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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/10/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 604/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 604 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello
[...] CodiceFiscale_1
Morace), , resistente in proprio, nella qualità d'erede di , Controparte_1 Persona_1
e quale genitrice esercente la potestà sul minore (a sua volta erede Persona_2
di ), , quale erede di , e Persona_1 Controparte_2 Persona_1
, quale erede di (rispettivi CC.FF.: Controparte_3 Persona_1 C.F._2
, , , – tutti
[...] CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Antonio Plutino).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 521/2020 dell'8 maggio 2020, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria a definizione del procedimento n. 3485/2014 R.G., con cui veniva rigettata la domanda dell'appellante, il quale – deducendo d'aver concesso ai convenuti (odierni appellati) un prestito a titolo gratuito e infruttifero, dell'importo di 44.000,00
– chiedeva la condanna degli stessi alla restituzione della somma oggetto di causa, ovvero –
e subordinatamente – la declaratoria d'ingiustificato arricchimento e la consequenziale condanna al pagamento dei convenuti a titolo d'indennizzo ex art. 2041 c.c.
2.1. L'appellante – più analiticamente – censura, a) l'asserita sottovalutazione degli elementi istruttori emersi nel corso del procedimento, b) la mancata valorizzazione della circostanza per la quale i convenuti non avrebbero mai contestato l'apprensione della somma, c) l'omessa considerazione del periodo temporale in cui sarebbe avvenuta la consegna delle somme
(mediante assegni), d) la pretestuosità dell'eccezione sollevata dalla controparte, secondo cui le somme corrisposte costituirebbero retribuzioni (per l'attività lavorativa svolta dal a beneficio della , e) la lesione del diritto di difesa, derivata dalla Per_1 Controparte_4
decisione del giudice di limitare il capitolato di prova, e di ridurre il numero dei testimoni ammessi.
3. Gli appellati contestano l'appello, eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza.
3.1. Essi – più partitamente – ribadiscono la correttezza della sentenza, evidenziando come gravasse sull'attore l'onere di dimostrare il dato per il quale le somme corrisposte non costituissero emolumenti riconducibili al rapporto lavorativo intercorso tra lo e uno Parte_1
degli originari convenuti ( deceduto nel corso del giudizio). Per_1
3.2. Gli appellati eccepiscono – altresì – l'inammissibilità delle richieste istruttorie (trattandosi di prova orale finalizzata a dimostrare l'esistenza del presunto contratto di mutuo – in violazione del limite previsto dall'art. 2721 c.c. – mediante testimoni de relato actoris, chiamati a deporre su fatti appresi per riferita narrazione altrui).
4. All'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui essa avrebbe escluso – quale titolo sotteso alla propria richiesta di restituzione d'una somma pari a 44.000 euro (originariamente introdotta nei confronti di , e Persona_1
2 successivamente degli eredi di lui) – l'avvenuta stipulazione fra le parti d'un mutuo (gratuito e infruttifero), per concludere – piuttosto – circa la riconducibilità (evocata dal convenuto iniziale e ribadita in questa sede dagli appellati, suoi aventi causa) di detta somma a un rapporto di lavoro (intercorso tra e , dimostrato dall'esibizione di buste- Per_1 Parte_1
paga e CUD, risalenti anche al 2006.
6.1. Egli – inoltre – reitera le richieste di prova (veicolate in sede di memorie ex art. 183, VI
c., n. 2., c.p.c.), ossia a) quella intesa all'integrazione della prova orale (resa in prima cura dal teste , e b) quella finalizzata all'escussione (per la prima volta in appello) del Tes_1
diverso teste . Tes_2
7. Sinicropi – ancora – sostiene l'implausibilità della tesi avversaria (della natura retributiva delle dazioni dell'appellante), in considerazione delle circostanze per le quali a) la prima parte delle somme richieste (in restituzione) sarebbe stata versata (con assegno) prima dell'esordio del rapporto lavorativo (dunque astrattamente non disconosciuto dall'attore-appellante), e b)
l'intestazione degli assegni sia stata compiuta anche in favore della moglie di (e Per_1
non soltanto, quindi, della persona del lavoratore).
8. Il Tribunale ha constatato il mancato raggiungimento della prova in ordine all'esistenza d'un titolo giustificativo della restituzione azionata, sconfessando (anche) la proponibilità della domanda attorea subordinata (d'ingiustificato arricchimento): quest'ultima – pur essendo legittimamente attivabile quale domanda subordinata – non potrebbe, infatti, essere utilizzata in funzione elusiva del rigetto della domanda principale, qualora respinta per difetto probatorio.
9. Orbene, quanto alle richieste di prova ripresentate in appello, l'integrazione della deposizione (resa dall'unico teste escusso in primo grado) non rimedierebbe all'inattendibilità della deposizione stessa.
9.1. Mediati – a ben vedere – è un testimone de relatu actoris, rimasto (in primo grado) silente
– nel corso dell'audizione – su circostanze di cui pure lo stesso avrebbe potuto acquisire direttamente cognizione.
9.2. Quanto al teste , di costui è invocato l'ascolto su profili ininfluenti (quali la Tes_2
regolarità dei versamenti stipendiali, da cui verosimilmente l'appellante vorrebbe desumere l'impossibilità di riconduzione dei pagamenti controversi al parallelo rapporto lavorativo): sennonché – quand'anche accertata la puntualità delle corresponsioni stipendiali – rimarrebbe ancora indimostrata l'esistenza d'un titolo (alternativo e autonomo) legittimante la restituzione invocata.
3 9.3. La prova orale sollecitata – in ogni caso – sarebbe inammissibile, difettando la specifica reiterazione delle richieste di prova in sede di comparsa conclusionale dell'attore (in primo grado).
10. Ciò detto, nel merito – a ogni buon conto – l'ammontare controverso (e pari agli importi degli assegni complessivamente intesi) è sostanzialmente coincidente col credito retributivo, vantato dall'ex dipendente di ( , frattanto venuto a mancare). Parte_1 Persona_1
10.1. Dal raffronto fra i prospetti-paga acquisiti al carteggio processuale e il flusso di denaro
(in uscita da compendiato dagli assegni versati all'appellata emerge – infatti – la Parte_1
sovrapponibilità (quantitativa) tra le spettanze accreditate da (quale lavoratore in Per_1
forza alla Ditta condotta da alle cui dipendenze egli espletava le mansioni di autista Parte_1
d'autocarri) e l'ammontare degli assegni.
10.2. La circostanza giustifica – anche alla luce del criterio del più probabile che non, vigente in ambito processuale civile – una ricostruzione in base alla quale il pagamento degli stipendi sia avvenuto (a scadenze non sistematicamente coincidenti con quelle mensili richiamate dalle buste-paga) attraverso la consegna al prestatore dei titoli di credito disputati in questa sede, fino a concorrenza delle somme dovute (nei confronti dell'appellato) dall'allora datore.
10.3. In assenza della prova dell'insorgenza d'un separato negozio di mutuo – pertanto – le attribuzioni patrimoniali compiute in favore di rinvengono – quale propria Per_1 giustificazione causale – la relazione lavorativa intercorsa fra l'appellato (defunto) e l'appellante (ciò, indipendentemente dall'avvenuta intestazione di alcuni assegni anche alla moglie del lavoratore: circostanza inidonea a infirmare la spiccata plausibilità della ricostruzione appena illustrata, non essendo la menzionata cointestazione – pure denunciata da come incompatibile con la natura retributiva delle dazioni – in grado di mutare la Parte_1
causa contrattuale dei versamenti, né a superare il dato obiettivo della coincidenza fra stipendi maturati da e somme impresse sugli assegni in disamina). Per_1
11. Per tutto quanto appena chiarito – quindi – l'appello va rigettato integralmente.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate in favore delle parti appellate (con attribuzione d'un unico importo, in ragione dell'identità della loro posizione processuale e dell'affidamento della rispettiva difesa a un identico procuratore) secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
4 Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
13. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Persona_2 CP_2
, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
[...] Controparte_5
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellati, Parte_1 liquidandole nell'importo complessivo di 4.996,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 604 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello
[...] CodiceFiscale_1
Morace), , resistente in proprio, nella qualità d'erede di , Controparte_1 Persona_1
e quale genitrice esercente la potestà sul minore (a sua volta erede Persona_2
di ), , quale erede di , e Persona_1 Controparte_2 Persona_1
, quale erede di (rispettivi CC.FF.: Controparte_3 Persona_1 C.F._2
, , , – tutti
[...] CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Antonio Plutino).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 521/2020 dell'8 maggio 2020, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria a definizione del procedimento n. 3485/2014 R.G., con cui veniva rigettata la domanda dell'appellante, il quale – deducendo d'aver concesso ai convenuti (odierni appellati) un prestito a titolo gratuito e infruttifero, dell'importo di 44.000,00
– chiedeva la condanna degli stessi alla restituzione della somma oggetto di causa, ovvero –
e subordinatamente – la declaratoria d'ingiustificato arricchimento e la consequenziale condanna al pagamento dei convenuti a titolo d'indennizzo ex art. 2041 c.c.
2.1. L'appellante – più analiticamente – censura, a) l'asserita sottovalutazione degli elementi istruttori emersi nel corso del procedimento, b) la mancata valorizzazione della circostanza per la quale i convenuti non avrebbero mai contestato l'apprensione della somma, c) l'omessa considerazione del periodo temporale in cui sarebbe avvenuta la consegna delle somme
(mediante assegni), d) la pretestuosità dell'eccezione sollevata dalla controparte, secondo cui le somme corrisposte costituirebbero retribuzioni (per l'attività lavorativa svolta dal a beneficio della , e) la lesione del diritto di difesa, derivata dalla Per_1 Controparte_4
decisione del giudice di limitare il capitolato di prova, e di ridurre il numero dei testimoni ammessi.
3. Gli appellati contestano l'appello, eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza.
3.1. Essi – più partitamente – ribadiscono la correttezza della sentenza, evidenziando come gravasse sull'attore l'onere di dimostrare il dato per il quale le somme corrisposte non costituissero emolumenti riconducibili al rapporto lavorativo intercorso tra lo e uno Parte_1
degli originari convenuti ( deceduto nel corso del giudizio). Per_1
3.2. Gli appellati eccepiscono – altresì – l'inammissibilità delle richieste istruttorie (trattandosi di prova orale finalizzata a dimostrare l'esistenza del presunto contratto di mutuo – in violazione del limite previsto dall'art. 2721 c.c. – mediante testimoni de relato actoris, chiamati a deporre su fatti appresi per riferita narrazione altrui).
4. All'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui essa avrebbe escluso – quale titolo sotteso alla propria richiesta di restituzione d'una somma pari a 44.000 euro (originariamente introdotta nei confronti di , e Persona_1
2 successivamente degli eredi di lui) – l'avvenuta stipulazione fra le parti d'un mutuo (gratuito e infruttifero), per concludere – piuttosto – circa la riconducibilità (evocata dal convenuto iniziale e ribadita in questa sede dagli appellati, suoi aventi causa) di detta somma a un rapporto di lavoro (intercorso tra e , dimostrato dall'esibizione di buste- Per_1 Parte_1
paga e CUD, risalenti anche al 2006.
6.1. Egli – inoltre – reitera le richieste di prova (veicolate in sede di memorie ex art. 183, VI
c., n. 2., c.p.c.), ossia a) quella intesa all'integrazione della prova orale (resa in prima cura dal teste , e b) quella finalizzata all'escussione (per la prima volta in appello) del Tes_1
diverso teste . Tes_2
7. Sinicropi – ancora – sostiene l'implausibilità della tesi avversaria (della natura retributiva delle dazioni dell'appellante), in considerazione delle circostanze per le quali a) la prima parte delle somme richieste (in restituzione) sarebbe stata versata (con assegno) prima dell'esordio del rapporto lavorativo (dunque astrattamente non disconosciuto dall'attore-appellante), e b)
l'intestazione degli assegni sia stata compiuta anche in favore della moglie di (e Per_1
non soltanto, quindi, della persona del lavoratore).
8. Il Tribunale ha constatato il mancato raggiungimento della prova in ordine all'esistenza d'un titolo giustificativo della restituzione azionata, sconfessando (anche) la proponibilità della domanda attorea subordinata (d'ingiustificato arricchimento): quest'ultima – pur essendo legittimamente attivabile quale domanda subordinata – non potrebbe, infatti, essere utilizzata in funzione elusiva del rigetto della domanda principale, qualora respinta per difetto probatorio.
9. Orbene, quanto alle richieste di prova ripresentate in appello, l'integrazione della deposizione (resa dall'unico teste escusso in primo grado) non rimedierebbe all'inattendibilità della deposizione stessa.
9.1. Mediati – a ben vedere – è un testimone de relatu actoris, rimasto (in primo grado) silente
– nel corso dell'audizione – su circostanze di cui pure lo stesso avrebbe potuto acquisire direttamente cognizione.
9.2. Quanto al teste , di costui è invocato l'ascolto su profili ininfluenti (quali la Tes_2
regolarità dei versamenti stipendiali, da cui verosimilmente l'appellante vorrebbe desumere l'impossibilità di riconduzione dei pagamenti controversi al parallelo rapporto lavorativo): sennonché – quand'anche accertata la puntualità delle corresponsioni stipendiali – rimarrebbe ancora indimostrata l'esistenza d'un titolo (alternativo e autonomo) legittimante la restituzione invocata.
3 9.3. La prova orale sollecitata – in ogni caso – sarebbe inammissibile, difettando la specifica reiterazione delle richieste di prova in sede di comparsa conclusionale dell'attore (in primo grado).
10. Ciò detto, nel merito – a ogni buon conto – l'ammontare controverso (e pari agli importi degli assegni complessivamente intesi) è sostanzialmente coincidente col credito retributivo, vantato dall'ex dipendente di ( , frattanto venuto a mancare). Parte_1 Persona_1
10.1. Dal raffronto fra i prospetti-paga acquisiti al carteggio processuale e il flusso di denaro
(in uscita da compendiato dagli assegni versati all'appellata emerge – infatti – la Parte_1
sovrapponibilità (quantitativa) tra le spettanze accreditate da (quale lavoratore in Per_1
forza alla Ditta condotta da alle cui dipendenze egli espletava le mansioni di autista Parte_1
d'autocarri) e l'ammontare degli assegni.
10.2. La circostanza giustifica – anche alla luce del criterio del più probabile che non, vigente in ambito processuale civile – una ricostruzione in base alla quale il pagamento degli stipendi sia avvenuto (a scadenze non sistematicamente coincidenti con quelle mensili richiamate dalle buste-paga) attraverso la consegna al prestatore dei titoli di credito disputati in questa sede, fino a concorrenza delle somme dovute (nei confronti dell'appellato) dall'allora datore.
10.3. In assenza della prova dell'insorgenza d'un separato negozio di mutuo – pertanto – le attribuzioni patrimoniali compiute in favore di rinvengono – quale propria Per_1 giustificazione causale – la relazione lavorativa intercorsa fra l'appellato (defunto) e l'appellante (ciò, indipendentemente dall'avvenuta intestazione di alcuni assegni anche alla moglie del lavoratore: circostanza inidonea a infirmare la spiccata plausibilità della ricostruzione appena illustrata, non essendo la menzionata cointestazione – pure denunciata da come incompatibile con la natura retributiva delle dazioni – in grado di mutare la Parte_1
causa contrattuale dei versamenti, né a superare il dato obiettivo della coincidenza fra stipendi maturati da e somme impresse sugli assegni in disamina). Per_1
11. Per tutto quanto appena chiarito – quindi – l'appello va rigettato integralmente.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate in favore delle parti appellate (con attribuzione d'un unico importo, in ragione dell'identità della loro posizione processuale e dell'affidamento della rispettiva difesa a un identico procuratore) secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
4 Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
13. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Persona_2 CP_2
, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
[...] Controparte_5
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellati, Parte_1 liquidandole nell'importo complessivo di 4.996,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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