TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7659 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Stefani Presidente dott. Claudio Tranquillo Giudice dott.ssa Viola Nobili Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 44410/2024, promossa
DA
( , elettivamente domiciliata in Sulmona (AQ), via Parte_1 C.F._1 Lamaccio n. 1, presso lo studio dell'Avv. VALERI ARMANDO
ATTRICE contro
(C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 presso il domicilio digitale dell'Avv. MANNOCCHI MASSIMO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, contrariis reiectis, per le ragioni e causali di cui alle premesse narrative contenute nell'atto di citazione in giudizio, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dalla sig.ra Pt_1 sino alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00 in data 30.07.2019 a garanzia di contratto
[...] di apertura di credito concesso da , p.zza Salimbeni n. 3, Controparte_1 Contr Siena – Gruppo IVA - P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore,in P.IVA_2 favore di con sede in Berbennio (BG) alla Via Antonio Stoppani n. 30 P.IVA CP_3 P.IVA_3 e per l'effetto accertare e dichiarare estinta ai sensi dell'art. 1957 c.c., e comunque non più efficace, l'obbligazione fideiussoria sottoscritta dalla sig.ra per essere il creditore decaduto dal Parte_1 diritto di agire nei confronti del fideiussore.
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore già qualificatosi antistatario.
Salvo ogni diritto.
Parte convenuta ha così concluso: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare: accertare e dichiarare inammissibile l'atto di citazione avversario per assoluta genericità, inconferenza e contraddittorietà delle argomentazioni ivi svolte e per tutte le ragioni meglio svolte in narrativa;
- In via principale nel merito: rigettare tutte le domande proposte con atto di citazione notificato via
P.E.C. in data 2 dicembre 2024, in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
Si formula più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.12.2024, la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio l fine di far accertare e dichiarare la nullità Controparte_1 parziale della fideiussione sottoscritta in data 30.07.2019, rilasciata, sino alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00, a garanzia di un contratto di apertura di credito concesso dall'istituto alla società
[...]
CP_3
Con un'unica doglianza, qualificando la garanzia quale fideiussione omnibus, ha dedotto la nullità per contrarietà alla normativa antitrust delle clausole ivi contenute di reviviscenza (art. 2), di rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e di sopravvivenza (art. 10), in quanto redatte conformemente al modello predisposto dall'ABI nel 2003 e perciò -come accertato con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia- contrarie all'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/90.
Ha eccepito, per effetto della nullità delle suddette clausole, la riviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. e, pertanto, la decadenza della creditrice opposta per non avere promosso alcuna azione giudiziaria nel termine di sei mesi dal 22.05.2024, data in cui la banca ha comunicato, alla debitrice principale ed ai fideiussori, la revoca degli affidamenti concessi e la decadenza dal beneficio del termine, con contestuale richiesta di pagamento.
Con comparsa di risposta del 11.02.2025, si è costituito l'istituto Controparte_1 che ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ha evidenziato preliminarmente che la garanzia per cui è causa non può essere qualificata quale fideiussione omnibus, in quanto specificatamente rilasciata -come rilevato dalla stessa attrice- a garanzia di un determinato rapporto di apertura di credito. Ha perciò eccepito, richiamando alcune pronunce di legittimità, l'inammissibilità e inconferenza della domanda attorea, rilevando che l'accertamento dell'Autorità Garante, nella sua portata precettiva e nel suo perimetro applicativo, deve inequivocabilmente ritenersi circoscritto alle sole fideiussioni omnibus.
Ha rilevato in ogni caso, nel merito, l'infondatezza della doglianza, atteso che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ha accertato l'intesa anticoncorrenziale solo per il periodo 2003-2005, mentre l'opposta, da un lato, non ha neppure allegato la perduranza della medesima anche all'epoca della sottoscrizione della garanzia de qua (2019); dall'altro lato, non ha neppure provato che non avrebbe rilasciato la garanzia senza quelle clausole di cui oggi lamenta la nullità, atteso l'interesse ed il pagina 2 di 4 collegamento esistente con la società finanziata, di cui la signora è stata amministratrice unica e Pt_1 rappresentante legale dal 20/12/2022 e sino al 09/03/2023.
Ha dedotto che il rapporto di garanzia in esame è riconducibile allo schema del contratto autonomo, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., norma circoscritta alle sole fideiussioni.
Ha evidenziato che la clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. è stata oggetto di doppia specifica sottoscrizione da parte dell'attrice, e che l'inserimento, all'art. 7 del contratto, della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” deve interpretarsi, come chiarito da ampia giurisprudenza di legittimità, come deroga pattizia alla forma giudiziale con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di sei mesi deve essere osservato.
Ha infine concluso per l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., precisando che la scadenza dell'obbligazione principale garantita è da ricondursi alla comunicazione di revoca degli affidamenti, ricevuta dalla debitrice principale il 01.08.24 (doc. 6 e 7). Conseguentemente, ha rilevato che la decadenza è stata impedita, da un lato, dalla richiesta stragiudiziale di pagamento inviata in data 17.09.24 anche ai fideiussori (doc. 8, prodotta anche dall'attrice al doc. 5); dall'altro lato, dalla stessa azione giudiziale promossa dall'attrice, in quanto avanzata con atto di citazione notificato in data
02.12.24.
Alla prima udienza, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la rimessione in decisione al collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente si osserva che la garanzia, sottoscritta dall'attrice in data 30.07.19, deve essere qualificata quale fideiussione specifica, in quanto rilasciata, in relazione all'apertura di credito di € 100.000,00 concessa dalla banca alla per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante CP_3 dalla predetta apertura di credito e sino alla concorrenza di € 100.000,00 (cfr. premesse fideiussione, doc. 1 di parte attrice e doc. 5 di parte convenuta).
Ciò evidenziato, deve rilevarsi che la produzione in giudizio ed i conseguenti richiami, operati da entrambe le parti, alle missive inviate dalla banca in data 22.05.24 e 17.09.24, appaiono del tutto inconferenti rispetto al rapporto garantito (apertura di credito in conto corrente di € 100.000), in quanto relative ad un finanziamento di € 150.000,00, concesso alla società successivamente alla CP_3 stipula della fideiussione. In particolare, la missiva del 22.05.24 (doc. 4 di parte attrice) contiene la comunicazione della decadenza del beneficio del termine e l'intimazione di pagamento del residuo di un
“Finanziamento/mutuo n. 994138184 di Euro 150.000,00”, garantito dal Fondo di Garanzia MCC, per il quale, a tale data, risultano scadute la “rata n. 20 del 31/10/2023” e le seguenti rate mensili: di talché, il rapporto in questione appare sottoscritto all'inizio del 2022 (venti mesi prima, cioè, del 31.10.2023) e dunque circa tre anni dopo la sottoscrizione della fideiussione per cui è causa. La missiva del 17.09.24 (doc. 8 di parte convenuta), poi, ha ad oggetto la diffida di pagamento dell'importo di € 138.733,30, di cui € 138.401,88 per “Finanziamento n. 994138184” ed € 331,42 per “Conto corrente n. 8354”.
Nei rispettivi atti difensivi, tuttavia, non vi è alcuna menzione al finanziamento n. 994138184 di € 150.000,00, né le parti specificano se il medesimo sia stato utilizzato per ripianare l'eventuale scoperto di conto corrente garantito dalla fideiussione rilasciata dall'attrice. Quest'ultima, pur qualificando erroneamente la fideiussione quale garanzia “omnibus”, non ha neppure prodotto alcun documento al fine di provare un'eventuale estensione della medesima ad obbligazioni diverse rispetto a quella specificatamente indicata nel testo contrattuale (apertura di credito di € 100.000,00).
pagina 3 di 4 In merito agli effetti della invocata nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sulla cui analisi è possibile soprassedere in virtù del principio della ragione più liquida, è dirimente la seguente considerazione: nella fattispecie in esame l'obbligazione principale è scaduta in data 18.07.2024 (doc. 6 e 7 di parte convenuta), allorquando la banca ha comunicato alla società
[...] CP_
con missiva da quest'ultima ricevuta il 01.08.24, la revoca di tutti gli affidamenti e comunque il recesso dei rapporti con la stessa intrattenuti.
Poiché questa azione proposta da parte attrice risulta promossa con citazione notificata il 02.12.2024, nessuna decadenza può ritenersi verificata, non essendo decorso, a tale data, il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
Lo scopo della norma deve ritenersi raggiunto dalla proposizione dell'azione da parte della stessa garante, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (“Lo scopo della prefigurazione del termine semestrale è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore” Cass. 15902/2014; “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende
a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa” ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01).
Ne consegue che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.. Considerato il valore del rapporto in contestazione e la natura documentale del presente giudizio si ritiene adeguato prendere a riferimento i valori minimi delle tabelle.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da Parte_1
-condanna l pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida nella misura di € 7052,00 per compensi, oltre al rimborso spese
[...] forfettarie 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Viola Nobili dott. Antonio Stefani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Stefani Presidente dott. Claudio Tranquillo Giudice dott.ssa Viola Nobili Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 44410/2024, promossa
DA
( , elettivamente domiciliata in Sulmona (AQ), via Parte_1 C.F._1 Lamaccio n. 1, presso lo studio dell'Avv. VALERI ARMANDO
ATTRICE contro
(C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 presso il domicilio digitale dell'Avv. MANNOCCHI MASSIMO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, contrariis reiectis, per le ragioni e causali di cui alle premesse narrative contenute nell'atto di citazione in giudizio, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dalla sig.ra Pt_1 sino alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00 in data 30.07.2019 a garanzia di contratto
[...] di apertura di credito concesso da , p.zza Salimbeni n. 3, Controparte_1 Contr Siena – Gruppo IVA - P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore,in P.IVA_2 favore di con sede in Berbennio (BG) alla Via Antonio Stoppani n. 30 P.IVA CP_3 P.IVA_3 e per l'effetto accertare e dichiarare estinta ai sensi dell'art. 1957 c.c., e comunque non più efficace, l'obbligazione fideiussoria sottoscritta dalla sig.ra per essere il creditore decaduto dal Parte_1 diritto di agire nei confronti del fideiussore.
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore già qualificatosi antistatario.
Salvo ogni diritto.
Parte convenuta ha così concluso: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare: accertare e dichiarare inammissibile l'atto di citazione avversario per assoluta genericità, inconferenza e contraddittorietà delle argomentazioni ivi svolte e per tutte le ragioni meglio svolte in narrativa;
- In via principale nel merito: rigettare tutte le domande proposte con atto di citazione notificato via
P.E.C. in data 2 dicembre 2024, in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
Si formula più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.12.2024, la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio l fine di far accertare e dichiarare la nullità Controparte_1 parziale della fideiussione sottoscritta in data 30.07.2019, rilasciata, sino alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00, a garanzia di un contratto di apertura di credito concesso dall'istituto alla società
[...]
CP_3
Con un'unica doglianza, qualificando la garanzia quale fideiussione omnibus, ha dedotto la nullità per contrarietà alla normativa antitrust delle clausole ivi contenute di reviviscenza (art. 2), di rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e di sopravvivenza (art. 10), in quanto redatte conformemente al modello predisposto dall'ABI nel 2003 e perciò -come accertato con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia- contrarie all'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/90.
Ha eccepito, per effetto della nullità delle suddette clausole, la riviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. e, pertanto, la decadenza della creditrice opposta per non avere promosso alcuna azione giudiziaria nel termine di sei mesi dal 22.05.2024, data in cui la banca ha comunicato, alla debitrice principale ed ai fideiussori, la revoca degli affidamenti concessi e la decadenza dal beneficio del termine, con contestuale richiesta di pagamento.
Con comparsa di risposta del 11.02.2025, si è costituito l'istituto Controparte_1 che ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ha evidenziato preliminarmente che la garanzia per cui è causa non può essere qualificata quale fideiussione omnibus, in quanto specificatamente rilasciata -come rilevato dalla stessa attrice- a garanzia di un determinato rapporto di apertura di credito. Ha perciò eccepito, richiamando alcune pronunce di legittimità, l'inammissibilità e inconferenza della domanda attorea, rilevando che l'accertamento dell'Autorità Garante, nella sua portata precettiva e nel suo perimetro applicativo, deve inequivocabilmente ritenersi circoscritto alle sole fideiussioni omnibus.
Ha rilevato in ogni caso, nel merito, l'infondatezza della doglianza, atteso che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ha accertato l'intesa anticoncorrenziale solo per il periodo 2003-2005, mentre l'opposta, da un lato, non ha neppure allegato la perduranza della medesima anche all'epoca della sottoscrizione della garanzia de qua (2019); dall'altro lato, non ha neppure provato che non avrebbe rilasciato la garanzia senza quelle clausole di cui oggi lamenta la nullità, atteso l'interesse ed il pagina 2 di 4 collegamento esistente con la società finanziata, di cui la signora è stata amministratrice unica e Pt_1 rappresentante legale dal 20/12/2022 e sino al 09/03/2023.
Ha dedotto che il rapporto di garanzia in esame è riconducibile allo schema del contratto autonomo, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., norma circoscritta alle sole fideiussioni.
Ha evidenziato che la clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. è stata oggetto di doppia specifica sottoscrizione da parte dell'attrice, e che l'inserimento, all'art. 7 del contratto, della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” deve interpretarsi, come chiarito da ampia giurisprudenza di legittimità, come deroga pattizia alla forma giudiziale con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di sei mesi deve essere osservato.
Ha infine concluso per l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., precisando che la scadenza dell'obbligazione principale garantita è da ricondursi alla comunicazione di revoca degli affidamenti, ricevuta dalla debitrice principale il 01.08.24 (doc. 6 e 7). Conseguentemente, ha rilevato che la decadenza è stata impedita, da un lato, dalla richiesta stragiudiziale di pagamento inviata in data 17.09.24 anche ai fideiussori (doc. 8, prodotta anche dall'attrice al doc. 5); dall'altro lato, dalla stessa azione giudiziale promossa dall'attrice, in quanto avanzata con atto di citazione notificato in data
02.12.24.
Alla prima udienza, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la rimessione in decisione al collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente si osserva che la garanzia, sottoscritta dall'attrice in data 30.07.19, deve essere qualificata quale fideiussione specifica, in quanto rilasciata, in relazione all'apertura di credito di € 100.000,00 concessa dalla banca alla per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante CP_3 dalla predetta apertura di credito e sino alla concorrenza di € 100.000,00 (cfr. premesse fideiussione, doc. 1 di parte attrice e doc. 5 di parte convenuta).
Ciò evidenziato, deve rilevarsi che la produzione in giudizio ed i conseguenti richiami, operati da entrambe le parti, alle missive inviate dalla banca in data 22.05.24 e 17.09.24, appaiono del tutto inconferenti rispetto al rapporto garantito (apertura di credito in conto corrente di € 100.000), in quanto relative ad un finanziamento di € 150.000,00, concesso alla società successivamente alla CP_3 stipula della fideiussione. In particolare, la missiva del 22.05.24 (doc. 4 di parte attrice) contiene la comunicazione della decadenza del beneficio del termine e l'intimazione di pagamento del residuo di un
“Finanziamento/mutuo n. 994138184 di Euro 150.000,00”, garantito dal Fondo di Garanzia MCC, per il quale, a tale data, risultano scadute la “rata n. 20 del 31/10/2023” e le seguenti rate mensili: di talché, il rapporto in questione appare sottoscritto all'inizio del 2022 (venti mesi prima, cioè, del 31.10.2023) e dunque circa tre anni dopo la sottoscrizione della fideiussione per cui è causa. La missiva del 17.09.24 (doc. 8 di parte convenuta), poi, ha ad oggetto la diffida di pagamento dell'importo di € 138.733,30, di cui € 138.401,88 per “Finanziamento n. 994138184” ed € 331,42 per “Conto corrente n. 8354”.
Nei rispettivi atti difensivi, tuttavia, non vi è alcuna menzione al finanziamento n. 994138184 di € 150.000,00, né le parti specificano se il medesimo sia stato utilizzato per ripianare l'eventuale scoperto di conto corrente garantito dalla fideiussione rilasciata dall'attrice. Quest'ultima, pur qualificando erroneamente la fideiussione quale garanzia “omnibus”, non ha neppure prodotto alcun documento al fine di provare un'eventuale estensione della medesima ad obbligazioni diverse rispetto a quella specificatamente indicata nel testo contrattuale (apertura di credito di € 100.000,00).
pagina 3 di 4 In merito agli effetti della invocata nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sulla cui analisi è possibile soprassedere in virtù del principio della ragione più liquida, è dirimente la seguente considerazione: nella fattispecie in esame l'obbligazione principale è scaduta in data 18.07.2024 (doc. 6 e 7 di parte convenuta), allorquando la banca ha comunicato alla società
[...] CP_
con missiva da quest'ultima ricevuta il 01.08.24, la revoca di tutti gli affidamenti e comunque il recesso dei rapporti con la stessa intrattenuti.
Poiché questa azione proposta da parte attrice risulta promossa con citazione notificata il 02.12.2024, nessuna decadenza può ritenersi verificata, non essendo decorso, a tale data, il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
Lo scopo della norma deve ritenersi raggiunto dalla proposizione dell'azione da parte della stessa garante, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (“Lo scopo della prefigurazione del termine semestrale è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore” Cass. 15902/2014; “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende
a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa” ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01).
Ne consegue che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.. Considerato il valore del rapporto in contestazione e la natura documentale del presente giudizio si ritiene adeguato prendere a riferimento i valori minimi delle tabelle.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da Parte_1
-condanna l pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida nella misura di € 7052,00 per compensi, oltre al rimborso spese
[...] forfettarie 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Viola Nobili dott. Antonio Stefani
pagina 4 di 4