima circostanza, unitamente alle altre emergenze, denotava una grave negligenza di , che, considerata anche l'entità Parte_1 DEle somme ivi indicate, avrebbe dovuto o condurre al blocco DEla negoziazione degli assegni,
o quanto meno avviare un'interlocuzione con l'emittente al fine di verificare la genuinità dei titoli presentati. Né le ulteriori difese di sono state idonee a scalfire il pesante Parte_1 quadro indiziario di grave responsabilità DEla stessa, posto che la non diligente custodia dei titoli è rimasta un mero flatus vocis; come anche l'apertura dei conti prima DEla negoziazioni degli assegni, lungi dal corroborare la buona fede dei clienti di , dimostra, al contrario, una Pt_1 vera e propria macchinazione necessaria al fine DEla futura negoziazione degli assegni, la cui esistenza era stata in qualche modo intercettata, ma il tutto senza la possibilità di individuare il segmento in cui la notizia DEla sussistenza degli assegni era trapelata. Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale di Milano ha condannato a risarcire alla s.a.s. Parte_1
la somma di euro 650.204,00, con interessi dalla domanda. CP_3
8. aveva lamentato ulteriori danni per euro 180.000,00, derivanti dalla mancata, Controparte_3 esatta esecuzione di quanto previsto nell'atto di transazione DE 19/10/2022 e dalle conseguenti azioni intraprese dai destinatari dei pagamenti. A tale riguardo, il giudice di prime cure ha ribadito la natura contrattuale DEla responsabilità riconosciuta in capo a . Ora, ai Parte_1 sensi DEl'art. 1225 c.c. sono risarcibili i soli danni prevedibili al momento DEla emissione dei pagina 9 di 16 titoli e tra tali danni non rientrano quelli derivanti dall'inadempimento DEla transazione, DEla quale la banca era, ovviamente, all'oscuro.
9. La regolazione DEle spese processuali è stata adottata alla luce DE criterio DEla soccombenza secondo i parametri minimi DE D.M. 55/2014, trattandosi di causa documentale.
10. Avverso la sentenza n. 645/2025 ha interposto appello , chiedendo in via Parte_1 istruttoria ordinare l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., alla Procura presso il Tribunale di Napoli degli originali dei titoli custoditi nel procedimento NGNR 5087799/23 e disporre all'esito CTU volta ad accertare quali DEla coppia di titoli sia originale e quale falsa. Nel merito, ha chiesto il rigetto DEle domande attoree.
11. ha chiesto il rigetto DE gravame e proposto appello incidentale Controparte_1 condizionato, volto all'accertamento DEl'efficienza causale assorbente e determinante DEla condotta di , con condanna di tale ultima parte a manlevarla e tenerla indenne da Parte_1 qualsivoglia responsabilità; in via di appello condizionale subordinato, ha chiesto dichiararsi la prevalente e preponderante efficienza causale DEla condotta di , con manleva per Parte_1 la relativa quota di corresponsabilità.
12. ed hanno chiesto il rigetto DEl'appello principale e proposto Controparte_2 Controparte_3 appello incidentale, volto all'accoglimento DEle relative domande anche nei confronti di
. CP_1
13. All'udienza di prima comparizione in data 23 settembre 2025, la causa era rimessa in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. per l'udienza DE 25.11.2025, con assegnazione di giorni
40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione DEle conclusioni, di giorni 30 per il deposito DEle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito DEle note di replica e con assegnazione di termine perentorio sino alla data DE 25 novembre 2025 per il deposito di note scritte sostitutive DEl'udienza.
Motivi DEla decisione
14. I motivi sui quali la Corte deve decidere sono i seguenti:
a. difetto di legittimazione attiva di primo motivo DEl'appello principale;
Controparte_2
b. errata valutazione degli elementi probatori rilevanti al fine DEla decisione in ordine alla responsabilità: secondo motivo DEl'appello principale;
c. responsabilità di : unico motivo DEl'appello incidentale condizionato di CP_1
e di;
Controparte_2 Controparte_3
pagina 10 di 16 d. accertamento di esclusiva efficienza causale DEla condotta di primo Parte_1 motivo DEl'appello incidentale condizionato di;
CP_1
e. accertamento di prevalente efficienza causale DEla condotta di Parte_1 secondo motivo DEl'appello incidentale condizionato di . CP_1
15. Con il motivo sub a), la difesa di parte appellante, dopo un excursus in ordine alla giurisprudenza formatasi quanto alla negoziazione degli assegni ex art. 43 L.A., assume che in forza DEla decisione di cui a Cass. civ., SU n. 9769/2020 la responsabilità DEl'assegno pagato non correttamente può essere individuata anche in capo al soggetto che ha pagato il titolo poi trafugato. Tuttavia, nel caso in esame, non era titolare di alcun diritto di credito Controparte_2 nei confronti di . Inoltre, la scelta di utilizzare la posta ordinaria per la consegna Parte_1 degli assegni rappresenta un presupposto, analogamente all'errata identificazione DE prenditore, DEl'evento pregiudizievole, di cui peraltro la società non aveva comunque CP_3 dato prova.
16. Con il motivo sub b), l'appellante espone che la responsabilità DEl'intermediario presuppone una valutazione specifica DEle caratteristiche DEl'avvenuta clonazione. Di tal ché risulta necessario procedere ad un'accurata verifica dei due assegni per stabilire la grossolanità o meno DEla contraffazione e, dunque, la possibilità o meno DE cassiere di di percepire la Pt_1 contraffazione, con la diligenza mediamente esigibile e tipica DE corrispondente operatore professionale. Inoltre, la procedura di check truncation non vale ad escludere la responsabilità DEla banca emittente, ossia di . CP_1
17. Quanto al motivo sub c), la difesa degli appellanti incidentali contesta la condotta di
, assumendone la scarsa professionalità in ragione DEl'assenza di alcun sistema di CP_1 controllo efficace al momento DEl'incasso DEl'assegno, neppure a mezzo di una semplice notifica che avverta il cliente DEl'avvenuto pagamento DEl'assegno; tanto che detto intermediario non si è neppure premurato di svolgere le opportune verifiche successivamente alla negoziazione degli assegni. Per dette ragioni, come sinteticamente esposte, la difesa DEla società chiedeva la condanna di al risarcimento per la somma data dai CP_3 CP_1 due assegni, oltre all'importo di € 180.000,00 per quanto già esposto in prime cure.
18. Opinione DEla Corte quanto ai motivi sub a) e b). I motivi, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente. La vicenda storica è riportata ai punti nn. 1 – 7 DElo “svolgimento DE processo”. Con riguardo alla contraffazione degli assegni negoziati presso , la Parte_1
pagina 11 di 16 Corte osserva che la difesa DEl'appellante non ha addotto significative prove idonee a dimostrare la non grossolanità di detta alterazione. Per vero, la parte appellante si è limitata ad assumere che non sarebbe accertato quale coppia di assegni è autentica e quale è contraffatta sulla base degli elementi istruttori acquisiti in atti e, segnatamente, sulla base degli assegni prodotti in copia sub doc. ti nn. 2 e 9 di e doc. ti nn. 1 e 2 di . Tanto CP_1 Parte_1
è vero che nessuna posizione specifica ha assunto quanto ai plurimi elementi di anomalia evidenziati diffusamente dal giudice di prime cure. Giudice di prime cure che ha sottolineato correttamente e condivisibilmente come i cassieri di non potessero certamente Parte_1 essere a conoscenza DEle caratteristiche DEle firme autentiche di e di Controparte_4 [...]
, non avendo modo di conoscere le sottoscrizioni DEla transazione, che aveva dato CP_5 causa all'emissione degli assegni in questione. Tale circostanza, ossia l'autenticità o meno degli assegni, è tuttavia cruciale e in ordine alla stessa , in sede di precisazione DEle Parte_1 conclusioni di primo grado, non ha chiesto alcuna istanza istruttoria, pur sviluppata in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c.. Da ciò consegue l'inammissibilità DEle richieste istruttorie reiterate in sede di appello, in quanto già rinunciate in primo grado. La Corte osserva, però, che la responsabilità DEla odierna parte appellante è radicata alla luce degli elementi diffusamente esposti alle pagg. 9 – 11 DEla sentenza gravata. Elementi dotati di assoluto rilievo su cui
[...]
non ha minimamente speso alcuna argomentazione. A tale riguardo, se anche potesse Pt_1 tralasciarsi la circostanza DEl'indicazione DE colore castano di capelli in una persona calva quanto a , certamente non trascurabili sono le altre circostanze, prima tra tutte la CP_5 non corretta indicazione DEl'art. 35 indicato come “ATR 35”. Una tale negligenza è decisamente grave rispetto a quei parametri di diligenza richiesti al corretto banchiere come indicato, in ultimo, da Cass. civ. n. 34107/2019 nei seguenti termini: “in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza DEla responsabilità colposa DEla banca negoziatrice nell'identificazione DE presentatore DE titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi DEl'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi DEl'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI DE 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala
pagina 12 di 16 l'opportunità per la banca negoziatrice DEl'assegno di traenza di richiedere due documenti
d'identità muniti di fotografia al presentatore DE titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione DEle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale”; ed, ancora, nei termini di cui a
Cass. civ. SU n. 12477/2018, che ha precisato che “una volta ricondotta la responsabilità DEla banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde DE pagamento DEl'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza DEl'elemento DEla colpa nell'errore sull'identificazione DE prenditore". Una responsabilità oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere DE fatto dannoso nei confronti DE secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione DEla particolare posizione rivestita
o DEla relazione che lo lega alla res causativa DE danno. Non a caso, dottrina e giurisprudenza hanno individuato ipotesi di responsabilità oggettiva nelle fattispecie tipiche DEineate dagli artt. 2048/2053 c.c., tutte annoverabili nel più ampio genus DEl'illecito extracontrattuale”. Ciò premesso, dunque, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile o circolare a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che
l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi DE 2° comma DEl'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere DE danno anche in ipotesi di colpa lieve”.
19. Ebbene, proprio alla stregua di tali criteri orientativi ampiamente consolidati in giurisprudenza,
è a sottolinearsi che non solo nulla ha replicato in merito alle plurime e gravi Parte_1 anomalie in fase di identificazione (come da dossier sub doc. ti nn. 4 e 5 di ), ma Parte_1 neppure ha fornito una qualche plausibile spiegazione in merito a due rilievi fondamentali. Il primo riguarda quella che correttamente è stata ritenuta dal giudice di prime cure una vera e propria “girandola geografica”, priva di un minim5 di ragionevolezza o di una plausibile pagina 13 di 16 spiegazione;
spiegazione che sarebbe stata quanto mai necessaria a chiarire le ragioni per le quali persone fisiche residenti a [...]aprano conti correnti a Catanzaro Lido e procedano a negoziare gli assegni a SC ed a AP d'LA. Se in detta operatività può non annidarsi alcunché di illecito, è anche vero che una tale concatenazione temporale non supportata da una benché minima giustificazione si configura, quanto meno, quale indice di anomalia che non può non essere colto dal banchiere diligente;
che, proprio in ragione DEl'attività svolta, ben conosce o dovrebbe conoscere la frequenza di tali attività truffaldine. La seconda concerne l'assenza di ulteriori operazioni su conti correnti che sono stati aperti solo per negoziare detti titoli;
ed è proprio l'assenza di movimenti a costituire ulteriore elemento di anomalia, che imponeva un ulteriore approfondimento da parte dei cassieri di , tenuto conto, in ultimo, anche Parte_1 DEla non trascurabile entità degli importi indicati sui titoli. In ultima analisi, anche il dato DEle carte di identità sottoscritte da un operatore con diversa grafia è elemento da tenere in considerazione, anche se a carattere recessivo, in quanto i due conti furono aperti presso lo stesso ufficio postale di Catanzaro Lido, ma in date diverse, ossia il 9.12.2022 ed il 12.12.2022.
20. Alla luce degli arresti giurisprudenziali citati, si può concludere che costituisce bagaglio professionale DE diligente banchiere predisporre le misure idonee a sventare tali attività truffaldine e che la misura DEla diligenza esigibile è calibrata volta volta in rapporto alla situazione concreta creatasi;
con il che si vuole sostenere che, se pure la richiesta DE doppio documento come da circolare ABI sopra citata non costituisce norma precettiva, è certamente significativo che una tale previsione sia stata meditata e trasfusa in una circolare ABI, proprio per fornire linee guida che possono contrastare, in singoli casi, le attività truffaldine, con il cd. effetto sorpresa. Sulla base DEle sopra esposte considerazioni, quindi, DE tutto irrilevante è anche l'ammissione di C.T.U. volta ad accertare il grado di grossolanità DEla falsificazione dei titoli negoziati, tenuto conto proprio DEla grave negligenza mostrata da parte dei cassieri di
. Ed, invero, la procedura di check truncation non esonera dalla Parte_1 Parte_1 negligente identificazione DE cliente, proprio perché, come osservato da S.C. in caso DE tutto sovrapponibile, “in tema di assegno bancario cd. "di traenza" l'attività di controllo DEla rispondenza DEla persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto DEle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame DE solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze "extracartolari" anomale. (Nella specie
pagina 14 di 16 la S.C. ha ritenuto che l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo DEl'assegno)” (v. Cass. civ. n. 13152/2021). Conclusivamente, rileva la Corte che l'odierna parte appellante non ha scalfito con valide argomentazioni la responsabilità come accertata in primo grado, tenuto conto non solo DEla documentazione in atti, ma anche dei rilievi esposti dal giudice con riguardo al carattere ondivago DEla difesa di . Pt_1
21. Quanto alla carenza di prova DE danno in capo alla società , si rileva che la CP_3 CP_2
è il soggetto che, in qualità di correntista di , richiese l'emissione degli
[...] CP_1 assegni e subì il prelievo DEla provvista dal proprio conto da parte di ignoti truffatori, patendo un danno certo ed attuale. L'obbligazione di pagamento nei confronti dei beneficiari originari è rimasta inadempiuta ed ha costretto la società a procurarsi nuovamente la provvista per far fronte agli obblighi scaturenti dalla transazione in data 19.10.2022 (doc. n. 2 di parte attrice in primo grado). È dunque evidente la prova DE danno e vieppiù la legittimazione ad agire per il risarcimento DE danno patito, legittimazione contestata in termini apodittici (pag. 7 DEl'atto di citazione in appello).
22. Sulla base DEle sopra esposte considerazioni, consegue il rigetto DEl'appello principale, con integrale conferma DEla decisione di prime cure.
23. L'esito DE gravame comporta l'assorbimento DEl'appello incidentale condizionato di
. Del pari, è assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da CP_1 Controparte_2
e da nei confronti di , appello incidentale che include anche la Controparte_3 CP_1 domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata, esatta esecuzione di quanto previsto nell'atto di transazione DE 19.10.2022, per l'importo di € 180.000,00; in tale senso induce l'assenza di una motivazione autonoma a sorreggere detta ulteriore richiesta risarcitoria e la collocazione DEla stessa nell'ambito DE paragrafo destinato alla trattazione DEl'appello incidentale condizionato (cfr. par. IV, pag. 23 DEla comparsa di costituzione di e Controparte_2 di ). Controparte_3
24. Alla luce DEla soccombenza, deve rimborsare le spese processuali DE Parte_1 grado in favore di ed , oltre che di Per la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 quantificazione DEle spese di lite, si ha riguardo allo scaglione corrispondente al valore come dichiarato da parte appellante, con l'applicazione dei valori minimi in ragione DE carattere pagina 15 di 16 documentale DEla vertenza - come già ritenuto dal giudice di prime cure - e con esclusione DEl'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in appello.
25. Infine, in virtù DE rigetto DEl'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento DEl'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 660/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
645/2025 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di e di Parte_1 Controparte_2 [...]
, le spese processuali DE grado, che liquida in complessivi € 9.256,00 per CP_3 compensi, oltre rimborso forfetario DEle spese generali nella misura DE 15% ed accessori come per legge;
III. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali DE grado, che liquida in complessivi € 9.256,00 per compensi, oltre rimborso forfetario DEle spese generali nella misura DE 15% ed accessori come per legge;
IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma DE comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 3.12.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Cesira D'Anella
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 660/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. MASSIMILIANO Parte_1 P.IVA_1
CESARE, elettivamente domiciliato in PIAZZA GIULIO RODINO', 18 80100 NAPOLI presso il difensore appellante
contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti FEDERICO CAMOZZI, Controparte_1 P.IVA_2
MO LI e RI, elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA 8
MILANO presso i difensori appellata contro pagina 1 di 16 ed , con Controparte_2 Controparte_3 il patrocinio degli avv.ti ALESSANDRO AMODIO, FRANCO VERDE, SERGIO GUIDO elettivamente domiciliati in RIONE SIRIGNANO 10 NAPOLI, presso lo studio dei difensori appellati
avente ad oggetto: Titoli di credito
Conclusioni per : Voglia l'Adita Corte condivisi i motivi esposti, in parziale Parte_1 riforma DEla sentenza n. 645/25 pubblicata il 24.1.2025 DE Tribunale di Milano in persona DE Giudice
Dr. Antonio S. Stefani: accogliere per i motivi meglio evidenziati nel corpo DEl'atto e in via istruttoria
A. Ordinare ex art 210 cpc alla Procura presso il Tribunale di Napoli PM Dr. Piscitelli gli originali dei titoli custoditi nel procedimento RGNR 5087799/23 e nello specifico gli assegni circolari 450005236-
12 DE 17.12.22 di € 375.000.00 emesso da all'ordine di e n. CP_1 Controparte_4
450005255-05 emesso il 23.12.22 da all'ordine di Ordinare ex art 210 CP_1 Controparte_5 cpc alla Procura presso il Tribunale di Gela PM Dr.Gaetano Antonio Scudieri gli originali dei titoli custoditi nel procedimento RGNR 572/23 e nello specifico gli originali degli assegni circolari
450005236- 12 DE 17.12.22 di € 375.000.00 emesso da all'ordine di e CP_1 Controparte_4
n. 450005255-05 emesso il 23.12.22 da all'ordine di per € 275.204.00 C. CP_1 CP_5
All'esito DEl'acquisizione dei titoli di cui ai precedenti punti “B” e “C” disporre Consulenza Tecnica volta ad accertare quali DEla coppia di titoli sia originale e quale falsa;
nell'ipotesi in cui venisse accertata la falsità dei titoli negoziati presso , accerti il CTU se le anomalie di tali titoli Parte_1 fossero riscontrabili ictu oculi. Nel merito in virtù DEl'effetto devolutivo accogliere l'appello e per l'effetto in totale riforma DEla sentenza rigettare le domande azionate in primo grado dalla Società ed nonché quelle azionate da nei confronti di CP_2 Controparte_6 Controparte_1 [...]
perché inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto e non provate. Rigettare gli appelli Pt_1 incidentali azionati da ed perché assolutamente Controparte_1 CP_2 Controparte_3 infondati. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per Controparte_1
pagina 2 di 16 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie e le pronunce DE caso, ogni contraria o diversa istanza e domanda disattesa e respinta, così giudicare: In sede di merito A)
Respingere il secondo motivo di appello proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto. B) Dichiarare inammissibili e comunque respingere in quanto infondati in fatto ed in diritto l'appello incidentale condizionato proposto dalla e dalla IG.ra e Controparte_2 Controparte_3 le domande dalle stesse formulate nei confronti di C) In subordine e salvo Controparte_1 gravame, in via riconvenzionale trasversale ed ove occorresse in via di appello incidentale condizionato alla denegata ipotesi di riforma anche solo parziale DEla sentenza di primo grado, nei capi che hanno respinto le domande formulate dalle attrici nei confronti di • accertare e Controparte_1 dichiarare, ex artt. 1299, primo comma, c.c., e/o 2055, secondo comma, c.c., l'efficienza causale e la connessa responsabilità determinante e assorbente DEla condotta negligente di Parte_1 rispetto alla produzione DEl'evento dannoso;
• dichiarare tenuta e pertanto condannare Parte_1
a manlevare e tenere indenne da qualsiasi onere o responsabilità che
[...] Controparte_1 dovesse derivare a quest'ultima per effetto DEl'eventuale accoglimento DEle domande formulate dalla e/o dalla IG.ra nel presente giudizio e quindi a versare direttamente alla Controparte_2 Controparte_3
e/o alla IG.ra e/o a rifondere a le somme che Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima fosse eventualmente e per l'effetto condannata a corrispondere alla e/o alla Controparte_2
IG.ra e comunque a rifondere a gli esborsi che quest'ultima fosse Controparte_3 Controparte_1 eventualmente e per l'effetto tenuta a sopportare. D) In ulteriore subordine e salvo gravame, in via riconvenzionale trasversale ed ove occorresse in via di appello incidentale condizionato alla denegata ipotesi di riforma anche solo parziale DEla sentenza di primo grado, nei capi che hanno respinto le domande formulate dalle attrici nei confronti di • accertare e dichiarare, ex artt. Controparte_1
1299, primo comma, c.c., e/o 2055, secondo comma, c.c., un'efficienza causale ed una connessa responsabilità prevalente e preponderante (prossima al 100%, o a quella diversa percentuale ritenuta di giustizia, da accertarsi anche in via equitativa) DEla condotta negligente di rispetto Parte_1 alla produzione DEl'evento dannoso. • dichiarare tenuta e pertanto condannare a Parte_1 manlevare e tenere indenne (per la quota di efficienza causale e connessa Controparte_1 responsabilità attribuibile alla stessa rispetto alla produzione DEl'evento dannoso) Parte_1 dagli oneri o responsabilità che dovessero derivare a per effetto DEl'eventuale Controparte_1 accoglimento DEle domande formulate dalla e/o dalla IG.ra nel Controparte_2 Controparte_3 presente giudizio e quindi a versare direttamente alla e/o alla IG.ra e/o Controparte_2 Controparte_3
pagina 3 di 16 a rifondere a (nella stessa quota) le somme che quest'ultima fosse eventualmente e Controparte_1 per l'effetto condannata a corrispondere alla e/o alla IG.ra e comunque Controparte_2 Controparte_3
a rifondere a (nella stessa quota) gli esborsi che quest'ultima fosse eventualmente Controparte_1
e per l'effetto tenuta a sopportare. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze di causa. In sede istruttoria - Respingere le istanze istruttorie reiterate da in quanto irrilevanti ai Parte_1 fini DEla decisione. - Dichiarare inammissibili e comunque respingere le istanze istruttorie reiterate dalla e dalla IG.ra , vuoi in quanto non riproposte in primo grado in Controparte_2 Controparte_3 sede di precisazione DEle conclusioni e da ritenersi quindi rinunciate, vuoi per le ragioni dedotte in primo grado da nella memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c.. - Ove occorresse e senza Controparte_1 alcuna inversione DEl'onere probatorio: a) ordinare a l'esibizione, ex art. 210 Parte_1
c.p.c. (come da istanza ritualmente formulata in primo grado): - degli originali dei contratti di apertura dei due conti correnti sui quali sono stati accreditati gli importi recati dagli assegni circolari falsi n.
450005236-12 di Euro 375.000,00 e n. 450005255-05 di Euro 275.204,00, rispettivamente intestati a e , in funzione DEla verifica comparativa DEle firme ivi apposte con Controparte_4 CP_5 quelle presenti sui titoli negoziati dalla stessa - degli estratti dei due conti correnti Parte_1 sui quali sono stati accreditati gli importi recati dagli assegni circolari falsi n. 450005236-12 di Euro
375.000,00 e n. 450005255-05 di Euro 275.204,00, a far data dalla loro apertura;
b) ammettere prova per testi (come da istanza ritualmente formulata in primo grado) avente ad oggetto i seguenti capitoli:
1) “Vero che il doc. 02 prodotto da che si esibisce al teste, è la copia DEl'assegno Controparte_1 circolare n. 4500005236-12 di € 375.000,00, emesso da in data 14 dicembre 2022 Controparte_1 all'ordine DE IG. ”. 2) “Vero che il doc. 09 prodotto da che si Controparte_4 Controparte_1 esibisce al teste, è la copia DEl'assegno circolare n. 4500005255-05 di € 275.204,00, emesso da in data 23 dicembre 2022 all'ordine DE IG. ”. 3) “Vero che Controparte_1 CP_5
l'assegno circolare n. 4500005236-12 negoziato in data 23 dicembre 2022 presso l'ufficio di
[...]
di SC (CL) (doc. 06, prod. l'assegno circolare n. 4500005255-05 Pt_1 Controparte_1
data 30 dicembre 2022 presso l'ufficio di , di AP D'LA (ME) (doc. Parte_2 Parte_1
13, prod. , le cui copie si esibiscono al teste, non sono stati emessi da Controparte_1
. Si indicano a testi i IGg. e entrambi c/o Controparte_1 Testimone_1 Testimone_2
con riserva di indicarne altri. Controparte_1
pagina 4 di 16 Conclusioni per LA SOCIETA' Controparte_7
:
[...]
Disattesa ogni istanza ed eccezione contrarie, - rigettare l'appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 645/2025 pubblicata il 24.1.2025, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza;
- in via incidentale, condizionato all'accoglimento, anche parziale, DEl'appello di , in parziale riforma DEla sentenza Pt_1 DE Tribunale di Milano n. 645/2025 DE 24 gennaio 2025: o Accertare e/o dichiarare la responsabilità di e/o , anche in solido tra di esse, per i motivi indicati in atto. Controparte_1 Parte_1 condannare e/o , anche in solido fra di loro, al pagamento, in favore Controparte_1 Parte_1 DEla società in persona DE l.r. p.t. il IG. Controparte_2 Controparte_2 DEla complessiva somma di € 650.204,00 pari alle somme portate nei titoli per cui è causa (assegno circolare non trasferibile n. 450005236-12 di Euro 375.000,00, assegno circolare non trasferibile n.
450005255-05 di Euro 275.204,00) il tutto per i motivi di cui in atto, oltre interessi moratori dal dì DEl'addebito DEle predette somme sul c/c DEl'attrice; condannare in pers. DE Controparte_1 legale rapp.te p. t., al risarcimento, in favore DEla società in Controparte_2 persona DE l.r. p.t. il IG. e DEla IG.ra , di tutti i danni patrimoniali Controparte_2 Controparte_3
e non patrimoniali, subiti e subendi per effetto DEla suesposta condotta illecita contrattuale e/o extracontrattuale, quantificati provvisoriamente in € 180.000,00, o nella diversa somma – sia essa maggior e/o minore che il Tribunale riterrà di liquidare anche in via equitativa. All'occorrenza rigettare la domanda riconvenzionale trasversale incidentale formulata da nei confronti DEla Controparte_1
e DEla sig.ra . Con vittoria di spese e compensi professionali DE doppio CP_2 Controparte_3 grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Svolgimento DE processo
1. La società ed convenivano innanzi al Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Milano e chiedendone la condanna al Controparte_1 Parte_1 pagamento DEla somma di euro 650.204,00 vantato dalla società attrice nei confronti DEle convenute a titolo restitutorio o di indebito oggettivo, o di responsabilità per inadempimento nella predisposizione DEle misure di sicurezza, per violazione DEla normativa bancaria. Il credito rivendicato derivava dal mancato pagamento ai beneficiari di due assegni circolari,
pagina 5 di 16 richiesti da per DEega di , ed emessi da in data Controparte_2 Controparte_3 CP_1
14/12/2022 all'ordine di per euro 375.000,00 e in data 23/12/2022 all'ordine Controparte_4 di per euro 275.204,00. Gli assegni, negoziati in data 13/1/2023, presso CP_5
Deutsche Bank da e in data 10/1/2023 presso Banca di credito popolare di Controparte_4
OR DE CO da , non venivano pagati da , perché gli stessi CP_5 CP_1 risultavano già negoziati e pagati presso gli uffici di di SC in data Parte_1
23/12/2022 e di AP d'LA in data 30/12/2022 a persone che si erano presentate con le generalità dei beneficiari. Risultava pacifico in causa e documentale che il flusso dei dati relativi agli assegni – numero, data, importo, beneficiario – trasmessi per il pagamento da
[...]
a era corretto. Pt_1 CP_1
2. Il giudice di prime ricostruiva la vicenda fattuale nei seguenti termini. Ignoti truffatori erano riusciti a clonare gli assegni circolari emessi da . La tesi sostenuta da CP_1 Parte_1 secondo cui gli assegni negoziati presso i suoi sportelli erano quelli autentici ed erano stati pagati agli effettivi beneficiari, ad avviso DE giudice di prime cure, era smentita sulla base di molteplici elementi. aveva prodotto gli assegni da essa emessi e rilevato che CP_1 quelli negoziati presso erano difformi e falsi. Ora, il confronto dei documenti mostrava Pt_1 che i caratteri a stampa utilizzati erano parzialmente diversi e nettamente diversa era la spaziatura DEla scritta “ fino a euro 500.000” nella parte bassa DE titolo, rispetto ai numeri Pt_3 posti alla sua destra e alla sua sinistra. Il Tribunale reputava attendibile la valutazione di non autenticità effettuata da , che ben conosceva le caratteristiche dei titoli da essa CP_1 stessa emessi. Tali assegni erano stati emessi per eseguire pagamenti previsti da una transazione conclusa in data 19/10/2022, relativa ad una controversia societaria. Il documento prodotto da parte attrice reca ovviamente anche le firme di e e tali firme Controparte_4 CP_5 sono totalmente difformi da quelle apposte per girata sui titoli negoziati presso . Parte_1
Inoltre, anche la firma in calce alla querela presentata da alla stazione Controparte_4 CP_2 di Napoli-Barra corrispondeva a quella apposta sulla transazione. Ancora, nell'atto di transazione era indicato che era nato a [...] il [...], mentre nella carta di CP_5 identità presentata a per l'apertura DE conto, lo stesso risultava nato a [...] il Parte_1
22/7/1967. Le carte di identità presentate a per l'apertura dei due conti a nome Parte_1
e risultavano rilasciate dallo stesso esecutore amministrativo Controparte_4 CP_5 DE Comune di Napoli, , ma le due firme erano tra loro DE tutto diverse. Persona_1
pagina 6 di 16 Sulla base di tali circostanze precise, univoche e concordanti, era possibile affermare, ai sensi DEl'art. 2729 c.c., che i due assegni circolari negoziati presso erano stati Parte_1 negoziati da truffatori ed erano falsi.
3. Posta tale premessa in ordine alla non autenticità degli assegni negoziati presso e Parte_1 premesso altresì che le circostanze sopra esposte non rilevavano ai fini DEla responsabilità di
, in quanto non ne poteva essere pretesa la conoscenza in capo al cassiere di , Parte_1 Pt_1 il giudice di prime cure passava ad esaminare la domanda spiccata nei confronti di ai sensi DEl'art. 86, legge assegni. Tale domanda era totalmente infondata, perché CP_1 la disposizione invocata è applicabile in favore DE prenditore DEl'assegno circolare e in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione DE titolo, ma nessuna di tale ipotesi ricorreva nella fattispecie relativa alla clonatura e, inoltre, parte attrice non era il prenditore dei titoli, bensì il richiedente.
4. Il giudice di prima istanza reputava infondata anche la richiesta di ripetizione di indebito oggettivo, dal momento che la società attrice aveva legittimamente e doverosamente corrisposto alla banca la provvista necessaria per l'emissione dei due assegni circolari. Né sussisteva una responsabilità di per aver essa adottato modalità di consegna non adeguate: infatti, CP_1 gli assegni originali non erano stati trafugati in area postale e alterati prima DEla negoziazione nel loro contenuto, ma erano stati formati dei nuovi titoli falsi. In ragione di ciò, era DE tutto ininfluente la fase di consegna dei titoli. Nel merito, poi, aveva spedito gli assegni CP_1 circolari, richiesti via internet, alla sede di Napoli DEla a mezzo di corriere DHL, Controparte_2 con spedizione tracciata, e con produzione DEla prova di consegna, la cui sottoscrizione non era stata tempestivamente disconosciuta. Peraltro, che la consegna alla richiedente fosse andata a buon fine era DE tutto ovvio, dal momento che la stessa parte attrice aveva allegato e documentato la consegna a mano degli assegni ad un legale, nonché la loro successiva consegna ai beneficiari. Reputava insussistente la dedotta responsabilità DEl'emittente, per non aver questa adottato speciali misure di sicurezza per il pagamento degli assegni, quale l'adozione di un PIN, posto che una tale responsabilità non trova alcun fondamento di legge, né regolamentare.
5. Per quanto riguarda la modalità di negoziazione degli assegni, la disciplina DE troncamento degli assegni prevede che la banca negoziatrice trasmetta per via telematica alla banca emittente solo il flusso dei dati identificativi DE titolo, senza trasmissione né DEl'assegno cartaceo, né
pagina 7 di 16 DEla sua immagine, che viene acquisita e conservata dalla negoziatrice. La normativa consente all'emittente di richiedere la trasmissione DEl'immagine, ma nel caso di specie CP_1 non aveva rilevato, né poteva rilevare, alcuna anomalia che giustificasse tale richiesta, in quanto i dati identificativi degli assegni trasmessi da a , per via telematica, erano Pt_1 CP_1 tutti corretti. Pertanto, l'emittente non aveva avuto alcun contatto con i truffatori, né aveva visto gli assegni negoziati;
aveva pagato i due circolari a sulla base DEla trasmissione dei dati Pt_1 che corrispondevano agli assegni da essa effettivamente emessi. Di conseguenza, non era ravvisabile alcuna responsabilità in capo a . CP_1
6. era l'unico intermediario che aveva avuto un contatto con i truffatori, in due Parte_1 occasioni, all'apertura dei conti e al momento DEla negoziazione dei titoli. Ebbene, i conti correnti postali, su cui poi erano stati versati gli assegni, erano stati entrambi aperti presso l'ufficio di Catanzaro Lido, il 9/12/2022, quello intestato al sedicente e in Controparte_4 data 13/12/2022 quello DE sedicente . Gli assegni contraffatti erano stati CP_5 negoziati, il primo il 23/12/2022 presso l'ufficio postale di SC (CL) e l'altro in data
30/12/2022 presso l'ufficio di AP d'LA (ME). Quindi, gli assegni erano stati negoziati pochi giorni dopo l'apertura dei rapporti e, a tale riguardo, aveva evidenziato tutta CP_1 una serie di anomalie, di cui era necessario dare conto. Entrambe le carte di identità presentate in sede di apertura dei conti postali, apparentemente emesse dal comune di Napoli, non recavano l'indicazione DElo stato civile e DEla professione e nei relativi campi riportavano la scritta: “OMESSO ATR. 35 DPR 30/05/89 N. 223”. Il grossolano errore relativo alla scritta
“atr.”, anziché “art.” costituisce, senza dubbio, una grave anomalia che fa dubitare DEla genuinità DE documento. Né, ad avviso DE giudice, poteva trincerarsi dietro la Parte_1 frequenza di tali fatti, posto che la diligenza DE corretto banchiere esige un puntuale controllo, proprio su tali elementi che possono essere di dettaglio solo per il quisque de populo. Ancora, la carta di identità DE sedicente riportava che il titolare aveva i capelli castani, ma CP_5 la foto riproduceva una persona completamente calva. Sul punto, secondo , Parte_1
l'indicazione di “capelli castani” di un soggetto che, ripreso nella fotografia, sia calvo era dovuta al fatto che ben poteva il soggetto in questione avere capelli castani e avere dichiarato in Co occasione DE rilascio DEla di avere capelli castani, pur essendo calvo in quel momento.
Anche tale elemento per il giudice di prime cure era indice di grave anomalia, tanto più che in sede di negoziazione i clienti di avevano esibito i medesimi documenti utilizzati Parte_1
pagina 8 di 16 per l'apertura DE conto, di modo che per due volte quei documenti erano stati sottoposti all'attenzione dei cassieri di , senza che fossero state rilevate irregolarità o anomalie. Né Pt_1 poteva trascurarsi il fatto che entrambi i titolari dei conti risultavano residenti a [...], ma avevano aperto il conto bancoposta a Catanzaro Lido ed avevano negoziato l'assegno circolare, rispettivamente, a SC (CL) e AP d'LA (ME). Come specificato dal Tribunale di
Milano, si trattava “di una girandola geografica tra le regioni Campania, Calabria e Sicilia che non può non destare forti perplessità”.
7. Orbene, rilevava il Tribunale di Milano, che la fattispecie attiene pacificamente ad una responsabilità contrattuale, di modo che è a carico DEl'obbligato la prova di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta. Sotto questo profilo, era interesse di dimostrare che i Pt_1 conti aperti erano reali, essendo, ad esempio, utilizzati per l'accredito di stipendi o il pagamento di utenze, e non conti strumentali alla sola negoziazione di un assegno. Nessun movimento di tali conti era invece documentato, di tal ché tale ultima circostanza, unitamente alle altre emergenze, denotava una grave negligenza di , che, considerata anche l'entità Parte_1 DEle somme ivi indicate, avrebbe dovuto o condurre al blocco DEla negoziazione degli assegni,
o quanto meno avviare un'interlocuzione con l'emittente al fine di verificare la genuinità dei titoli presentati. Né le ulteriori difese di sono state idonee a scalfire il pesante Parte_1 quadro indiziario di grave responsabilità DEla stessa, posto che la non diligente custodia dei titoli è rimasta un mero flatus vocis; come anche l'apertura dei conti prima DEla negoziazioni degli assegni, lungi dal corroborare la buona fede dei clienti di , dimostra, al contrario, una Pt_1 vera e propria macchinazione necessaria al fine DEla futura negoziazione degli assegni, la cui esistenza era stata in qualche modo intercettata, ma il tutto senza la possibilità di individuare il segmento in cui la notizia DEla sussistenza degli assegni era trapelata. Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale di Milano ha condannato a risarcire alla s.a.s. Parte_1
la somma di euro 650.204,00, con interessi dalla domanda. CP_3
8. aveva lamentato ulteriori danni per euro 180.000,00, derivanti dalla mancata, Controparte_3 esatta esecuzione di quanto previsto nell'atto di transazione DE 19/10/2022 e dalle conseguenti azioni intraprese dai destinatari dei pagamenti. A tale riguardo, il giudice di prime cure ha ribadito la natura contrattuale DEla responsabilità riconosciuta in capo a . Ora, ai Parte_1 sensi DEl'art. 1225 c.c. sono risarcibili i soli danni prevedibili al momento DEla emissione dei pagina 9 di 16 titoli e tra tali danni non rientrano quelli derivanti dall'inadempimento DEla transazione, DEla quale la banca era, ovviamente, all'oscuro.
9. La regolazione DEle spese processuali è stata adottata alla luce DE criterio DEla soccombenza secondo i parametri minimi DE D.M. 55/2014, trattandosi di causa documentale.
10. Avverso la sentenza n. 645/2025 ha interposto appello , chiedendo in via Parte_1 istruttoria ordinare l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., alla Procura presso il Tribunale di Napoli degli originali dei titoli custoditi nel procedimento NGNR 5087799/23 e disporre all'esito CTU volta ad accertare quali DEla coppia di titoli sia originale e quale falsa. Nel merito, ha chiesto il rigetto DEle domande attoree.
11. ha chiesto il rigetto DE gravame e proposto appello incidentale Controparte_1 condizionato, volto all'accertamento DEl'efficienza causale assorbente e determinante DEla condotta di , con condanna di tale ultima parte a manlevarla e tenerla indenne da Parte_1 qualsivoglia responsabilità; in via di appello condizionale subordinato, ha chiesto dichiararsi la prevalente e preponderante efficienza causale DEla condotta di , con manleva per Parte_1 la relativa quota di corresponsabilità.
