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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2024, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza
composta dai sigg.ri Magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Raffaella Della Vista Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25 gennaio 2024
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2070/2015 R.G. sez. lav. vertente
tra
(21/1/1968), rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Giuliano, in virtù di Parte_1 mandato in atti, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli al Corso
Lucci n. 121,
Appellante e
in persona del legale Controparte_1 rapp. p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del Per_1
23.12.2011 rep. 77778, dall'Avv. Mauro Elberti e con lo stesso elettivamente domiciliato presso la sede in Napoli CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del
Lavoro, n. 11719 del 9/12/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello depositato in data 8/6/2015, impugnava la sentenza in Parte_1
oggetto, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva condannato l' al pagamento in suo favore della somma di € 757,32, oltre interessi e 1/3 delle spese di CP_1 giudizio, accogliendo solo parzialmente la domanda volta ad ottenere la condanna dell' , quale CP_1 gestore del Fondo di garanzia, al pagamento della somma di € 12.393,32 a titolo di residuo TFR, ex art. 2 della L. 297/1982, nonché l'ulteriore somma di € 1045,61 quale importo dovuto a titolo di differenza rispetto a quanto già erogato dall' a titolo di tre mensilità, sul presupposto di essere CP_1 stato ammesso al passivo del fallimento della società cooperativa Organizzazione_1
[...] di Napoli, posta in Liquidazione Coatta Amministrativa, per l'importo di € 31.436,91 di cui
[...]
26.360,40 a titolo di TFR, e di aver ricevuto dall' , quale fondo di garanzia, solo una parte della CP_1 somma spettante .
L'appellante, sulla base di molteplici doglianze si doleva dell'erronea interpretazione normativa sottesa alla domanda operata dal Tribunale, quindi concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'integrale accoglimento del ricorso proposto in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si ricostituiva il contraddittorio e l' ritenendo corretta la motivazione del Tribunale chiedeva CP_1 il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Il giudizio veniva scardinato dal ruolo del precedente relatore ed assegnato a questo G.A. con ordinanza del 9/5/2022.
Alla successiva udienza del 12/12/2022 fissata per la discussione, a seguito della dichiarazione del procuratore di parte appellante del decesso di , il Collegio, con ordinanza in pari Parte_1
data, interrompeva il giudizio.
La Corte, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nel termine di tre mesi dalla data del provvedimento di interruzione e che l'estinzione del giudizio può essere dichiarata anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c, con decreto del 3/11/2023 ha fissato a tale scopo l'udienza del 25/1/2024.
All'udienza odierna, a seguito di trattazione della causa in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., acquisite brevi note del procuratore dell'appellante il quale richiamava la dichiarazione già resa di avvenuto decesso del la Corte ha deciso come da dispositivo in atti. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che il presente giudizio, interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. all'udienza del
12/12/2022 per il decesso dell'appellato, dichiarato dal suo procuratore, non è stato riassunto nel termine di tre mesi dalla data del provvedimento di interruzione.
Ciò comporta l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c. nella nuova formulazione applicabile ai giudizi, come quello in esame, instaurati dal 4/7/2009, e che tale estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Pertanto, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e atteso che la natura della decisione consente di compensare le spese di lite, dispone che rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla dispone in ordine alle spese del grado, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
2 Così deciso, Napoli 25 Gennaio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore
Dr.ssa Raffaella Della Vista
Il Presidente
dr.ssa Raffaella Genovese
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