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Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
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L'elezione di domicilio deve essere rinnovata in appello a pena di inammissibilità anche se non si è proceduto in assenza in primo grado. Cfr,. peraltro contra Corte di Cassazione, sez. II, udienza 11 gennaio 2024 (rg 39694/23). Corte di Cassazione sez V, ud. 10 gennaio 2024 (deposito 24 gennaio 2024), n. 3118 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 settembre 2023 la Corte di appello di Milano ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 26 maggio 2023 nei confronti di M.A.H., M.A., H.M. con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. L'ordinanza ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2023, n. 46831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46831 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato ENRICO LIZZA nell'interesse della parte civile RL AC, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e regolarsi le spese come per legge. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con ordinanza emessa de plano ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile le impugnazioni proposte con atti separati nell'interesse di CO CU, a mezzo dei difensori di fiducia EN NA e NI FA, avverso la sentenza del Tribunale salernitano che ne aveva ritenuto la penale responsabilità in ordine al reato di minaccia grave, aggravata dai futili motivi. La Corte territoriale rilevava come gli appelli non fossero stati accompagnati dal deposito dell'elezione di domicilio, come invece prescritto a pena di Penale Sent. Sez. 5 Num. 46831 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 22/09/2023 inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., disposizione applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022, essendo stata la sentenza di primo grado emessa il 31 gennaio 2023, quindi dopo la data 30 dicembre 2022 prefissata quale soglia temporale per la vigenza della nuova disciplina dalla normativa transitoria citata. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di CO CU consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce che l'ordinanza de plano, dichiarativa della inammissibilità degli atti di appello, risulterebbe emessa in violazione degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., quindi viziata da nullità per lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, anche in relazione alla conseguente impossibilità per la difesa di sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale in ordine al citato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, comma 2, 111, comma 2, Cost., rappresentando come CO CU ebbe già a eleggere domicilio nel procedimento in esame, in data 10 luglio 2020. Rappresenta il ricorrente come l'utilità e la ragionevolezza della norma processuale, della quale si prospetta l'incostituzionalità, è da ravvisarsi solo nel caso in cui l'imputato non abbia eletto domicilio nel corso del procedimento, caso diverso da quello di CU. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto recante motivi manifestamente infondati. La parte civile ha depositato, a mezzo del difensore di fiducia, memoria conclusiva, chiedendo il rigetto del ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5- duodec/es d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, va affermata in primo luogo la legittimità della pronuncia assunta de plano dalla Corte di appello, dichiarando l'inammissibilità degli appelli proposti nell'interesse di CO CU. 2.1 Va premesso che questa Corte aderisce all'orientamento consolidato che afferma essere legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata "de plano", senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall'art. 127 cod. proc. pen. Tale ultima norma, che prevede il modulo procedimentale in contraddittorio, non è richiamata dalla norma generale in tema di inammissibilità dell'impugnazione, che all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. si limita a disporre che il giudice adotti la pronuncia anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, Muco, Rv. 274811 - 01; Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 2014, Melana, Rv. 259031 - 01; mass. conf. N. 48752 del 2011 Rv. 251565 - 01, N. 16035 del 2011 Rv. 250280 - 01). D'altro canto, anche il diverso e isolato orientamento che ritiene comunque sostenibile che l'art. 127 cod. proc. pen. debba trovare applicazione al caso in esame, ha ritenuto che l'inammissibilità dell'appello, che scaturisca dal mancato rispetto dei termini per l'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., vada dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. secondo cui l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, dep. 09/01/2019, C., Rv. 274570 - 01; nello stesso senso, ma con riferimento alle impugnazioni cautelari che, a differenza dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., recano l'esplicito rinvio al modulo procedimentale dell'art. 127 cod. proc. pen., come è per il caso dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen.: Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605 - 01; mass. conf. N. 42956 del 2011 Rv. 251115 - 01, N. 34823 del 2017 Rv. 270955 - 01, N. 18333 del 2016 Rv. 267083 - 01). 2.2. Pertanto, rilevata in primo luogo la legittimità della pronuncia de plano in relazione alle cause di inammissibilità fissate in generale dall'art. 591 cod. proc. pen., che al comma 2 prevede che «Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato», nel caso in esame trova applicazione la specifica causa di 3 inammissibilità prevista dalla stessa norma al comma 1, lett. c), per cui l'impugnazione è inammissibile «quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586». Nel caso in esame, infatti, il rinvio che rileva è quello al rispetto della «forma dell'impugnazione», come prevista all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che sanziona l'omesso deposito della elezione o dichiarazione di domicilio, in quanto «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Tale ultima norma — di nuovo conio, in quanto introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — trova applicazione nel giudizio di cognizione e non cautelare, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti all'atto della citazione a giudizio, e quindi certamente va applicata nel giudizio di appello di cognizione (sul punto Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, En Naji, Rv. 284645 - 01; nello stesso senso, esclude l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, per le ordinanze cautelari, Sez. I, ud. 07/06/2023, dep. 06/07/2023, n.29321, n.m). Pertanto, la Corte territoriale correttamente ha provveduto a dichiarare l'inammissibilità, per omesso deposito con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio, circostanza questa non contestata. 2.3 Anche manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso allorchè lamenta la circostanza di non aver potuto eccepire, in sede di appello, i sospetti sulla illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. A riguardo, per un verso deve rilevarsi che non si trattava di un tema oggetto dell'atto di appello, dal che la Corte territoriale non poteva certamente ipotizzare la necessità di un contraddittorio su un punto del tutto ipotetico;
per altro verso, la censura, che sarebbe stata impedita dalla decisione de plano, è stata qui riproposta con il secondo motivo di ricorso, cosicché alcun vulnus sul punto è conseguito alla decisione assunta in assenza di contraddittorio. 2.4 Va anche analizzato il richiamo che il primo motivo di ricorso compie alla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022, che secondo il ricorrente dovrebbe condurre a ritenere illegittima la procedura e la declaratoria di inammissibilità de plano. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, c.p.p., quando interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 4 Ebbene, il parallelismo operato dal ricorrente fra la fattispecie valutata dalla Corte delle Leggi e il caso in esame deve ritenersi non pertinente, come correttamente osservato dalla Procura generale. Infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto che fosse illegittima la disposizione menzionata, nella misura in cui impediva una più favorevole — per l'imputato appellante — valutazione in contraddittorio delle ragioni di eventuale proscioglimento nel merito in luogo dell'estinzione del reato per prescrizione. Infatti, si verteva, nel caso all'esame della Corte costituzionale, in tema di «bilanciamento tra l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, e il principio di ragionevole durata del processo». In particolare, la Corte delle leggi rilevava come la «nozione di "ragionevole" durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici - e tra loro confliggenti - interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo, in maniera da coniugare l'obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli quindi privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 260 del 2020, n. 124 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 159 del 2014)». La Corte costituzionale rilevava anche, richiamando la sentenza n. 317 del 2009, che «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato proprio dall'art. 111 Cost. In tale sentenza si è, quindi, affermato che «[u]na diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non "giusto", perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto art. 5 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24, secondo comma, Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo». 2.5 E' di tutta evidenza la diversità dei valori in gioco nel caso esaminato dalla Corte costituzionale rispetto al caso qui delibato. La Corte costituzionale ha ritenuto sussistere l'interesse dell'imputato al contraddittorio per ottenere una pronuncia più favorevole nel merito all'esito del contraddittorio, rispetto a quella di estinzione del reato per prescrizione assunta de plano. Nel caso ora in esame, invece, non vi è una contrapposizione fra il principio della ragionevole durata del processo (che giustifica la definizione de plano) e l'esercizio del diritto di difesa per ottenere una possibile più favorevole sentenza di proscioglimento nel merito. Infatti, come si leggerà a seguire, in ordine al secondo motivo di ricorso, le prescrizioni dell'art. 581, comma 1-ter, risultano invece serventi proprio il principio del giusto processo, consentendo per un verso all'imputato di avere contezza della citazione in giudizio in appello, così da garantire che la fase di impugnazione possa essere celebrata con contraddittorio certo e, al tempo stesso, così da garantire anche la definizione del processo in «tempo ragionevole», in modo da non incorrere nella improcedibilità, a causa della necessità della rinnovazione della citazione per omessa notifica della stessa. In tal senso i due beni in gioco, conoscenza della citazione in giudizio e ragionevole durata del processo, non sono in contrasto bensì concorrono entrambi a garantire il «giusto processo». 2.6 Deve pertanto ritenersi manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. 3. Venendo al secondo motivo, con lo stesso il ricorrente sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 581, comma 1-ter, per violazione dell'art. 3 Cost., rinvenendo una disparità di trattamento, avendo il legislatore richiesto non solo a chi mai abbia eletto domicilio, ma anche a chi abbia a tanto già provveduto nel corso del giudizio, una 'nuova' elezione/dichiarazione di domicilio. La norma viene poi ritenuta anche in contrasto con gli art. 111, comma 2, e 24, comma 2, Cost., per contrasto con il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, senza alcuna specifica argomentazione, cosicché si evidenzia da subito la natura generica della censura. 3.1 In ordine all'art. 3 Cost. si è già anticipata quale sia la ratio legis che sostiene l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 6 Va, inoltre, subito richiamato l'orientamento costante della Corte costituzionale in materia processuale penale, quanto agli adempimenti richiesti dal legislatore per l'accesso al giudizio. Secondo la giurisprudenza costituzionale, sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità, e il controllo di costituzionalità debba limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, nel relativo sindacato deve essere verificato che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e, pertanto, incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (da ultimo, Corte cost., sent. n. 212 del 2020, n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 del 2010, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001). 3.2 Va a questo punto approfondita, per verificare la ragionevolezza (o meno) del «sacrificio», consistente nella richiesta di allegazione di una (eventualmente nuova) dichiarazione o elezione di domicilio, la ratio legis già in precedenza indicata, per altro in modo condivisibile individuata — cfr. Sez. 4, n.22140 del 2023, cit. — nella «esigenza generale, che ha inspirato la riforma del processo in absentia (ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato)», prevedendo a tal fine il legislatore «un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado. E ciò [anche] ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità». D'altro canto, che la funzione dell'adempimento richiesto sia la certezza della conoscenza del processo viene confermato anche dalla disapplicazione di tale disciplina per il caso in cui l'imputato sia detenuto, al momento della proposizione del gravame, posto che la notifica dell'atto di citazione in tal caso va effettuata a mani proprie e, dunque, non deve essere richiesto il deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029 - 01). 3.3 È di tutta evidenza che nel caso in esame il legislatore non richieda un «sacrificio» all'appellante che risulti irragionevole e/o ingiustificato rispetto all'esigenza di consentirgli la certa conoscenza della celebrazione del processo di 7 appello e, dunque, la possibilità di parteciparvi con piena consapevolezza. E ciò anche in relazione al giudizio cartolare, come è stato ritenuto proprio in relazione al procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, in ordine alla mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato — prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, che integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. In tal caso, si è giustamente notato, la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01). Pertanto, il complesso delle disposizioni contenute nei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. risulta coerente con la finalità di garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di impugnazione. E ciò accade sia per l'imputato presente, come anche per quello assente nel grado di giudizio precedente, che quanto a tale profilo sono in situazione di parità. L'onere di elezione o dichiarazione di domicilio, in funzione del giudizio di impugnazione che si va a promuovere, ha una evidente e plausibile funzione ulteriore, quella di consentire per entrambi la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che è il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all'imputato, come è per gli altri atti introduttivi, ai sensi degli artt. 157-ter, commi 1 e 3, e 601 cod. proc. pen. esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto. La suddetta ratio rende manifestamente infondato il dedotto contrasto con l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento fra l'imputato che abbia già dichiarato o eletto domicilio nel corso del giudizio — come è per l'attuale ricorrente CU — e quello che non abbia provveduto a tanto in precedenza. A ben vedere è ragionevole la richiesta di una generalizzata dichiarazione o elezione di domicilio, obbligatoria e a pena di inammissibilità per chi, dopo la celebrazione della fase di giudizio precedente, decida di intraprendere un giudizio di impugnazione che, anche a garanzia dell'impugnante, dovrà vedere confermata o modificata la precedente elezione o dichiarazione di domicilio, ovvero effettuata la stessa per la prima volta. Per un verso, la ragionevolezza della richiesta, condizione di ammissibilità dell'impugnazione, scaturisce dall'esperienza della durata dei giudizi e del tempo trascorso dalla fase delle indagini — nel corso della quale potrebbe già essere intervenuta la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. — a quella della impugnazione. 8 L'esperienza giudiziaria testimonia come lo scorrere del tempo del processo a fronte di una prima elezione/dichiarazione di domicilio non sempre garantisca la conoscenza della vocatio in iudicium in primo grado, e ciò ancor più nel giudizio di impugnazione. Pertanto, la scelta del legislatore di modulare la durata di efficacia della prima elezione o dichiarazione di domicilio, chiedendo di rinnovarla a chi la abbia già compiuta, attualizzandola, consegue ad una saggia e razionale presa d'atto dell'esperienza giudiziaria, in attuazione del cd. principio di realtà, che vede anche accrescersi l'esercizio del diritto alla mobilità del cittadino, il che implica la necessità di un aggiornamento quanto al domicilio eletto o dichiarato. Pertanto, non è assolutamente irragionevole richiedere un nuovo atto di volontà (elezione) o di scienza (dichiarazione) avente comunque valore processual-negoziale (cfr. Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016, Andronache, Rv. 267433 — 01; Sez. 6, n. 4921 del 09/12/2003, Fiilocamo, Rv. 228319) a ridosso del nuovo grado di giudizio, quindi maggiormente in grado, per «prossimità» al giudizio di impugnazione, di garantire l'effettività della conoscenza della citazione per il giudizio medesimo. Per altro verso, infatti, richiedere l'elezione o la dichiarazione di domicilio a pena di inammissibilità, è una non irragionevole conseguenza della centralità attribuita alla notifica degli atti introduttivi del giudizio, per ogni fase e grado di giudizio, come disciplinata dall'art. 157-ter cod. proc. pen., trattandosi di momenti decisivi della scansione processuale per garantire la piena consapevolezza dell'imputato e la possibilità di un reale esercizio del diritto di difesa, per la quale non basta la mera conoscenza della pendenza del procedimento, ma necessita la consapevolezza della pendenza del processo, e nemmeno genericamente, ma con riferimento a ciascuna specifica fase o grado dello stesso. Tale garanzia di conoscenza e consapevolezza, personale e effettiva, non è invece correlata alle notifiche intermedie che invece, ai sensi dell'art. 157-bis cod. proc. pen. vanno effettuate al difensore di fiducia o di ufficio, a quel punto senza la necessità di dover poi verificare volta per volta l'esistenza di un rapporto professionale effettivo, accertamento necessitato per la vocatio in ius nella complessiva disciplina previgente il d.lgs. n. 150 del 2022 in funzione delle garanzie assicurate in sede convenzionale e costituzionale. Pertanto, la necessità a pena di inammissibilità della elezione/dichiarazione di domicilio è funzionale ad avere la certezza che l'eventuale assenza dell'impugnante nel giudizio sia frutto di una libera scelta e non di una notificazione che non raggiunga lo scopo della conoscenza, offrendosi all'imputato la garanzia di poterne avere contezza nella prospettiva convenzionale e costituzionale espressa a più riprese dalle Sezioni unite di questa Corte (sul punto, Sez. U, n. 9 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420 - 01, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Quello richiesto all'impugnante è un onere di diligenza, di natura collaborativa, che ben si giustifica a fronte della complessità dei giudizi di impugnazione e della necessità della giusta - per la corretta e certa istaurazione del contraddittorio - e celere definizione degli stessi, nello stesso interesse dell'impugnante. In tal senso, deve qui richiamarsi quanto di recente affermato da Sez. 5., n. 38166 del 04/07/2023, N., che argomentando in ordine all'applicabilità dell'art. 581, comma 1-quater anche al ricorso per cassazione, ha evidenziato come «nel sistema del diritto processuale penale italiano, il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa (e, conseguentemente, anche del diritto alla impugnazione) differenziato in relazione alle varie fasi e tipologie di processo» (Sez. U, n. 8914/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01, che richiama Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, n.m. sul punto, e Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072); difatti, «l'effettività del diritto di difesa [...] non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni grado del giudizio, poiché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato» (Sez. U, n. 8914/2017 - dep. 2018, cit.)». Prosegue Sez. 5, n. 38166 - richiamando la giurisprudenza della Consulta, in particolare, Corte cost., n. 188 del 16/12/1980 e n. 395 del 13/07/2000, e della Corte EDU, relativa in particolare all'art. 6, par. 3, lett. c, Carta EDU: cfr. Corte EDU, 27/4/2006, IN c. Italia;
Corte EDU, 21/09/1993, KR c. Austria;
Corte EDU, 24/05/1991, Quaranta c. Svizzera - come sia stata espressamente rimarcata per l'appunto la conformità alla Carta fondamentale e alla Carta EDU della vigente disciplina processuale penale, anche nei casi di limitazioni ben più gravi di quella posta dall'art. 581, comma 1-ter, come nella parte in cui non consente la difesa personale, o in cui non permette la proposizione personalmente, da parte dell'imputato, del ricorso per cassazione (ivi; cfr. pure Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno, Rv. 269739 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744 01; cfr. pure Sez. 2, n. 35651 del 26/07/2018, Antonucci, n.m.; Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846 01). Pertanto ragionevole è lo «scopo perseguito dal Legislatore, ossia la proposizione di impugnazioni consapevoli da parte dell'imputato [...] senza che dai più stringenti requisiti posti dalla stessa norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato». 10 3.5 D'altro canto va anche richiamata in modo più specifico la giurisprudenza convenzionale, che anche recentemente ha ribadito i principi consolidati in materia — Corte Edu, Sezione 5, ud. 02/05/2023, CC
contro
Francia — ritenendo che alla richiesta del legislatore francese, di corredare l'atto di appello con la procura rilasciata dall'imputato al presentatore dell'impugnazione, aveva corrisposto un eccesso di formalismo della Corte transalpina, per non aver rinvenuto l'atto stesso, nonostante fosse stato depositato, facendo ricadere sull'imputata una negligenza della cancelleria. Al di là del caso specifico, conta evidenziare, ai fini della presente decisione, che la Corte Edu ha riaffermato che il diritto di accesso a un tribunale, garantito dall'articolo 6§1 della Convenzione, deve essere «concreto ed effettivo» e non «teorico e illusorio» (Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995, § 36, serie A n. 333 B). Al §22 ha chiarito che «Il diritto a un tribunale, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto (Golder c. Regno Unito, 21 febbraio 1975, § 36, serie A n. 18), non è assoluto, e si presta a restrizioni implicite, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso. Tuttavia, queste ultime non possono limitare l'accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto risulti leso nella sua stessa sostanza. Esse devono perseguire uno scopo legittimo e deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (Guérin c. Francia, 29 luglio 1998, § 37, Recueil des arréts et décisions 1998, V)». La delibazione richiesta per verificare la legittimità delle condizioni di inammissibilità deve svilupparsi intorno a tre criteri, sintetizzati dalla Corte Edu nella causa AC c. IA ([GC], n. 40160/12, §§ 78-86, 5 aprile 2018: la prevedibilità della restrizione, la questione di stabilire chi debba sostenere le conseguenze negative degli errori commessi nel corso del procedimento (AC, sopra citata, §§ 90-95), la questione se le restrizioni in esame evidenzino un «formalismo eccessivo» (AC, sopra citata, §§ 96-99, HL c. Francia, n. 35787/03, §§ 29 36, 26 luglio 2007, e IL e OR c. Belgio, nn. 74209/16 e altri 3, § 80, 21 settembre 2021). Nel caso ora all'esame di questa Corte di cassazione non vi è dubbio che l'adempimento richiesto elezione/dichiarazione di domicilio — era previsto e l'esito dell'inammissibilità era prevedibile, in quanto esplicitamente indicato dalla legge processuale, applicabile al caso di specie in ragione della disciplina transitoria richiamata, prevista dal d.lgs n. 150 del 2022 Inoltre l'onere di depositare l'elezione o dichiarazione di domicilio, in uno all'atto di impugnazione, risulta un requisito proporzionato e adeguato allo scopo di avere certezza in ordine al domicilio aggiornato dell'impugnante, proprio per garantire il giusto processo, quanto alla conoscenza del giudizio e dunque 11 l'esercizio del diritto di difesa, nonché alla ragionevole durata del processo (valori tutti garantiti dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU). Pertanto, la formalità richiesta contribuisce alla corretta amministrazione della giustizia e a garantire la certezza del diritto, a fronte di un 'sacrificio' assolutamente limitato, quale è il rilascio della dichiarazione/elezione di domicilio. Infine, nel caso in esame, a differenza di quello esaminato nel caso CC, a fronte della astratta proporzionalità del requisito di ammissibilità richiesto la Corte di appello non ha dichiarato l'inammissibilità per un eccesso di formalismo, come nel caso francese, in quanto non in tema di irregolare o non rinvenuta dichiarazione di domicilio si verte, bensì nel caso della assoluta inesistenza della stessa. Né, tanto meno, tale dichiarazione di inammissibilità consegue — in relazione all'ultimo dei criteri in precedenza indicati — a errori commessi nel grado di giudizio antecedente, del quale non l'imputato ma lo Stato dovrebbe patire le conseguenze. 3.6 Ne consegue la ragionevolezza della disciplina fin qui esaminata in relazione all'art. 3 Cost. 3.7 E' poi evidente come anche le censure generiche, tese a dedurre l'illegittimità dell'art. 581, comma 1-ter, in relazione all'art. 24 e all'art. 111 Cost., risultino manifestamente infondate, in quanto il diritto di difesa da tale norma è maggiormente garantito, mentre il principio del contraddittorio è sovrabbondante e risulta irragionevole in un caso, come quello in esame, nel quale non si dibatte della regolarità o meno, ovvero anche dell'esistenza o meno della elezione/dichiarazione di domicilio, che sole potrebbero giustificare una trattazione in contraddittorio al fine di scongiurare eccessi di formalismo, come evocati dalla Corte Edu. Pertanto, quanto a tale ultimo profilo, il richiamo alla lesione dell'art. 111 Cost. e la relativa questione di illegittimità costituzionale difettano con evidenza di rilevanza nel caso in esame, in quanto l'invocato contraddittorio non avrebbe garantito un esito diverso dalla inammissibilità. 3.7 Pertanto va evidenziata la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale posta dal ricorrente, tanto più che la censura viene mossa solo all'art. 581, comma 1-ter, e non anche all'art. 157-ter, commi 1 e 3, cod. proc. pen., disposizioni alle quale anche correlare il sospetto di incostituzionalità in quanto sono queste ultime che dispongono l'obbligatoria notifica al domicilio eletto per l'appellante. 4. Ne consegue che il mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, che determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi 12 Il Presidente Il Co sigliere estensore dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2020, n. 150, può essere rilevato anche de plano dal giudice di appello, in quanto l'art. 127 cod. proc. pen., che prevede il modulo procedimentale in contraddittorio, non è richiamato dalla norma generale in tema di inammissibilità dell'impugnazione, che all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. si limita a disporre che il giudice adotti la pronuncia anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo: risulta a tal riguardo del tutto inconferente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022, che riguarda il diverso caso in cui il contraddittorio è necessario per l'appellante al fine di ottenere una pronuncia di merito più favorevole di quella di proscioglimento per estinzione del reato. E', inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. nella parte in cui richiede che con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 5. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, lo stesso ricorrente va anche condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 1.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1600,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 22/09/2023
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato ENRICO LIZZA nell'interesse della parte civile RL AC, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e regolarsi le spese come per legge. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con ordinanza emessa de plano ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile le impugnazioni proposte con atti separati nell'interesse di CO CU, a mezzo dei difensori di fiducia EN NA e NI FA, avverso la sentenza del Tribunale salernitano che ne aveva ritenuto la penale responsabilità in ordine al reato di minaccia grave, aggravata dai futili motivi. La Corte territoriale rilevava come gli appelli non fossero stati accompagnati dal deposito dell'elezione di domicilio, come invece prescritto a pena di Penale Sent. Sez. 5 Num. 46831 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 22/09/2023 inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., disposizione applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022, essendo stata la sentenza di primo grado emessa il 31 gennaio 2023, quindi dopo la data 30 dicembre 2022 prefissata quale soglia temporale per la vigenza della nuova disciplina dalla normativa transitoria citata. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di CO CU consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce che l'ordinanza de plano, dichiarativa della inammissibilità degli atti di appello, risulterebbe emessa in violazione degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., quindi viziata da nullità per lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, anche in relazione alla conseguente impossibilità per la difesa di sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale in ordine al citato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, comma 2, 111, comma 2, Cost., rappresentando come CO CU ebbe già a eleggere domicilio nel procedimento in esame, in data 10 luglio 2020. Rappresenta il ricorrente come l'utilità e la ragionevolezza della norma processuale, della quale si prospetta l'incostituzionalità, è da ravvisarsi solo nel caso in cui l'imputato non abbia eletto domicilio nel corso del procedimento, caso diverso da quello di CU. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto recante motivi manifestamente infondati. La parte civile ha depositato, a mezzo del difensore di fiducia, memoria conclusiva, chiedendo il rigetto del ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5- duodec/es d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, va affermata in primo luogo la legittimità della pronuncia assunta de plano dalla Corte di appello, dichiarando l'inammissibilità degli appelli proposti nell'interesse di CO CU. 2.1 Va premesso che questa Corte aderisce all'orientamento consolidato che afferma essere legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata "de plano", senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall'art. 127 cod. proc. pen. Tale ultima norma, che prevede il modulo procedimentale in contraddittorio, non è richiamata dalla norma generale in tema di inammissibilità dell'impugnazione, che all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. si limita a disporre che il giudice adotti la pronuncia anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, Muco, Rv. 274811 - 01; Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 2014, Melana, Rv. 259031 - 01; mass. conf. N. 48752 del 2011 Rv. 251565 - 01, N. 16035 del 2011 Rv. 250280 - 01). D'altro canto, anche il diverso e isolato orientamento che ritiene comunque sostenibile che l'art. 127 cod. proc. pen. debba trovare applicazione al caso in esame, ha ritenuto che l'inammissibilità dell'appello, che scaturisca dal mancato rispetto dei termini per l'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., vada dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. secondo cui l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, dep. 09/01/2019, C., Rv. 274570 - 01; nello stesso senso, ma con riferimento alle impugnazioni cautelari che, a differenza dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., recano l'esplicito rinvio al modulo procedimentale dell'art. 127 cod. proc. pen., come è per il caso dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen.: Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605 - 01; mass. conf. N. 42956 del 2011 Rv. 251115 - 01, N. 34823 del 2017 Rv. 270955 - 01, N. 18333 del 2016 Rv. 267083 - 01). 2.2. Pertanto, rilevata in primo luogo la legittimità della pronuncia de plano in relazione alle cause di inammissibilità fissate in generale dall'art. 591 cod. proc. pen., che al comma 2 prevede che «Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato», nel caso in esame trova applicazione la specifica causa di 3 inammissibilità prevista dalla stessa norma al comma 1, lett. c), per cui l'impugnazione è inammissibile «quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586». Nel caso in esame, infatti, il rinvio che rileva è quello al rispetto della «forma dell'impugnazione», come prevista all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che sanziona l'omesso deposito della elezione o dichiarazione di domicilio, in quanto «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Tale ultima norma — di nuovo conio, in quanto introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — trova applicazione nel giudizio di cognizione e non cautelare, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti all'atto della citazione a giudizio, e quindi certamente va applicata nel giudizio di appello di cognizione (sul punto Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, En Naji, Rv. 284645 - 01; nello stesso senso, esclude l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, per le ordinanze cautelari, Sez. I, ud. 07/06/2023, dep. 06/07/2023, n.29321, n.m). Pertanto, la Corte territoriale correttamente ha provveduto a dichiarare l'inammissibilità, per omesso deposito con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio, circostanza questa non contestata. 2.3 Anche manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso allorchè lamenta la circostanza di non aver potuto eccepire, in sede di appello, i sospetti sulla illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. A riguardo, per un verso deve rilevarsi che non si trattava di un tema oggetto dell'atto di appello, dal che la Corte territoriale non poteva certamente ipotizzare la necessità di un contraddittorio su un punto del tutto ipotetico;
per altro verso, la censura, che sarebbe stata impedita dalla decisione de plano, è stata qui riproposta con il secondo motivo di ricorso, cosicché alcun vulnus sul punto è conseguito alla decisione assunta in assenza di contraddittorio. 2.4 Va anche analizzato il richiamo che il primo motivo di ricorso compie alla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022, che secondo il ricorrente dovrebbe condurre a ritenere illegittima la procedura e la declaratoria di inammissibilità de plano. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, c.p.p., quando interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 4 Ebbene, il parallelismo operato dal ricorrente fra la fattispecie valutata dalla Corte delle Leggi e il caso in esame deve ritenersi non pertinente, come correttamente osservato dalla Procura generale. Infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto che fosse illegittima la disposizione menzionata, nella misura in cui impediva una più favorevole — per l'imputato appellante — valutazione in contraddittorio delle ragioni di eventuale proscioglimento nel merito in luogo dell'estinzione del reato per prescrizione. Infatti, si verteva, nel caso all'esame della Corte costituzionale, in tema di «bilanciamento tra l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, e il principio di ragionevole durata del processo». In particolare, la Corte delle leggi rilevava come la «nozione di "ragionevole" durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici - e tra loro confliggenti - interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo, in maniera da coniugare l'obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli quindi privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 260 del 2020, n. 124 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 159 del 2014)». La Corte costituzionale rilevava anche, richiamando la sentenza n. 317 del 2009, che «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato proprio dall'art. 111 Cost. In tale sentenza si è, quindi, affermato che «[u]na diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non "giusto", perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto art. 5 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24, secondo comma, Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo». 2.5 E' di tutta evidenza la diversità dei valori in gioco nel caso esaminato dalla Corte costituzionale rispetto al caso qui delibato. La Corte costituzionale ha ritenuto sussistere l'interesse dell'imputato al contraddittorio per ottenere una pronuncia più favorevole nel merito all'esito del contraddittorio, rispetto a quella di estinzione del reato per prescrizione assunta de plano. Nel caso ora in esame, invece, non vi è una contrapposizione fra il principio della ragionevole durata del processo (che giustifica la definizione de plano) e l'esercizio del diritto di difesa per ottenere una possibile più favorevole sentenza di proscioglimento nel merito. Infatti, come si leggerà a seguire, in ordine al secondo motivo di ricorso, le prescrizioni dell'art. 581, comma 1-ter, risultano invece serventi proprio il principio del giusto processo, consentendo per un verso all'imputato di avere contezza della citazione in giudizio in appello, così da garantire che la fase di impugnazione possa essere celebrata con contraddittorio certo e, al tempo stesso, così da garantire anche la definizione del processo in «tempo ragionevole», in modo da non incorrere nella improcedibilità, a causa della necessità della rinnovazione della citazione per omessa notifica della stessa. In tal senso i due beni in gioco, conoscenza della citazione in giudizio e ragionevole durata del processo, non sono in contrasto bensì concorrono entrambi a garantire il «giusto processo». 2.6 Deve pertanto ritenersi manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. 3. Venendo al secondo motivo, con lo stesso il ricorrente sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 581, comma 1-ter, per violazione dell'art. 3 Cost., rinvenendo una disparità di trattamento, avendo il legislatore richiesto non solo a chi mai abbia eletto domicilio, ma anche a chi abbia a tanto già provveduto nel corso del giudizio, una 'nuova' elezione/dichiarazione di domicilio. La norma viene poi ritenuta anche in contrasto con gli art. 111, comma 2, e 24, comma 2, Cost., per contrasto con il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, senza alcuna specifica argomentazione, cosicché si evidenzia da subito la natura generica della censura. 3.1 In ordine all'art. 3 Cost. si è già anticipata quale sia la ratio legis che sostiene l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 6 Va, inoltre, subito richiamato l'orientamento costante della Corte costituzionale in materia processuale penale, quanto agli adempimenti richiesti dal legislatore per l'accesso al giudizio. Secondo la giurisprudenza costituzionale, sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità, e il controllo di costituzionalità debba limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, nel relativo sindacato deve essere verificato che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e, pertanto, incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (da ultimo, Corte cost., sent. n. 212 del 2020, n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 del 2010, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001). 3.2 Va a questo punto approfondita, per verificare la ragionevolezza (o meno) del «sacrificio», consistente nella richiesta di allegazione di una (eventualmente nuova) dichiarazione o elezione di domicilio, la ratio legis già in precedenza indicata, per altro in modo condivisibile individuata — cfr. Sez. 4, n.22140 del 2023, cit. — nella «esigenza generale, che ha inspirato la riforma del processo in absentia (ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato)», prevedendo a tal fine il legislatore «un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado. E ciò [anche] ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità». D'altro canto, che la funzione dell'adempimento richiesto sia la certezza della conoscenza del processo viene confermato anche dalla disapplicazione di tale disciplina per il caso in cui l'imputato sia detenuto, al momento della proposizione del gravame, posto che la notifica dell'atto di citazione in tal caso va effettuata a mani proprie e, dunque, non deve essere richiesto il deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029 - 01). 3.3 È di tutta evidenza che nel caso in esame il legislatore non richieda un «sacrificio» all'appellante che risulti irragionevole e/o ingiustificato rispetto all'esigenza di consentirgli la certa conoscenza della celebrazione del processo di 7 appello e, dunque, la possibilità di parteciparvi con piena consapevolezza. E ciò anche in relazione al giudizio cartolare, come è stato ritenuto proprio in relazione al procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, in ordine alla mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato — prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, che integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. In tal caso, si è giustamente notato, la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01). Pertanto, il complesso delle disposizioni contenute nei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. risulta coerente con la finalità di garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di impugnazione. E ciò accade sia per l'imputato presente, come anche per quello assente nel grado di giudizio precedente, che quanto a tale profilo sono in situazione di parità. L'onere di elezione o dichiarazione di domicilio, in funzione del giudizio di impugnazione che si va a promuovere, ha una evidente e plausibile funzione ulteriore, quella di consentire per entrambi la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che è il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all'imputato, come è per gli altri atti introduttivi, ai sensi degli artt. 157-ter, commi 1 e 3, e 601 cod. proc. pen. esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto. La suddetta ratio rende manifestamente infondato il dedotto contrasto con l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento fra l'imputato che abbia già dichiarato o eletto domicilio nel corso del giudizio — come è per l'attuale ricorrente CU — e quello che non abbia provveduto a tanto in precedenza. A ben vedere è ragionevole la richiesta di una generalizzata dichiarazione o elezione di domicilio, obbligatoria e a pena di inammissibilità per chi, dopo la celebrazione della fase di giudizio precedente, decida di intraprendere un giudizio di impugnazione che, anche a garanzia dell'impugnante, dovrà vedere confermata o modificata la precedente elezione o dichiarazione di domicilio, ovvero effettuata la stessa per la prima volta. Per un verso, la ragionevolezza della richiesta, condizione di ammissibilità dell'impugnazione, scaturisce dall'esperienza della durata dei giudizi e del tempo trascorso dalla fase delle indagini — nel corso della quale potrebbe già essere intervenuta la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. — a quella della impugnazione. 8 L'esperienza giudiziaria testimonia come lo scorrere del tempo del processo a fronte di una prima elezione/dichiarazione di domicilio non sempre garantisca la conoscenza della vocatio in iudicium in primo grado, e ciò ancor più nel giudizio di impugnazione. Pertanto, la scelta del legislatore di modulare la durata di efficacia della prima elezione o dichiarazione di domicilio, chiedendo di rinnovarla a chi la abbia già compiuta, attualizzandola, consegue ad una saggia e razionale presa d'atto dell'esperienza giudiziaria, in attuazione del cd. principio di realtà, che vede anche accrescersi l'esercizio del diritto alla mobilità del cittadino, il che implica la necessità di un aggiornamento quanto al domicilio eletto o dichiarato. Pertanto, non è assolutamente irragionevole richiedere un nuovo atto di volontà (elezione) o di scienza (dichiarazione) avente comunque valore processual-negoziale (cfr. Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016, Andronache, Rv. 267433 — 01; Sez. 6, n. 4921 del 09/12/2003, Fiilocamo, Rv. 228319) a ridosso del nuovo grado di giudizio, quindi maggiormente in grado, per «prossimità» al giudizio di impugnazione, di garantire l'effettività della conoscenza della citazione per il giudizio medesimo. Per altro verso, infatti, richiedere l'elezione o la dichiarazione di domicilio a pena di inammissibilità, è una non irragionevole conseguenza della centralità attribuita alla notifica degli atti introduttivi del giudizio, per ogni fase e grado di giudizio, come disciplinata dall'art. 157-ter cod. proc. pen., trattandosi di momenti decisivi della scansione processuale per garantire la piena consapevolezza dell'imputato e la possibilità di un reale esercizio del diritto di difesa, per la quale non basta la mera conoscenza della pendenza del procedimento, ma necessita la consapevolezza della pendenza del processo, e nemmeno genericamente, ma con riferimento a ciascuna specifica fase o grado dello stesso. Tale garanzia di conoscenza e consapevolezza, personale e effettiva, non è invece correlata alle notifiche intermedie che invece, ai sensi dell'art. 157-bis cod. proc. pen. vanno effettuate al difensore di fiducia o di ufficio, a quel punto senza la necessità di dover poi verificare volta per volta l'esistenza di un rapporto professionale effettivo, accertamento necessitato per la vocatio in ius nella complessiva disciplina previgente il d.lgs. n. 150 del 2022 in funzione delle garanzie assicurate in sede convenzionale e costituzionale. Pertanto, la necessità a pena di inammissibilità della elezione/dichiarazione di domicilio è funzionale ad avere la certezza che l'eventuale assenza dell'impugnante nel giudizio sia frutto di una libera scelta e non di una notificazione che non raggiunga lo scopo della conoscenza, offrendosi all'imputato la garanzia di poterne avere contezza nella prospettiva convenzionale e costituzionale espressa a più riprese dalle Sezioni unite di questa Corte (sul punto, Sez. U, n. 9 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420 - 01, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Quello richiesto all'impugnante è un onere di diligenza, di natura collaborativa, che ben si giustifica a fronte della complessità dei giudizi di impugnazione e della necessità della giusta - per la corretta e certa istaurazione del contraddittorio - e celere definizione degli stessi, nello stesso interesse dell'impugnante. In tal senso, deve qui richiamarsi quanto di recente affermato da Sez. 5., n. 38166 del 04/07/2023, N., che argomentando in ordine all'applicabilità dell'art. 581, comma 1-quater anche al ricorso per cassazione, ha evidenziato come «nel sistema del diritto processuale penale italiano, il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa (e, conseguentemente, anche del diritto alla impugnazione) differenziato in relazione alle varie fasi e tipologie di processo» (Sez. U, n. 8914/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01, che richiama Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, n.m. sul punto, e Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072); difatti, «l'effettività del diritto di difesa [...] non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni grado del giudizio, poiché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato» (Sez. U, n. 8914/2017 - dep. 2018, cit.)». Prosegue Sez. 5, n. 38166 - richiamando la giurisprudenza della Consulta, in particolare, Corte cost., n. 188 del 16/12/1980 e n. 395 del 13/07/2000, e della Corte EDU, relativa in particolare all'art. 6, par. 3, lett. c, Carta EDU: cfr. Corte EDU, 27/4/2006, IN c. Italia;
Corte EDU, 21/09/1993, KR c. Austria;
Corte EDU, 24/05/1991, Quaranta c. Svizzera - come sia stata espressamente rimarcata per l'appunto la conformità alla Carta fondamentale e alla Carta EDU della vigente disciplina processuale penale, anche nei casi di limitazioni ben più gravi di quella posta dall'art. 581, comma 1-ter, come nella parte in cui non consente la difesa personale, o in cui non permette la proposizione personalmente, da parte dell'imputato, del ricorso per cassazione (ivi; cfr. pure Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno, Rv. 269739 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744 01; cfr. pure Sez. 2, n. 35651 del 26/07/2018, Antonucci, n.m.; Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846 01). Pertanto ragionevole è lo «scopo perseguito dal Legislatore, ossia la proposizione di impugnazioni consapevoli da parte dell'imputato [...] senza che dai più stringenti requisiti posti dalla stessa norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato». 10 3.5 D'altro canto va anche richiamata in modo più specifico la giurisprudenza convenzionale, che anche recentemente ha ribadito i principi consolidati in materia — Corte Edu, Sezione 5, ud. 02/05/2023, CC
contro
Francia — ritenendo che alla richiesta del legislatore francese, di corredare l'atto di appello con la procura rilasciata dall'imputato al presentatore dell'impugnazione, aveva corrisposto un eccesso di formalismo della Corte transalpina, per non aver rinvenuto l'atto stesso, nonostante fosse stato depositato, facendo ricadere sull'imputata una negligenza della cancelleria. Al di là del caso specifico, conta evidenziare, ai fini della presente decisione, che la Corte Edu ha riaffermato che il diritto di accesso a un tribunale, garantito dall'articolo 6§1 della Convenzione, deve essere «concreto ed effettivo» e non «teorico e illusorio» (Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995, § 36, serie A n. 333 B). Al §22 ha chiarito che «Il diritto a un tribunale, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto (Golder c. Regno Unito, 21 febbraio 1975, § 36, serie A n. 18), non è assoluto, e si presta a restrizioni implicite, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso. Tuttavia, queste ultime non possono limitare l'accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto risulti leso nella sua stessa sostanza. Esse devono perseguire uno scopo legittimo e deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (Guérin c. Francia, 29 luglio 1998, § 37, Recueil des arréts et décisions 1998, V)». La delibazione richiesta per verificare la legittimità delle condizioni di inammissibilità deve svilupparsi intorno a tre criteri, sintetizzati dalla Corte Edu nella causa AC c. IA ([GC], n. 40160/12, §§ 78-86, 5 aprile 2018: la prevedibilità della restrizione, la questione di stabilire chi debba sostenere le conseguenze negative degli errori commessi nel corso del procedimento (AC, sopra citata, §§ 90-95), la questione se le restrizioni in esame evidenzino un «formalismo eccessivo» (AC, sopra citata, §§ 96-99, HL c. Francia, n. 35787/03, §§ 29 36, 26 luglio 2007, e IL e OR c. Belgio, nn. 74209/16 e altri 3, § 80, 21 settembre 2021). Nel caso ora all'esame di questa Corte di cassazione non vi è dubbio che l'adempimento richiesto elezione/dichiarazione di domicilio — era previsto e l'esito dell'inammissibilità era prevedibile, in quanto esplicitamente indicato dalla legge processuale, applicabile al caso di specie in ragione della disciplina transitoria richiamata, prevista dal d.lgs n. 150 del 2022 Inoltre l'onere di depositare l'elezione o dichiarazione di domicilio, in uno all'atto di impugnazione, risulta un requisito proporzionato e adeguato allo scopo di avere certezza in ordine al domicilio aggiornato dell'impugnante, proprio per garantire il giusto processo, quanto alla conoscenza del giudizio e dunque 11 l'esercizio del diritto di difesa, nonché alla ragionevole durata del processo (valori tutti garantiti dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU). Pertanto, la formalità richiesta contribuisce alla corretta amministrazione della giustizia e a garantire la certezza del diritto, a fronte di un 'sacrificio' assolutamente limitato, quale è il rilascio della dichiarazione/elezione di domicilio. Infine, nel caso in esame, a differenza di quello esaminato nel caso CC, a fronte della astratta proporzionalità del requisito di ammissibilità richiesto la Corte di appello non ha dichiarato l'inammissibilità per un eccesso di formalismo, come nel caso francese, in quanto non in tema di irregolare o non rinvenuta dichiarazione di domicilio si verte, bensì nel caso della assoluta inesistenza della stessa. Né, tanto meno, tale dichiarazione di inammissibilità consegue — in relazione all'ultimo dei criteri in precedenza indicati — a errori commessi nel grado di giudizio antecedente, del quale non l'imputato ma lo Stato dovrebbe patire le conseguenze. 3.6 Ne consegue la ragionevolezza della disciplina fin qui esaminata in relazione all'art. 3 Cost. 3.7 E' poi evidente come anche le censure generiche, tese a dedurre l'illegittimità dell'art. 581, comma 1-ter, in relazione all'art. 24 e all'art. 111 Cost., risultino manifestamente infondate, in quanto il diritto di difesa da tale norma è maggiormente garantito, mentre il principio del contraddittorio è sovrabbondante e risulta irragionevole in un caso, come quello in esame, nel quale non si dibatte della regolarità o meno, ovvero anche dell'esistenza o meno della elezione/dichiarazione di domicilio, che sole potrebbero giustificare una trattazione in contraddittorio al fine di scongiurare eccessi di formalismo, come evocati dalla Corte Edu. Pertanto, quanto a tale ultimo profilo, il richiamo alla lesione dell'art. 111 Cost. e la relativa questione di illegittimità costituzionale difettano con evidenza di rilevanza nel caso in esame, in quanto l'invocato contraddittorio non avrebbe garantito un esito diverso dalla inammissibilità. 3.7 Pertanto va evidenziata la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale posta dal ricorrente, tanto più che la censura viene mossa solo all'art. 581, comma 1-ter, e non anche all'art. 157-ter, commi 1 e 3, cod. proc. pen., disposizioni alle quale anche correlare il sospetto di incostituzionalità in quanto sono queste ultime che dispongono l'obbligatoria notifica al domicilio eletto per l'appellante. 4. Ne consegue che il mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, che determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi 12 Il Presidente Il Co sigliere estensore dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2020, n. 150, può essere rilevato anche de plano dal giudice di appello, in quanto l'art. 127 cod. proc. pen., che prevede il modulo procedimentale in contraddittorio, non è richiamato dalla norma generale in tema di inammissibilità dell'impugnazione, che all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. si limita a disporre che il giudice adotti la pronuncia anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo: risulta a tal riguardo del tutto inconferente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022, che riguarda il diverso caso in cui il contraddittorio è necessario per l'appellante al fine di ottenere una pronuncia di merito più favorevole di quella di proscioglimento per estinzione del reato. E', inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. nella parte in cui richiede che con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 5. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, lo stesso ricorrente va anche condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 1.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1600,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 22/09/2023