12. ed hanno chiesto il rigetto DEl'appello principale e proposto Controparte_2 Controparte_3 appello incidentale, volto all'accoglimento DEle relative domande anche nei confronti di
. CP_1
13. All'udienza di prima comparizione in data 23 settembre 2025, la causa era rimessa in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. per l'udienza DE 25.11.2025, con assegnazione di giorni
40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione DEle conclusioni, di giorni 30 per il deposito DEle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito DEle note di replica e con assegnazione di termine perentorio sino alla data DE 25 novembre 2025 per il deposito di note scritte sostitutive DEl'udienza.
Motivi DEla decisione
14. I motivi sui quali la Corte deve decidere sono i seguenti:
a. difetto di legittimazione attiva di primo motivo DEl'appello principale;
Controparte_2
b. errata valutazione degli elementi probatori rilevanti al fine DEla decisione in ordine alla responsabilità: secondo motivo DEl'appello principale;
c. responsabilità di : unico motivo DEl'appello incidentale condizionato di CP_1
e di;
Controparte_2 Controparte_3
pagina 10 di 16 d. accertamento di esclusiva efficienza causale DEla condotta di primo Parte_1 motivo DEl'appello incidentale condizionato di;
CP_1
e. accertamento di prevalente efficienza causale DEla condotta di Parte_1 secondo motivo DEl'appello incidentale condizionato di . CP_1
15. Con il motivo sub a), la difesa di parte appellante, dopo un excursus in ordine alla giurisprudenza formatasi quanto alla negoziazione degli assegni ex art. 43 L.A., assume che in forza DEla decisione di cui a Cass. civ., SU n. 9769/2020 la responsabilità DEl'assegno pagato non correttamente può essere individuata anche in capo al soggetto che ha pagato il titolo poi trafugato. Tuttavia, nel caso in esame, non era titolare di alcun diritto di credito Controparte_2 nei confronti di . Inoltre, la scelta di utilizzare la posta ordinaria per la consegna Parte_1 degli assegni rappresenta un presupposto, analogamente all'errata identificazione DE prenditore, DEl'evento pregiudizievole, di cui peraltro la società non aveva comunque CP_3 dato prova.
16. Con il motivo sub b), l'appellante espone che la responsabilità DEl'intermediario presuppone una valutazione specifica DEle caratteristiche DEl'avvenuta clonazione. Di tal ché risulta necessario procedere ad un'accurata verifica dei due assegni per stabilire la grossolanità o meno DEla contraffazione e, dunque, la possibilità o meno DE cassiere di di percepire la Pt_1 contraffazione, con la diligenza mediamente esigibile e tipica DE corrispondente operatore professionale. Inoltre, la procedura di check truncation non vale ad escludere la responsabilità DEla banca emittente, ossia di . CP_1
17. Quanto al motivo sub c), la difesa degli appellanti incidentali contesta la condotta di
, assumendone la scarsa professionalità in ragione DEl'assenza di alcun sistema di CP_1 controllo efficace al momento DEl'incasso DEl'assegno, neppure a mezzo di una semplice notifica che avverta il cliente DEl'avvenuto pagamento DEl'assegno; tanto che detto intermediario non si è neppure premurato di svolgere le opportune verifiche successivamente alla negoziazione degli assegni. Per dette ragioni, come sinteticamente esposte, la difesa DEla società chiedeva la condanna di al risarcimento per la somma data dai CP_3 CP_1 due assegni, oltre all'importo di € 180.000,00 per quanto già esposto in prime cure.
18. Opinione DEla Corte quanto ai motivi sub a) e b). I motivi, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente. La vicenda storica è riportata ai punti nn. 1 – 7 DElo “svolgimento DE processo”. Con riguardo alla contraffazione degli assegni negoziati presso , la Parte_1
pagina 11 di 16 Corte osserva che la difesa DEl'appellante non ha addotto significative prove idonee a dimostrare la non grossolanità di detta alterazione. Per vero, la parte appellante si è limitata ad assumere che non sarebbe accertato quale coppia di assegni è autentica e quale è contraffatta sulla base degli elementi istruttori acquisiti in atti e, segnatamente, sulla base degli assegni prodotti in copia sub doc. ti nn. 2 e 9 di e doc. ti nn. 1 e 2 di . Tanto CP_1 Parte_1
è vero che nessuna posizione specifica ha assunto quanto ai plurimi elementi di anomalia evidenziati diffusamente dal giudice di prime cure. Giudice di prime cure che ha sottolineato correttamente e condivisibilmente come i cassieri di non potessero certamente Parte_1 essere a conoscenza DEle caratteristiche DEle firme autentiche di e di Controparte_4 [...]
, non avendo modo di conoscere le sottoscrizioni DEla transazione, che aveva dato CP_5 causa all'emissione degli assegni in questione. Tale circostanza, ossia l'autenticità o meno degli assegni, è tuttavia cruciale e in ordine alla stessa , in sede di precisazione DEle Parte_1 conclusioni di primo grado, non ha chiesto alcuna istanza istruttoria, pur sviluppata in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c.. Da ciò consegue l'inammissibilità DEle richieste istruttorie reiterate in sede di appello, in quanto già rinunciate in primo grado. La Corte osserva, però, che la responsabilità DEla odierna parte appellante è radicata alla luce degli elementi diffusamente esposti alle pagg. 9 – 11 DEla sentenza gravata. Elementi dotati di assoluto rilievo su cui
[...]
non ha minimamente speso alcuna argomentazione. A tale riguardo, se anche potesse Pt_1 tralasciarsi la circostanza DEl'indicazione DE colore castano di capelli in una persona calva quanto a , certamente non trascurabili sono le altre circostanze, prima tra tutte la CP_5 non corretta indicazione DEl'art. 35 indicato come “ATR 35”. Una tale negligenza è decisamente grave rispetto a quei parametri di diligenza richiesti al corretto banchiere come indicato, in ultimo, da Cass. civ. n. 34107/2019 nei seguenti termini: “in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza DEla responsabilità colposa DEla banca negoziatrice nell'identificazione DE presentatore DE titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi DEl'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi DEl'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI DE 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala
pagina 12 di 16 l'opportunità per la banca negoziatrice DEl'assegno di traenza di richiedere due documenti
d'identità muniti di fotografia al presentatore DE titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione DEle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale”; ed, ancora, nei termini di cui a
Cass. civ. SU n. 12477/2018, che ha precisato che “una volta ricondotta la responsabilità DEla banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde DE pagamento DEl'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza DEl'elemento DEla colpa nell'errore sull'identificazione DE prenditore". Una responsabilità oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere DE fatto dannoso nei confronti DE secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione DEla particolare posizione rivestita
o DEla relazione che lo lega alla res causativa DE danno. Non a caso, dottrina e giurisprudenza hanno individuato ipotesi di responsabilità oggettiva nelle fattispecie tipiche DEineate dagli artt. 2048/2053 c.c., tutte annoverabili nel più ampio genus DEl'illecito extracontrattuale”. Ciò premesso, dunque, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile o circolare a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che
l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi DE 2° comma DEl'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere DE danno anche in ipotesi di colpa lieve”.
19. Ebbene, proprio alla stregua di tali criteri orientativi ampiamente consolidati in giurisprudenza,
è a sottolinearsi che non solo nulla ha replicato in merito alle plurime e gravi Parte_1 anomalie in fase di identificazione (come da dossier sub doc. ti nn. 4 e 5 di ), ma Parte_1 neppure ha fornito una qualche plausibile spiegazione in merito a due rilievi fondamentali. Il primo riguarda quella che correttamente è stata ritenuta dal giudice di prime cure una vera e propria “girandola geografica”, priva di un minim5 di ragionevolezza o di una plausibile pagina 13 di 16 spiegazione;
spiegazione che sarebbe stata quanto mai necessaria a chiarire le ragioni per le quali persone fisiche residenti a [...]aprano conti correnti a Catanzaro Lido e procedano a negoziare gli assegni a SC ed a AP d'LA. Se in detta operatività può non annidarsi alcunché di illecito, è anche vero che una tale concatenazione temporale non supportata da una benché minima giustificazione si configura, quanto meno, quale indice di anomalia che non può non essere colto dal banchiere diligente;
che, proprio in ragione DEl'attività svolta, ben conosce o dovrebbe conoscere la frequenza di tali attività truffaldine. La seconda concerne l'assenza di ulteriori operazioni su conti correnti che sono stati aperti solo per negoziare detti titoli;
ed è proprio l'assenza di movimenti a costituire ulteriore elemento di anomalia, che imponeva un ulteriore approfondimento da parte dei cassieri di , tenuto conto, in ultimo, anche Parte_1 DEla non trascurabile entità degli importi indicati sui titoli. In ultima analisi, anche il dato DEle carte di identità sottoscritte da un operatore con diversa grafia è elemento da tenere in considerazione, anche se a carattere recessivo, in quanto i due conti furono aperti presso lo stesso ufficio postale di Catanzaro Lido, ma in date diverse, ossia il 9.12.2022 ed il 12.12.2022.
20. Alla luce degli arresti giurisprudenziali citati, si può concludere che costituisce bagaglio professionale DE diligente banchiere predisporre le misure idonee a sventare tali attività truffaldine e che la misura DEla diligenza esigibile è calibrata volta volta in rapporto alla situazione concreta creatasi;
con il che si vuole sostenere che, se pure la richiesta DE doppio documento come da circolare ABI sopra citata non costituisce norma precettiva, è certamente significativo che una tale previsione sia stata meditata e trasfusa in una circolare ABI, proprio per fornire linee guida che possono contrastare, in singoli casi, le attività truffaldine, con il cd. effetto sorpresa. Sulla base DEle sopra esposte considerazioni, quindi, DE tutto irrilevante è anche l'ammissione di C.T.U. volta ad accertare il grado di grossolanità DEla falsificazione dei titoli negoziati, tenuto conto proprio DEla grave negligenza mostrata da parte dei cassieri di
. Ed, invero, la procedura di check truncation non esonera dalla Parte_1 Parte_1 negligente identificazione DE cliente, proprio perché, come osservato da S.C. in caso DE tutto sovrapponibile, “in tema di assegno bancario cd. "di traenza" l'attività di controllo DEla rispondenza DEla persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto DEle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame DE solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze "extracartolari" anomale. (Nella specie
pagina 14 di 16 la S.C. ha ritenuto che l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo DEl'assegno)” (v. Cass. civ. n. 13152/2021). Conclusivamente, rileva la Corte che l'odierna parte appellante non ha scalfito con valide argomentazioni la responsabilità come accertata in primo grado, tenuto conto non solo DEla documentazione in atti, ma anche dei rilievi esposti dal giudice con riguardo al carattere ondivago DEla difesa di . Pt_1
21. Quanto alla carenza di prova DE danno in capo alla società , si rileva che la CP_3 CP_2
è il soggetto che, in qualità di correntista di , richiese l'emissione degli
[...] CP_1 assegni e subì il prelievo DEla provvista dal proprio conto da parte di ignoti truffatori, patendo un danno certo ed attuale. L'obbligazione di pagamento nei confronti dei beneficiari originari è rimasta inadempiuta ed ha costretto la società a procurarsi nuovamente la provvista per far fronte agli obblighi scaturenti dalla transazione in data 19.10.2022 (doc. n. 2 di parte attrice in primo grado). È dunque evidente la prova DE danno e vieppiù la legittimazione ad agire per il risarcimento DE danno patito, legittimazione contestata in termini apodittici (pag. 7 DEl'atto di citazione in appello).
22. Sulla base DEle sopra esposte considerazioni, consegue il rigetto DEl'appello principale, con integrale conferma DEla decisione di prime cure.
23. L'esito DE gravame comporta l'assorbimento DEl'appello incidentale condizionato di
. Del pari, è assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da CP_1 Controparte_2
e da nei confronti di , appello incidentale che include anche la Controparte_3 CP_1 domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata, esatta esecuzione di quanto previsto nell'atto di transazione DE 19.10.2022, per l'importo di € 180.000,00; in tale senso induce l'assenza di una motivazione autonoma a sorreggere detta ulteriore richiesta risarcitoria e la collocazione DEla stessa nell'ambito DE paragrafo destinato alla trattazione DEl'appello incidentale condizionato (cfr. par. IV, pag. 23 DEla comparsa di costituzione di e Controparte_2 di ). Controparte_3
24. Alla luce DEla soccombenza, deve rimborsare le spese processuali DE Parte_1 grado in favore di ed , oltre che di Per la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 quantificazione DEle spese di lite, si ha riguardo allo scaglione corrispondente al valore come dichiarato da parte appellante, con l'applicazione dei valori minimi in ragione DE carattere pagina 15 di 16 documentale DEla vertenza - come già ritenuto dal giudice di prime cure - e con esclusione DEl'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in appello.
25. Infine, in virtù DE rigetto DEl'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento DEl'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 660/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
645/2025 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di e di Parte_1 Controparte_2 [...]
, le spese processuali DE grado, che liquida in complessivi € 9.256,00 per CP_3 compensi, oltre rimborso forfetario DEle spese generali nella misura DE 15% ed accessori come per legge;
III. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali DE grado, che liquida in complessivi € 9.256,00 per compensi, oltre rimborso forfetario DEle spese generali nella misura DE 15% ed accessori come per legge;
IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma DE comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 3.12.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Cesira D'Anella
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