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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 29/11/2024, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 24/07/2024, da:
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
OL (VB) il 15/04/1968 e residente in [...](Germania) Erlenstrasse n.°
5,
(C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
24/05/1969, residente Varzo, Via Lorenzone n.° 2,
entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Marisa Zariani (C.F.
e presso di lei elettivamente domiciliati in OL C.F._3
(VB), via Al Calvario n.° 15, giusta procura alle liti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
CONCLUSIONI CONGIUNTE “Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la separazione personale tra i coniugi convenuta alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a, continuare, a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Le parti rinunciano a qualsivoglia assegno reciproco di mantenimento non sussistendone i presupposti ed essendo, totalmente, autonome dal punto di vista economico.
***…***…***
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice
Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, ovvero, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio del matrimonio civile contratto dalle parti in SOLINGEN (GERMANIA) in data 21.11.1991 e trascritto negli atti dello stato civile di Comune di OL al n.° 1, parte IIª, Serie C) – anno 1992, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di OL.
2. le parti dichiarano di aver, compiutamente, regolato ogni loro rapporto economico
e dichiarano, altresì, che non viene richiesto e/o preteso alcun assegno reciproco di mantenimento.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
PUBBLICO MINISTERO: accogliersi la domanda
Motivi della decisione Con ricorso in data 24/07/2024, e Parte_1 Pt_2
chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc,
[...]
dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio civile nel comune di Solingen (Germania), in data 21.11.1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OL (VB) al n.° 1 - parte -IIª - Serie -
C- Anno 1992.
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt 70 e 71 cpc
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni e i rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art 473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis. 51 2° comma cpc
Si dà atto che le parti hanno rinunciato a qualsivoglia assegno reciproco di mantenimento non sussistendone i presupposti ed essendo, totalmente, autonome dal punto di vista economico.
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
uniti in matrimonio nel comune di Solingen (Germania),
[...] Parte_2
in data 21.11.1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
OL (VB) al n.° 1 - parte -IIª - Serie -C- Anno 1992
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 18/11/2024
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco