Decreto presidenziale 17 gennaio 2026
Dispositivo di sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, dispositivo di sentenza 16/04/2026, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02399/2026REG.PROV.COLL.
N. 00284/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2026, proposto da ER RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini e Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
Ufficio Elettorale centrale presso la Corte di Appello di Napoli, non costituito in giudizio;
Ufficio Elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Benevento, non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, non costituito in giudizio;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
nei confronti
RR AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte e Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso l'avvocato Andrea Abbamonte in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 15 (ricorrente incidentale) ;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
a) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale della Campania per le Elezioni Regionali, in data 17.12.2025, per quanto di interesse:
- che ha approvato le cifre elettorali, per quanto di interesse, della Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI" (con 16.813 voti) e della Lista "GIORGIA MELONI PER CIRIELLI" (con 16.760 voti), per la Circoscrizione di Benevento;
- che ha determinato la cifra elettorale residuale (percentuale) delle Liste Provinciali per la Circoscrizione di Benevento assegnando alla Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI" il 16,7986 % ed alla Lista "GIORGIA MELONI PER CIRIELLI" il 16,7456 %;
- che ha assegnato il seggio della Circoscrizione di Benevento alla Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI", ai sensi dell'art. 7, comma 7, lett. b) , L.R. n. 4/2009;
- che ha proclamato eletto il sig. AN RR, consigliere più votato della Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI", nella Circoscrizione di Benevento, alla carica di Consigliere Regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L.R. n. 4/2009;
b) di tutti gli atti presupposti e, dunque, del verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Benevento che, sulla base dei (dati dei) Verbali Sezionali, ha determinato la cifra elettorale della Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI" in ragione di 16.813 voti e della Lista "GIORGIA MELONI PER CIRIELLI" in ragione di 16.760 voti;
c) ove occorra, ancora, dei verbali delle operazioni elettorali in data 23 e 24.11.2025 relativi a:
- Comune di Airola, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
- Comune di Amorosi, Sezione n. 2;
- Comune di Arpaia, Sezione n. 1; 3
- Comune di Bonea, Sezioni n. 1, 2;
- Comune di Bucciano, Sezioni n. 1, 2;
- Comune di Castelpagano, Sezione n. 2;
- Comune di Cautano, Sezioni n. 1, 2;
- Comune di Cerreto Sannita, Sezioni n. 1, 2, 4;
- Comune di Cusano Mutri, Sezioni n.1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Comune di Durazzano, Sezione n. 1, 2;
- Comune di Moiano, Sezioni n. 2, 3, 4;
- Comune di Molinara, Sezione n. 1;
- Comune di Montefalcione in Val Fortore, Sezione n. 2;
- Comune di Montesarchio, Sezioni n. 2, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 16;
- Comune di Morcone, Sezione n. 5;
- Comune di Paduli, Sezione n. 3;
- Comune di Paolisi, Sezioni n. 1, 2;
- Comune di Pesco Sannita, Sezione n. 2;
- Comune di Pietrelcina, Sezioni, Sezioni n. 1, 3;
- Comune di Ponte, Sezioni n. 1, 2;
- Comune di Pontelandolfo, Sezioni n. 1, 2, 3;
- Comune di Puglianello, Sezione n. 1;
- Comune di San Giorgio del Sannio, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
- Comune di San Leucio del Sannio, Sezioni n 1, 2, 3; 4
- Comune di San Lorenzo Maggiore, Sezione n. 1;
- Comune di San Marco dei Cavoti, Sezioni n. 1, 2, 3, 4;
- Comune di San NI Manfredi, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Comune di Sant'Agata dei Goti, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
- Comune di Sant'Angelo a Cupolo, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Comune di Santa Croce del Sannio, Sezione n. 1;
- Comune di Telese Terme, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Comune di Vitulano, Sezioni n. 3, 4;
d) ove occorra, della delibera del Consiglio della Regione Campania di convalida degli eletti;
e) di tutti gli atti collegati, connessi e conseguenziali;
nonché per l'accertamento
del diritto di proclamazione della elezione del ricorrente alla carica di Consigliere Regionale, all'esito del turno elettorale del 23 e 24.11.2025;
quanto al ricorso incidentale depositato il 30/1/2026:
degli stessi atti e provvedimenti, “ per la parte in cui ove l’accertamento istruttorio dovesse confermare l’esistenza di schede con le caratteristiche descritte dal ricorrente, questo On.le TAR non potrà che trarne l’unica conseguenza compatibile con i principi di certezza e non equivocità della manifestazione di voto, dichiarandone la nullità, non già disponendone la “traslazione” del relativo voto in favore della lista del ricorrente ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale di RR AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. PP TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
a) respinge in parte il ricorso principale, e per il resto lo dichiara improcedibile;
b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
c) compensa tra le parti costituite le spese di giudizio; nulla sulle spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
PP TO, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP TO | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO