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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1178/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5167/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249009447337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12/06/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la l'intimazione di pagamento n. 29320249009447337000 notificata il
3/6/2024 relativa a tasse auto anno 2017 di euro 660,76. Eccepiva:
nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme posto che, medio tempore dalla asserita notifica dell'atto presupposto desumibile dal corpo dello stesso, non è intercorsa la valida notifica di alcun atto interruttivo;
ragion per cui è decorso il termine prescrizionale di legge.
Concludeva chiedendo: dichiarare nullo, illegittimo, privo di effetti giuridici l'atto impugnato e, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme ivi pretese. Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio. Faceva riserva di ogni ulteriore diritto e azione, anche in ragione delle avverse difese.
Allegava:
1. Procura 2. Copia atto impugnato.
In data 23/09/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
che contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la cartella di pagamento n. 29320200002027332/000, sottesa all'intimazione impugnata, è stata regolarmente notificata in data 25/11/2021, per cui successivamente, lo scrivente Agente, nel perdurare della situazione debitoria ha poi provveduto, in data
03/06/2024, alla notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta;
che la notifica della suddetta intimazione ha tenuto conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti www.agenziaentrateriscossione.gov.it 3 oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo
9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2- bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.” Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. www.agenziaentrateriscossione.gov.it 4 In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs.
159/2015 dispone espressamente che: “ Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….” Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio
2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). Per dirla diversamente: costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause www.agenziaentrateriscossione.gov.it 5 giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che - nel caso d'interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata. In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Concludeva chiedendo: Dichiarare corretto l'operato dell'Agente della Riscossione, legittima la procedura di riscossione e regolarmente notificata l'intimazione di pagamento n.29320249009447337. Condannare il ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Faceva salvezza di ogni altro diritto ed azione e con riserva di presentazione di ulteriore memoria difensiva
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato è relativa a tassa auto anno 2017;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla omessa notifica dell'atto sottostante, ovvero la cartella di pagamento, ritualmente notificata il 25/11/2021, così come dedotto e provato dalla parte resistente senza alcuna contestazione del ricorrente;
che la riscossione della tassa auto è disciplinata dall'art. 5, comma 51 D.L. 953/83, a mente del quale la riscossione deve avvenire entro e non oltre tre anni dal momento in cui sorge la pretesa;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla intervenuta prescrizione della pretesa, stante che in data 25/11/2021, così come rilevato in precedenza, è stata notificata la cartella di pagamento n. 29320200002027332/000, sottesa all'intimazione impugnata, per cui il termine di riscossione viene spostato in avanti di ulteriori tre anni, andando a scadere il 31/12/2024;
che l'intimazione di pagamento è stata notificata tempestivamente, ovvero il 3/6/2024.
per cui nel caso in esame il termine di prescrizione sarebbe spirato il 31/12/2020, tuttavia,
Per l'effetto, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in euro 200,00, oltre spese genarali, IVA e CPA se dovuti. Così deciso in Catania il 23/01/2026 IL
GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5167/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249009447337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12/06/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la l'intimazione di pagamento n. 29320249009447337000 notificata il
3/6/2024 relativa a tasse auto anno 2017 di euro 660,76. Eccepiva:
nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme posto che, medio tempore dalla asserita notifica dell'atto presupposto desumibile dal corpo dello stesso, non è intercorsa la valida notifica di alcun atto interruttivo;
ragion per cui è decorso il termine prescrizionale di legge.
Concludeva chiedendo: dichiarare nullo, illegittimo, privo di effetti giuridici l'atto impugnato e, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme ivi pretese. Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio. Faceva riserva di ogni ulteriore diritto e azione, anche in ragione delle avverse difese.
Allegava:
1. Procura 2. Copia atto impugnato.
In data 23/09/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
che contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la cartella di pagamento n. 29320200002027332/000, sottesa all'intimazione impugnata, è stata regolarmente notificata in data 25/11/2021, per cui successivamente, lo scrivente Agente, nel perdurare della situazione debitoria ha poi provveduto, in data
03/06/2024, alla notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta;
che la notifica della suddetta intimazione ha tenuto conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti www.agenziaentrateriscossione.gov.it 3 oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo
9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2- bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.” Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. www.agenziaentrateriscossione.gov.it 4 In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs.
159/2015 dispone espressamente che: “ Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….” Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio
2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). Per dirla diversamente: costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause www.agenziaentrateriscossione.gov.it 5 giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che - nel caso d'interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata. In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Concludeva chiedendo: Dichiarare corretto l'operato dell'Agente della Riscossione, legittima la procedura di riscossione e regolarmente notificata l'intimazione di pagamento n.29320249009447337. Condannare il ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Faceva salvezza di ogni altro diritto ed azione e con riserva di presentazione di ulteriore memoria difensiva
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato è relativa a tassa auto anno 2017;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla omessa notifica dell'atto sottostante, ovvero la cartella di pagamento, ritualmente notificata il 25/11/2021, così come dedotto e provato dalla parte resistente senza alcuna contestazione del ricorrente;
che la riscossione della tassa auto è disciplinata dall'art. 5, comma 51 D.L. 953/83, a mente del quale la riscossione deve avvenire entro e non oltre tre anni dal momento in cui sorge la pretesa;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla intervenuta prescrizione della pretesa, stante che in data 25/11/2021, così come rilevato in precedenza, è stata notificata la cartella di pagamento n. 29320200002027332/000, sottesa all'intimazione impugnata, per cui il termine di riscossione viene spostato in avanti di ulteriori tre anni, andando a scadere il 31/12/2024;
che l'intimazione di pagamento è stata notificata tempestivamente, ovvero il 3/6/2024.
per cui nel caso in esame il termine di prescrizione sarebbe spirato il 31/12/2020, tuttavia,
Per l'effetto, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in euro 200,00, oltre spese genarali, IVA e CPA se dovuti. Così deciso in Catania il 23/01/2026 IL
GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES