Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai IGg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1634/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili VG vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
Ricorrente
E
(C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._2
18.12.1971
Ricorrente
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonina Alonzo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Custonaci, nella via Mons. Rizzo 18, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.11.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno rappresentato: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata, in data 05.07.2014, la figlia - di aver convissuto per diversi anni in un Persona_1
immobile sito in Fulgatore, di proprietà del IG. il quale, nel corso della CP_1
convivenza, ha disposto il trasferimento della nuda proprietà del suddetto immobile in favore dei suoi tre figli, ossia la minore e due figli maggiorenni nati da Persona_1
un precedente matrimonio;
- che, a causa dell'intollerabilità della convivenza, la IG.ra ha deciso di lasciare la casa coniugale e di trasferirsi temporaneamente, Pt_1
unitamente alla figlia minore, presso l'abitazione dei propri genitori;
che il IG. CP_1
lavora come operaio (cfr. dichiarazione dei redditi allegata al ricorso), mentre la IG. svolge attività lavorative saltuarie;
che il IG. è padre di altri due figli Pt_1 CP_1
maggiorenni, e nati da un precedente matrimonio;
- che Persona_2 Persona_3
entrambe le parti dichiarano di non essere titolari di beni immobili né di partecipazioni societarie.
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni: “Affido figlia minore. Per ciò che attiene al regime di affido, le parti concordano nell'adozione del regime di affido condiviso, impegnandosi a collaborare e dialogare per ogni eIGenza che dovesse sorgere nella vita della prole. La minore dimorerà stabilmente con la madre fissando il suo domicilio nel comune di residenza della stessa, individuato temporaneamente, presso l'abitazione dei di lei genitori;
fermo restando che la IG.ra si impegna a comunicare eventuali variazioni Pt_1
dell'indirizzo di residenza. Alla madre inoltre spetteranno separatamente le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per l'educazione, l'istruzione e la salute della minore, saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo e tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Diritto di visita. Il padre avrà la facoltà di incontrare la figlia e tenerla con sé tutte le volte che ne avrà occasione, concordando con congruo preavviso con la madre tempi e modalità di frequentazione, compatibilmente con l'assolvimento degli impegni di lavoro dello stesso, degli obblighi scolastici, impegni sportivi e di tempo libero della minore e con l'obbligo di prelevarla e riaccompagnarla presso il domicilio della madre entro gli orari stabiliti. Il IG. avrà diritto di CP_1
vedere e tenere con sé la figlia minore ogni quindici giorni dalle ore 20,00 del sabato, con rientro a casa della madre la domenica alle ore 20,00. Durante il periodo estivo coincidente con le ferie del padre che avrà l'obbligo di darne comunicazione con congruo preavviso alla madre affidataria, la figlia trascorrerà con lo stesso continuativamente una settimana, in tale settimana dovrà assicurare contatti telefonici giornalieri della figlia con la madre anche con video chiamata. Per ciò che attiene al compleanno della minore al fine di consentire ad entrambi i genitori di condividere con la figlia tale ricorrenza gli stessi concorderanno di volta in volta le modalità. La figlia minore dovrà mantenere costanti i rapporti con i nonni sia materni che paterni.
Contributo economico e mantenimento. A titolo di concorso al mantenimento della prole, il IG. si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente la somma di CP_1
euro 200,00. Tale somma dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese. La Pt_1
somma sopra indicata sarà soggetta a rivalutazione, come previsto per legge, sulla base degli indici Istat, inoltre, il IG. si farà carico della retta del doposcuola CP_1
della figlia pari ad € 130,00 mensile. Le parti concordano che tutte le Per_1
provvidenze legate alla bambina o alla famiglia, ed erogate dall'Istituto previdenziale e/o dall'amministrazione comunale, saranno integralmente percepite, in via esclusiva, dalla IG.ra . Il IG. quindi, sottoscrivendo il presente ricorso, autorizza Pt_1 CP_1
la IG.ra ad inoltrare qualunque richiesta di provvidenza economica (quali a CP_1
titolo esemplificativo e non esaustivo: assegno unico, bonus o contributi asilo e/o scuola, carta acquisti o misure di sostegno comunque denominate) e ad indicare quale unica beneficiaria dell'intero importo spettante la medesima IG.ra . Parte_1
Il IG. si impegna poi, e fermo restando che la sottoscrizione del CP_1
presente ricorso equivale a consenso all'erogazione diretta in favore della IG.ra
, a sottoscrivere tutta la documentazione che dovesse, in ipotesi essere Parte_1
necessaria. Spese straordinarie. Le spese straordinarie nell'interesse della minore saranno sopportate in pari misura da entrambi i genitori. Per la individuazione delle spese straordinarie e per le modalità della relativa richiesta, le parti fanno espresso riferimento al protocollo adottato dal Tribunale di Trapani che si allega al presente ricorso di cui costituisce parte integrante;
ulteriormente precisando che tra le spese straordinarie rientrano anche quelle inerenti le attività sportive dei bambini, sullo svolgimento quali entrambi dichiarano di essere concordi. Divisione dei beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale. Le parti di comune intesa dichiarano di aver già diviso tutte le cose in comune e di non aver più nulla da dividere. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto”.
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Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né al benessere psico-fisico della minore debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede: - regola il regime personale e patrimoniale tra le parti e nei confronti della minore secondo le condizioni congiunte contenute nel ricorso depositato Persona_1
in data 26.11.2024, integralmente riportate in parte motiva;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di conIGlio del 26.3.25
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo