Art. 16. Comando e conduzione dei mezzi subacquei 1. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia, il comandante dei mezzi subacquei non militari battenti bandiera italiana destinati al trasporto di persone o merci o con equipaggio a bordo deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, riferita al comando di mezzi subacquei, aggiuntiva rispetto a quella richiesta per il comando di navi battenti bandiera italiana.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia, colui che conduce o, comunque, controlla mezzi subacquei non militari senza equipaggio, anche autonomi, dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati:
a) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 1;
b) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 2.
4. Chiunque assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei in assenza della speciale qualificazione professionale prevista dal presente articolo e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 12.000 euro. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 26.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al comma 4, si applicano i criteri previsti dall' articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell' articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante: «Modifiche al sistema penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981:
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.».
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia, colui che conduce o, comunque, controlla mezzi subacquei non militari senza equipaggio, anche autonomi, dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati:
a) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 1;
b) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 2.
4. Chiunque assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei in assenza della speciale qualificazione professionale prevista dal presente articolo e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 12.000 euro. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 26.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al comma 4, si applicano i criteri previsti dall' articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell' articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante: «Modifiche al sistema penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981:
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.».