Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1178
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione sia stata regolarmente notificata, come provato dalla resistente e non contestato dal ricorrente.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    La Corte ha respinto l'eccezione di prescrizione, rilevando che la notifica della cartella di pagamento in data 25/11/2021 ha spostato il termine di riscossione di ulteriori tre anni, scadendo al 31/12/2024. L'intimazione di pagamento è stata notificata tempestivamente il 03/06/2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1178
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1178
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo