Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/05/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
RGL 1850/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
in persona del dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'udienza del 04 aprile 2025 la seguente
SENTENZA con motivi contestuali della decisione nella causa iscritta al n. 1850 del R.G. per l'anno 2020 alla quale è stata riunita il n. 2890/2021,
- avente ad oggetto: reiscrizione elenchi agricoli promossa
Da
, con l'avv. E. Strangio Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. P. Sanguineti CP_1
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati in data 21/07/2020 e 05/10/2021 successivamente riuniti, parte ricorrente, conveniva in giudizio l per sentire “…Accertare e dichiarare, previo CP_1
riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro, il diritto della ricorrente
all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di
competenza per gli anni 2017 e 2018 per n. 102 giornate annue;
Conseguentemente
condannare l alla reiscrizione e/o iscrizione dell'istante nei suddetti elenchi per gli CP_1
anni 2017 e 2018 per n. 102 giornate all'anno; Con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l deduceva l'inammissibilità della domanda e, nel merito, CP_1
l'infondatezza per l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato che la ricorrente
requisito contributivo essendo intervenuto il disconoscimento delle giornate agricole a seguito degli accertamenti ispettivi che avevano interessato l'azienda agricola CI
SA, presso la quale la ricorrente avrebbe prestato attività come bracciante. La
cancellazione delle giornate aveva fatto seguito agli accertamenti conclusi e definiti con il verbale ispettivo n. 2019004216/DDL/T01/FP del 31.05.2019.
Ammessa la prova testimoniale alle udienze del 12/07/2024, 07/02/2025 e
04/04/2025 venivano escussi i testi verbalizzanti e il , collega CP_1 Testimone_1
di lavoro della ricorrente nonché figlio della titolare dell'azienda agricola.
Il teste, , l'ispettore dichiarava: A.D.R.: Preliminarmente confermo Testimone_2 CP_1
integralmente il verbale di accertamento da me redatto insieme al collega il 31/05/2019 Tes_3 all'azienda agricola CI SA di Platì. A.D.R. Abbiamo eseguito tale accertamento in quanto
CP_ inserito in un progetto speciale della direzione centrate entrate;
a seguito
dell'accertamento sono state disconosciute giornate agricole per circa 35 lavoratori tra cui anche
per gli anni dal 2017 al 2018. A.D.R. Il disconoscimento è avvenuto poiché le Parte_1
giornate lavorative segnate dalla CI non corrispondevano al fabbisogno dell'azienda in relazione ai terreni e all'attività produttiva dell'azienda. In particolare la sig.ra era stata Pt_1 convocata per rendere dichiarazioni e ha inoltrato un certificato medico e non risulta sia stata
mai sentita in ordine a tale accertamento. A.D.R. La sig.ra è stata cancellata per gli Pt_1 anni 2017-2018 perché oltre alle motivazioni già dette in precedenza, nessuno dei lavoratori
sentiti e per i quali è stato confermato il rapporto di lavoro, ricorda di aver conosciuto o lavorato
col tale sig.ra. A.D.R Abbiamo effettuato il primo sopralluogo con il figlio della titolare sig.
A.D.R. I terreni si trovavano a Platì. Vi erano delle serre dove coltivavano lamponi e Tes_1
poi vi era un piccolo appezzamento dedicato ad orto, di evidente utilizzo familiare, come
dichiarato del resto dallo stesso Preciso che nella denuncia aziendale presentata Tes_1
CP_ all' venivano indicati due ettari di orto che in realtà non c'erano. A.D.R. Nella dichiarazione
aziendale risultavano dei terreni dedicati ad uliveto, tuttavia da quanto è emerso dalle
dichiarazioni del il personale veniva assunto esclusivamente per la lavorazione dei Tes_1 lamponi nelle serre e comunque anche tenendo conto della lavorazione degli uliveti il fabbisogno della manodopera dichiarata era eccessivo rispetto a quella effettivamente necessaria. Il teste, , ispettore dichiarava: A.D.R.: Preliminarmente confermo Testimone_4 CP_1
integralmente il verbale di accertamento da me redatto insieme al collega il 31/05/2019 Tes_2 all'azienda agricola CI SA A.D.R. A seguito dell'accertamento sono state Pt_2
disconosciute giornate agricole per circa 35 lavoratori tra cui anche per gli anni Parte_1
dal 2015 al 2018. A.D.R. Il disconoscimento è avvenuto poiché le giornate lavorative segnate
dalla CI non corrispondevano al fabbisogno dell'azienda in relazione ai terreni e all'attività produttiva dell'azienda. A.D.R Abbiamo effettuato un sopralluogo con il figlio della titolare sig.
A.D.R. I terreni si trovavano a Platì. Vi erano delle serre dove coltivavano lamponi e Tes_1 poi vi era un piccolo appezzamento dedicato ad orto, di evidente utilizzo familiare, come
dichiarato del resto dallo stesso Preciso che nella denuncia aziendale presentata Tes_1
CP_ all' venivano indicati due ettari di orto che in realtà non c'erano. A.D.R. Nei terreni vi era
anche qualche albero di ulivo ma non tale da giustificare il fabbisogno della manodopera
denunciata. A.D.R. Abbiamo accertato che i lamponi venivano conferiti alla cooperativa
e in relazione alle fatture e alle persone trovate col sopralluogo si è stabilito che la Parte_3
manodopera denunciata era sproporzionata rispetto al prodotto conferito.
Il teste dichiarava: A.D.R.: Conosco la ricorrente perché abbiamo Testimone_1
lavorato insieme a Platì per l'azienda di CI SA negli anni 2017-2018 se ben ricordo.
A.D.R. Premetto che sono il figlio della signora CI SA. A.D.R. L'attività cui era addetta la sig.ra era quella di piantumazione, cura e raccolta dei lamponi nelle serre dell'azienda Pt_1 agricola a Platì in contrada Boschetto. A.D.R. L'attività lavorativa della sig.ra è Parte_1 stata da luglio a dicembre negli anni 2017-2018 se ben ricordo. A.D.R. Le direttive venivano
impartite dalla sig.ra CI SA al mattino;
A.D.R. L'attività lavorativa era da lunedì a
venerdì e se era necessario anche il sabato. L'orario era dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle
16:00. A.D.R. La paga era di circa 40-45 euro giornaliere pagati in contanti. A.D.R. Ricordo
che in quegli anni, oltre me e mio fratello , lavorava mia moglie , Persona_1 CP_3
nonché mia cognata , Persona_2 Persona_3
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi
eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212
del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n.
3975/2001), Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento:
tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento (Cass., sentenza 30 maggio 2018, n. 13677).
A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga)
non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
Nella specie, tale carattere indiziario non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
Si ritiene, infatti, che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto, essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass.
9290/2000) e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del datore di lavoro nell'attività simulatoria.
Ed ancora, il carattere indiziario, non è venuto meno nelle risultanze processuali.
L'escussione del figlio del datore di lavoro appare teste la cui credibilità è
compromessa. È il figlio di colei che ha subito l'accertamento è dunque l'interesse a confutare lo stesso onde renderlo senza effetto e per altro verso l'interesse a vedere riconosciute le dimensioni e consistenza aziendale dichiarate dal presunto datore di lavoro.
In conclusione, a fronte di un accertamento ispettivo dal quale emergono elementi tali da indurre a ritenere, che l'azienda di cui si discute era azienda di piccole dimensioni,
condotta unicamente grazie all'apporto lavorativo del titolare e dei suoi prossimi congiunti e che, pertanto, fossero da ritenersi fittizie le giornate lavorative dichiarate in favore di altre lavoratrici ed altri lavoratori, stanno le dichiarazioni rese dall'unico testimone di parte ricorrente della cui credibilità non si può che dubitare.
Un quadro probatorio che, in considerazione del ricordato riparto del relativo onere,
non può che condurre al rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., avendo il ricorrente, nella dichiarazione di responsabilità in atti, ritualmente dichiarato di possedere i requisiti di legge.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 16/05/2025 alle ore 15:33
IL GIUDICE dott. Davide De Leo