Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 gennaio 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 novembre 1993 |
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: il nuovo istituto della particolare tenuità del fattoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 gennaio 2023
Sommario: 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) 2. Il rilievo della condotta “susseguente al reato” 3. Ampliamento delle preclusioni oggettive 3.1 Inapplicabilità nei procedimenti per reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul 3.2 Inapplicabilità nei procedimenti per ulteriori reati di particolare allarme sociale 3.3 Inapplicabilità nei procedimenti per taluni reati militari 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) Nell'ambito dei generali obiettivi di deflazione processuale ed esecutiva perseguiti …
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Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 29/04/2015, n. 6220Provvedimento: N. 09934/2014 REG.RIC. N. 06220/2015 REG.PROV.COLL. N. 09934/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9934 del 2014, proposto da: LO AN, rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Bezante e Giorgio Maione, con domicilio eletto presso l'avv. Michela Antinucci in Roma, viale Angelico, 35; contro Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui …Leggi di più...
- ordinanza cautelare·
- confisca beni·
- beni confiscati alla criminalità organizzata·
- violazione del principio di affidamento·
- usucapione·
- violazione del giusto procedimento amministrativo·
- esercizio del potere di autotutela amministrativa·
- principio di contraddittorio·
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- violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 159/11·
- sospensione provvedimento amministrativo·
- violazione dell'art. 823 c.c.·
- tutela del diritto di godimento·
- tutela dei beni entrati nel patrimonio dello Stato·
- limiti della partecipazione al procedimento amministrativo
- 2. TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/12/2009, n. 3054Provvedimento: N. 00018/1996 REG.RIC. N. 03054/2009 REG.SEN. N. 00018/1996 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 18 del 1996, proposto da: DE ID, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio P. Nichil, con domicilio eletto presso Antonio P. Nichil in Lecce, piazza Mazzini 72; contro Azienda U.S.L. Ta/1, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Blasi, con domicilio eletto presso Francesco Saullo in Lecce, via B. Martello 58; per l'annullamento - della deliberazione del Direttore Generale …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- trasferimento del personale·
- idoneità ex art. 17 D.lgs. 502/1992·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- violazione art. 39 D.P.R. 761/1979·
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- violazione art. 81 D.P.R. 384/1990·
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- 3. Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2009, n. 41942Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2009 Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - N. 2652 Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 20667/2009 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) RI SE, N. IL 07/03/1943; avverso l'ordinanza n. 5/2009 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 25/02/2009; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO; lette le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza …Leggi di più...
- condizioni·
- possibilità di disporla per successiva condanna per associazione mafiosa·
- fattispecie·
- misure di prevenzione·
- sicurezza pubblica·
- appartenenti ad associazioni mafiose
- 4. Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/1998, n. 1087Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. Luigì D'Asaro Presidente del 26.3.98 1. Dott. Francesco Romano Consigliere ORDINANZA 2. " RU Oliva " N. 1087 3. " Nicola Milo " REGISTRO GENERALE 4. " Giuliana Ferrua " N. 46629/97 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BO CA nato in [...] il [...] e da BO RC nato in [...] l'[...] avverso l'ordinanza emessa il 20/11/97 dal Tribunale di Trento. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso, Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. L. Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso Motivi di …Leggi di più...
- contenuto·
- presupposti·
- ipotesi di particolare di confisca previste dall'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306·
- onere di giustificazione·
- fattispecie in tema di usura·
- patrimoniali·
- misure di sicurezza
- 5. Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1993, n. 3098Provvedimento: 98 30/98 - ITALIANA Udienza pubblica REPUBBLICA del 13.1.93 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I I PENALESEZIONE PENALE SENTENZA Ccmposta dagli Ill.mi Sigg.: N. 17 Dctt. Stanislao Sibilia Presidente 1 . D o t t . E n z o Pirozzi Consigliere REGISTRO GENERALE ->> N. 27225/92 2. >>> Vincenzo Tricomi 3. » RI Schiavotti 4. >> Paolino Dell'AN » CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Rilasciata copia studio SENTENZA al SIG. per diritti 26000 su, ricorso proposto da ■ 13 APR 1993 IL CANCELLIERE 1) De FA OM, n. 10.11.1933%; 2) ON GI, n . 18.6.1929%; 3) RI FR, n . 3.12.1947%; 4) ES ZO, n. 10.12.1935%; 5) GU IS, n. 11.1.1946; …Leggi di più...
- questione di legittimità costituzionale·
- manifesta infondatezza della questione·
- ragioni·
- insussistenza·
- smaltimento di rifiuti tossici e nocivi·
- acque·
- art. 26 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915·
- tutela dall'inquinamento·
- sussistenza·
- art. del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915·
- contrasto con l'art. 25 cost·
- costituzione di parte civile·
- danno patrimoniale e non patrimoniale·
- contrasto con gli artt. 25. secondo comma, 70 e 77 cost. e con la normativa comunitaria·
- utenti e comuni consorziati
Versioni del testo
- Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1993, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della
Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per
l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.
3. Il Ministro del tesoro, altresi', e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni compensative in termini di
competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell' articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro
del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme
iscritte al capitolo 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione
dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
7. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di
risanamento dell'Adriatico di cui all' articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , il Ministro del tesoro e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al
capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396 .
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al
capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
10. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 19 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 , istitutiva del Servizio nazionale della
protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
Note all' art. 2:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 , reca norme concernenti: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenta del Consiglio dei Ministri".
- Il testo dell' art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , recante norme concernenti "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", come modificato dall' art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428 , e' il seguente:
"Art. 33. - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tale fine e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
La garanzia sul fondo e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata agli isituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.
La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La dotazione finanziaria del fondo e' costituita:
1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50 per cento;
2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , modificato dall' articolo 12- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 ;
3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;
4) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo".
- L'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. n. 309/1990 , e' cosi' formulato:
"Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanita' con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.
2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.
3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 e' destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza sociosanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.
4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.
5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorita' in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti tenendo conto tra l'altro:
a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;
b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;
c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;
d) della necessita' di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanita' (regione europea) e dalla Comunita' europea.
6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione e' coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.
8. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.
9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficolta' operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, puo' apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entita' del finanziamento accordato.
10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991.
12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato potra' articolarsi in piu' sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all' art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- Il comma 1 dell'art. 8 del D.L. 3 maggio 1991, n. 142 , recante "Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991", prevede che: "Per assicurare la continuita' degli interventi dell'Autorita' per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57 , necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformita' agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , e' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per l'anno 1991, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La destinazione delle risorse deve essere definita dal piano di risanamento dell'Adriatico ed approvata dall'Autorita' per l'Adriatico".
- La legge 15 dicembre 1990, n. 396 , reca norme concernenti: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica".
- Il testo dell' art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e' il seguente:
"Art. 19 (Norma finanziaria). - 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale intestata al 'Fondo per la protezione civile', di cui all' art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 , nonche' quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.". - Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1993, fino all'importo massimo di lire 3.741.685.000.000.
3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1993-31 agosto 1993, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6877, 8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1993, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 .
(( 8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 154.500 miliardi )) 9. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all' articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 18.000 miliardi.
10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227 , e succes- sive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 12.000 miliardi.
11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 6.750.000.000 iscritto al capitolo 4621 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 in applicazione dell' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.
14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in ECU.
16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 , le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72 , per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo 3342: "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".
(( 17. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.222,480 miliardi, lire 900 miliardi e lire 150 miliardi )) 18. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
19. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 8 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, possono essere autorizzate aper- ture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
20. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
21. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
22. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
23. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1992 sono riferiti alla competenza dell'anno 1993 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.
24. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1986, n. 64 , concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1 marzo 1986, n.64 .
25. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.
26. Le somme iscritte ai capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
27. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
28. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all' articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157 .