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Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24511 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di CA OL nato a [...] il [...] CA LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG ANDREA VENEGONI, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
sentite le conclusioni dell'avv. SIMONE TAMAGNINI, per i ricorrenti, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha riformato in diversi punti la pronuncia emessa in data 21 maggio 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Roma nei confronti di OM AC, NI AC e UL ID, per plurimi reati di usura e, il solo OM AC, anche per il delitto di estorsione aggravata, escludendo per taluni capi di imputazione la circostanza aggravante di Penale Sent. Sez. 2 Num. 24511 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 27/04/2023 cui all'art. 644, comma 5, n. 3, cod. pen., con conseguente rideterminazione in melius della pena e revoca o sostituzione delle pene accessorie. La Corte territoriale ha, tuttavia, sostanzialmente confermato l'impianto generale della sentenza di primo grado, nel ritenere che gli imputati OM AC e NI AC fossero al centro di una collaudata e risalente attività usuraria, particolarmente attivi nel comprensorio romano di TOsina. 2. Ricorrono per cassazione OM AC e NI AC, a mezzo dei propri comuni difensori, deducendo plurimi motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con indicazione anche della numerazione assegnata nell'unico atto di impugnazione. 2.1. Per quanto attiene al capo 4 della rubrica imputativa (estorsione aggravata contestata al solo OM AC): 2.1.1. (Motivo di ricorso n. 1). Violazione di legge (in relazione agli artt. 187, 192, commi 1-2, 526, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizi della motivazione, avendo omesso la Corte di appello di motivare in merito alla credibilità del teste fondamentale, la persona offesa TO BE, senza dare seguito ai puntuali motivi di gravame sul punto. 2.1.2. (Motivo di ricorso n. 1.1). Violazione di legge (in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 266, 270, 526, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizi della motivazione, poiché sarebbero state utilizzate per la decisione intercettazioni telefoniche effettuate in un diverso procedimento poi stralciato, con targets diversi rispetto a soggetti nei cui confronti erano state disposte e comunque dal contenuto irrilevante. 2.1.3. (Motivo di ricorso n. 1.2). Violazione di legge (in relazione agli artt. 187, 192, commi 1-2, 628, comma 3, n.
3-bis, 629 cod. proc. pen.), in considerazione della ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, viceversa non configurabile. 2.1.4. (Motivo di ricorso n. 1.3). Violazione di legge (in relazione agli artt. 187, 192, commi 1-2, 526, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen. e 392 cod. pen.) e vizi della motivazione, non avendo i giudici di appello preso in considerazione la riconducibilità della condotta al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tenuto conto della legittima pretesa di OM AC alla restituzione del denaro anticipato a BE. 2.2 Per quanto attiene ai capi 4 e 5 della rubrica imputativa (estorsione aggravata in danno di TO BE e usura aggravata in danno di AT VI e NI LI, contestate al solo OM AC): (Motivo di ricorso n. 1.4). Violazione di legge (in relazione agli artt. 187, 192, commi 1-2, 327-bis, 546, lett. e), cod. proc. peri. e 62 n. 6, 69, commi 2-3, 133 cod. pen.) e vizi della motivazione, in merito alla asserita contraddittorietà delle 2 argomentazioni spese dai giudici di appello a fondamento della mancata concessione dell'attenuante della riparazione del danno in favore di TO BE. 2.3. Per quanto attiene al capo 5 della rubrica imputativa (usura aggravata in danno di AT VI e NI LI, contestata al solo OM AC): (Motivo di ricorso n. 2). Violazione di legge (in relazione agli artt. 187, 192, commi 1-2, 526, 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizi della motivazione, per avere la sentenza impugnata omesso ogni risposta, pur in presenza di specifico motivo di appello, sugli elementi di prova evidenziati dalla difesa nella ricostruzione dei fatti, avverso la ritenuta credibilità delle persone offese. 2.4. Per quanto attiene ai capi 24 (usura aggravata e continuata, contestata al solo NI AC), 31 (usura aggravata, contestata al solo OM AC), 29 e 30 (usura aggravata, contestata ad entrambi i ricorrenti, in concorso con UL ID, non ricorrente): (Motivo di ricorso n. 4.1). Violazione di legge (in relazione agli artt. 546, lett. e), cod. proc. pen. e 81 e 644, quinto comma, n. 3 cod. pen.) e vizi della motivazione, per la ritenuta sussistenza, denegata nell'atto di appello, dell'aggravante dello stato di bisogno, viceversa asseritamente non configurabile. 2.5. Per quanto attiene ai capi 6-7-10-13-31 (fatti di usura, contestati al solo OM AC) e 20 (usura aggravata, contestata al solo AN e AC): (Motivo di ricorso n. 4.2). Violazione di legge (in relazione agli artt. 69, 133, 644, quinto comma, n. 3 cod. pen.), poiché la riduzione di pena operata dalla Corte di appello a seguito della ritenuta insussistenza dell'aggravante ad effetto speciale sarebbe stata irritualmente contenuta. 2.6. Per quanto attiene al capo 10 (usura, contestata al solo OM AC): (Motivo di ricorso n. 4.3). Violazione di legge (in relazione agli artt. 157, 160, 644 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.), dal momento che, dopo avere escluso la sussistenza dell'aggravante, non è stata dichiarata la prescrizione del reato, maturata, a detta della difesa, il 1° giugno 2019, al momento dell'ultimo prestito richiesto. 2.7. Per quanto attiene al capo 10 (usura, contestata al solo OM AC): (Motivo di ricorso n. 4.4). Violazione di legge (in relazione agli artt. 187, 192, commi 1-2, 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, per la completa carenza di risposta in sentenza a specifico motivo di gravame in merito alla effettiva consumazione del reato. 2.8. Per quanto attiene a tutti i capi: (Motivo di ricorso n. 4.5). Violazione di legge (in relazione agli artt. 62-bis, 69, secondo e terzo comma, 133 cod. pen. e 187, 192, commi 1-2, 546, lett. e), 3 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, per la immotivata mancata valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 2.9. Per quanto attiene alle confische: (Motivo di ricorso n. 5). Violazione di legge (in relazione agli artt. 240-bis e 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, per avere ritenuto applicabile la confisca a beni immobili confluiti nel patrimonio dei ricorrenti in epoca antecedente ai reati contestati e all'entrata in vigore della norma, mediante una irrituale doppia presunzione di incapienza dei proprietari e di relazione delle somme con i proventi dell'usura. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Non risultano, in primo luogo, ritualmente devoluti al giudizio di questa Corte i motivi indicati nell'atto di ricorso con i numeri 1.1, 1.2 e 4.1 (limitatamente al capo 31), come sopra concisamente illustrati, non essendo stati previamente a suo tempo dedotti come motivi di appello, come può agevolmente evincersi dall'atto di gravame. La regola ricavabile dal combinato disposto degli articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. — secondo cui, a pena di inammissibilità, non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello — trova il proprio fondamento nella necessità di evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal preliminare controllo della Corte di appello, nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). La chiara ratio della norma processuale la pone dunque, con ogni evidenza, come un rimedio contro il rischio di un annullamento del provvedimento impugnato da parte della Corte di cassazione, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 1.2. Tutti i restanti motivi, a fronte della apparente ampiezza di argomenti, risultano manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1.2.1. Può osservarsi, infatti, in via preliminare, come entrambi i ricorrenti invochino in concreto, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio, copiosamente veicolato nel presente giudizio di legittimità. Questa operazione, con ogni evidenza, 4 comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte. Invero, non sono deducibili con ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre diversa conclusione del processo;
sono dunque inammissibili tutte le doglianze che contestano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; cfr. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02, secondo cui la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia - al contrario che nel caso di specie - inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza). 1.2.2. Peraltro, per ampi tratti, il ricorso si limita per lo più a riprodurre - talora quasi testualmente, con lievissime modifiche redazionali - le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata, che non è stata sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, irfatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2.3. Quanto alle censure inerenti i lamentati vizi di motivazione, è opportuno osservare, preliminarmente e in via generale, come ai fini del controllo di legittimità - in particolare quando, come nel caso di specie per quanto attiene al 5 delitto di estorsione, i giudici di secondo grado abbiano confermato la condanna pronunciata in tribunale (cosiddetta "doppia conforme") - la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595). D'altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935). 2. In ogni caso, i giudici di appello hanno offerto una motivazione assolutamente adeguata, rispettosa dei principi di diritto elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e coerente con le risultanze processuali, come meglio chiarito qui di seguito nella disamina specifica delle - talora scarsamente perspicue - censure. 2.1. Quanto all'asserita contraddittorietà delle dichiarazioni di TO BE (motivo di ricorso n. 1) e di AT VI e NI LI (motivo di ricorso n. 2), il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524). Nella fattispecie, la Corte di merito ha ritenuto - con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici - pienamente credibile il racconto di BE, peraltro in presenza di molteplici riscontri oggettivi. Osservano sul punto i giudici di appello, condividendo l'analoga valutazione del Tribunale, come la complessiva attendibilità della dichiarante emerga dalla lineare coerenza della narrazione, dai riscontri obiettivi (documentali e da intercettazioni telefoniche), dall'avvenuta dazione in suo favore della somma di euro 10,000 a titolo di risarcimento del danno;
né appaiono sussistere le contraddizioni ipotizzate dalla difesa, dal momento che la progressione nelle propalazioni eteroaccusatorie 6 (7( contenute nelle successive denunce era andata di pari passo con l'ampliamento dell'oggetto delle indagini (pp. 27-29). Analoga valutazione, parimenti intangibile in sede di legittimità in quanto priva di contraddizioni o illogicità, viene fatta per quanto attiene alle dichiarazioni di VI e LI, anche a fronte delle inequivoche captazioni telefoniche («C'hai quattro sacchi da pagà. Hai rotto il cazzo. Te devo ammazzà»), del comprensibile sentimento di liberazione una volta appreso della carcerazione di OM AC e della genericità delle critiche dell'imputato, che ricopia le medesime riflessioni usate per BE, oltre a suggerire che tale AT (di cui è impossibile affermare definitivamente l'identità con AT VI) abbia a sua volta una propria attività usuraria. 2.2. A fronte della complessiva solidità del quadro probatorio, da cui i giudici di merito hanno fondato la doppia pronuncia di condanna per usura ai danni di OM AC, emerge con evidenza su quali basi sia stato disatteso - in maniera peraltro anche esplicita - il motivo di gravame, reiterato anche davanti a questa Corte (Motivo di ricorso n. 1.3), con cui ci si duole della mancata sussunzione della violenza e minaccia nei confronti di BE nella fattispecie ci ragion fattasi. A fronte della ben motivata illegittimità delle pretese finanziarie derivanti da crediti usurari, le doglianze del ricorrente postulano ancora un'inammissibile rilettura del materiale istruttorio. 2.2.3. La Corte di appello non ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. Nel dettaglio, secondo quanto meglio illustrato alle pp. 29-31 della sentenza impugnata, - diciannove persone offese non hanno risposto all'invito ad incontrarsi per una soluzione transattiva;
- otto persone offese hanno riferito, con varie sfumature, di non avere nulla a che pretendere dai fatti per cui si procede;
- tre sole persone offese (BE, LI e OL) hanno accettato la somma complessiva di euro 10.000 cadauno. Quanto alle prime due categorie di persone, a fronte della incontestata attività di usura (pur se declinata, nella versione della difesa, in modalità "paesana" e quasi amichevole) e della sussistenza dei fatti di reato accertata giudizialmente, è di manifesta evidenza la mancanza del presupposto di legge. La Corte territoriale rileva poi come difetti il requisito della integralità del risarcimento, congruamente motivando questa affermazione cori la necessità di eseguire la dazione nei confronti di tutte le persone offese, con la mancanza di un'offerta reale alle vittime che non hanno dato seguito alle proposte dei ricorrenti e con l'incompletezza del ristoro versato a BE, che, rispetto a quanto 7 ricevuto, aveva riportato un danno assai maggiore per la chiusura del proprio locale commerciale. In ogni caso, può ulteriormente rilevarsi come non emerga dagli atti (che anzi fanno riferimento a produzioni avvenute nel corso del processo) che il risarcimento sia stato effettuato prima del giudizio, in violazione del chiaro disposto dell'art 62, n. 6, cod. pen. 2.2.4. Lo stato di bisogno rilevante ai sensi dell'art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen., è una particolare condizione psicologica, derivante da una crisi di liquidità non necessariamente irreversibile, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione;
esso deve essere inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, Di Silvio, Rv. 266162; Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962; Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010, Galante, Rv. 248974; Sez. 2, n. 5079 del 11/12/1997, clep. 1998, Gonzaga, Rv. 210603. Peraltro, lo stato di bisogno può derivare da circostanze della più varia natura, specie e grado, senza necessità di connotazioni che lo rendano socialmente meritevole: cfr. Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'Aquino, Rv. 279548 e Sez. 2, n. 709 del 01/10/2013, dep. 2014, Mazzotta, Rv. 258072). Il consolidato orientamento di questa Corte, da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi e che anzi intende ribadire, ritiene poi che lo stato di bisogno possa essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora questi siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato potesse contrarre un prestito a condizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064, Sez. 2, n. 12791 del 13/12/2012, dep. 2013, Cerra, Rv. 255357; Sez. 2, n. 20868 del 30/04/2009, Acri, Rv. 244884; Sez. 2, n. 45152 del 13/11/2008, Del Vecchio, Rv. 241978. Afferma poi, condivisibilmente, Sez. 2, n. 44899 del 30/10/2008, Meluzio, Rv. 241967, che la manifesta e spropositata esosità del costo del denaro costituisce prova non solo dell'oggettivo stato di bisogno della persona offesa, ma anche della consapevolezza di questa condizione da parte dell'agente). Correttamente, pertanto, rispetto a questi consolidati principi di diritto, la Corte laziale ha disatteso le prospettazioni difensive che reputavano insussistente l'aggravante in questione (Motivo di ricorso n. 4.1), chiarendo che - in relazione all'usura in danno di IA TO, contestata al capo 24 al solo NI AC, la persona offesa aveva riferito di avere un urgente bisogno di soldi perché stava passando un periodo difficile per la separazione con la moglie 8 e il tasso applicato, pari al 75% annuo, doveva considerarsi oltremodo giugulatorio e tale da essere accettato solo da persona in ristrettezza tanto gravi da perdere ogni capacità di negoziare condizioni migliori;
- in relazione all'usura in danno di MO ZI, contesi:ata ai capi 29-30 a entrambi i ricorrenti, in concorso con UL ID, la persona offesa aveva riferito di essersi rivolto agli imputati non riuscendo a provvedere al pagamento dell'affitto e delle bollette e il tasso applicato, pari al 90% annuo, risultava anche in questo caso assolutamente pregnante. 4.5. I ricorrenti si dolgono - Motivo di ricorso n. 4.2 - della riduzione di pena di un mese di reclusione e di euro 50 di multa in relazione ai capi 6-7-10-13-31 (fatti di usura, contestati al solo OM AC) e 20 (usura aggravata, contestata al solo NI AC), asseritamente troppo modesta, conseguente alla riconosciuta insussistenza per i delitti suindicati dell'aggravante dello stato di bisogno. Non solo la dosimetria della pena, in assenza di errori di diritto o valutazioni incongrue, pertiene alla giurisdizione di merito, restandone precluso ogni scrutinio nel giudizio di legittimità, ma può osservarsi come, a fronte dell'aumento per ogni singolo delitto di usura operato dal Tribunale (tre mesi di reclusione ed euro 200 di multa per OM AC, tre mesi di reclusione ed euro 300 di multa per NI AC), la diminuzione di un mese di reclusione, pari a un terzo della pena detentiva complessiva, appaia tutt'altro che irrilevante. Anche questo motivo non supera dunque la soglia dell'ammissibilità. 4.6. La prescrizione del delitto di cui al capo 10 non risulta ad oggi intervenuta, al contrario di quanto sostenuto nell ricorso senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici di secondo grado (motivi n.
