Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°844 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNO ROSANNA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31/01/2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e CP_1
spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente è affetta effettivamente da “rizoartrosi bilaterale” e che la stessa sia da considerarsi professionale essendo etiologicamente determinata dall'attività lavorativa di “banconista”, tuttavia il
CTU anche a seguito del supplemento di perizia disposto in conseguenza del deposito di sopraggiunta documentazione ha ritenuto che il danno biologico dalla stessa determinato possa essere valutato in
Trattandosi di un grado di inabilità inferiore al minimo indennizzabile, la domanda attorea, quindi, non può ritenersi fondata.
Le spese possono essere compensate in considerazione della sussistenza della patologia dedotta ad etiologia professionale anche se in misura inferiore al minimo indennizzabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. condanna, parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in € 800,00, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Taranto, 13.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
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