Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02304/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01241/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2025, proposto dalla PricewaterhouseCoopers s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Barbieri, Massimo Longo, Pasquale Cardellicchio e Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Veneto AN s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della AN D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-della comunicazione, datata 9 giugno 2025, con cui la gestione liquidatoria di Veneto AN s.p.a. ha rigettato l'istanza di accesso agli atti trasmessale dalla PricewaterhouseCoopers s.p.a. in data 8 maggio 2025, finalizzata all’ostensione dello stato passivo della procedura;
-di ogni altro atto anche non conosciuto;
e per l’accertamento del diritto della PricewaterhouseCoopers s.p.a. di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Veneto AN s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. NC AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La PricewaterhouseCoopers s.p.a. (di seguito anche PwC), società di revisione dei conti iscritta nell’apposito registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010, negli anni compresi fra il 2010 e il 2018 ha esercitato l’incarico di revisione legale dei bilanci (d’esercizio e consolidato) della Veneto AN s.c.p.a. (per brevità, B.V.). Quest’ultima, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 186 del 25.6.2017, è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ex art. 80, comma 1°, del D.Lgs. n. 385/1993. E da questo evento sono scaturite varie pretese nei confronti della PwC, accomunate dall’ipotetica sua responsabilità risarcitoria a titolo solidale con V.B. In particolare risulterebbe pendente, avanti il Tribunale di Roma, un procedimento penale che, con riferimento all’incarico di revisore dei bilanci della V.B. al 31 dicembre 2014, vedrebbe imputata la PwC a titolo di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 25- ter , comma 1°, lett. s), del D.Lgs. n. 231/2001, in relazione al reato presupposto di cui all’art. 2638 del cod. civ. In questa controversia si sarebbero costituite oltre 10.000 parti civili, qualificatesi azionisti e obbligazionisti di Veneto AN, le quali lamenterebbero di aver subito ingenti danni patrimoniali per l’effetto chiedendo ed ottenendo la citazione di PwC quale responsabile civile tenuta, in via solidale con V.B., al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati agli investitori. La Gestione Liquidatoria avrebbe reso pubblica, in data 20 marzo 2025, la “ comunicazione dei Commissari Liquidatori sul deposito dello stato passivo al 25/6/2017 di Veneto AN S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e sui relativi criteri di redazione (ex art. 86 D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e D.L. n. 99 del 25 giugno ”, dalla quale emergerebbe che delle 12.527 insinuazioni allo stato passivo censite, il 92% riguarderebbe “ domande di risarcimento del danno asseritamente patito ”, tali essendo le “ pretese creditorie degli azionisti per danni asseritamente derivanti da violazioni di norme in tema di collocamento e negoziazione di strumenti finanziari (pagg. 5 e 6), cui si aggiungono non diverse (quanto a ratio) domande degli obbligazionisti”. Circostanza da cui discenderebbe l’interesse della PwC a conoscere la “composizione” di quel 92% dei soggetti ammessi allo stato passivo, con l’obiettivo di evitare, nell’interesse anche della procedura liquidatoria, duplicazioni risarcitorie.
2. Su questi presupposti la PwC, con istanza dell’8.5.2025, ha chiesto a V.B., in relazione a tutti i soggetti ammessi allo stato passivo rientranti nella detta categoria dei soggetti danneggiati, l’ostensione:
-della parte o sezione o estratto dello stato passivo, aggiornato alla data dell’accesso (o alla data di ultimo aggiornamento), ove sono esposti i nominativi/denominazioni dei soggetti ritenuti danneggiati (compresi gli ammessi tardivamente o a seguito di accoglimento di opposizioni) e le somme a credito riconosciute ai medesimi;
-delle istanze di insinuazione presentate dai ritenuti danneggiati, con la relativa documentazione di supporto, e precisamente, per ciascuno di essi, della documentazione contabile e contrattuale (ad esempio: contabili degli acquisti, E/C del portafoglio titoli, etc.) presentata.
Con comunicazione datata 9.6.2025 la Gestione Liquidatoria di V.B. ha rigettato l’istanza di accesso agli atti rilevando che i relativi documenti contengono informazioni relative allo stato passivo della AN inerenti, in particolare, ai creditori chirografari e conseguentemente adducendo la sussistenza di uno specifico regime di riservatezza, connesso al fatto che, secondo il Testo Unico ANrio, l’elenco dei creditori ammessi viene depositato unicamente presso la AN d’Italia e vi sono restrizioni alla possibilità di accedervi.
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la PwC è insorta avverso il diniego di accesso appena ricordato, chiedendo l’accertamento del suo diritto di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta e censurando l’operato della Gestione Liquidatoria alla stregua di un articolato motivo così epigrafato: “ Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. Violazione ed errata applicazione degli artt. 1 e 2 L. 241/1990. Violazione ed errata applicazione degli artt. da 22 a 28 L. n. 241/1990. Violazione e errata applicazione degli artt. 7, 86 e 87 del d.lgs. n. 385/1993 e degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 99/2017. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, difetto di presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto di motivazione, motivazione apparente e perplessa. Violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa”. In estrema sintesi, gli organi delle procedure di l.c.a. sarebbero, nelle loro funzioni, soggetti alle regole proprie della p.A, e in primis a quella della trasparenza, non essendovi uno specifico regime di riservatezza opponibile ai sensi del T.U.B. Nei rapporti tra accesso defensionale e documentazione coperta da segreto bancario varrebbero comunque i principi enunciati dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale, dai quali si ricaverebbe la prevalenza della finalità difensiva rispetto al segreto bancario, fermo il necessario giudizio di bilanciamento, dato dalla verifica del nesso di strumentalità degli atti rispetto alla tutela giurisdizionale di chi invoca l’accesso. La Gestione Liquidatoria avrebbe pure trascurato che PwC ha esercitato un accesso difensivo, che renderebbe recessivo, salvo adeguata spiegazione da parte della p.A. (nel caso del tutto mancante), ogni altro diritto eventualmente tutelabile.
4. Si è costituita in giudizio la Gestione Liquidatoria di Veneto AN s.p.a., contestando in fatto e in diritto la pretesa di PwC.
5. All’udienza camerale del 30.10.2025 il Tribunale, su richiesta concorde dei legali delle parti, ha concesso un breve rinvio della trattazione all’udienza camerale del 27.11.2025, nella prospettata evenienza della messa a disposizione della documentazione richiesta.
6. Sennonchè la gestione liquidatoria di V.B., nell’approssimarsi della nuova udienza camerale, ha dimesso un’ulteriore memoria opponendosi al rilascio dei documenti sia per la natura privata dell’attività svolta dai Commissari, motivo per cui il Giudice Amministrativo nemmeno avrebbe giurisdizione sulla domanda di accesso della PwC, e sia per la sussistenza del segreto bancario, sul quale la AN d’Italia, unica titolare delle relative prerogative, non sarebbe stata in grado di pronunciarsi in quanto non destinataria dell’istanza ostensiva.
7. Alla camera di consiglio del 27.11.2025 il legale della ricorrente si è opposto al deposito della memoria di V.B. depositata l’11.11.2025, che sarebbe tardiva rispetto al termine per il deposito delle memorie scaduto in occasione della precedente udienza del 30.10.2025, rinviata unicamente per formalizzare un accesso poi non intervenuto. I difensori delle parti hanno indi, in ogni caso, discusso la controversia, che il Collegio ha infine preso in decisione.
8. La controversia può essere decisa anche indipendentemente dalla memoria di V.B. da ultimo dimessa.
9. Il Tribunale osserva introduttivamente che, per pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, il giudizio in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi, pur atteggiandosi a strumento formalmente impugnatorio esperibile avverso il provvedimento di diniego, verte essenzialmente sull’accertamento della sussistenza o meno del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio: e ciò indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni formalmente addotte dall'Amministrazione per giustificare il proprio diniego (cfr. sul punto C.d.S., n. 4560/2021; T.A.R. Veneto n. 1610/2025).
10. Ciò posto, il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato su una controversia avente ad oggetto una pretesa ostensiva di atti relativi alla procedura di liquidazione coattiva di una banca -tra i quali si annoverano la copia dello stato passivo della banca in liquidazione, la relazione annuale sulla situazione contabile e patrimoniale e più in generale la documentazione nella disponibilità del commissario liquidatore atta a prendere contezza dell’attivo e del passivo della banca-, fissando importanti principi che conviene, qui di seguito, trascrivere: “ il Collegio ritiene, anzitutto, infondato il primo motivo d’appello, a mezzo del quale AIGIS sostiene che gli atti della procedura di liquidazione coatta amministrativa sarebbero, in generale, esclusi dal diritto di accesso.
11.1. La censura è infondata.
11.2. Il Collegio ritiene di condividere l’orientamento secondo cui gli atti della procedura di liquidazione coatta amministrativa hanno natura di veri e propri atti amministrativi, e non già di atti aziendali di gestione emessi iure privatorum, in quanto a tali procedure è sotteso il preminente interesse pubblico al mantenimento dell'occupazione, alla tutela dei creditori concorsuali e al risanamento economico dell'impresa, cosicché le operazioni svolte dal commissario liquidatore si estrinsecano con l'adozione di atti che, benché attuati con forme, talvolta, privatistiche, sono strumentali al perseguimento delle menzionate finalità pubbliche e, come tali, costituiscono esercizio di attività amministrativa almeno in senso sostanziale.
11.3. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno già da tempo chiarito (cfr. sentenza n. 11848 del 30 ottobre 1992) che gli atti del commissario liquidatore hanno contenuto autoritativo e sono strumentali alla cura di interessi pubblici, così da fondare posizioni di interesse legittimo tutelabili innanzi al giudice amministrativo: solo lo stato passivo, una volta depositato in cancelleria, assume il connotato di atto giurisdizionale, essendo perciò assoggettato alle impugnazioni previste dalle norme di settore. Nello stesso senso si veda anche la pronuncia di questo Consiglio di Stato, n. 4798 del 3 settembre 2014, secondo cui “La peculiare configurazione sistematica dei Commissari liquidatori nell'ambito della procedura di cui agli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare e la consistenza obiettiva dei poteri da questi ultimi esercitati delinea in capo ai relativi destinatari posizioni giuridiche soggettive qualificabili come di interesse legittimo, ragione per cui — in coerente applicazione del generale criterio di riparto di cui all'articolo 103 Cost. — la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di tali atti non può che essere demandata alla giurisdizione amministrativa.”
11.4. L’interesse pubblico sotteso alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, determinano, dunque, non solo la qualificazione degli atti del commissario liquidatore in termini di atti amministrativi, ma anche l’assoggettamento della procedura alle regole in materia di trasparenza.
11.5. L’accesso agli atti relativi all’attività degli enti creditizi e alla vigilanza su di essi svolta, del resto, è stato riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia, che, con la sentenza resa nella causa C-594/2018 ha affermato, con riguardo a una situazione del tutto simile (ovvero diritto di accesso esercitato nei confronti di una banca in liquidazione coatta amministrativa, per l’ostensione di atti coperti da segreto) che l'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 “ha inteso consentire all'autorità competente di divulgare alle sole persone direttamente interessate dal fallimento o dalla liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio di tale ente, ai fini del loro utilizzo nell'ambito di procedimenti civili o commerciali, sotto il controllo dei giudici competenti.”; ha pure precisato la Corte che “non si può dedurre né dal testo dell'articolo 53, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/36, né dal contesto in cui tale disposizione si colloca, così come nemmeno dagli obiettivi perseguiti dalle norme contenute in detta direttiva in materia di segreto professionale che le informazioni riservate relative a un ente creditizio dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa possano essere divulgate unicamente nell'ambito di procedimenti civili o commerciali già avviati” e che “i requisiti di buona amministrazione della giustizia sarebbero compromessi se il richiedente si vedesse costretto ad avviare un procedimento civile o commerciale per ottenere l'accesso alle informazioni riservate in possesso delle autorità competenti.”. La Corte ha ancora affermato, nella pronuncia in esame, che “la possibilità di escludere l'obbligo del segreto professionale, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva, richiede che la domanda di divulgazione verta su informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale in corso o da avviare, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate. Spetta, in ogni caso, alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l'interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle stesse informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2008, Varec, C-450/06, EU:C:2008:91, punti 51 e 52 e giurisprudenza ivi citata).”
11.6. Alla luce delle considerazioni che precedono deve respingersi il primo motivo d’appello, dovendosi riconoscere che gli atti del commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa costituiscono atti amministrativi soggetti a diritto di accesso e ostensibili, a determinate condizioni, anche se coperti da segreto.
12. Prima di procedere all’esame delle ulteriori censure è necessario accertare la natura degli atti della cui ostensione si tratta, onde verificare se essi siano coperti da segreto.
12.1. L’art. 7, del T.U.B. (D. L.vo n. 385/1993 e s.m.i.), stabilisce:
“1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della AN d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la AN d'Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.
…….
8. La AN d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7……………”.
12.2. La AN AIGIS è stata messa in Liquidazione Coatta Amministrativa ed è evidente, dal complesso delle norme che disciplinano tale procedura (ovvero gli artt. 80 e segg. del T.U.B.), che la AN d’Italia è chiamata ad esercitare vigilanza sull’operato dei commissari liquidatori. Essa, infatti: provvede a nominare/revocare i commissari liquidatori e i componenti del comitato di sorveglianza, dei quali determina anche la relativa indennità; può impartire a tali soggetti direttive per lo svolgimento della procedura e comunque in ordine alle modalità e ai termini per la predisposizione dell’informativa periodica ai creditori riguardante l’andamento della procedura; autorizza i commissari ad esercitare le opportune azioni civili di responsabilità o a delegare a terzi il compimento di determinati atti; deve essere resa edotta dell’elenco dei creditori ammessi, e degli eventuali titoli di prelazione; può autorizzare i commissari a non procedere all’accertamento dello stato passivo quando non vi sia attivo da distribuire (art. 86); autorizza i commissari a compiere le singole operazioni di liquidazione dell’attivo o a continuare l’esercizio dell’impresa (art. 90); autorizza la ripartizione dell’attivo nonché il deposito del rendiconto finanziario, e del bilancio finale di liquidazione (art. 92).
12.3. La vigilanza che esercita la AN d’Italia sulle procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa consente certamente di qualificare la relazione annuale che il commissario liquidatore deve trasmettere alla AN d’Italia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, T.U.B., quale atto coperto da segreto, secondo quanto previsto dall’art. 7 del D. L.vo 385/93, trattandosi di documento che, ancorché formato dal commissario medesimo, è posseduto dalla AN d’Italia in ragione della attività di vigilanza che essa deve svolgere, la quale si compendia nelle varie autorizzazioni cui si è fatto cenno nel paragrafo che precede.
12.4. Il segreto bancario, come disegnato dall’art. 7 del T.U.B., è particolarmente stringente, specificando l’art. 7, comma 1, che esso è opponibile anche ad altre amministrazioni pubbliche nonché all’autorità giudiziaria, salvo che la conoscenza degli atti coperti da segreto bancario non si renda necessaria per la valutazione di violazioni penalmente sanzionate.
13. Tale essendo la natura della relazione ex art. 84, comma 4, del T.U.B., si rende necessario, in via pregiudiziale, procedere alla qualificazione dell’istanza di accesso presentata dal sig. TA il 14 giugno 2023, al fine di stabilire se egli abbia inteso far valere il diritto di accesso documentale generale o, più specificamente il c.d. diritto di accesso difensivo, individuato dall’art. 24, comma 7 della L. n. 241/90: si rammenta, a tale proposito, che l’art. 24, commi 1 e 2, della L. n. 241/90 pongono un divieto generale all’accesso ai documenti che siano coperti da segreto espressamente previsto da norme di legge o regolamento; tale divieto generale è, tuttavia, temperato dal successivo comma 7 secondo cui “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Si parla, dunque, con riferimento all’accesso nelle situazioni individuate dall’art. 24, comma 7, cit. di accesso “difensivo”.
13.1. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4 del 2021 ha chiarito che “in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare”; peraltro “la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990.”
13.2. Nell’istanza di accesso il sig. TA spiega, anzitutto, di essere creditore della AN AIGIS per aver sottoscritto un prestito obbligazionario di ingente importo, in ragione del quale è stato ammesso al passivo in chirografo; ha quindi manifestato l’esigenza di prendere visione dei documenti indicati nell’istanza per acquisire informazioni specifiche sull’attivo e sul passivo essendo “senza dubbio portatore di un interesse specifico ed attuale anche di tutela giurisdizionale ad avere conoscenza delle informazioni richieste”.
13.3. Ancorché l’istanza non specifichi con maggiori particolari le forme di tutela, in particolare di tipo giurisdizionale, che il sig. TA intende azionare, appare evidente l’interesse del medesimo a prendere visione quantomeno di quei documenti che contengono dati precisi sulla composizione dell’attivo e del passivo, i quali dati plausibilmente consentono di valutare in maniera concreta la possibilità che le obbligazioni acquistate dal sig. TA possano essere rimborsate, influenzandone il valore di mercato; tale valutazione è quindi intuitivamente propedeutica all’eventuale decisione di cedere le obbligazioni a terzi; ma è altresì evidente che le informazioni relative all’attivo ed al passivo possono essere utili nell’ambito di un eventuale giudizio di responsabilità che il sig. TA intenda instaurare nei confronti degli ex amministratori, tenuto conto anche della brevissima vita che ha avuto la AN AIGIS. In questo senso è plausibile che gli atti di cui il sig. TA chiede l’ostensione siano pertinenti al fine di della tutela dei di lui interessi, in sede giudiziale stragiudiziale.
13.4. L’istanza di accesso presentata dal sig. TA, conclusivamente, può essere qualificata come istanza di accesso difensivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 4, della L. n. 241/90; la segretezza che caratterizza la relazione ex art. 84, comma 4, T.U.B. non costituisce, pertanto, un ostacolo assolutamente insormontabile.
13.5. Come ha osservato l’Adunanza Plenaria nella indicata decisione, l’art. 24, comma 7, della L. n. 241/90 prevede “un'esclusione basata su un giudizio valutativo di tipo comparativo di composizione degli interessi confliggenti facenti capo al richiedente e, rispettivamente, al controinteressato, modulato in ragione del grado di intensità dei contrapposti interessi ed improntato ai tre criteri della necessarietà, dell'indispensabilità e della parità di rango. In applicazione dell’art. 24, comma 7, cit., dunque, spetta all’amministrazione effettuare questa valutazione bilanciata dei contrapposti interessi, la quale valutazione, laddove – come nel caso di specie - non vengano in considerazione dati sensibili o giudiziari, deve avere ad oggetto la necessità dei documenti per la cura degli interessi giuridici del richiedente. Trattandosi di un documento coperto da segreto, imposto per legge in collegamento con l’attività di vigilanza svolta dalla AN d’Italia, è facile arguire che il legislatore ha inteso proteggere, con il segreto, proprio la suddetta attività di vigilanza e che, conseguentemente, la AN d’Italia è il soggetto titolare, in via esclusiva, dell’interesse e del potere di disporne; di conseguenza, solo alla AN d’Italia spetta il potere di effettuare la valutazione comparativa richiesta dall’art. 24, comma 7, della L. n. 241/90. Erra, perciò, il TAR laddove afferma che l’istanza di accesso ai documenti per cui è causa deve essere valutata tenendo presente il fatto che si tratta di un documento proveniente dal Commissario liquidatore, che ne detiene copia: in verità, tale documento, quantunque formato dal Commissario liquidatore, nel momento in cui viene trasmesso alla AN d’Italia in ossequio a quanto previsto negli artt. 80 e segg. del T.U.B., viene assoggettato al segreto ed entra nella esclusiva disponibilità giuridica di tale istituto, per il corretto esercizio dell’attività di vigilanza.
13.6. Nel caso di specie la AN d’Italia non è stata posta in grado di effettuare, in prima istanza, la valutazione richiesta dall’art. 24, comma 7, se non con riferimento alla richiesta di copia dello stato passivo.
13.6.1. Il sig. TA, infatti, con nota del 1° marzo 2023 indirizzava alla AN d’Italia una istanza di accesso che, però, aveva ad oggetto solo la richiesta di copia dello stato passivo: tale richiesta veniva esitata con nota del 20 marzo 2023, che il sig. TA non appellava.
13.6.2. Il sig. TA ha invece presentato, il 14 giugno 2023, la ben più corposa istanza di accesso di cui sopra si è detto, solo ai Commissari liquidatori della AIGIS: conseguentemente, su nessuno dei documenti di cui si discute nell’odierno giudizio la AN d’Italia ha avuto l’opportunità di effettuare le proprie valutazioni.
14. A questo punto l’esame delle censure deve procedere in maniera differenziata, da una parte per la relazione ex art. 84, comma 4, del T.U.B., e, dall’altra parte, per gli ulteriori documenti sopra indicati.
14.1. Ebbene, la AN d’Italia, intervenendo nel presente giudizio si oppone, in realtà, solo alla ostensione della relazione annuale ex art. 84, comma 4, del T.U.B.: in considerazione del fatto che l’istanza di accesso è stata indirizzata solo al Commissario liquidatore di AIGIS, che non era legittimato ad esprimersi, va confermato il diniego da costui opposto alla ostensione della relazione ex art. 84, comma 4 T.U.B., e in parte qua riformata la sentenza nel senso di dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di accesso cosi come presentata: detta istanza dovrà, se del caso, essere reiterata e presentata direttamente alla AN d’Italia. Nel presente giudizio, tenuto conto del fatto che non è impugnata una determinazione della AN d’Italia nonché del fatto che l’Istituto ha svolto le sue considerazioni nell’ambito di un atto un intervento ad opponendum, deve ritenersi precluso al Collegio di esprimersi sulla accessibilità del sig. TA alla più volte citata relazione, dovendo anche considerarsi il divieto, per il Giudice Amministrativo, di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
14.2. Con riferimento agli altri tre documenti di cui si controverte nel presente giudizio, il Collegio rileva che la AN d’Italia non ha svolto alcun argomento per contrastarne l’accesso e, in particolare, per contestare la legittimazione del Commissario liquidatore a provvedere sulla istanza.
14.2.1. Ciò precisato, si deve dare atto del fatto che la conoscenza dell’inventario ex art. 85 T.U.B.; dell’elenco dei crediti e dei diritti personali, mobiliari e immobiliari ex art. 86, comma 7, T.U.B. nonché dell’informativa periodica ai creditori, ex art. 86, comma 2, T.U.B. contengono informazioni che, intuitivamente, possono essere utili al sig. TA, sia nell’ottica di valutare la probabilità di ottenere un rimborso del prestito obbligazionario e di fissare, in conseguenza di ciò, il prezzo di cessione delle obbligazioni, sia nell’ottica di verificare l’opportunità di esperire azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori; non si apprezza, invece, allo stato, il nesso di strumentalità tra simili azioni, che il sig. TA potrebbe intraprendere a tutela dei propri interesse, e la conoscenza del nominativo dei singoli creditori ammessi al passivo, o dei singoli datori di eventuali garanzie, o il nominativo di soggetti interessati ad acquistare poste dell’attivo.
14.2.2. Il Collegio ritiene, pertanto, che di tali documenti il Commissario liquidatore possa concedere l’accesso previo oscuramento dei nominativi dei creditori, dei titolari di diritti personali, mobiliari e immobiliari, nonché degli eventuali terzi con i quali il Commissario liquidatore sia venuto in contatto per trattare la vendita di beni che compongono l’attivo.
15. Le considerazioni che precedono danno ragione della infondatezza dei motivi d’appello, con eccezione del motivo sub II nonché del motivo sub III, limitatamente alla mancata dimostrazione, da parte del sig. TA, dell’interesse a conoscere i nominativi di cui viene disposto l’oscuramento con la presente decisione.
16. L’appello va pertanto accolto in parte e respinto in parte, nei sensi e nei limiti indicati al paragrafo che precede.
17. La peculiarità della vicenda consente di disporre la compensazione delle spese del doppio grado tra tutte le parti” (cfr. C.d.S., n. 3131/2024) .
Il Giudice d’appello ha dunque, riassuntivamente, riconosciuto la valenza amministrativa degli atti del commissario di una liquidazione coatta amministrativa di una banca, assoggettandoli al diritto di accesso, a determinate condizioni, anche se coperti da segreto, e in questi casi individuando nella AN d’Italia il soggetto titolare in via esclusiva dell’interesse e del potere di disporre dei documenti, con particolare riferimento all’effettuazione della valutazione bilanciata dei contrapposti interessi (ostensivo e alla segretezza documentale), in applicazione dell’art. 24, comma 7°, della L. n. 241/1990.
Il Tribunale condivide questi principi, e li ritiene applicabili anche al caso di specie, ove viene in considerazione l’accesso difensivo della PwC a documenti, informazioni e dati (lo stato passivo e la documentazione inerente ai creditori chirografari) trasmessi alla AN d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza, e per questo coperti da segreto bancario.
Sotto il primo aspetto, come emerge dall’istanza di accesso e pure viene confermato dalla difesa del ricorrente, l’istanza ostensiva mira alla visione e al rilascio di copia di informazioni e documenti al dichiarato fine di affrontare le iniziative che saranno promosse, a fini di ristoro, anzitutto dalle parti civili del giudizio penale attualmente in corso (Tribunale di Roma, IV sez. penale, proc. n. 14349/2020, R.G.N.R./Proc. pen. n. 10136/2022), che vede la PwC chiamata quale responsabile civile in quanto obbligata in solido con V.B. al risarcimento dei danni cc.dd. da misselling . Si tratta dunque di un interesse chiaramente difensivo.
Mentre invece, da altra angolatura, va chiarito che ai sensi dell’art. 86, comma 6°, del D.Lgs. n. 385/1993 (c.d. Testo Unico ANrio -TU.B.): “ I commissari […] presentano alla AN d’Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l’ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese […] ”. E che inoltre, in base all’art. 84, comma 4°, del T.U.B.: “ I commissari devono presentare annualmente alla AN d’Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza” .
Lo stato passivo di V.B. e le informazioni sui creditori chirografari richieste dalla PwC rientrano tra questi dati in possesso della AN d’Italia per ragioni di vigilanza, e perciò sono coperti da segreto ai sensi dell’art. 7, comma 1°, del T.U.B., che stabilisce che :“ Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della AN d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR ”.
Conseguentemente, la PwC avrebbe dovuto indirizzare la propria istanza in primis alla AN d’Italia, perché il regime di “segretezza” previsto dal T.U.B. per le informazioni ad essa trasmesse nella detta attività di vigilanza postula che solo quest’ultima avrebbe potuto consentirne l’esibizione all’esito dell’attività di bilanciamento volta a ponderare le esigenze dell’accesso, ancorché difensivo, con quelle di riservatezza e di segretezza a tutela dell’interesse pubblico, specificando l’eventuale prevalenza delle prime sulle seconde in una alle possibili condizioni cui consentire o subordinare l’accesso .
Ciò non è potuto avvenire perché la PwC ha indirizzato la domanda ostensiva alla sola gestione liquidatoria di V.B. e tanto comporta l’inammissibilità dell’originaria istanza di accesso cosi come presentata ad un soggetto non legittimato ad esprimersi.
La detta istanza dovrà, se del caso, essere reiterata e proposta direttamente alla AN d’Italia, essendo al momento precluso al Collegio di esprimersi sull’accessibilità alla detta documentazione in considerazione del divieto, per il Giudice Amministrativo, di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
11. In conclusione, l’inammissibilità dell’originaria istanza di accesso rende parimenti inammissibile il ricorso in esame, ostando ad una pronuncia sul merito delle pretese della ricorrente la previsione di cui all’art. 34, comma 2°, del cod. proc. amm..
12. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle in considerazione della peculiarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
NC AV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC AV | Ida AI |
IL SEGRETARIO