4.3 e 4.4). La Corte di appello, infatti, ha esaustivamente chiarito come la contestazione non abbia ad oggetto i precedenti prestiti usurari fatti da OM AC in favore di IO ME nel 2007, ma solo l'ulteriore somma concessa a quest'ultimo pari a euro 4.000 «nel corso del 2011», da restituire in ottanta settimane per un importo complessivo di euro 4.800. Alla pronuncia della sentenza di secondo grado (30 giugno 2022), il termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi ex artt. 157, 160 e 161 cod. proc. pen., non era dunque interamente decorso, e non lo è peraltro neppure ad oggi, dovendosi individuare il dies a quo in base all'ultima rata effettivamente versata (e quindi, per il favor rei, il 10 gennaio 2011), attesa la natura di reato a condotta frazionata indiscutibilmente caratterizzante il delitto di usura. Risulta, del pari, manifestamente infondata anche l'eccepita carenza di motivazione in ordine alla effettiva consumazione dell'usura in danno di ME, dal momento che - al contrario di quanto sostenuto dalla difesa - la Corte territoriale, 9 e prima ancora il Tribunale, hanno chiaramente affermato, sulla base delle emergenze istruttorie (e in particolare delle dichiarazioni della persona offesa), che non si è trattato di una mera promessa, ma, dopo la concessione del prestito, è poi seguita la materiale corresponsione di una parte delle rate. L'attenta disamina di queste specifiche doglianze, peraltro, emerge anche dal già accennato accoglimento dell'appello per quanto riguarda la riconosciuta insussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno. 4.7. La mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (motivo di ricorso n. 4.5) è, del pari, adeguatamente argomentata nella decisione impugnata. Invero, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la propria valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze postula una ponderazione discrezionale tipica del giudizio di merito ed è pertanto inammissibile ogni censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova rimeditazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. La motivazione della sentenza impugnata, anche sul punto, è del tutto congrua ed immune da vizi logici. La Corte di appello puntualizza infatti preliminarmente, per tutti gli imputati, come la piattaforma probatoria abbia evidenziato che gli AC svolgevano professionalmente da lungo tempo attività di prestito ad usura, nell'area di residenza, con particolare riferimento alle necessità finanziarie dei commercianti locali. Le condotte delittuose, risalenti e ininterrotte, avevano consentito ai ricorrenti di accumulare ingenti risorse economiche (come attestato dal cospicuo valore di quanto poi sequestrato dagli inquirenti), dichiarando formalmente solo redditi irrisori. La gravità dei fatti era ulteriormente evidenziata del clima di omertà generalizzata derivante dalle pressioni e intimidazioni esercitate dagli imputati sull'intero quartiere e dagli esiti disastrosi per alcune imprese di vicinato costrette alla chiusura per l'impossibilità di far fronte ai pagamenti usurari Quanto al solo OM AC, si sottolineano poi i gravi e recenti precedenti specifici e anche l'irritualità pro reo del bilanciamento operato in primo grado tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante - viceversa non bilanciabile - di cui agli artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n.
3-bis, cod. pen. (ovviamente intangibile in difetto di impugnazione della pubblica accusa). In ordine ai reati ascritti a NI AC, vengono evidenziate le modalità particolarmente dure della condotta, connotata da interessi più alti rispetto a quelli praticati dal padre, dai sotterfugi imposti alle vittime nei successivi contatti telefonici, dall'atteggiamento quasi sempre aggressivo e minaccioso nei confronti 10 dei debitori, dalla continuazione dell'attività criminosa anche dopo l'arresto del padre. La conferma del giudizio ex art. 69 cod. pen. operato in primo grado appare dunque congruamente argomentata e incensurabile in questa sede. 4.8. Quanto infine alle confische, i ricorrenti deducono il mancato rispetto del principio di ragionevolezza temporale, essendo stati sottoposti a vincolo cespiti non acquisiti in prossimità del comportamento criminoso e a questo non ricollegabili, nonché la mancata considerazione dei redditi leciti nella loro disponibilità (derivanti dalla gestione di tre bar, in diversi periodi di tempo) e della circostanza che alcuni veicoli di prestigio fossero stati comprati di seconda mano a modico prezzo e mantenuti in stato di perfetta conservazione dalle cure attente degli imputati. Ai fini della confisca cosiddetta allargata, si deve avere riguardo unicamente al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, dichiarato responsabile di uno dei "reati spia", e che il loro valore sia sproporzionato rispetto alle sue capacità reddituali, senza peraltro che rilevi il quantum ricavato dalla commissione di tali reati (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687; Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986). Conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21 febbraio 2018, la presunzione di illegittimità dell'acquisizione da parte dell'imputato dei beni di valore sproporzionato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevclezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu ocull estranei al reato, perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-03). A questo consolidato orientamento, risultano essersi correttamente conformati i giudici capitolini nella sentenza impugnata, laddove procedono, in primo luogo, alla ricostruzione storica della sproporzione, evidenziando come alcune persone offese abbiano credibilmente riferito di prestiti usurari da loro ricevuti sin dal 2004, a definitiva conferma - unitamente al contesto globale come già abbondantemente descritto in precedenza, per quanto attiene ai fatti contestati, commessi a partire del 2011 - che i due AC esercitavano il prestito ad usura nel quartiere da quasi un ventennio e come i veicoli sequestrati (tutti di pregio: Ferrari, Porsche, BMW, Audi, Yamaha) risultassero acquisiti tra il 2007 e il 2017 e quindi in un ambito cronologico tutt'altro che irragionevolmente lontano dalla perpetrazione dei delitti. Non vale a far ritenere plausibile il pagamento delle auto e della moto con denaro ricavato dall'esercizio di attività commerciali, potenzialrnente redditizie, avendo sottolineato la Corte di appello come - premesso che anche i soli costi di 11 manutenzione di tali beni di lusso appaiono incompatibili con la situazione finanziaria formalmente risultante per gli indagati - OM AC abbia presentato nel periodo di interesse solo due volte la dichiarazione dei redditi (2015, per circa 17.000 euro, e 2018, per circa 9.800 euro) e NI AC nelle analoghe dichiarazioni presentate tra il 2015 e il 2018 abbia sempre indicato redditi tra i 15.000 e i 20.000 euro. (Può per completezza rammentarsi, in proposito, come l'art. 31, legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo cui il condannato per un reato spia «non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale», si applichi anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell'entrata in vigore della disposizione;
cfr. Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, Cuku, Rv. 282690.) Le residue doglianze, dirette a limare l'effettivo valore di mercato dei beni, risultano meramente assertive e comunque si concretizzano in non consentite censure all'apparato motivazionale, riproponendo questioni di fatto già adeguatamente esaminate. 5. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che entrambi hanno proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, no 186), vanno ambedue altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi equitativamente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG ANDREA VENEGONI, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
sentite le conclusioni dell'avv. SIMONE TAMAGNINI, per i ricorrenti, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha riformato in diversi punti la pronuncia emessa in data 21 maggio 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Roma nei confronti di OM AC, NI AC e UL ID, per plurimi reati di usura e, il solo OM AC, anche per il delitto di estorsione aggravata, escludendo per taluni capi di imputazione la circostanza aggravante di Penale Sent. Sez. 2 Num. 24511 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 27/04/2023 cui all'art. 644, comma 5, n. 3, cod. pen., con conseguente rideterminazione in melius della pena e revoca o sostituzione delle pene accessorie. La Corte territoriale ha, tuttavia, sostanzialmente confermato l'impianto generale della sentenza di primo grado, nel ritenere che gli imputati OM AC e NI AC fossero al centro di una collaudata e risalente attività usuraria, particolarmente attivi nel comprensorio romano di TOsina. 2. Ricorrono per cassazione OM AC e NI AC, a mezzo dei propri comuni difensori, deducendo plurimi motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con indicazione anche della numerazione assegnata nell'unico atto di impugnazione. 2.1. Per quanto attiene al capo 4 della rubrica imputativa (estorsione aggravata contestata al solo OM AC): 2.1.1. (Motivo di ricorso n. 1). Violazione di legge (in relazione agli artt. 187, 192, commi 1-2, 526, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizi della motivazione, avendo omesso la Corte di appello di motivare in merito alla credibilità del teste fondamentale, la persona offesa TO BE, senza dare seguito ai puntuali motivi di gravame sul punto. 2.1.2. (Motivo di ricorso n. 1.1). Violazione di legge (in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 266, 270, 526, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizi della motivazione, poiché sarebbero state utilizzate per la decisione intercettazioni telefoniche effettuate in un diverso procedimento poi stralciato, con targets diversi rispetto a soggetti nei cui confronti erano state disposte e comunque dal contenuto irrilevante. 2.1.3. (Motivo di ricorso n. 1.2). Violazione di legge (in relazione agli artt. 187, 192, commi 1-2, 628, comma 3, n.
3-bis, 629 cod. proc. pen.), in considerazione della ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, viceversa non configurabile. 2.1.4. (Motivo di ricorso n. 1.3). Violazione di legge (in relazione agli artt. 187, 192, commi 1-2, 526, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen. e 392 cod. pen.) e vizi della motivazione, non avendo i giudici di appello preso in considerazione la riconducibilità della condotta al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tenuto conto della legittima pretesa di OM AC alla restituzione del denaro anticipato a BE. 2.2 Per quanto attiene ai capi 4 e 5 della rubrica imputativa (estorsione aggravata in danno di TO BE e usura aggravata in danno di AT VI e NI LI, contestate al solo OM AC): (Motivo di ricorso n. 1.4). Violazione di legge (in relazione agli artt. 187, 192, commi 1-2, 327-bis, 546, lett. e), cod. proc. peri. e 62 n. 6, 69, commi 2-3, 133 cod. pen.) e vizi della motivazione, in merito alla asserita contraddittorietà delle 2 argomentazioni spese dai giudici di appello a fondamento della mancata concessione dell'attenuante della riparazione del danno in favore di TO BE. 2.3. Per quanto attiene al capo 5 della rubrica imputativa (usura aggravata in danno di AT VI e NI LI, contestata al solo OM AC): (Motivo di ricorso n. 2). Violazione di legge (in relazione agli artt. 187, 192, commi 1-2, 526, 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizi della motivazione, per avere la sentenza impugnata omesso ogni risposta, pur in presenza di specifico motivo di appello, sugli elementi di prova evidenziati dalla difesa nella ricostruzione dei fatti, avverso la ritenuta credibilità delle persone offese. 2.4. Per quanto attiene ai capi 24 (usura aggravata e continuata, contestata al solo NI AC), 31 (usura aggravata, contestata al solo OM AC), 29 e 30 (usura aggravata, contestata ad entrambi i ricorrenti, in concorso con UL ID, non ricorrente): (Motivo di ricorso n. 4.1). Violazione di legge (in relazione agli artt. 546, lett. e), cod. proc. pen. e 81 e 644, quinto comma, n. 3 cod. pen.) e vizi della motivazione, per la ritenuta sussistenza, denegata nell'atto di appello, dell'aggravante dello stato di bisogno, viceversa asseritamente non configurabile. 2.5. Per quanto attiene ai capi 6-7-10-13-31 (fatti di usura, contestati al solo OM AC) e 20 (usura aggravata, contestata al solo AN e AC): (Motivo di ricorso n. 4.2). Violazione di legge (in relazione agli artt. 69, 133, 644, quinto comma, n. 3 cod. pen.), poiché la riduzione di pena operata dalla Corte di appello a seguito della ritenuta insussistenza dell'aggravante ad effetto speciale sarebbe stata irritualmente contenuta. 2.6. Per quanto attiene al capo 10 (usura, contestata al solo OM AC): (Motivo di ricorso n. 4.3). Violazione di legge (in relazione agli artt. 157, 160, 644 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.), dal momento che, dopo avere escluso la sussistenza dell'aggravante, non è stata dichiarata la prescrizione del reato, maturata, a detta della difesa, il 1° giugno 2019, al momento dell'ultimo prestito richiesto. 2.7. Per quanto attiene al capo 10 (usura, contestata al solo OM AC): (Motivo di ricorso n. 4.4). Violazione di legge (in relazione agli artt. 187, 192, commi 1-2, 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, per la completa carenza di risposta in sentenza a specifico motivo di gravame in merito alla effettiva consumazione del reato. 2.8. Per quanto attiene a tutti i capi: (Motivo di ricorso n. 4.5). Violazione di legge (in relazione agli artt. 62-bis, 69, secondo e terzo comma, 133 cod. pen. e 187, 192, commi 1-2, 546, lett. e), 3 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, per la immotivata mancata valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 2.9. Per quanto attiene alle confische: (Motivo di ricorso n. 5). Violazione di legge (in relazione agli artt. 240-bis e 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, per avere ritenuto applicabile la confisca a beni immobili confluiti nel patrimonio dei ricorrenti in epoca antecedente ai reati contestati e all'entrata in vigore della norma, mediante una irrituale doppia presunzione di incapienza dei proprietari e di relazione delle somme con i proventi dell'usura. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Non risultano, in primo luogo, ritualmente devoluti al giudizio di questa Corte i motivi indicati nell'atto di ricorso con i numeri 1.1, 1.2 e 4.1 (limitatamente al capo 31), come sopra concisamente illustrati, non essendo stati previamente a suo tempo dedotti come motivi di appello, come può agevolmente evincersi dall'atto di gravame. La regola ricavabile dal combinato disposto degli articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. — secondo cui, a pena di inammissibilità, non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello — trova il proprio fondamento nella necessità di evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal preliminare controllo della Corte di appello, nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). La chiara ratio della norma processuale la pone dunque, con ogni evidenza, come un rimedio contro il rischio di un annullamento del provvedimento impugnato da parte della Corte di cassazione, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 1.2. Tutti i restanti motivi, a fronte della apparente ampiezza di argomenti, risultano manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1.2.1. Può osservarsi, infatti, in via preliminare, come entrambi i ricorrenti invochino in concreto, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio, copiosamente veicolato nel presente giudizio di legittimità. Questa operazione, con ogni evidenza, 4 comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte. Invero, non sono deducibili con ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre diversa conclusione del processo;
sono dunque inammissibili tutte le doglianze che contestano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; cfr. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02, secondo cui la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia - al contrario che nel caso di specie - inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza). 1.2.2. Peraltro, per ampi tratti, il ricorso si limita per lo più a riprodurre - talora quasi testualmente, con lievissime modifiche redazionali - le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata, che non è stata sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, irfatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2.3. Quanto alle censure inerenti i lamentati vizi di motivazione, è opportuno osservare, preliminarmente e in via generale, come ai fini del controllo di legittimità - in particolare quando, come nel caso di specie per quanto attiene al 5 delitto di estorsione, i giudici di secondo grado abbiano confermato la condanna pronunciata in tribunale (cosiddetta "doppia conforme") - la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595). D'altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935). 2. In ogni caso, i giudici di appello hanno offerto una motivazione assolutamente adeguata, rispettosa dei principi di diritto elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e coerente con le risultanze processuali, come meglio chiarito qui di seguito nella disamina specifica delle - talora scarsamente perspicue - censure. 2.1. Quanto all'asserita contraddittorietà delle dichiarazioni di TO BE (motivo di ricorso n. 1) e di AT VI e NI LI (motivo di ricorso n. 2), il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524). Nella fattispecie, la Corte di merito ha ritenuto - con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici - pienamente credibile il racconto di BE, peraltro in presenza di molteplici riscontri oggettivi. Osservano sul punto i giudici di appello, condividendo l'analoga valutazione del Tribunale, come la complessiva attendibilità della dichiarante emerga dalla lineare coerenza della narrazione, dai riscontri obiettivi (documentali e da intercettazioni telefoniche), dall'avvenuta dazione in suo favore della somma di euro 10,000 a titolo di risarcimento del danno;
né appaiono sussistere le contraddizioni ipotizzate dalla difesa, dal momento che la progressione nelle propalazioni eteroaccusatorie 6 (7( contenute nelle successive denunce era andata di pari passo con l'ampliamento dell'oggetto delle indagini (pp. 27-29). Analoga valutazione, parimenti intangibile in sede di legittimità in quanto priva di contraddizioni o illogicità, viene fatta per quanto attiene alle dichiarazioni di VI e LI, anche a fronte delle inequivoche captazioni telefoniche («C'hai quattro sacchi da pagà. Hai rotto il cazzo. Te devo ammazzà»), del comprensibile sentimento di liberazione una volta appreso della carcerazione di OM AC e della genericità delle critiche dell'imputato, che ricopia le medesime riflessioni usate per BE, oltre a suggerire che tale AT (di cui è impossibile affermare definitivamente l'identità con AT VI) abbia a sua volta una propria attività usuraria. 2.2. A fronte della complessiva solidità del quadro probatorio, da cui i giudici di merito hanno fondato la doppia pronuncia di condanna per usura ai danni di OM AC, emerge con evidenza su quali basi sia stato disatteso - in maniera peraltro anche esplicita - il motivo di gravame, reiterato anche davanti a questa Corte (Motivo di ricorso n. 1.3), con cui ci si duole della mancata sussunzione della violenza e minaccia nei confronti di BE nella fattispecie ci ragion fattasi. A fronte della ben motivata illegittimità delle pretese finanziarie derivanti da crediti usurari, le doglianze del ricorrente postulano ancora un'inammissibile rilettura del materiale istruttorio. 2.2.3. La Corte di appello non ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. Nel dettaglio, secondo quanto meglio illustrato alle pp. 29-31 della sentenza impugnata, - diciannove persone offese non hanno risposto all'invito ad incontrarsi per una soluzione transattiva;
- otto persone offese hanno riferito, con varie sfumature, di non avere nulla a che pretendere dai fatti per cui si procede;
- tre sole persone offese (BE, LI e OL) hanno accettato la somma complessiva di euro 10.000 cadauno. Quanto alle prime due categorie di persone, a fronte della incontestata attività di usura (pur se declinata, nella versione della difesa, in modalità "paesana" e quasi amichevole) e della sussistenza dei fatti di reato accertata giudizialmente, è di manifesta evidenza la mancanza del presupposto di legge. La Corte territoriale rileva poi come difetti il requisito della integralità del risarcimento, congruamente motivando questa affermazione cori la necessità di eseguire la dazione nei confronti di tutte le persone offese, con la mancanza di un'offerta reale alle vittime che non hanno dato seguito alle proposte dei ricorrenti e con l'incompletezza del ristoro versato a BE, che, rispetto a quanto 7 ricevuto, aveva riportato un danno assai maggiore per la chiusura del proprio locale commerciale. In ogni caso, può ulteriormente rilevarsi come non emerga dagli atti (che anzi fanno riferimento a produzioni avvenute nel corso del processo) che il risarcimento sia stato effettuato prima del giudizio, in violazione del chiaro disposto dell'art 62, n. 6, cod. pen. 2.2.4. Lo stato di bisogno rilevante ai sensi dell'art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen., è una particolare condizione psicologica, derivante da una crisi di liquidità non necessariamente irreversibile, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione;
esso deve essere inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, Di Silvio, Rv. 266162; Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962; Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010, Galante, Rv. 248974; Sez. 2, n. 5079 del 11/12/1997, clep. 1998, Gonzaga, Rv. 210603. Peraltro, lo stato di bisogno può derivare da circostanze della più varia natura, specie e grado, senza necessità di connotazioni che lo rendano socialmente meritevole: cfr. Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'Aquino, Rv. 279548 e Sez. 2, n. 709 del 01/10/2013, dep. 2014, Mazzotta, Rv. 258072). Il consolidato orientamento di questa Corte, da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi e che anzi intende ribadire, ritiene poi che lo stato di bisogno possa essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora questi siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato potesse contrarre un prestito a condizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064, Sez. 2, n. 12791 del 13/12/2012, dep. 2013, Cerra, Rv. 255357; Sez. 2, n. 20868 del 30/04/2009, Acri, Rv. 244884; Sez. 2, n. 45152 del 13/11/2008, Del Vecchio, Rv. 241978. Afferma poi, condivisibilmente, Sez. 2, n. 44899 del 30/10/2008, Meluzio, Rv. 241967, che la manifesta e spropositata esosità del costo del denaro costituisce prova non solo dell'oggettivo stato di bisogno della persona offesa, ma anche della consapevolezza di questa condizione da parte dell'agente). Correttamente, pertanto, rispetto a questi consolidati principi di diritto, la Corte laziale ha disatteso le prospettazioni difensive che reputavano insussistente l'aggravante in questione (Motivo di ricorso n. 4.1), chiarendo che - in relazione all'usura in danno di IA TO, contestata al capo 24 al solo NI AC, la persona offesa aveva riferito di avere un urgente bisogno di soldi perché stava passando un periodo difficile per la separazione con la moglie 8 e il tasso applicato, pari al 75% annuo, doveva considerarsi oltremodo giugulatorio e tale da essere accettato solo da persona in ristrettezza tanto gravi da perdere ogni capacità di negoziare condizioni migliori;
- in relazione all'usura in danno di MO ZI, contesi:ata ai capi 29-30 a entrambi i ricorrenti, in concorso con UL ID, la persona offesa aveva riferito di essersi rivolto agli imputati non riuscendo a provvedere al pagamento dell'affitto e delle bollette e il tasso applicato, pari al 90% annuo, risultava anche in questo caso assolutamente pregnante. 4.5. I ricorrenti si dolgono - Motivo di ricorso n. 4.2 - della riduzione di pena di un mese di reclusione e di euro 50 di multa in relazione ai capi 6-7-10-13-31 (fatti di usura, contestati al solo OM AC) e 20 (usura aggravata, contestata al solo NI AC), asseritamente troppo modesta, conseguente alla riconosciuta insussistenza per i delitti suindicati dell'aggravante dello stato di bisogno. Non solo la dosimetria della pena, in assenza di errori di diritto o valutazioni incongrue, pertiene alla giurisdizione di merito, restandone precluso ogni scrutinio nel giudizio di legittimità, ma può osservarsi come, a fronte dell'aumento per ogni singolo delitto di usura operato dal Tribunale (tre mesi di reclusione ed euro 200 di multa per OM AC, tre mesi di reclusione ed euro 300 di multa per NI AC), la diminuzione di un mese di reclusione, pari a un terzo della pena detentiva complessiva, appaia tutt'altro che irrilevante. Anche questo motivo non supera dunque la soglia dell'ammissibilità. 4.6. La prescrizione del delitto di cui al capo 10 non risulta ad oggi intervenuta, al contrario di quanto sostenuto nell ricorso senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici di secondo grado (motivi n.
4.3 e 4.4). La Corte di appello, infatti, ha esaustivamente chiarito come la contestazione non abbia ad oggetto i precedenti prestiti usurari fatti da OM AC in favore di IO ME nel 2007, ma solo l'ulteriore somma concessa a quest'ultimo pari a euro 4.000 «nel corso del 2011», da restituire in ottanta settimane per un importo complessivo di euro 4.800. Alla pronuncia della sentenza di secondo grado (30 giugno 2022), il termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi ex artt. 157, 160 e 161 cod. proc. pen., non era dunque interamente decorso, e non lo è peraltro neppure ad oggi, dovendosi individuare il dies a quo in base all'ultima rata effettivamente versata (e quindi, per il favor rei, il 10 gennaio 2011), attesa la natura di reato a condotta frazionata indiscutibilmente caratterizzante il delitto di usura. Risulta, del pari, manifestamente infondata anche l'eccepita carenza di motivazione in ordine alla effettiva consumazione dell'usura in danno di ME, dal momento che - al contrario di quanto sostenuto dalla difesa - la Corte territoriale, 9 e prima ancora il Tribunale, hanno chiaramente affermato, sulla base delle emergenze istruttorie (e in particolare delle dichiarazioni della persona offesa), che non si è trattato di una mera promessa, ma, dopo la concessione del prestito, è poi seguita la materiale corresponsione di una parte delle rate. L'attenta disamina di queste specifiche doglianze, peraltro, emerge anche dal già accennato accoglimento dell'appello per quanto riguarda la riconosciuta insussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno. 4.7. La mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (motivo di ricorso n. 4.5) è, del pari, adeguatamente argomentata nella decisione impugnata. Invero, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la propria valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze postula una ponderazione discrezionale tipica del giudizio di merito ed è pertanto inammissibile ogni censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova rimeditazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. La motivazione della sentenza impugnata, anche sul punto, è del tutto congrua ed immune da vizi logici. La Corte di appello puntualizza infatti preliminarmente, per tutti gli imputati, come la piattaforma probatoria abbia evidenziato che gli AC svolgevano professionalmente da lungo tempo attività di prestito ad usura, nell'area di residenza, con particolare riferimento alle necessità finanziarie dei commercianti locali. Le condotte delittuose, risalenti e ininterrotte, avevano consentito ai ricorrenti di accumulare ingenti risorse economiche (come attestato dal cospicuo valore di quanto poi sequestrato dagli inquirenti), dichiarando formalmente solo redditi irrisori. La gravità dei fatti era ulteriormente evidenziata del clima di omertà generalizzata derivante dalle pressioni e intimidazioni esercitate dagli imputati sull'intero quartiere e dagli esiti disastrosi per alcune imprese di vicinato costrette alla chiusura per l'impossibilità di far fronte ai pagamenti usurari Quanto al solo OM AC, si sottolineano poi i gravi e recenti precedenti specifici e anche l'irritualità pro reo del bilanciamento operato in primo grado tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante - viceversa non bilanciabile - di cui agli artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n.
3-bis, cod. pen. (ovviamente intangibile in difetto di impugnazione della pubblica accusa). In ordine ai reati ascritti a NI AC, vengono evidenziate le modalità particolarmente dure della condotta, connotata da interessi più alti rispetto a quelli praticati dal padre, dai sotterfugi imposti alle vittime nei successivi contatti telefonici, dall'atteggiamento quasi sempre aggressivo e minaccioso nei confronti 10 dei debitori, dalla continuazione dell'attività criminosa anche dopo l'arresto del padre. La conferma del giudizio ex art. 69 cod. pen. operato in primo grado appare dunque congruamente argomentata e incensurabile in questa sede. 4.8. Quanto infine alle confische, i ricorrenti deducono il mancato rispetto del principio di ragionevolezza temporale, essendo stati sottoposti a vincolo cespiti non acquisiti in prossimità del comportamento criminoso e a questo non ricollegabili, nonché la mancata considerazione dei redditi leciti nella loro disponibilità (derivanti dalla gestione di tre bar, in diversi periodi di tempo) e della circostanza che alcuni veicoli di prestigio fossero stati comprati di seconda mano a modico prezzo e mantenuti in stato di perfetta conservazione dalle cure attente degli imputati. Ai fini della confisca cosiddetta allargata, si deve avere riguardo unicamente al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, dichiarato responsabile di uno dei "reati spia", e che il loro valore sia sproporzionato rispetto alle sue capacità reddituali, senza peraltro che rilevi il quantum ricavato dalla commissione di tali reati (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687; Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986). Conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21 febbraio 2018, la presunzione di illegittimità dell'acquisizione da parte dell'imputato dei beni di valore sproporzionato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevclezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu ocull estranei al reato, perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-03). A questo consolidato orientamento, risultano essersi correttamente conformati i giudici capitolini nella sentenza impugnata, laddove procedono, in primo luogo, alla ricostruzione storica della sproporzione, evidenziando come alcune persone offese abbiano credibilmente riferito di prestiti usurari da loro ricevuti sin dal 2004, a definitiva conferma - unitamente al contesto globale come già abbondantemente descritto in precedenza, per quanto attiene ai fatti contestati, commessi a partire del 2011 - che i due AC esercitavano il prestito ad usura nel quartiere da quasi un ventennio e come i veicoli sequestrati (tutti di pregio: Ferrari, Porsche, BMW, Audi, Yamaha) risultassero acquisiti tra il 2007 e il 2017 e quindi in un ambito cronologico tutt'altro che irragionevolmente lontano dalla perpetrazione dei delitti. Non vale a far ritenere plausibile il pagamento delle auto e della moto con denaro ricavato dall'esercizio di attività commerciali, potenzialrnente redditizie, avendo sottolineato la Corte di appello come - premesso che anche i soli costi di 11 manutenzione di tali beni di lusso appaiono incompatibili con la situazione finanziaria formalmente risultante per gli indagati - OM AC abbia presentato nel periodo di interesse solo due volte la dichiarazione dei redditi (2015, per circa 17.000 euro, e 2018, per circa 9.800 euro) e NI AC nelle analoghe dichiarazioni presentate tra il 2015 e il 2018 abbia sempre indicato redditi tra i 15.000 e i 20.000 euro. (Può per completezza rammentarsi, in proposito, come l'art. 31, legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo cui il condannato per un reato spia «non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale», si applichi anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell'entrata in vigore della disposizione;
cfr. Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, Cuku, Rv. 282690.) Le residue doglianze, dirette a limare l'effettivo valore di mercato dei beni, risultano meramente assertive e comunque si concretizzano in non consentite censure all'apparato motivazionale, riproponendo questioni di fatto già adeguatamente esaminate. 5. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che entrambi hanno proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, no 186), vanno ambedue altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi equitativamente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2023