Ordinanza collegiale 31 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 27 novembre 2024
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 02/09/2025, n. 15946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15946 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15946/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03091/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3091 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Paolillo, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Roma, via Caio Mario, 27;
contro
Roma LE, in persona del Sindaco p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Frigenti, Rita Di Meo e Andrea Camarda, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del -OMISSIS- n.-OMISSIS-, notificata in data 16.1.2014, avente ad oggetto l’accesso e lo sgombero dell’alloggio di proprietà del Comune di Roma, sito in Roma, via -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso spedito per la notifica il 27.2.2014 (dep. il 10.3) -OMISSIS-, premesso di avere occupato per ragioni di necessità l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, via A. -OMISSIS-, -OMISSIS- e di non avere ottenuto, pur avendone fatto richiesta, un provvedimento di assegnazione del bene, hanno impugnato l’atto in epigrafe, con cui Roma LE ha intimato loro il rilascio immediato dell’immobile, preannunciandone l’accesso e lo sgombero coatto ove necessario. Ad avviso dei ricorrenti, il provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto i predetti avrebbero diritto, ai sensi dell’art. 13 reg. Regione Lazio n. 2/2000, a un’assegnazione in deroga dell’alloggio per il particolare stato di bisogno in cui versa il nucleo familiare.
2. Roma LE si è costituta in resistenza con comparsa di stile.
3. All’odierna udienza, in vista della quale l’amministrazione ha presentato una memoria con cui si è difesa nel merito, la causa è stata trattenuta in decisione, previa indicazione d’ufficio alle parti della possibile inammissibilità dell’impugnativa per difetto di giurisdizione.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Come già osservato dalla Sezione ( ex plur., sent. n. 21.3.2025, n. 5864 e precedenti ivi citati), l’ormai costante indirizzo delle Sezioni unite della Corte di cassazione è nel senso che:
- “la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene” (Cass., Sez. un., 15.1.2021, n. 621; più di recente, Cass., Sez. un., 26.12.2024, n. 34502);
- in altri termini, spetta al giudice ordinario la controversia sul “rilascio dell’immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo” anche quando l’interessato, “per paralizzare la pretesa di rilascio, [abbia] allegato di possedere i requisiti per l’assegnazione di un alloggio” , collocandosi la vicenda “al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo”; si tratta, in altri termini, di una questione che “si svolge in un ambito puramente paritetico” (Cass., Sez. un., n. 621/2021 cit.).
4.2. La controversia in esame attiene, per l’appunto, alla pretesa dell’amministrazione al rilascio dell’alloggio da parte dell’asserito occupante “senza titolo”, il quale, a sua volta, contesta l’ordine di rilascio, contrapponendo “all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio” (così Cons. Stato, sez. V, 18.7.2022, n. 6103; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 1.2.2022, n. 684, in cui si dà atto delle pregresse oscillazioni giurisprudenziali sul punto).
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
6. Il carattere controverso della questione di giurisdizione al tempo dell’instaurazione del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter , definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.