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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2110/2025
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa CI AT Presidente dott. Gianluca Fiorella Giudice dott.ssa SE Di BA Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2110/2025, avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi la prima dall'avv. Caterina Dorato ed il C.F._2 secondo dall'avv. Alessandro Greco, procuratori domiciliatari;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da verbale di udienza del 18.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/05/2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 07/05/2012;
− di aver generato due figli, (13.03.2014) e (31.10.2016); Per_1 Per_2
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
1 Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza presidenziale, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
A verbale di udienza del 18.09.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, fatta eccezione per le seguenti modifiche: 1) a modifica della clausola E) del ricorso stabilivano che a causa dei nuovi turni lavorativi paterni, il avrebbe visto i figli per due pomeriggi a Pt_2 settimana, che avrebbe comunicato alla il sabato precedente per telefono, Pt_1 dalle ore 17:30 alle ore 21:30 nel periodo scolastico, lasciando invariate le altre previsioni;
2) quanto alla regolamentazione delle spese straordinarie le parti si riportavano al contenuto del Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
3) i figli avrebbero potuto frequentare i notti paterni e materni.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi ai dettami di legge e possono, conseguentemente, essere ratificate.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data
07/05/2012 in Galatone (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5, Parte
II, Serie A, anno 2012), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in ricorso, come parzialmente modificate al verbale di udienza del 18.09.2025;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 17/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
SE Di BA CI AT
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