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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/09/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice dott.ssa Elisa Bertillo ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1641 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico NASO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n.
12
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato per il convenuto come docente in forza di molteplici contratti a tempo CP_1 determinato dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico 2005/2006 e di essere stata immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato in data 1 settembre 2006, ha chiesto al Tribunale di:
«
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riallineamento della propria carriera ai sensi dell'art.4, comma 3, d.P.R. 399/88 e, quindi, al riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio riconosciuta ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera
E PER L'EFFETTO
2. CONDANNARE l'Amministrazione resistente a riallineare la carriera della ricorrente ai sensi dell'art.4, comma 3, d.P.R. 399/88
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal
01.01.2020, a da altra data ritenuta di Giustizia, nello scaglione stipendiale 15-20 anni con la qualifica di
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
“Docente di scuola primaria” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 18 mesi 4, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal
01.09.2022, a da altra data ritenuta di Giustizia, nello scaglione stipendiale 21-27 anni con la qualifica di
“Docente di scuola primaria” a seguito del recupero dell'anzianità ai soli fini economici, con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 21, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 3.789,20, oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito del riallineamento della carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. relativo al personale Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato».
Regolarmente citato, il si è costituito ed ha eccepito, in via preliminare, il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva, e chiesto, nel merito, il rigetto, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve ricordarsi che nelle controversie tra pubblica amministrazione-datrice di lavoro e lavoratore che abbiano ad oggetto la richiesta di pagamento di emolumenti legittimato passivo o attivo è pur sempre il soggetto datore di lavoro, seppure gli oneri economici facciano capo a soggetti terzi (come nel caso del pubblico impiego ove materialmente la retribuzione viene corrisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite le direzioni territoriali del tesoro competenti). Il datore di lavoro è pur sempre l'unico responsabile dei profili patrimoniali relativi al rapporto di lavoro, seppure gli stessi materialmente facciano capo ad un altro soggetto, il quale tuttavia, risulta estraneo al rapporto di lavoro e dunque al giudizio che dal rapporto di lavoro deriva, con conseguente legittimazione passiva del convenuto e rigetto della CP_1 relativa eccezione dallo stesso proposta.
2. Nel merito, osserva, innanzitutto, il Giudice che la ricorrente non ha contestato la legittimità del decreto con il quale, a seguito della sua assunzione a tempo indeterminato, il CP_2 ha provveduto alla ricostruzione della propria carriera (cfr. doc. n. 3 fasc. ric.) in applicazione delle regole dettate dall'art. 485, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 secondo cui «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo» nonché dall'art. 489 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (come interpretato dall'art. 11, comma 14, della l. 124/99) a mente del quale, ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 485 cit., il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (questione sulla quale, come noto, si pongono problemi di compatibilità delle citate disposizioni di legge con l'ordinamento comunitario ed, in particolare, con quanto stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.99 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE; sul punto cfr. Corte Giustizia CE, 20 settembre 2018, C 466/17, Motter
Corte Giustizia CE 8 maggio 2019, C 494/17, Rossato nonché Cassazione civile sez. lav., Per_1
28/11/2019, n.31149).
2.1. Neppure parte ricorrente ha articolato, nel presente giudizio, una domanda volta ad ottenere l'accertamento, anche ai fini retributivi, del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata negli anni in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato previa disapplicazione dell'art. 526 del d.lgs. 297/74 secondo cui «al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo», invocando la tutela antidiscriminatoria sancita dall'ordinamento comunitario e lamentando una violazione della citata clausola 4.
2.2. Dall'esplicito tenore dell'atto introduttivo del giudizio emerge, invece, che la ricorrente – fermo ed incontestato il decreto di ricostruzione della carriera – ha inteso, soltanto, richiedere l'applicazione della normativa vigente in tema di ricostruzione di carriera del personale docente e, in particolare, dell'art. 4, comma 3, d.P.R. 399/88 secondo cui «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei
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conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
3. Così correttamente individuati la causa petendi ed il petitum della presente controversia, deve dirsi che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88 l'anzianità utile ai soli fini economici è utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali.
3.1. Alla luce del chiaro disposto normativo, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine al diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento, dal 1° gennaio 2020 (al maturarsi di 18 anni di anzianità), dell'anzianità utile ai soli fini economici (pari a mesi 4) ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
3.2. Pertanto, dal 1 gennaio 2020 doveva essere riconosciuta alla ricorrente l'anzianità di 18 anni e 4 mesi (anziché l'anzianità di soli 18 anni) e l'aumento stipendiale previsto per l'anzianità pari ad anni 21 doveva essere riconosciuto già a far data dall'1 settembre 2022.
4. Rilevato che il , costituendosi, non ha contestato che lo stipendio non sia CP_2 stato correttamente corrisposto alla lavoratrice sulla base dell'anzianità da riconoscere ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. 399/88, e che l'eccezione di prescrizione dallo stesso proposta è infondata avevo la parte ricorrente richiesto differenze retributive maturate solo a partire dal gennaio 2022, deve essere accolta anche la domanda di pagamento delle differenze retributive nella misura indicata nei conteggi formulati da parte attrice, anch'essi non contestati dal . CP_2
5. Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere dichiarato il diritto della lavoratrice al riconoscimento dell'anzianità di 18 anni e 4 mesi dal 1 gennaio 2020 e dell'aumento stipendiale previsto per l'anzianità pari ad anni 21 dal 1 settembre 2022, e il deve essere CP_2 condannato al pagamento in suo favore delle differenze retributive, maturate fino alla data del 19 luglio 2024, pari alla complessiva somma di euro 3.789,20, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo (dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico).
6. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92
c.p.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto della serialità del contenzioso;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento - vanno poste a carico del convenuto. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si CP_1 fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratisi antistatario.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di 18 anni ed 4 mesi dall'1 gennaio 2020 e dell'aumento stipendiale previsto per l'anzianità pari ad anni
21 dall'1 settembre 2022 e, per l'effetto, condanna il al pagamento in suo favore della somma CP_2 di euro 3.789,20, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
3. - condanna il al pagamento della metà delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_2
€ 1.955,00 di cui € 1.700,00 per compensi ed € 255,00 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 18 settembre 2025
GIUDICE
Elisa Bertillo
5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice dott.ssa Elisa Bertillo ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1641 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico NASO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n.
12
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato per il convenuto come docente in forza di molteplici contratti a tempo CP_1 determinato dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico 2005/2006 e di essere stata immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato in data 1 settembre 2006, ha chiesto al Tribunale di:
«
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riallineamento della propria carriera ai sensi dell'art.4, comma 3, d.P.R. 399/88 e, quindi, al riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio riconosciuta ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera
E PER L'EFFETTO
2. CONDANNARE l'Amministrazione resistente a riallineare la carriera della ricorrente ai sensi dell'art.4, comma 3, d.P.R. 399/88
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal
01.01.2020, a da altra data ritenuta di Giustizia, nello scaglione stipendiale 15-20 anni con la qualifica di
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
“Docente di scuola primaria” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 18 mesi 4, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal
01.09.2022, a da altra data ritenuta di Giustizia, nello scaglione stipendiale 21-27 anni con la qualifica di
“Docente di scuola primaria” a seguito del recupero dell'anzianità ai soli fini economici, con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 21, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 3.789,20, oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito del riallineamento della carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. relativo al personale Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato».
Regolarmente citato, il si è costituito ed ha eccepito, in via preliminare, il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva, e chiesto, nel merito, il rigetto, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve ricordarsi che nelle controversie tra pubblica amministrazione-datrice di lavoro e lavoratore che abbiano ad oggetto la richiesta di pagamento di emolumenti legittimato passivo o attivo è pur sempre il soggetto datore di lavoro, seppure gli oneri economici facciano capo a soggetti terzi (come nel caso del pubblico impiego ove materialmente la retribuzione viene corrisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite le direzioni territoriali del tesoro competenti). Il datore di lavoro è pur sempre l'unico responsabile dei profili patrimoniali relativi al rapporto di lavoro, seppure gli stessi materialmente facciano capo ad un altro soggetto, il quale tuttavia, risulta estraneo al rapporto di lavoro e dunque al giudizio che dal rapporto di lavoro deriva, con conseguente legittimazione passiva del convenuto e rigetto della CP_1 relativa eccezione dallo stesso proposta.
2. Nel merito, osserva, innanzitutto, il Giudice che la ricorrente non ha contestato la legittimità del decreto con il quale, a seguito della sua assunzione a tempo indeterminato, il CP_2 ha provveduto alla ricostruzione della propria carriera (cfr. doc. n. 3 fasc. ric.) in applicazione delle regole dettate dall'art. 485, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 secondo cui «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo» nonché dall'art. 489 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (come interpretato dall'art. 11, comma 14, della l. 124/99) a mente del quale, ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 485 cit., il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (questione sulla quale, come noto, si pongono problemi di compatibilità delle citate disposizioni di legge con l'ordinamento comunitario ed, in particolare, con quanto stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.99 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE; sul punto cfr. Corte Giustizia CE, 20 settembre 2018, C 466/17, Motter
Corte Giustizia CE 8 maggio 2019, C 494/17, Rossato nonché Cassazione civile sez. lav., Per_1
28/11/2019, n.31149).
2.1. Neppure parte ricorrente ha articolato, nel presente giudizio, una domanda volta ad ottenere l'accertamento, anche ai fini retributivi, del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata negli anni in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato previa disapplicazione dell'art. 526 del d.lgs. 297/74 secondo cui «al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo», invocando la tutela antidiscriminatoria sancita dall'ordinamento comunitario e lamentando una violazione della citata clausola 4.
2.2. Dall'esplicito tenore dell'atto introduttivo del giudizio emerge, invece, che la ricorrente – fermo ed incontestato il decreto di ricostruzione della carriera – ha inteso, soltanto, richiedere l'applicazione della normativa vigente in tema di ricostruzione di carriera del personale docente e, in particolare, dell'art. 4, comma 3, d.P.R. 399/88 secondo cui «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei
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conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
3. Così correttamente individuati la causa petendi ed il petitum della presente controversia, deve dirsi che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88 l'anzianità utile ai soli fini economici è utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali.
3.1. Alla luce del chiaro disposto normativo, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine al diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento, dal 1° gennaio 2020 (al maturarsi di 18 anni di anzianità), dell'anzianità utile ai soli fini economici (pari a mesi 4) ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
3.2. Pertanto, dal 1 gennaio 2020 doveva essere riconosciuta alla ricorrente l'anzianità di 18 anni e 4 mesi (anziché l'anzianità di soli 18 anni) e l'aumento stipendiale previsto per l'anzianità pari ad anni 21 doveva essere riconosciuto già a far data dall'1 settembre 2022.
4. Rilevato che il , costituendosi, non ha contestato che lo stipendio non sia CP_2 stato correttamente corrisposto alla lavoratrice sulla base dell'anzianità da riconoscere ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. 399/88, e che l'eccezione di prescrizione dallo stesso proposta è infondata avevo la parte ricorrente richiesto differenze retributive maturate solo a partire dal gennaio 2022, deve essere accolta anche la domanda di pagamento delle differenze retributive nella misura indicata nei conteggi formulati da parte attrice, anch'essi non contestati dal . CP_2
5. Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere dichiarato il diritto della lavoratrice al riconoscimento dell'anzianità di 18 anni e 4 mesi dal 1 gennaio 2020 e dell'aumento stipendiale previsto per l'anzianità pari ad anni 21 dal 1 settembre 2022, e il deve essere CP_2 condannato al pagamento in suo favore delle differenze retributive, maturate fino alla data del 19 luglio 2024, pari alla complessiva somma di euro 3.789,20, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo (dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico).
6. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92
c.p.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto della serialità del contenzioso;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento - vanno poste a carico del convenuto. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si CP_1 fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratisi antistatario.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di 18 anni ed 4 mesi dall'1 gennaio 2020 e dell'aumento stipendiale previsto per l'anzianità pari ad anni
21 dall'1 settembre 2022 e, per l'effetto, condanna il al pagamento in suo favore della somma CP_2 di euro 3.789,20, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
3. - condanna il al pagamento della metà delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_2
€ 1.955,00 di cui € 1.700,00 per compensi ed € 255,00 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 18 settembre 2025
GIUDICE
Elisa Bertillo
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