Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
Alla stregua della sentenza della Corte cost. n. 374 del 2002, l'art. 68, comma quinto, della legge n. 388 del 2000, il quale prevede che l'art. 3, comma sesto, del D.L. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni in legge n. 863 del 1984, va interpretato nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, non lede valori o interessi costituzionalmente protetti, mirando il carattere retroattivo dell'intervento legislativo in esame ad evitare il prolungamento di una situazione di incertezza, per le rilevanti dimensioni del contenzioso in atto e la gravità dei suoi riflessi sulla spesa previdenziale. Ne consegue la incompatibilità tra la normativa sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e quella sulla riduzione delle aliquote contributive per i contratti di formazione e lavoro.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7696 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARTONE Sergio - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. MAIORANO F. Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SINCROTONE TRIESTE CONSORTILE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo Studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIRELLA GRECO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 256/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 22/06/00 R.G.N. 11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 8-22 giugno 2000, la Corte d'Appello di Trieste, decidendo sull'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del locale Tribunale che aveva ritenuto legittima la applicazione della fiscalizzazione degli oneri sociali nei confronti dei lavoratori assunti dalla Sincrotrone Trieste Società consortile per azioni con contratto di formazione e lavoro, condannava l'INPS a pagare sulla somma dovuta in restituzione alla società gli interessi di mora al tasso legale solo dalla data della presentazione della domanda amministrativa, così accogliendo il secondo motivo di appello. In ordine al primo motivo di appello, con il quale si riproponeva la tesi della incompatibilità della fiscalizzazione degli oneri sociali e della riduzione dei contributi per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, la Corte d'Appello richiamava la giurisprudenza di questa Corte che, con orientamento consolidato, aveva ritenuto la piena compatibilità tra i due istituti, in considerazione delle diverse finalità cui gli stessi sono ispirati. Avverso tale decisione l'INPS ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da un unico motivo.
Resiste la società con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 48 del 1988 e successive proroghe e modificazioni in relazione alla legge n. 863 del 1984 ed alla legge n. 291 del 1988 e successive proroghe e modificazioni, nonché vizi di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Le due normative di legge, quella sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e l'altra sull'abbattimento delle aliquote contributive per i contratti di formazione e lavoro, ad avviso dell'Istituto ricorrente, non sono tra loro compatibili, avendo entrambi la stessa funzione, quella di agevolare e incrementare l'occupazione giovanile.
Il ricorso deve essere accolto.
Con sentenza n. 374 del 10-23 luglio 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, sollevata, tra l'altro, da questa Corte con ordinanza del 9 maggio 2001 in sede di esame del ricorso proposto dall'INPS contro la s.p.a. P.S.A. Pirelli Sistemi Antivibranti, in una controversia avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'INPS per contributi non versati per effetto della cumulativa applicazione, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, delle riduzioni di aliquota contributiva e della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Il legislatore del 2000 è intervenuto sulle disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, modificate ed in gran parte abrogate, stabilendo che la disciplina del contratto di formazione e lavoro deve essere interpretata - secondo una delle possibili letture del testo originario - nel senso della inapplicabilità della fiscalizzazione (art. 68 comma 5 della legge n. 388 del 2000). Con la decisione sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha escluso che la norma denunciata sia irragionevole o leda comunque valori ed interessi costituzionalmente protetti: "il carattere retroattivo di tale intervento mira ad evitare il prolungamento dell'incertezza, per le rilevanti dimensioni del contenzioso in corso e la gravità dei suoi riflessi sulla spesa previdenziale". Tenuto conto di tale pronuncia, poiché dagli argomenti proposti dalla controricorrente non emergono nuovi profili di illegittimità costituzionale delle norme già richiamate (in buona sostanza la società resistente ritiene che il comma 5 dell'art. 68 della legge n. 388 del 2000 sia stato emanato solo per esigenze economiche e di cassa della Pubblica Amministrazione), il ricorso dell'Istituto deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003