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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo _______________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni ______________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 16 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1068/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.2225/2023 emessa in data 3 marzo 2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'Avv. Domenico Naso PEC
Email_1
-APPELLANTE-
E
, in persona del legale PA rappresentante pro tempore;
-APPELLATO - contumace
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza impugnata, il Tribunale GL di Roma rigettava il ricorso presentato da , dipendente del a Parte_1 PA tempo indeterminato dal primo settembre 2011, inquadrata nella categoria di collaboratore scolastico, con cui era chiesta la condanna della suddetta amministrazione ad effettuare l'esatta ricostruzione della carriera, considerando, previa disapplicazione della disciplina interna ed in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva CEE 1999/70/CE, l'anzianità maturata durante l'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal primo settembre 2012, c0n inclusione nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di “Collaboratore Scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni effettivamente maturata, con condanna dell'amministrazione a pagamento dell'importo di euro 3.869,08 oltre i ratei di 13^ mensilità, a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del CP_2 della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal
CCNL del Comparto Scuola.
In appello sono illustrati i motivi di impugnazione di cui si dirà.
Il , nonostante la rituale notifica, non PA si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 16 settembre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, deduceva di essere dipendente del Parte_1
a tempo indeterminato inquadrata nella qualifica di PA collaboratore scolastico dal primo settembre 2011 in servizio presso l'I.C. via
Ormea di Roma e che, prima dell'immissione in ruolo, la ricorrente aveva svolto servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo
Pag. 2 di 12 determinato a partire dal 2 dicembre 2004, per complessivi anni 4 Mesi 10 giorni
26 .
Al primo settembre 2012, data di effettiva assunzione in servizio, avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia stipendiale 3-8 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di ANNI 5, MESI 10 GIORNI 26, sulla base della progressione stipendiale prevista dalla Tabella B allegata al CCNL Scuola
2006/2009, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità.
Viceversa, una volta confermata in ruolo (dal primo settembre 2012) ed avendo presentato la domanda per ottenere la ricostruzione della carriera le era stata attribuito, a decorrere dalla conferma in ruolo, l'inquadramento nella prima classe stipendiale fascia 0-8 anni previsto dal CCNL del 4 agosto 2011 con un'anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che economici inferiore a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, negandole l'inquadramento nello scaglione 3-8 anni di cui al precedente CCNL del Comparto Scuola
2006/2009 che sarebbe stato applicabile ratione temporis nei suoi confronti in ragione dell'art.2 del medesimo CCNL del 4 agosto 2011 che consentiva, con disposizione transitoria, ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio a primo settembre 2010 di conservare il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella precedente fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale.
Pertanto, non le sarebbero state corrisposte le differenze stipendiali relative al periodo di precariato in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Spiegava che nel comparto scuola la retribuzione del personale docente ed
Amministrativo tecnico ed ausiliario di ruolo sarebbe stata direttamente connessa all'anzianità di servizio, in quanto il CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995
(confermato sul punto dal successivo CCNL del 26.05.1999, dal CCNL
2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) avrebbe inserito la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del
Pag. 3 di 12 personale come stipendio tabellare, differenziato in sette posizioni progressive
(c.d. “scaglioni” o “fasce stipendiali”) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 2 anni di servizio;
da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27; da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi). E che il
, in attuazione del Controparte_3 contratto collettivo, avrebbe attribuito al personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio giacchè la clausola di salvaguardia prevista dall'art.2 avrebbe riguardato solo il personale a tempo indeterminato.
Il Tribunale, dopo avere superato l'eccezione preliminare del , CP_1 attinente la validità del mandato conferito al procuratore che versi in condizione di incompatibilità come dipendente pubblico, respingeva la domanda assumendo che ostasse all'accoglimento la modifica delle classi stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva nel 2011.
In particolare, pur premettendo che il servizio pre- ruolo è a tutti gli effetti equiparabile al servizio di ruolo e deve, pertanto, essere considerato utile integralmente ai fini della ricostruzione della carriera e non parzialmente, così come invece previsto dall'art. 569 D.Lgs n. 297/1994, con conseguente maturazione degli stessi scatti di anzianità previsti dal sistema di progressione economica tempo per tempo in vigore per il personale di ruolo, e con diritto alla stessa progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato (cfr. ex multis Cass. Lav., ord. 22.11.2019, n.
30573), secondo gli incrementi stipendiali di cui ai CCNL del comparto Scuola via via vigenti, assumeva che parte ricorrente lamentasse, con l'applicazione dell'art. 569 del D.lgs. 297/1994, che il pregiudizio subìto derivasse dalla perdita dello scatto biennale (di cui al CCNL del 29.11.2007, che aveva previsto l'accorpamento della fascia preesistente 3-8 anni) e la conseguente riduzione dello stipendio.
Precisava che il CCNL del 4 agosto 2011 (applicabile a tutto il personale della scuola) aveva previsto una norma transitoria di salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo, alla fata del primo settembre 2010 avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente ccnl. Il cit. art. 2,
Pag. 4 di 12 al comma II, infatti, dispone: “…2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” ed il comma 3, che: “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Individuata la questione dirimente nel diritto al corretto inquadramento di anzianità, secondo la cadenza temporale delle corrispondenti fasce retributive (0-
2, 3-8, 9-14 etc.,) preesistenti, rispetto alle modifiche apportate dal CCNL del 4 agosto 2011, con il quale era stata eliminata la prima fascia, modificandosi così la cadenza dell'anzianità (divenuta 0-8, 9-14, etc.), affermava che la differenziazione della disciplina fra dipendenti di ruolo e non fosse giustificata avendo la contrattazione collettiva concordato sulla necessità di tenere conto dei limiti di spesa del bilancio pubblico e di rimodulare per i nuovi assunti a tempo indeterminato le fasce retributive, non sussistendo alcuna discriminazione, avendo le parti, sociali valutato anche la necessità di rispettare il criterio di invarianza finanziaria.
Avverso tale decisione, articola i seguenti motivi di Parte_1 impugnativa.
Con il primo assume che la valutazione del Tribunale sarebbe erronea, oltre che manifestamente contraddittoria con le premesse da cui muove, in quanto, sulla base delle argomentazioni del Tribunale circa l'operatività della clausola 4, non vi sarebbe alcun motivo per cui la domanda della ricorrente dovesse essere integralmente rigettata, avendo l'attrice dimostrato documentalmente di aver svolto, la prestazione lavorativa del servizio pre – ruolo e di avere diritto all'esatta ricostruzione della carriera ed al riconoscimento integrale degli scatti di anzianità negli stessi termini di un dipendente ad origine a tempo indeterminato, per cui il
Pag. 5 di 12 problema avrebbe riguardato solo l'esatta quantificazione delle differenze retributive e non il riconoscimento del diritto all'esatta ricostruzione della carriera ed al riconoscimento integrale degli scatti di anzianità, che sarebbe stato pacificamente riconosciuto in applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.99 ed allegato alla direttiva
1999/70/CE, dalla giurisprudenza comunitaria ed italiana, sia essa di merito o di legittimità.
Nel comparto scuola la retribuzione del personale docente ed
Amministrativo tecnico ed ausiliario di ruolo sarebbe stata direttamente connessa all'anzianità di servizio, in quanto il CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995
(confermato sul punto dal successivo CCNL del 26.05.1999, dal CCNL
2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) ha inserito la c.d.
“retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale come stipendio tabellare, differenziato in sette posizioni progressive
(c.d. “scaglioni” o “fasce stipendiali”) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 2 anni di servizio;
da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27; da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi). Dunque, il in attuazione del contratto collettivo, attribuirebbe al PA personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio. Lo stesso trattamento economico non viene tuttavia riservato al personale assunto con contratti a termine, al quale non sarebbe riconosciuta alcuna valorizzazione economica dell'anzianità di servizio maturata in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine intercorsi con l'Amministrazione in ragione del tenore dell'art. 526 d.lgs. n. 297/1994, il quale dispone che: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”
In base agli art.569 e 570 del dlgs 297/94 ai fini dell'anzianità del personale viene preso in considerazione il solo servizio effettivamente prestato, CP_4 conteggiato poi per intero solo per i primi tre anni e nella misura dei 2/3 per il
Pag. 6 di 12 restante periodo. Ciò in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE.
Inoltre, analoga regola sarebbe sancita in via generale dall'ordinamento interno dal D. Lgs. 368/2001 che, nel recepire la direttiva 99/70/CE, ha stabilito all'art.6 – rubricato “principio di non discriminazione” che “Al prestatore di lavoro contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzioneal periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Formulazione riprodotta nell'art. 25 del D. Lgs. 81/2015.
Richiamate le decisioni della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11 e negli stessi termini Per_1
Corte di Giustizia 04.09.2014 in causa C 152/14 sentenza del 20.09.2018 Per_2 relativa al caso C-466/17) ha ribadito che per giustificare il differente Per_3 trattamento non è sufficiente che la disciplina sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate .
Nel caso non sussisterebbero le obiettive ragioni – relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate che potrebbero in astratto giustificare la diversità di trattamento realizzata dal
. Infatti, la professionalità del personale ATA a termine non sarebbe CP_1 diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo italiano nel caso Motter con riferimento al personale docente valere anche per il personale ATA che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'Amministrazione (che con riferimento al caso di specie comunque
Pag. 7 di 12 non sono state prodotte) svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal Cont termine dell'assunzione. La professionalità del personale non sarebbe influenzata dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Pertanto, la sentenza avrebbe dovuto essere riformata nella parte in cui non riconosce il diritto all'esatta ricostruzione della carriera ed al riconoscimento integrale degli scatti di essendo pacifico che abbia maturato tale diritto, non solo
“In via di principio” ma quale diritto sostanziale pacificamente riconosciuto dalla normativa interna ed internazionale.
L'appello è fondato.
Va qui richiamato quanto ribadito costantemente dalla Suprema Corte (ma vedasi in senso analogo anche recenti pronunce di questo Collegio n.117/2025,
134/2024) per cui la decisione del Tribunale <si pone in contrasto con una giurisprudenza monolitica di questa S.C. che, a partire da Cass. 7 novembre
2016, n. 22558, ha ritenuto stabilmente che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (in senso conforme, tra le molte, poi Cass. 6 aprile 2017, n. 8945; Cass. 5 agosto 2019, n. 20918); si è poi affermato che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota
Pag. 8 di 12 residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150);
-infine, per quanto occorrer possa, questa S.C., con pronunce qui condivise, ha altresì ritenuto che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale
e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
-tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231) e che
“l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924)>>. ( così ex multis Cass
26505/2023).
In base agi stessi criteri deve ritenersi che il disposto del'art.2 del ccnl del 4 agosto 2011 laddove ha disposto che <Le posizioni stipendiali di cui alla tabella
B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A.
2. Il personale già in servizio a tempo
Pag. 9 di 12 indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.>> se limitato ai solo dipendentio a tempo indeterminato costituisca fonte di disparità di trattamento ingiustificata sicchè la limitazione vada disapplicata .In tal senso si espressa ripetutamente a Suprema Corte a partire dalla pronuncia 2924/2020 ( seguita da numerose conformi fra cui 3180/2021, 8557/2021, 66/2022, 6145/2025,
9050/2025, 6138/2025) .
Con tali decisioni si è osservato che l'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e pertanto deve essere disapplicato in parte qua con conseguente estensione della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto essendo fondata l'originaria domanda proposta da per essere la ricostruzione della Parte_1 carriera effettuata dall'amministrazione in applicazione delle previsioni di diritto interno (fra cui gli artt. 569 e 570 del D. L.gs. n. 297 del 1994 e la contrattazione collettiva) in contrasto con la normativa comunitaria, che impone l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in virtù di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti.
