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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 10 DICEMBRE 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 5962/2022 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Anna Mercogliano Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del suo l.r.p. p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Paolino Napolitano CP_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: accertamento lavoro subordinato e differenze retributive - TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 novembre 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, alle dipendenze della resistente, con contratto a tempo indeterminato e part time dal 30.10.2018 al 20.06.2020; di aver svolto le mansioni di autista – addetto magazzino, prevalentemente impegnato nel trasporto di merci, con annesso scarico e carico;
di essere stato inquadrato nel 7° livello del CCNL Settore Merci e Logistica;
di aver percepito una retribuzione mensile pari ad € 800,00/850,00 come riportato nei bonifici bancari;
di aver prestato la propria opera lavorativa su sei giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, ininterrottamente dalle ore 08:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 e, quindi di gran lunga superiore a quello contrattualmente previsto;
di non aver beneficiato di alcun giorno di riposo e ferie;
di non aver percepito una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto;
di aver osservato e rispettato sempre lo stesso orario di lavoro e le istruzioni impartite dalla resistente;
di non aver percepito, per l'intero periodo lavorativo, le somme maggiori o diverse sulla differenza oraria, il lavoro straordinario, l'indennità sostitutiva per ferie non godute o indennizzate, festività, permessi, differenze maturate a titolo di 13^ e 14^ mensilità con i relativi ratei, la mensilità di giugno 2020, il TFR, il tutto oltre interessi maturati e rivalutazione monetaria.
Su tali premesse, ha chiesto, previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso, la condanna della resistente al pagamento di euro
€ 44.923,00 a titolo di differenze retributive, ferie mai godute e giorni di riposo;
13 ^ e 14^ mensilità; lavoro straordinario, TFR maturato, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
spese vinte con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, parte resistente ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario. Ha, poi, spiegato domanda riconvenzionale pari ad € 308,24
a titolo di indennità di mancato preavviso delle dimissioni volontarie, così come previsto dal CCNL di settore.
Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante l'escussione dei testi di lista, acquisita la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
La domanda è parzialmente fondata va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti e, comunque, emergente dai documenti depositati
(comunicazione Unilav di assunzione, modello C2 storico, prospetti paga, contratto di assunzione)
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a tempo indeterminato, con inquadramento nel 7° livello del CCNL Distribuzione e Servizi -, con mansioni di autista, dal 30.10.2018 al
20.06.2020, data dell'avvenuta comunicazione di recesso dal rapporto a seguito di dimissioni volontarie.
Le doglianze del ricorrente investono in primo luogo, l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in secondo luogo, il corretto inquadramento nel 6° livello del CCNL Merci Trasporti e Logistica, e infine la percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, sia per quanto concerne la retribuzione ordinaria, sia quella straordinaria, il mancato pagamento della mensilità di giugno 2020 e della tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e TFR.
Con riguardo alla prima doglianza di parte ricorrente, occorre, richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione 15774/2011) “... in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno”
(cfr. Cass., n. 5520/2004), cosicché risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno. Del pari inconferente è il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo” (cfr.
Cass. n. 25891/2008).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'osservanza di un maggiore orario rispetto a quello inizialmente pattuito tra le parti grava interamente su parte attrice.
Il primo teste di parte ricorrente, sig. , escusso all'udienza del 18 settembre 2024, Testimone_1 ha dichiarato:
“ ADr: Conosco u ricorrente in quanto siamo amici da quando frequentavamo le scuole mede. Non ho mai lavorato alle dipendenze della resistente.
ADr: Lavoro dal marzo 2023 presso una società di consulenza dita a Roma con denominazione
KPMG. Prima di questa esperienza lavoravo presso altra società a Roma da ottobre 2022 a dicembre
2022.
ADR: Mi sono laureato in ingegnerai informatica a luglio del 2022.
ADR: Non mi sono mai recato presso la sede della resistente in Casamarciano.
ADr: Per quanto riferitomi dal ricorrente, lo stesso ha lavorato per la resistente dalla fine del 2018 fino all'estate de 2020. Il ricorrente mi diceva di essere sia autista che magazziniere e che il suo orario di lavoro era dalle otto del mattino fino alle 19 nonostante il contratto di lavoro prevedesse un orario inferiore.
ADR: MI diceva che talvolta lavorava anche nella giornata di sabato”.
Alla medesima udienza, è stato escusso il primo teste di parte resistente, la sig.ra Testimone_2 la quale ha riferito:
“ADR: Ho lavorato per la resistete dal settembre del 2019 fino a maggio del 2024, con mansioni di impiegata aministrativa. Principalmente mi occupavo della contabilità dell'azienda.
ADR: Il mio rapporto di lavoro è cessato per licenziamento. ADR: non ho fatto causa nei confronti della resistente.
ADR: Non sono parente né di soci né dell'amministratore della resistente.
ADr: Ho conosciuto il ricorrente quando ho iniziato a lavorare presso la resistente. Quando io ho iniziato a lavorare il ricorrente già lavorava presso la resistente.
ADr: Personalmente lavoravo dalle 8.30 fino alle 18.30 con un'ora di pausa per il pranzo.
ADR: Il ricorrente era autista .
ADR: So che il ricorrente era assunto con contratto di lavoro part time di 25 ore settimanali se ben ricordo.
ADr: Non lo vedevo entrare e uscire in quanto lavoravo al primo piano dello stabile.
ADr: Ricordo del suo orario sia per averlo visto sui prospetti paga, sia i quanto ero io a fare i bonifici dei pagamenti delle retribuzioni.
ADR: Era lui a caricare la merce che doveva consegnare. Posso affermare questa circostanza in quanto l'ho visto talvolta caricare la merce da consegnare”.
All'udienza del 04 febbraio 2024, è stato escusso il secondo teste di parte ricorrente, il sig. Tes_3
il quale ha riferito:
[...]
ADR: Conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme per conto della società resistente
ADR: Ho lavorato insieme al ricorrente dal 2018 al 2020
ADR: il ricorrente è venuto a lavorare presso la sima dall'ottobre del 2018, ed era addetto al carico
e allo scarico delle merci, oltre che delle attività di magazzino;
inoltre portava il furgone per lo scarico di merci alimentari, presso i vari punti vendita.
ADR: io avevo un contratto part time.
ADR: anche il ricorrente aveva un contratto part time e ciò posso dirlo in quanto, oltre ad essere colleghi siamo anche amici e per questo spesso ci scambiamo opinioni e pareri anche sul rapporto di lavoro
ADR: per quanto è a mia conoscenza, al termine del rapporto il ricorrente non ha percepito il TFR
ADR. Io e il ricorrente avevamo lo stesso orario di lavoro, dalle ore 08.00 alle 19.00, senza pausa pranzo;
questo orario lo osservavamo dal lunedì al venerdì; sabato si lavorava fino alle 14.,00; le domeniche e i festivi non si lavorava Contr
Le direttive ci venivano impartite dal ragioniere della società, del qual non ricordo il nome Contr
quando non andavamo a lavorare per motivi di malattia o per altre esigenze ci rapportavamo al titolare, Persona_1
attualmente non lavoro per la resistente;
non ho alcun giudizio in corso nei confronti della
[...] società Contr
Non ricordo il motivo per cui il ricorrente è andato via, anche perché sono trascorsi molti anni
ADR: il rapporto di lavoro del ricorrente è terminato nel 2020.
ADR: preciso che quando lui è andato via ho continuato a lavorare per la resistente Contr
percepiva intorno agli 850 /900 euro mensili;
posso dire ciò in quanto essendo amici, me lo riferiva”.
Ebbene, il teste di parte ricorrente il sig. della cui attendibilità non vi è motivo Testimone_3 di dubitare in quanto collega di lavoro del ricorrente e a diretta conoscenza dei fatti di causa, ha riferito di aver lavorato con il ricorrente fino al 2020, che entrambi osservavano lo stesso orario di lavoro e cioè dalle ore 08:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.00 alle 14.00 e che il ricorrente percepiva una paga mensile pari ad € 850/900, confermando e provando la tesi attorea.
