Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
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N. Reg. Sent. Lav.
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Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 26.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti del/della ricorrente ha emesso
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3508 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. LICARI PIER LUIGI Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti CERNIGLIARO DELIA e RAIA
GIANFRANCO
- resistente – oggetto: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma C.p.c. conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza
D I S P O S I T I V O
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti;
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ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 08/03/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine ottenere l'attribuzione dell'assegno mensile d'assistenza;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, la CTU incaricata concludeva anch'essa per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione della prestazione richiesta;
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe CP_2
le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 06/03/2025
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Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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