Ne deriva che il va condannato ad effettuare PA
l'esatta ricostruzione di carriera dell'appellante, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa
Pag. 10 di 12 disapplicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/04 e di ogni altra previsione ivi incluse quelle contrattuali e del decreto di ricostruzione già emanato che contrasti con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sopra citato, con riconoscimento del diritto della lavoratrice al computo dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato sia ai fini giuridici che economici con il conseguente inquadramento a decorrere dal primo settembre 2012, nella fascia stipendiale 0-8 anni con la qualifica di “Collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 5 Mesi 10 giorni 26 ( da decreto di ricostruzione carriera in atti preruolo anni 4 mesi 10 giorni 26, all'immissione in ruolo anni 5 mesi 10 giorni 26).
L'amministrazione deve, altresì, essere condannata al pagamento in favore dell'appellante delle conseguenti differenze retributive derivanti dalla esatta ricostruzione della carriera e dall'inquadramento della lavoratrice nella corretta fascia stipendiale a decorrere dal primo settembre 2012 (data di immissione in ruolo), pari ad euro 3.869,08, oltre i ratei di 13^ mensilità, apparendo congrua la quantificazione analitica operata sin dall'atto introduttivo del giudizio dall'attuale appellante.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio – liquidate nel rispetto dei minimi tariffari come da dispositivo – seguono la soccombenza, e sono distratte in favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 30 giugno 2023 nei confronti del PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla
[...] sentenza n.2225/2023 emessa il giorno 3 marzo 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata, e condanna il ad inquadrare l'originaria ricorrente, a PA decorrere dal primo settembre 2012, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di “collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini
Pag. 11 di 12 giuridici che economici di anni 5, Mesi 10, giorni 26 ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive pari ad euro 3.869,08, e dei ratei di 13^ mensilità, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, -alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro 3700, 00 oltre iva e cpa e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv.
Domenico Naso.
2) Condanna il anche alla rifusione delle PA spese del presente grado che liquida in euro 3500,00, oltre iva e cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso.
Roma, 16 settembre 2025
Il Presidente rel. est.
(dott. Eliana Romeo)
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo _______________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni ______________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 16 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1068/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.2225/2023 emessa in data 3 marzo 2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'Avv. Domenico Naso PEC
Email_1
-APPELLANTE-
E
, in persona del legale PA rappresentante pro tempore;
-APPELLATO - contumace
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza impugnata, il Tribunale GL di Roma rigettava il ricorso presentato da , dipendente del a Parte_1 PA tempo indeterminato dal primo settembre 2011, inquadrata nella categoria di collaboratore scolastico, con cui era chiesta la condanna della suddetta amministrazione ad effettuare l'esatta ricostruzione della carriera, considerando, previa disapplicazione della disciplina interna ed in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva CEE 1999/70/CE, l'anzianità maturata durante l'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal primo settembre 2012, c0n inclusione nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di “Collaboratore Scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni effettivamente maturata, con condanna dell'amministrazione a pagamento dell'importo di euro 3.869,08 oltre i ratei di 13^ mensilità, a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del CP_2 della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal
CCNL del Comparto Scuola.
In appello sono illustrati i motivi di impugnazione di cui si dirà.
Il , nonostante la rituale notifica, non PA si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 16 settembre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, deduceva di essere dipendente del Parte_1
a tempo indeterminato inquadrata nella qualifica di PA collaboratore scolastico dal primo settembre 2011 in servizio presso l'I.C. via
Ormea di Roma e che, prima dell'immissione in ruolo, la ricorrente aveva svolto servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo
Pag. 2 di 12 determinato a partire dal 2 dicembre 2004, per complessivi anni 4 Mesi 10 giorni
26 .
Al primo settembre 2012, data di effettiva assunzione in servizio, avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia stipendiale 3-8 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di ANNI 5, MESI 10 GIORNI 26, sulla base della progressione stipendiale prevista dalla Tabella B allegata al CCNL Scuola
2006/2009, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità.
Viceversa, una volta confermata in ruolo (dal primo settembre 2012) ed avendo presentato la domanda per ottenere la ricostruzione della carriera le era stata attribuito, a decorrere dalla conferma in ruolo, l'inquadramento nella prima classe stipendiale fascia 0-8 anni previsto dal CCNL del 4 agosto 2011 con un'anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che economici inferiore a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, negandole l'inquadramento nello scaglione 3-8 anni di cui al precedente CCNL del Comparto Scuola
2006/2009 che sarebbe stato applicabile ratione temporis nei suoi confronti in ragione dell'art.2 del medesimo CCNL del 4 agosto 2011 che consentiva, con disposizione transitoria, ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio a primo settembre 2010 di conservare il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella precedente fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale.
Pertanto, non le sarebbero state corrisposte le differenze stipendiali relative al periodo di precariato in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Spiegava che nel comparto scuola la retribuzione del personale docente ed
Amministrativo tecnico ed ausiliario di ruolo sarebbe stata direttamente connessa all'anzianità di servizio, in quanto il CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995
(confermato sul punto dal successivo CCNL del 26.05.1999, dal CCNL
2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) avrebbe inserito la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del
Pag. 3 di 12 personale come stipendio tabellare, differenziato in sette posizioni progressive
(c.d. “scaglioni” o “fasce stipendiali”) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 2 anni di servizio;
da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27; da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi). E che il
, in attuazione del Controparte_3 contratto collettivo, avrebbe attribuito al personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio giacchè la clausola di salvaguardia prevista dall'art.2 avrebbe riguardato solo il personale a tempo indeterminato.
Il Tribunale, dopo avere superato l'eccezione preliminare del , CP_1 attinente la validità del mandato conferito al procuratore che versi in condizione di incompatibilità come dipendente pubblico, respingeva la domanda assumendo che ostasse all'accoglimento la modifica delle classi stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva nel 2011.
In particolare, pur premettendo che il servizio pre- ruolo è a tutti gli effetti equiparabile al servizio di ruolo e deve, pertanto, essere considerato utile integralmente ai fini della ricostruzione della carriera e non parzialmente, così come invece previsto dall'art. 569 D.Lgs n. 297/1994, con conseguente maturazione degli stessi scatti di anzianità previsti dal sistema di progressione economica tempo per tempo in vigore per il personale di ruolo, e con diritto alla stessa progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato (cfr. ex multis Cass. Lav., ord. 22.11.2019, n.
30573), secondo gli incrementi stipendiali di cui ai CCNL del comparto Scuola via via vigenti, assumeva che parte ricorrente lamentasse, con l'applicazione dell'art. 569 del D.lgs. 297/1994, che il pregiudizio subìto derivasse dalla perdita dello scatto biennale (di cui al CCNL del 29.11.2007, che aveva previsto l'accorpamento della fascia preesistente 3-8 anni) e la conseguente riduzione dello stipendio.
Precisava che il CCNL del 4 agosto 2011 (applicabile a tutto il personale della scuola) aveva previsto una norma transitoria di salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo, alla fata del primo settembre 2010 avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente ccnl. Il cit. art. 2,
Pag. 4 di 12 al comma II, infatti, dispone: “…2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” ed il comma 3, che: “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Individuata la questione dirimente nel diritto al corretto inquadramento di anzianità, secondo la cadenza temporale delle corrispondenti fasce retributive (0-
2, 3-8, 9-14 etc.,) preesistenti, rispetto alle modifiche apportate dal CCNL del 4 agosto 2011, con il quale era stata eliminata la prima fascia, modificandosi così la cadenza dell'anzianità (divenuta 0-8, 9-14, etc.), affermava che la differenziazione della disciplina fra dipendenti di ruolo e non fosse giustificata avendo la contrattazione collettiva concordato sulla necessità di tenere conto dei limiti di spesa del bilancio pubblico e di rimodulare per i nuovi assunti a tempo indeterminato le fasce retributive, non sussistendo alcuna discriminazione, avendo le parti, sociali valutato anche la necessità di rispettare il criterio di invarianza finanziaria.
Avverso tale decisione, articola i seguenti motivi di Parte_1 impugnativa.
Con il primo assume che la valutazione del Tribunale sarebbe erronea, oltre che manifestamente contraddittoria con le premesse da cui muove, in quanto, sulla base delle argomentazioni del Tribunale circa l'operatività della clausola 4, non vi sarebbe alcun motivo per cui la domanda della ricorrente dovesse essere integralmente rigettata, avendo l'attrice dimostrato documentalmente di aver svolto, la prestazione lavorativa del servizio pre – ruolo e di avere diritto all'esatta ricostruzione della carriera ed al riconoscimento integrale degli scatti di anzianità negli stessi termini di un dipendente ad origine a tempo indeterminato, per cui il
Pag. 5 di 12 problema avrebbe riguardato solo l'esatta quantificazione delle differenze retributive e non il riconoscimento del diritto all'esatta ricostruzione della carriera ed al riconoscimento integrale degli scatti di anzianità, che sarebbe stato pacificamente riconosciuto in applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.99 ed allegato alla direttiva
1999/70/CE, dalla giurisprudenza comunitaria ed italiana, sia essa di merito o di legittimità.
Nel comparto scuola la retribuzione del personale docente ed
Amministrativo tecnico ed ausiliario di ruolo sarebbe stata direttamente connessa all'anzianità di servizio, in quanto il CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995
(confermato sul punto dal successivo CCNL del 26.05.1999, dal CCNL
2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) ha inserito la c.d.
“retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale come stipendio tabellare, differenziato in sette posizioni progressive
(c.d. “scaglioni” o “fasce stipendiali”) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 2 anni di servizio;
da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27; da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi). Dunque, il in attuazione del contratto collettivo, attribuirebbe al PA personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio. Lo stesso trattamento economico non viene tuttavia riservato al personale assunto con contratti a termine, al quale non sarebbe riconosciuta alcuna valorizzazione economica dell'anzianità di servizio maturata in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine intercorsi con l'Amministrazione in ragione del tenore dell'art. 526 d.lgs. n. 297/1994, il quale dispone che: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”
In base agli art.569 e 570 del dlgs 297/94 ai fini dell'anzianità del personale viene preso in considerazione il solo servizio effettivamente prestato, CP_4 conteggiato poi per intero solo per i primi tre anni e nella misura dei 2/3 per il
Pag. 6 di 12 restante periodo. Ciò in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE.
Inoltre, analoga regola sarebbe sancita in via generale dall'ordinamento interno dal D. Lgs. 368/2001 che, nel recepire la direttiva 99/70/CE, ha stabilito all'art.6 – rubricato “principio di non discriminazione” che “Al prestatore di lavoro contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzioneal periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Formulazione riprodotta nell'art. 25 del D. Lgs. 81/2015.
Richiamate le decisioni della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11 e negli stessi termini Per_1
Corte di Giustizia 04.09.2014 in causa C 152/14 sentenza del 20.09.2018 Per_2 relativa al caso C-466/17) ha ribadito che per giustificare il differente Per_3 trattamento non è sufficiente che la disciplina sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate .
Nel caso non sussisterebbero le obiettive ragioni – relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate che potrebbero in astratto giustificare la diversità di trattamento realizzata dal
. Infatti, la professionalità del personale ATA a termine non sarebbe CP_1 diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo italiano nel caso Motter con riferimento al personale docente valere anche per il personale ATA che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'Amministrazione (che con riferimento al caso di specie comunque
Pag. 7 di 12 non sono state prodotte) svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal Cont termine dell'assunzione. La professionalità del personale non sarebbe influenzata dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Pertanto, la sentenza avrebbe dovuto essere riformata nella parte in cui non riconosce il diritto all'esatta ricostruzione della carriera ed al riconoscimento integrale degli scatti di essendo pacifico che abbia maturato tale diritto, non solo
“In via di principio” ma quale diritto sostanziale pacificamente riconosciuto dalla normativa interna ed internazionale.
L'appello è fondato.
Va qui richiamato quanto ribadito costantemente dalla Suprema Corte (ma vedasi in senso analogo anche recenti pronunce di questo Collegio n.117/2025,
134/2024) per cui la decisione del Tribunale <si pone in contrasto con una giurisprudenza monolitica di questa S.C. che, a partire da Cass. 7 novembre
2016, n. 22558, ha ritenuto stabilmente che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (in senso conforme, tra le molte, poi Cass. 6 aprile 2017, n. 8945; Cass. 5 agosto 2019, n. 20918); si è poi affermato che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota
Pag. 8 di 12 residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150);
-infine, per quanto occorrer possa, questa S.C., con pronunce qui condivise, ha altresì ritenuto che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale
e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
-tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231) e che
“l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924)>>. ( così ex multis Cass
26505/2023).
In base agi stessi criteri deve ritenersi che il disposto del'art.2 del ccnl del 4 agosto 2011 laddove ha disposto che <Le posizioni stipendiali di cui alla tabella
B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A.
2. Il personale già in servizio a tempo
Pag. 9 di 12 indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.>> se limitato ai solo dipendentio a tempo indeterminato costituisca fonte di disparità di trattamento ingiustificata sicchè la limitazione vada disapplicata .In tal senso si espressa ripetutamente a Suprema Corte a partire dalla pronuncia 2924/2020 ( seguita da numerose conformi fra cui 3180/2021, 8557/2021, 66/2022, 6145/2025,
9050/2025, 6138/2025) .
Con tali decisioni si è osservato che l'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e pertanto deve essere disapplicato in parte qua con conseguente estensione della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto essendo fondata l'originaria domanda proposta da per essere la ricostruzione della Parte_1 carriera effettuata dall'amministrazione in applicazione delle previsioni di diritto interno (fra cui gli artt. 569 e 570 del D. L.gs. n. 297 del 1994 e la contrattazione collettiva) in contrasto con la normativa comunitaria, che impone l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in virtù di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti.
Ne deriva che il va condannato ad effettuare PA
l'esatta ricostruzione di carriera dell'appellante, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa
Pag. 10 di 12 disapplicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/04 e di ogni altra previsione ivi incluse quelle contrattuali e del decreto di ricostruzione già emanato che contrasti con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sopra citato, con riconoscimento del diritto della lavoratrice al computo dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato sia ai fini giuridici che economici con il conseguente inquadramento a decorrere dal primo settembre 2012, nella fascia stipendiale 0-8 anni con la qualifica di “Collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 5 Mesi 10 giorni 26 ( da decreto di ricostruzione carriera in atti preruolo anni 4 mesi 10 giorni 26, all'immissione in ruolo anni 5 mesi 10 giorni 26).
L'amministrazione deve, altresì, essere condannata al pagamento in favore dell'appellante delle conseguenti differenze retributive derivanti dalla esatta ricostruzione della carriera e dall'inquadramento della lavoratrice nella corretta fascia stipendiale a decorrere dal primo settembre 2012 (data di immissione in ruolo), pari ad euro 3.869,08, oltre i ratei di 13^ mensilità, apparendo congrua la quantificazione analitica operata sin dall'atto introduttivo del giudizio dall'attuale appellante.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio – liquidate nel rispetto dei minimi tariffari come da dispositivo – seguono la soccombenza, e sono distratte in favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 30 giugno 2023 nei confronti del PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla
[...] sentenza n.2225/2023 emessa il giorno 3 marzo 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata, e condanna il ad inquadrare l'originaria ricorrente, a PA decorrere dal primo settembre 2012, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di “collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini
Pag. 11 di 12 giuridici che economici di anni 5, Mesi 10, giorni 26 ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive pari ad euro 3.869,08, e dei ratei di 13^ mensilità, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, -alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro 3700, 00 oltre iva e cpa e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv.
Domenico Naso.
2) Condanna il anche alla rifusione delle PA spese del presente grado che liquida in euro 3500,00, oltre iva e cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso.
Roma, 16 settembre 2025
Il Presidente rel. est.
(dott. Eliana Romeo)
Pag. 12 di 12