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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14339/2024 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Bianco Alessandra, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
17/09/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 447 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29.10.2019 e il 08.02.2021. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 10/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e siano Persona_3 Persona_4 affidati congiuntamente a entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre non collocatario possa vedere i figli liberamente, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici/ricreativi dei minori. In mancanza di accordo possa comunque vedere i figli un giorno a settimana, dall'uscita da scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera alle 21.00; 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con l'altro genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni nelle vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali e le altre ricorrenze importanti per la famiglia (compleanni e ricorrenze…).
DISPONE che la casa familiare cointestata sita in Torino, via Natale Palli n. 65, venga assegnata alla moglie dandosi atto che il sig. se ne è già allontanato;
Pt_2
DÀ ATTO che i coniugi – ai fini di definire la crisi coniugale - convengono il trasferimento della quota (50%) di proprietà del sig. alla sig.ra con assunzione da parte di quest'ultima dell'onere Pt_2 Pt_1 integrale di pagamento delle rate di mutuo ancora da versare a far data dall'atto di trasferimento della proprietà da perfezionarsi entro due anni dall'omologa delle presenti condizioni di separazione (si allega atto di acquisto della casa e atto di mutuo). La sig.ra contestualmente libererà il sig. Pt_1 Pt_2 dall'obbligo di garanzia dei pagamenti nei confronti della banca mutuataria.
Descrizione dell'immobile: pagina 2 di 4 unità immobiliare facente parte dello stabile di civile abitazione sito in Comune di TORINO (TO), con accessi da Via Roccavione civico numero 84 (ottantaquattro) - scala C, angolo Via Natale Palli civici numeri 63 (sessantatre) - scala A e 65 (sessantacinque) - scala B, e precisamente: con accesso da Via Natale Palli civico numero 65 (sessantacinque), scala B:
- (sesto fuori terra): un alloggio composto di ingresso, due camere, tinello, Persona_5 cucinino, disimpegno e servizio, distinto con il numero 33 (trentatré) e tinteggiato in giallo nella pianta del relativo piano compresa nella planimetria allegata al regolamento di condominio, confinante con: cortile, condominio di Via Roccavione n. 84, Via Natale Palli, altro alloggio del piano, vano ascensore, pianerottolo e vano scala;
si precisa che all'alloggio sopra descritto spetta l'uso esclusivo della soffitta soprastante l'alloggio stesso;
- : un locale ad uso cantina, distinto con il numero 14 (quattordici) nella Parte_3 pianta del relativo piano compresa nella planimetria sopra citata, confinante con: corridoio comune, altra cantina, sottosuolo di Via Natale Palli, altra cantina.
Quanto sopra descritto risulta censito all'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati del Comune di
TORINO, come segue:
- Foglio 1107 - n. 112 - sub. 24- 6 VIA PALLI NATALE n. 65 – Piano 5 - zona cens.
2 - cat. A/3 - cl. 4
- va ni 4,5 - Superficie Catastale mq. 82 - R.C. Euro 825,04.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Citroen C3 tg GL006VP (già tg FJ726RC) cointestata verrà volturata interamente a nome della sig.ra con onere di proseguire al 50% ciascuno Pt_1 nel pagamento delle rate del finanziamento acceso al momento dell'acquisto sino ad estinzione. Volture e pratiche sui finanziamenti sono da perfezionarsi entro due anni dall'omologa delle presenti condizioni di separazione.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Pt_2 Pt_1 somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà Pt_1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
DISPONE che il sig. tenga a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Pt_2 secondo il protocollo sulle spese straordinarie intercorso tra il COA e il Tribunale di Torino 15.03.2016, conosciuto dalle parti e da intendersi integralmente richiamato.
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti e non riconoscono reciproci obblighi di mantenimento;
sono già titolari di conti correnti bancari intestati separatamente a ciascuno di essi e non avanzano reciproche pretese sulle giacenze/investimenti su di essi accreditati.
DÀ ATTO che i coniugi concedono sin d'ora il loro consenso al rilascio del passaporto per se stessi e per i minori.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14339/2024 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Bianco Alessandra, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
17/09/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 447 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29.10.2019 e il 08.02.2021. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 10/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e siano Persona_3 Persona_4 affidati congiuntamente a entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre non collocatario possa vedere i figli liberamente, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici/ricreativi dei minori. In mancanza di accordo possa comunque vedere i figli un giorno a settimana, dall'uscita da scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera alle 21.00; 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con l'altro genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni nelle vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali e le altre ricorrenze importanti per la famiglia (compleanni e ricorrenze…).
DISPONE che la casa familiare cointestata sita in Torino, via Natale Palli n. 65, venga assegnata alla moglie dandosi atto che il sig. se ne è già allontanato;
Pt_2
DÀ ATTO che i coniugi – ai fini di definire la crisi coniugale - convengono il trasferimento della quota (50%) di proprietà del sig. alla sig.ra con assunzione da parte di quest'ultima dell'onere Pt_2 Pt_1 integrale di pagamento delle rate di mutuo ancora da versare a far data dall'atto di trasferimento della proprietà da perfezionarsi entro due anni dall'omologa delle presenti condizioni di separazione (si allega atto di acquisto della casa e atto di mutuo). La sig.ra contestualmente libererà il sig. Pt_1 Pt_2 dall'obbligo di garanzia dei pagamenti nei confronti della banca mutuataria.
Descrizione dell'immobile: pagina 2 di 4 unità immobiliare facente parte dello stabile di civile abitazione sito in Comune di TORINO (TO), con accessi da Via Roccavione civico numero 84 (ottantaquattro) - scala C, angolo Via Natale Palli civici numeri 63 (sessantatre) - scala A e 65 (sessantacinque) - scala B, e precisamente: con accesso da Via Natale Palli civico numero 65 (sessantacinque), scala B:
- (sesto fuori terra): un alloggio composto di ingresso, due camere, tinello, Persona_5 cucinino, disimpegno e servizio, distinto con il numero 33 (trentatré) e tinteggiato in giallo nella pianta del relativo piano compresa nella planimetria allegata al regolamento di condominio, confinante con: cortile, condominio di Via Roccavione n. 84, Via Natale Palli, altro alloggio del piano, vano ascensore, pianerottolo e vano scala;
si precisa che all'alloggio sopra descritto spetta l'uso esclusivo della soffitta soprastante l'alloggio stesso;
- : un locale ad uso cantina, distinto con il numero 14 (quattordici) nella Parte_3 pianta del relativo piano compresa nella planimetria sopra citata, confinante con: corridoio comune, altra cantina, sottosuolo di Via Natale Palli, altra cantina.
Quanto sopra descritto risulta censito all'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati del Comune di
TORINO, come segue:
- Foglio 1107 - n. 112 - sub. 24- 6 VIA PALLI NATALE n. 65 – Piano 5 - zona cens.
2 - cat. A/3 - cl. 4
- va ni 4,5 - Superficie Catastale mq. 82 - R.C. Euro 825,04.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Citroen C3 tg GL006VP (già tg FJ726RC) cointestata verrà volturata interamente a nome della sig.ra con onere di proseguire al 50% ciascuno Pt_1 nel pagamento delle rate del finanziamento acceso al momento dell'acquisto sino ad estinzione. Volture e pratiche sui finanziamenti sono da perfezionarsi entro due anni dall'omologa delle presenti condizioni di separazione.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Pt_2 Pt_1 somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà Pt_1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
DISPONE che il sig. tenga a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Pt_2 secondo il protocollo sulle spese straordinarie intercorso tra il COA e il Tribunale di Torino 15.03.2016, conosciuto dalle parti e da intendersi integralmente richiamato.
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti e non riconoscono reciproci obblighi di mantenimento;
sono già titolari di conti correnti bancari intestati separatamente a ciascuno di essi e non avanzano reciproche pretese sulle giacenze/investimenti su di essi accreditati.
DÀ ATTO che i coniugi concedono sin d'ora il loro consenso al rilascio del passaporto per se stessi e per i minori.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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