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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro n. 2995/25 R.Gen.
Il Giudice designato dr. LE DI PIETRO nella causa
T R A
(nata ad [...] – RM – il 7.5.1964), Parte_1 elettivamente domiciliata in Arsoli (RM), via Roma n. 2, presso lo studio dell'Avv.
AN RI che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca, in virtù di delega in atti convenuto all'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella della Corte dei Conti;
compensa interamente, tra le parti, le spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.5.2025, - esponendo Parte_1
di essere stata coniugata con (deceduto il 14.9.2023) e di aver Persona_1 presentato all' in data 17.10.2023 domanda amministrativa per il CP_1
riconoscimento della pensione ai superstiti - ha convenuto in giudizio l' CP_1 chiedendo l'accertamento del suo diritto alla predetta prestazione e la conseguente condanna dell'Istituto al pagamento del trattamento previdenziale.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito – tra l'altro - il difetto CP_1 di giurisdizione del giudice ordinario.
1 L'eccezione dell' è fondata. CP_1
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni ex artt. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (S.U. 14.06.05 n. 12722, 18.03.99 n. 152,
16.01.03 n. 573). In particolare, la giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei
Conti sul rapporto pensionistico implica l'appartenenza alla medesima giurisdizione sia delle controversie concernenti l'accertamento del diritto, che quelle riguardanti la sua quantificazione, sia il diritto alla rivalutazione ed agli interessi su crediti per pensioni ed anche la domanda di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo pensionistico (cfr. S.U. 31.01.08 n. 2298 e 5.98.94
n. 7268, nonché S.U. 28.10.98 n.10732 e 23.01.95 n. 762).
Ciò si riverbera anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, l'erede rivendichi il diritto – a seguito della morte del pubblico dipendente titolare – al trattamento pensionistico in suo favore.
Risulta documentato ed incontroverso, infatti, che il dante causa dell'odierna ricorrente fosse un dipendente del Ministero della Cultura e versasse contributi alla relativa gestione pubblica.
Di conseguenza, tale domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei
Conti e va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Considerato che la presente statuizione prescinde dalla valutazione della fondatezza nel merito del ricorso, deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Tivoli, 2.12.2025.
Il giudice
LE Di PI
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