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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11130 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65087/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65087/2022
Oggi 23 luglio 2025 ad ore 10.17 innanzi alla dott.ssa UC BR, sono comparsi:
per parte appellante è presente l'Avv Alberto Sagna in sost. dell'Avv. NA Di Ponzo;
per parte convenuta è presente l'Avv. Simone Cucinotta in Controparte_1
sost. dell'Avv. Carmela Bruna Di Mauro.
il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo discussione orale, il Giudice, preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa UC BR
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice di appello e in composizione monocratica, in persona del Giudice UC BR, ha pronunciato ex art. 281 sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G. n. 65087/2022 avverso la sentenza n. 7947/2022 emessa il
30.03.2022 dal Giudice di Pace di Roma
PROMOSSO DA
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NA Di ON ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Roma, via Francesco De Santis n. 15 per delega in calce all'atto di citazione in primo grado
– appellante–
CONTRO
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
-appellata contumace-
NONCHÉ
(P. IVA: ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Carmela Bruna Di Mauro (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il di lei studio sito in Napoli, Viale Colli Aminei n. 38/C in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
-appellata-
2 oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7947/2022 emessa il
30.03.22, e pubblicata in data 02.05.2022 relativa alla causa iscritta presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma con RGN 10639/2021
Conclusioni:
per parte appellante come in atti ed ivi: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere i motivi di gravame in narrativa indicati ed in riforma della sentenza impugnata, nel merito, revocare la statuizione di condanna, della parte attrice, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 che si è costituito in giudizio per il tramite di un funzionario delegato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario da porsi a carico di chi di dovere e/o degli appellati in via solidale”.
per parte appellata come in atti ed ivi: “1. Per il rigetto dell'appello ;
2. Per la declaratoria CP_4 di carenza di legittimazione passiva dell' ;
3. Per la condanna della parte appellante al pagamento, CP_4 in favore dell' , delle spese e competenze, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del CP_4 doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione
1. Con atto di citazione notificato a e ad , CP_2 Controparte_1 proponeva impugnazione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di Parte_1 pagamento n. 09720200000648056000, di cui aveva avuto conoscenza per avere eseguito un accesso presso gli uffici del concessionario.
A fondamento dell'opposizione la deduceva la decadenza del diritto alla Parte_1 riscossione delle somme ingiunte ai sensi dell'art. 35 bis l. n. 244/2007; la nullità della cartella per mancata prova dell'indicazione del responsabile del procedimento;
l'inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento.
2. Instauratosi il giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Roma (R.G. n. 10639/21), si costituiva per il tramite del funzionario delegato, chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
3. Si costituiva altresì, per il tramite del procuratore anche oggi costituito, l'
[...]
che chiedeva il rigetto della domanda: Controparte_1
4. Il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 7947/22 emessa il 30.03.2022, pubblicata in data
02.05.20225, dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo non impugnabile l'estratto di ruolo, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 265,00 oltre accessori di legge e spese interamente compensate per il resto.
3 5. Avverso tale sentenza proponeva appello solo in punto di spese Parte_1 evidenziando l'erroneità della sentenza sul punto dal momento che il Giudice di pace aveva condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
pur costituita con un proprio funzionario delegato e non con un avvocato. Chiedeva CP_2 pertanto la riforma della sentenza di primo grado con condanna di alle spese CP_2 per il doppio grado.
6. Instauratosi il giudizio n. R.G. 65087/22, si costituiva l' chiedendo che Controparte_1 fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il motivo di appello non la interessava.
7. ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva. CP_2
8. La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'odierna udienza ove le parti discutevano la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale che precede.
9. In primo luogo, si impone la declaratoria di contumacia di che, ancorché CP_2 ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Sempre, in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Infine, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
10. L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 che non era costituita per il tramite di un avvocato, ma di un funzionario delegato.
11. Da un'attenta lettura della sentenza si ricava che il Giudice di Pace, statuendo in ordine alle spese, in parte motiva si è così pronunciato: “In ordine al regolamento delle spese processuali, le stesse, seguono la soccombenza nei rapporti tra l' e l'opponente e vengono liquidate d'ufficio CP_1 come da dispositivo nella misura minima (in considerazione delle modalità di svolgimento del giudizio) tenuto conto dell'attività prestata della natura e del valore della causa nonché delle questioni trattate
4 avuto riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisoria per lo scaglione di riferimento alla luce della
Tabella 1 D.M. n. 55 del 2014”.
La sentenza appellata nella parte motiva prosegue così: “In ordine al regolamento delle spese processuali, le stesse, attesa la natura della costituzione e non essendo state documentate spese sostenute, vengono interamente compensate nei rapporti tra e l'opponente”. CP_2
Passando alla lettura del dispositivo il Giudice di primo grado non fa altro che ripetere la condanna alle spese in favore delle , disponendo invece la Controparte_1 compensazione nei confronti di CP_2
Da una lettura complessiva della sentenza, la cui portata precettiva non è contenuta nel solo dispositivo ma anche nella motivazione, che costituisce una premessa importante nell'interpretazione del dispositivo (Cassazione sez. I ordinanza 12 settembre 2022 n. 26802), si ricava espressamente che l'odierna appellante-opponente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della sola , mentre con riguardo Controparte_1
a non ha provveduto a liquidare le spese di lite. CP_2
Ciò perché, l'ente creditore – come espressamente dichiarato in sentenza- era costituto tramite un funzionario delegato e non erano state documentate spese vive sostenute per la costituzione in giudizio.
12. L'impugnazione in esame appare, dunque, assolutamente temeraria ed infondata;
di conseguenza l'appello non è meritevole di accoglimento.
13. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore di sulla base dei criteri minimi di cui Controparte_1 al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022 (stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
Nulla sulle spese tra parte appellante e stante la contumacia di quest'ultima. CP_2
14. Atteso l'esito dell'impugnazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali
(a tanto limitandosi la declaratoria di questo Tribunale: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente decidendo sull'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza n. 7947/2022 resa dal CP_2 Controparte_1
Giudice di Pace di Roma il 30.03.2022 nel giudizio iscritto a RG n. 10639/21, e pubblicata il
02.05.2022, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma in toto la sentenza impugnata;
- condanna, per l'effetto, l'appellante alla rifusione, in favore Parte_2 dell'appellata delle spese di lite pari ad € 232,00, oltre spese Controparte_1 generali (15%), e oneri accessori;
- nulla sulle spese tra e Parte_1 CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Pt_3
in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato
[...] previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 23.07.2025
Il Giudice
UC BR
Provvedimento redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio AN RI OG
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65087/2022
Oggi 23 luglio 2025 ad ore 10.17 innanzi alla dott.ssa UC BR, sono comparsi:
per parte appellante è presente l'Avv Alberto Sagna in sost. dell'Avv. NA Di Ponzo;
per parte convenuta è presente l'Avv. Simone Cucinotta in Controparte_1
sost. dell'Avv. Carmela Bruna Di Mauro.
il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo discussione orale, il Giudice, preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa UC BR
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice di appello e in composizione monocratica, in persona del Giudice UC BR, ha pronunciato ex art. 281 sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G. n. 65087/2022 avverso la sentenza n. 7947/2022 emessa il
30.03.2022 dal Giudice di Pace di Roma
PROMOSSO DA
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NA Di ON ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Roma, via Francesco De Santis n. 15 per delega in calce all'atto di citazione in primo grado
– appellante–
CONTRO
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
-appellata contumace-
NONCHÉ
(P. IVA: ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Carmela Bruna Di Mauro (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il di lei studio sito in Napoli, Viale Colli Aminei n. 38/C in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
-appellata-
2 oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7947/2022 emessa il
30.03.22, e pubblicata in data 02.05.2022 relativa alla causa iscritta presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma con RGN 10639/2021
Conclusioni:
per parte appellante come in atti ed ivi: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere i motivi di gravame in narrativa indicati ed in riforma della sentenza impugnata, nel merito, revocare la statuizione di condanna, della parte attrice, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 che si è costituito in giudizio per il tramite di un funzionario delegato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario da porsi a carico di chi di dovere e/o degli appellati in via solidale”.
per parte appellata come in atti ed ivi: “1. Per il rigetto dell'appello ;
2. Per la declaratoria CP_4 di carenza di legittimazione passiva dell' ;
3. Per la condanna della parte appellante al pagamento, CP_4 in favore dell' , delle spese e competenze, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del CP_4 doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione
1. Con atto di citazione notificato a e ad , CP_2 Controparte_1 proponeva impugnazione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di Parte_1 pagamento n. 09720200000648056000, di cui aveva avuto conoscenza per avere eseguito un accesso presso gli uffici del concessionario.
A fondamento dell'opposizione la deduceva la decadenza del diritto alla Parte_1 riscossione delle somme ingiunte ai sensi dell'art. 35 bis l. n. 244/2007; la nullità della cartella per mancata prova dell'indicazione del responsabile del procedimento;
l'inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento.
2. Instauratosi il giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Roma (R.G. n. 10639/21), si costituiva per il tramite del funzionario delegato, chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
3. Si costituiva altresì, per il tramite del procuratore anche oggi costituito, l'
[...]
che chiedeva il rigetto della domanda: Controparte_1
4. Il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 7947/22 emessa il 30.03.2022, pubblicata in data
02.05.20225, dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo non impugnabile l'estratto di ruolo, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 265,00 oltre accessori di legge e spese interamente compensate per il resto.
3 5. Avverso tale sentenza proponeva appello solo in punto di spese Parte_1 evidenziando l'erroneità della sentenza sul punto dal momento che il Giudice di pace aveva condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
pur costituita con un proprio funzionario delegato e non con un avvocato. Chiedeva CP_2 pertanto la riforma della sentenza di primo grado con condanna di alle spese CP_2 per il doppio grado.
6. Instauratosi il giudizio n. R.G. 65087/22, si costituiva l' chiedendo che Controparte_1 fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il motivo di appello non la interessava.
7. ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva. CP_2
8. La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'odierna udienza ove le parti discutevano la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale che precede.
9. In primo luogo, si impone la declaratoria di contumacia di che, ancorché CP_2 ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Sempre, in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Infine, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
10. L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 che non era costituita per il tramite di un avvocato, ma di un funzionario delegato.
11. Da un'attenta lettura della sentenza si ricava che il Giudice di Pace, statuendo in ordine alle spese, in parte motiva si è così pronunciato: “In ordine al regolamento delle spese processuali, le stesse, seguono la soccombenza nei rapporti tra l' e l'opponente e vengono liquidate d'ufficio CP_1 come da dispositivo nella misura minima (in considerazione delle modalità di svolgimento del giudizio) tenuto conto dell'attività prestata della natura e del valore della causa nonché delle questioni trattate
4 avuto riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisoria per lo scaglione di riferimento alla luce della
Tabella 1 D.M. n. 55 del 2014”.
La sentenza appellata nella parte motiva prosegue così: “In ordine al regolamento delle spese processuali, le stesse, attesa la natura della costituzione e non essendo state documentate spese sostenute, vengono interamente compensate nei rapporti tra e l'opponente”. CP_2
Passando alla lettura del dispositivo il Giudice di primo grado non fa altro che ripetere la condanna alle spese in favore delle , disponendo invece la Controparte_1 compensazione nei confronti di CP_2
Da una lettura complessiva della sentenza, la cui portata precettiva non è contenuta nel solo dispositivo ma anche nella motivazione, che costituisce una premessa importante nell'interpretazione del dispositivo (Cassazione sez. I ordinanza 12 settembre 2022 n. 26802), si ricava espressamente che l'odierna appellante-opponente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della sola , mentre con riguardo Controparte_1
a non ha provveduto a liquidare le spese di lite. CP_2
Ciò perché, l'ente creditore – come espressamente dichiarato in sentenza- era costituto tramite un funzionario delegato e non erano state documentate spese vive sostenute per la costituzione in giudizio.
12. L'impugnazione in esame appare, dunque, assolutamente temeraria ed infondata;
di conseguenza l'appello non è meritevole di accoglimento.
13. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore di sulla base dei criteri minimi di cui Controparte_1 al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022 (stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
Nulla sulle spese tra parte appellante e stante la contumacia di quest'ultima. CP_2
14. Atteso l'esito dell'impugnazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali
(a tanto limitandosi la declaratoria di questo Tribunale: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente decidendo sull'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza n. 7947/2022 resa dal CP_2 Controparte_1
Giudice di Pace di Roma il 30.03.2022 nel giudizio iscritto a RG n. 10639/21, e pubblicata il
02.05.2022, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma in toto la sentenza impugnata;
- condanna, per l'effetto, l'appellante alla rifusione, in favore Parte_2 dell'appellata delle spese di lite pari ad € 232,00, oltre spese Controparte_1 generali (15%), e oneri accessori;
- nulla sulle spese tra e Parte_1 CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Pt_3
in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato
[...] previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 23.07.2025
Il Giudice
UC BR
Provvedimento redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio AN RI OG
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