CASS
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2025, n. 25438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25438 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di TO CI per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento per la verifica del tasso alcolemico di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada (fatto del 17.2.2020). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue: i) violazione di legge in relazione al principio di specialità, avendo la Corte territoriale erroneamente affermato che il reato di cui al comma 7 dell'art. 186 cod. strada non potesse ritenersi assorbito nel più grave reato di cui all'art. 337 cod. pen., separatamente contestato al prevenuto;
ii) mancata concessione del lavoro di pubblica utilità di cui al comma 9 dell'art. 186 cod. strada. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 25438 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 17/06/2025 DE.09ATAT0 IN CANCELLERIA 4.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato nel senso che le condotte del prevenuto di rifiuto (a sottoporsi ad alcoltest) e di resistenza a pubblico ufficiale erano state diverse e separate anche sul piano cronologico, sicché le stesse non potevano considerarsi sovrapponibili, con conseguente impossibilità di configurare l'assorbimento della fattispecie di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada in quella di cui all'art. 337 cod. pen. Invero, la contravvenzione di cui all'art. 186 cit. è reato a condotta istantanea, che si consuma con il rifiuto opposto alla richiesta di accertamento, mentre quello di resistenza a pubblico ufficiale, nel caso, risulta consumato con condotta oggettivamente diversa e successiva (mediante minacce, calci e pugni al mobilio degli uffici della polizia municipale ove l'imputato - dopo il rifiuto - era stato condotto). 4.2. Il secondo motivo lamenta il mancato accoglimento di una richiesta che non risulta sia mai stata presentata in sede di giudizio di merito, sicché la relativa censura è inammissibile in questa sede. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di TO CI per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento per la verifica del tasso alcolemico di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada (fatto del 17.2.2020). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue: i) violazione di legge in relazione al principio di specialità, avendo la Corte territoriale erroneamente affermato che il reato di cui al comma 7 dell'art. 186 cod. strada non potesse ritenersi assorbito nel più grave reato di cui all'art. 337 cod. pen., separatamente contestato al prevenuto;
ii) mancata concessione del lavoro di pubblica utilità di cui al comma 9 dell'art. 186 cod. strada. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 25438 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 17/06/2025 DE.09ATAT0 IN CANCELLERIA 4.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato nel senso che le condotte del prevenuto di rifiuto (a sottoporsi ad alcoltest) e di resistenza a pubblico ufficiale erano state diverse e separate anche sul piano cronologico, sicché le stesse non potevano considerarsi sovrapponibili, con conseguente impossibilità di configurare l'assorbimento della fattispecie di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada in quella di cui all'art. 337 cod. pen. Invero, la contravvenzione di cui all'art. 186 cit. è reato a condotta istantanea, che si consuma con il rifiuto opposto alla richiesta di accertamento, mentre quello di resistenza a pubblico ufficiale, nel caso, risulta consumato con condotta oggettivamente diversa e successiva (mediante minacce, calci e pugni al mobilio degli uffici della polizia municipale ove l'imputato - dopo il rifiuto - era stato condotto). 4.2. Il secondo motivo lamenta il mancato accoglimento di una richiesta che non risulta sia mai stata presentata in sede di giudizio di merito, sicché la relativa censura è inammissibile in questa sede. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2025