Di contro, invece, non può che mettersi in rilevo la genericità di quanto dichiarato dalla teste dipendente della resistente da settembre 2019 a maggio 2024, con mansioni di Testimone_2 impiegata amministrativa, con orario di lavoro dalle 08:30 alle 18:30, la quale si è limitata a riferire che il ricorrente era stato assunto con contratto part time di 25 ore settimanali e di conoscere questa circostanza solo perché vista risultare sui prospetti paga. Ha altresì riferito di non aver visto entrare e uscire il ricorrente in quanto lavorava al primo paino dello stabile e che lo sgesso svolgeva mansioni di autista.
Nessuna valenza probatoria può riconoscersi alle dichiarazioni rese dal primo teste di parte ricorrente il sig. , in quanto ha riferito circostanze conosciute de relato. Testimone_1
Alla luce di tali acquisizioni, l'onere probatorio gravante su parte ricorrente relativamente all'accertamento di un rapporto di lavoro full time può essere considerato assolto.
Con riferimento, invece, alla doglianza relativa al superiore inquadramento contrattuale richiesto, principio pacifico in giurisprudenza è quello in base al quale il lavoratore subordinato ha diritto all'inquadramento nell'organizzazione aziendale corrispondente alle mansioni concretamente svolte, indipendentemente dalla qualifica a lui attribuita dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica stessa (in tal senso Cass. sente n. 5005/92; n. 54/90).
Analogamente, orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, è quello in base al quale, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione di qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (in tal senso Cass., sent. n. 5128/07; 4791/04;
3446/04). Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di avere svolto mansioni riconducibili al 6°livello del
CCNL invocato e precisamente autista - addetto al magazzino.
Orbene, risulta opportuno precisare che parte ricorrente ha invocato l'applicazione del CCNL merci e Logistica;
tuttavia, dal contratto di assunzione depositato da parte resistente si evince che quest'ultima ha fatto riferimento, per la regolamentazione del trattamento economico e normativo, al
CCNL per il settore terziario distribuzione e servizi. Di conseguenza, il Giudicante, nell'esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., ha acquisito in corso di causa il predetto CCNL e le annesse tabelle retributive, onerando parte ricorrente al loro deposito.
Ciò posto, premesso che l'onere della prova in ordine allo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento ricevuto grava su parte attrice, deve rilevarsi l'univocità delle dichiarazioni dei testi escussi dal cui contenuto è emersa la riconducibilità delle mansioni svolte a quelle del 6° livello del CCNL Distribuzione e Servizi a cui “appartengono i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze pratiche e cioè: conducente di motofurgone”.
La teste ha riferito all'udienza del 18 settembre 2024 che: “Il ricorrente era Testimone_2 autista… Era lui a caricare la merce che doveva consegnare. Posso affermare questa circostanza in quanto l'ho visto talvolta caricare la merce da consegnare” …. Di ugual tenore quanto dichiarato dal teste , escusso all'udienza del 04.02.2025, che riferito: “.. era addetto al carico e allo Tes_3 scarico delle merci, oltre che delle attività di magazzino;
inoltre portava il furgone per lo scarico di merci alimentari, presso i vari punti vendita”.
Alla luce di tali dichiarazioni appare congruo l'inquadramento del ricorrente nel 6° livello del CCNL di settore e richiesto da parte ricorrente, cui appartengono i “lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze pratiche e precisamente: conducente di motofurgone;
mentre del tutto riduttivo appare l'inquadramento nel VII livello, cui appartengono, invece, i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia, che non necessitano di particolari conoscenze o professionalità tecnico-pratiche. Del resto, lo svolgimento delle mansioni di autista emerge dallo stesso contratto di lavoro e dagli stessi prospetti paga agli atti, dove, nel riquadro relativo alle mansioni, si indica la mansione di autista.
Pertanto, la domanda circa l'avvenuto svolgimento di mansioni riconducibili al 6° lvello del CCNL superiori e il conseguente diritto a differenze retributive non può che essere accolta.
Per ciò che concerne, invece, le differenze retributive rivendicate a titolo di lavoro straordinario, avendo allegato di avere continuativamente osservato un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali a fronte delle 25 ore settimanali come stabilite in contratto, va dato atto dell'orientamento costante della Suprema Corte in base al quale: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (Sez. L, Sentenza n. 1389 del
29/01/2003 Presidente: Mercurio E. Estensore: Capitanio N. P.M. Gialanella A.)
Sempre in tale prospettiva, la Cassazione ha di recente affermato: “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre
l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”. (Nella specie, ai ricorrenti, dipendenti dell'Autorità portuale di Savona, era convenzionalmente riconosciuto in busta paga un monte ore di straordinario a prescindere dall'effettivo svolgimento della maggiore prestazione, mentre in base alla disciplina recata dal r.d.l.
15 marzo 1923, n. 692 sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, sebbene detta disciplina imponesse di considerare ore straordinarie solo quelle realmente compiute;
la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva disatteso la domanda per il maggior compenso derivante dall'applicazione della disciplina di fonte legale, a motivo della assenza di ogni prova sull'effettivo svolgimento della prestazione) Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009
Presidente: Roselli F. Estensore: Roselli F. Relatore: Roselli F. P.M. . CP_3
Orbene, con riferimento a tale doglianza, alla luce delle deposizioni rese dai testi di parte ricorrente escussi, non può non evidenziarsi quanto segue. Iniziando dalle testimonianze rese dal teste di parte ricorrente, di cui solo uno ex dipendente della resistente, va rilevato che il teste , Testimone_1 nulla ha riferito a riguardo poiché estraneo all'ambiente lavorativo, e, dunque, non a diretta conoscenza dell'orario di lavoro del ricorrente.
Attendibile è risultato, invece, il teste ex dipendente della resistente, in quanto Testimone_3 collega del ricorrente e, dunque, a diretta conoscenza dei fatti di causa, il quale ha confermato quanto allegato e dedotto da parte ricorrente circa gli effettivi orari di lavoro osservati, e cioè dal lunedì al venerdì e dalle ore 8:00 alle 19:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 senza pausa pranzo.
Di contro, non può essere accolta la richiesta del pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, permessi non goduti, non avendo il ricorrente provato l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa nei giorni destinati alla fruizione delle ferie stesse. I testi escussi, infatti, nulla hanno riferito sul punto.
Con riferimento alla domanda del ricorrente relativa alle differenze retributive, a titolo di TFR, retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, parte ricorrente ha dedotto in ricorso di avere percepito l'importo risultante dai prospetti paga, e nulla a titolo di 13^ e 14^ mensilità e Tfr maturato e mensilità di giugno 2020. Al riguardo, deve dirsi che, in linea generale, costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Il datore di lavoro, su cui incombeva l'onere di provare l'esatto adempimento, ha prodotto bonifici bancari, dai quali si evince l'avvenuto pagamento, mensilmente, delle somme nette risultanti dai prospetti paga agli atti.
Tuttavia, tenuto conto, del corretto inquadramento del ricorrente nel 6° livello del CCNL Terziario
Distribuzione e Servizi, dell'orario di lavoro effettivamente osservato, delle retribuzioni risultanti dai prospetti paga allegati, sulla base delle tabelle retributive agli atti, emerge che parte ricorrente è ancora creditrice, nei confronti di parte resistente, della complessiva somma di euro 27.272,96 di cui
€ 2085,92 a titolo di TFR, euro 2489,86 a titolo di differenza sui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità ed euro 8821,17 a titolo di lavoro straordinario, mentre a restante parte della somma complessiva è dovuta alle differenze di retribuzione ordinaria.
Va, infine, respinta la domanda riconvenzionale per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Dalla comunicazione obbligatoria Unilav depositata da parte resistente si evince che il lavoratore ha trasmesso in data 11 giugno 202020, la comunicazione di dimissioni volontarie con decorrenza dal
26 giugno 2020; risulta, pertanto, rispettato il termine di dieci giorni di calendario previsto dall'art. 50 del CCNL Terziario, per i lavoratori del 6° e /à livello con anzianità inferiore ai cinque anni.
Quanto alle spese, l'esito globale della stessa giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.
Il residuo segue la soccombenza sulla base dei parametri minimi, data la non complessità delle questioni e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accertata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal
30.10.2018 al 20.06.2020, condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 27.272,96 di cui euro 2.085,92 a titolo di TFr maturato, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme via via rivalutate dal dì della maturazione dei singoli crediti a soddisfo effettivo;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento del residuo, liquidato in complessivi euro 2314,50, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini