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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10010 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21282/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore Dott. Valentina Di Peppe Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa dall'avvocato FERRI Parte_1 C.F._1
EN con studio in VIA PODGORA N. 15 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: CONTUMACE CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: IN VIA PRINCIPALE
• Disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre, sig.ra Persona_1 Pt_1
anche quale unico genitore presente sul suolo italiano, che eserciterà in via esclusiva la
[...] responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità dello stesso anche validi per l'espatrio;
• Disporre che tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative vengano assunte in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
• Disporre che il padre, solo se ne faccia richiesta, possa vedere e frequentare il figlio secondo gli interessi primari dello stesso, solo previo consenso della madre, esclusivamente in tempi circostanziati e limitati unicamente sotto la stretta supervisione della sig.ra o di Parte_1 quella di persona di sua fiducia, escludendo, in termini assoluti, l'ipotesi di pernotto con lo stesso;
• Disporre a carico del sig. , quale contributo al mantenimento ordinario del figlio CP_1 minore , la corresponsione di un assegno mensile in favore della madre di Euro 400,00 Persona_1
o quella diversa somma, anche superiore, comunque ritenuta di giustizia;
• Disporre a carico del sig. quale contributo per le spese straordinarie del figlio CP_1 minore, la somma mensile forfettariamente determinata di Euro 100,00, ovvero il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso.
• Ordinare quanto meglio ritenuto opportuno per il benessere e la buona crescita del minore
[...]
. Per_1
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno contratto matrimonio in data 12/8/2021 in Ucraina e hanno divorziato in data 24/5/2022 come da certificato N. 233954;
che dal matrimonio è nato in data [...]; Persona_1
che la pronuncia di divorzio nulla ha disposto rispetto al minore;
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 9/6/2025 ha Parte_1 chiesto la nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento;
che parte resistente non si è costituita in giudizio;
che all'udienza del 1/12/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: “ho solo la sentenza sullo status, il padre è sparito, ha un'altra famiglia e aspetta il quinto bambino un Ucraina, non ho alcun contatto da due anni, mai pagato nulla, non so cosa faccia di lavoro, mi sostiene economicamente il mio attuale compagno che vive a Roma, vivo a Per_ Milano con , sono aiutata anche dal Comune per cui non pago affitto”.
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo. La causa veniva rimessa al Collegio. La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 1012/2025
******* Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che l'uomo rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto al figlio minore ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa rendendosi totalmente irreperibile e non interessandosi in alcun modo del figlio;
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate e in particolare la totale irreperibilità paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
che nella irreperibilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con il figlio tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri;
Con riferimento al mantenimento del minore che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: la ricorrente non lavora, gode di sussidi pubblici e ha un compagno che provvede al suo sostentamento;
il padre: nulla è noto della condizione paterna se non il fatto che egli è in piena età lavorativa e deve, verosimilmente, mantenere altra famiglia
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 300,00 al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2025 , posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., CP_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, a modifica delle condizioni di divorzio di cui al certificato n. 233954 del 24/5/2022 così provvede:
Affida il minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche Persona_1 ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/figlio ferma la tutela dell'interesse del minore;
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di CP_1 giugno 2025, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di €300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione giugno 2026
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 e successive modifiche;
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 10 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott. Anna Cattaneo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore Dott. Valentina Di Peppe Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa dall'avvocato FERRI Parte_1 C.F._1
EN con studio in VIA PODGORA N. 15 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: CONTUMACE CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: IN VIA PRINCIPALE
• Disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre, sig.ra Persona_1 Pt_1
anche quale unico genitore presente sul suolo italiano, che eserciterà in via esclusiva la
[...] responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità dello stesso anche validi per l'espatrio;
• Disporre che tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative vengano assunte in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
• Disporre che il padre, solo se ne faccia richiesta, possa vedere e frequentare il figlio secondo gli interessi primari dello stesso, solo previo consenso della madre, esclusivamente in tempi circostanziati e limitati unicamente sotto la stretta supervisione della sig.ra o di Parte_1 quella di persona di sua fiducia, escludendo, in termini assoluti, l'ipotesi di pernotto con lo stesso;
• Disporre a carico del sig. , quale contributo al mantenimento ordinario del figlio CP_1 minore , la corresponsione di un assegno mensile in favore della madre di Euro 400,00 Persona_1
o quella diversa somma, anche superiore, comunque ritenuta di giustizia;
• Disporre a carico del sig. quale contributo per le spese straordinarie del figlio CP_1 minore, la somma mensile forfettariamente determinata di Euro 100,00, ovvero il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso.
• Ordinare quanto meglio ritenuto opportuno per il benessere e la buona crescita del minore
[...]
. Per_1
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno contratto matrimonio in data 12/8/2021 in Ucraina e hanno divorziato in data 24/5/2022 come da certificato N. 233954;
che dal matrimonio è nato in data [...]; Persona_1
che la pronuncia di divorzio nulla ha disposto rispetto al minore;
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 9/6/2025 ha Parte_1 chiesto la nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento;
che parte resistente non si è costituita in giudizio;
che all'udienza del 1/12/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: “ho solo la sentenza sullo status, il padre è sparito, ha un'altra famiglia e aspetta il quinto bambino un Ucraina, non ho alcun contatto da due anni, mai pagato nulla, non so cosa faccia di lavoro, mi sostiene economicamente il mio attuale compagno che vive a Roma, vivo a Per_ Milano con , sono aiutata anche dal Comune per cui non pago affitto”.
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo. La causa veniva rimessa al Collegio. La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 1012/2025
******* Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che l'uomo rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto al figlio minore ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa rendendosi totalmente irreperibile e non interessandosi in alcun modo del figlio;
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate e in particolare la totale irreperibilità paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
che nella irreperibilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con il figlio tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri;
Con riferimento al mantenimento del minore che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: la ricorrente non lavora, gode di sussidi pubblici e ha un compagno che provvede al suo sostentamento;
il padre: nulla è noto della condizione paterna se non il fatto che egli è in piena età lavorativa e deve, verosimilmente, mantenere altra famiglia
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 300,00 al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2025 , posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., CP_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, a modifica delle condizioni di divorzio di cui al certificato n. 233954 del 24/5/2022 così provvede:
Affida il minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche Persona_1 ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/figlio ferma la tutela dell'interesse del minore;
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di CP_1 giugno 2025, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di €300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione giugno 2026
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 e successive modifiche;
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 10 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott. Anna Cattaneo