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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/10/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 12340/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to SACCONE FABIO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in Controparte_1 persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. MIELE GIANMARCO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.10. 2024 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 381/2024, notificato il 27.8.2024 con cui gli si intimava il pagamento della somma di
€ 78.948,47 oltre spese ed interessi, in favore della Parte_2
a titolo di contributi obbligatori omessi nei periodi indicati nel ricorso monitorio.
[...]
Parte ricorrente eccepiva la improcedibilità per mancato espletamento della mediazione e la prescrizione dei crediti vantati dalla CP_1
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio parte resistente chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Invitata parte ricorrente ad interloquire sulla tempestività dell'opposizione e disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è inammissibile per tardività. Va precisato in primo luogo che come chiarito dalla SC a Sezioni Unite con la sentenza n.
2145/21 (di cui la sentenza n. 2034/2020 citata da parte ricorrente nelle sue note costituisce la rimessione al Presidente prodromica alla pronuncia) si applica la sospensione dei termini processuali (art. 1 legge 742/1969), se hanno ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria;
non si applica la sospensione dei termini processuali (art. 3 legge 742/1969), se hanno ad oggetto la violazione delle disposizioni consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva.
In tale ultimo caso, infatti, si tratta di controversie che rientrano tra quelle indicate dagli artt.
409 e 442 c.p.c.
Nel caso che ci occupa, trattandosi di totale omissione contributiva, trova applicazione l'esclusione dalla sospensione prevista dall'art. 3 citato.
Ciò posto va altresì osservato che la tardività dell'opposizione è rilevabile d'ufficio qualora dall'esame degli atti sia desumibile sia il dies a quo che il diesa ad quem.
Nel caso di specie l'opposizione risulta depositata il 10.10.2024, a fronte del decreto notificato, per stessa ammissione del ricorrente, in data 27.8.2024; ne consegue che l'opposizione risulta proposta a 44 giorni dalla notificazione del decreto, oltre quindi il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 645 c.p.c.
La pronuncia è ovviamente assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni.
Il ricorso in opposizione va quindi dichiarato inammissibile ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. MA Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione per tardività; conferma il decreto ingiuntivo impugnato che dichiara esecutivo. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2100,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge
Aversa 4.10.2025 Il Giudice
Pres. MA Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 12340/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to SACCONE FABIO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in Controparte_1 persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. MIELE GIANMARCO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.10. 2024 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 381/2024, notificato il 27.8.2024 con cui gli si intimava il pagamento della somma di
€ 78.948,47 oltre spese ed interessi, in favore della Parte_2
a titolo di contributi obbligatori omessi nei periodi indicati nel ricorso monitorio.
[...]
Parte ricorrente eccepiva la improcedibilità per mancato espletamento della mediazione e la prescrizione dei crediti vantati dalla CP_1
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio parte resistente chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Invitata parte ricorrente ad interloquire sulla tempestività dell'opposizione e disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è inammissibile per tardività. Va precisato in primo luogo che come chiarito dalla SC a Sezioni Unite con la sentenza n.
2145/21 (di cui la sentenza n. 2034/2020 citata da parte ricorrente nelle sue note costituisce la rimessione al Presidente prodromica alla pronuncia) si applica la sospensione dei termini processuali (art. 1 legge 742/1969), se hanno ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria;
non si applica la sospensione dei termini processuali (art. 3 legge 742/1969), se hanno ad oggetto la violazione delle disposizioni consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva.
In tale ultimo caso, infatti, si tratta di controversie che rientrano tra quelle indicate dagli artt.
409 e 442 c.p.c.
Nel caso che ci occupa, trattandosi di totale omissione contributiva, trova applicazione l'esclusione dalla sospensione prevista dall'art. 3 citato.
Ciò posto va altresì osservato che la tardività dell'opposizione è rilevabile d'ufficio qualora dall'esame degli atti sia desumibile sia il dies a quo che il diesa ad quem.
Nel caso di specie l'opposizione risulta depositata il 10.10.2024, a fronte del decreto notificato, per stessa ammissione del ricorrente, in data 27.8.2024; ne consegue che l'opposizione risulta proposta a 44 giorni dalla notificazione del decreto, oltre quindi il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 645 c.p.c.
La pronuncia è ovviamente assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni.
Il ricorso in opposizione va quindi dichiarato inammissibile ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. MA Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione per tardività; conferma il decreto ingiuntivo impugnato che dichiara esecutivo. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2100,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge
Aversa 4.10.2025 Il Giudice
Pres. MA Pezzullo