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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1773 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Arzano alla via Luigi Rocco n. 184 presso l'avv. Alfonso Pepe (C.F. ) da CodiceFiscale_2
cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposta a margine dell'atto di appello.
APPELLANTE
E
(P. IV ) con sede legale in Napoli al Viale Maria Cristina di Controparte_1 P.IVA_1
Savoia n. 39, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
del Parco Margherita n. 34 presso l'avv. Marco Ambrosio (C.F. ) da cui è CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti depositata il 22.11.2016 in sede di costituzione telematica nel giudizio di primo grado.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In ossequio a quanto ordinato dall'adito Presidente questa difesa, nell'impugnare in
toto le deduzioni di cui alla comparsa di costituzione e di risposta, così come depositata da controparte,
rassegna le seguenti conclusioni:
1. In via principale e nel merito, nel riportarsi integralmente a tutti i motivi di
pagina 1 di 10 cui all'atto di appello, voglia l'adita Corte d'Appello accogliere il presente ricorso e per l'effetto riformare la
sentenza di primo grado n. 2398/19 emessa dal Tribunale di Napoli il 04.03.2019 e notificata in data 05.03.2019
nel procedimento recante n. 22925/18 R.G. e, di conseguenza, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
3810/16 emesso dal Tribunale di Napoli il 26 maggio 2016 e notificato il 08 giugno 2016; 2. Comunque, ed in
ogni caso, chiede condannarsi la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa
connessa e consequenziale con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Impugna le conclusioni
avverse e ne chiede il totale rigetto con ogni conseguenza di legge e con salvezza di ogni altro diritto e ragione e
di meglio ed ulteriormente dedurre anche in ragione delle conclusioni rassegnate da controparte. Chiede che il
Collegio voglia riservarsi la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER L'APPELLATA: “In ossequio a quanto richiesto dall'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli con il
provvedimento comunicato in data 15 marzo 2024, questa difesa provvede al deposito delle presenti note redatte
secondo i criteri indicati nel predetto decreto. La quindi, si riporta alla propria Controparte_1
comparsa di costituzione ed a tutte le domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie ivi formulate ed impugna e
contesta in toto l'avverso atto di appello e le avverse conclusioni ivi rassegnate in quanto destituite di qualsiasi
fondamento in fatto ed in diritto. Si insiste dunque affinché la Ill.ma Corte di Appello voglia accogliere le
seguenti ed in ogni caso già rassegnate conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reietta ogni contraria
richiesta, istanza e deduzione, così giudicare: in via principale 1) rigettare integralmente l'appello come
proposto e tutte le richieste di parte appellante come formulate nelle conclusioni dell'atto introduttivo, perché
infondate e non provate, e per l'effetto confermare in toto la Sentenza n. 2398/2019 del Tribunale di Napoli - XI
sezione civile…pubblicata in data 05/03/2019; 2) in via subordinata, nell'ipotesi di riforma della sentenza
impugnata, confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 3810/2016 emesso dal Tribunale di Napoli - XI sezione
civile…in data 26 maggio 2016 e depositato in cancelleria in data 27 maggio 2016; 3) nella denegata e non
creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 3810/2016, condannare in ogni caso il Sig. Parte_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), al pagamento, per i titoli e
[...] C.F._4
le causali dedotti in precedenza, della somma di Euro 7.075,01 oltre interessi di mora a decorrere dalla data del
18/09/2014 e fino al pieno soddisfo in favore di con sede legale in Napoli al Controparte_1
Viale Maria Cristina di Savoia n. 39; 4) in ogni caso condannare l'appellante altresì al rimborso delle spese e
pagina 2 di 10 competenze di giudizio in favore della comparente convenuta;
5) in via del tutto subordinata ed in via istruttoria
si reiterano anche le richieste istruttorie come formulate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie
ex art. 183, VI comma, c.p.c. Si chiede che l'On.le Collegio voglia riservare la causa in decisione con richiesta
di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18.07.2016 il sig. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3810/16 del 27.05.2016 con cui il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso ex artt.
633 e ss. c.p.c. depositato dalla , gli ingiungeva il pagamento in favore della stessa Controparte_1
della somma di €. 7.075,01, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a saldo della fattura n. 9236/14 del
18.09.2014 relativa a prestazioni sanitarie erogategli.
Con l'atto di opposizione il ha in particolare dedotto che in data 03.09.2014, lamentando forti Pt_1
dolori addominali, si ricoverava presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dove, a seguito degli esami effettuati, era emersa l'esigenza di sottoporsi ad un intervento di colecistectomia.
A questo punto l'opponente, onde evitare i lunghi tempi di attesa, si era volontariamente dimesso su consiglio del dr. proprio chirurgo di fiducia, il quale gli prospettava la possibilità di ricoverarsi presso Per_1
la casa di cura privata di Napoli, dove egli stesso l'avrebbe operato, riferendogli che il costo della CP_1
degenza e dell'intervento presso la clinica sarebbe stato al massimo di € 3.000,00 oltre al costo della propria prestazione professionale.
In data 15.09.2014 il si era quindi recato presso la dove, in regime di day hospital, Pt_1 CP_1
eseguiva alcuni esami propedeutici all'intervento. In data 16.09.14 l'opponente si era poi ricoverato presso la clinica privata dove, il giorno successivo, era sottoposto all'intervento venendo infine dimesso il 18.09.14.
Ha ancora riferito l'opponente che, all'atto del ricovero, per la prestazione richiesta versava alla clinica la somma di € 3.000,00 a mezzo dell'assegno bancario n. 0269524168. In data 17.09.14 il aveva poi Pt_1
versato all'anestesista la somma di € 500,00 ed infine aveva corrisposto al dr. la somma di € 3.500,00 Per_1
per l'intervento effettuato. Solo in data 27.12.2015, dopo oltre un anno dall'intervento e senza la sottoscrizione di nessun accordo, la gli aveva quindi inviato una richiesta di pagamento della somma di € 7.075,01 a CP_1
saldo di quanto a suo dire dovuto per la prestazione sanitaria in discorso.
Ciò premesso l'opponente ha convenuto il giudizio la chiedendo Controparte_1
pagina 3 di 10 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare l'insussistenza di qualsivoglia debito del sig. Parte_1
nei confronti della società per la mancanza di qualsivoglia accordo
[...] Controparte_1
sottoscritto tra le parti e perché il sig. ha già versato tutto quanto dovuto per la prestazione Parte_1
sanitaria ricevuta;
condannare la società al risarcimento dei danni per Controparte_1
responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti dello opponente;
nel merito accogliere la
proposta opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque revocare l'opposto decreto,
perché la domanda nei confronti dell'opponente è inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in
diritto per tutti i motivi esposti;
condannare, in ogni caso, la società opposta al pagamento delle spese e
competenze di causa, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
La Casa di cura, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo di essere all'oscuro degli antefatti del ricovero presso la propria struttura, narrati e non provati dal , e che la Pt_1
somma di € 3.000,00 da lui versata alla clinica costituiva soltanto un acconto sul maggior avere che, al momento del ricovero, non era assolutamente preventivabile dipendendo dalle variabili legate all'intervento chirurgico a farsi. Di tanto l'opponente era perfettamente consapevole dal momento che, all'atto delle sue dimissioni, veniva emessa la fattura azionata in via monitoria in cui si dava atto del precedente versamento in acconto di € 3.000,00
effettuato dal con analitica indicazione di tutte le prestazioni fornite nel corso della degenza e dei Pt_2
relativi importi per un totale di € 10.075,00 e per un saldo tuttora da ricevere di € 7.075,01. In nessun modo l'indimostrata affermazione del dr. secondo cui il costo della degenza sarebbe stato di € 3.000,00 Per_1
poteva poi vincolare la , non pervenendo da personale interno della clinica, né era verosimile la stessa CP_1
esistenza di tale affermazione posto che il dr. non poteva sapere quali analisi, farmaci, accertamenti Per_1
diagnostici, etc. sarebbero risultati necessari in via prodromica e successiva all'intervento. Definitiva riprova del fatto che il era consapevole che il versamento di € 3.000,00 costituiva solo un acconto poteva infine Pt_1
trarsi dal fatto che, quando l'opponente - in data 16.09.14 - aveva versato detta somma tramite l'assegno bancario n. 0269524168 tratto in favore della sulla Banca Credem, sulla fotocopia del titolo veniva CP_1
annotato dalla sig.ra , propria dipendente addetta alla contabilità, che lo stesso veniva ricevuto e Persona_2
contabilizzato a titolo di “acconto”.
La causa, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata decisa con sentenza pubblicata il 05.03.2019 e notificata pagina 4 di 10 nella stessa data la quale ha rigettato l'opposizione condannando il al rimborso delle spese di lite Pt_1
avversarie sulla scorta della seguente motivazione:
“L'opposizione è infondata e va rigettata. La somma di € 3.000 versata dall'opponente all'atto del
ricovero nella clinica gestita dall'opposta costituiva un mero acconto sul corrispettivo dovuto come esplicitato
nella ricevuta rilasciata dall'opposta alla ricezione del pagamento.
Il dedotto accordo sul corrispettivo (per un importo di €. 3.000) non avrebbe, anche provato, alcun
valore in quanto, a detta dell'opponente, sarebbe stato stipulato con il dott. il quale, essendo un Per_1
sanitario esterno, non aveva alcun potere di impegnare la clinica.
Non essendo stato pattuito il corrispettivo per la prestazione sanitaria fornita occorre applicare l'art.
2233 cc il quale stabilisce che, se il compenso per l'opera professionale non è stato pattuito, esso può essere
determinato dal giudice sulla base delle tariffe vigenti o degli usi.
Orbene la somma richiesta corrisponde a quanto previsto dal tariffario del Servizio Sanitario Nazionale
relativo alla Regione Campania per il tipo di intervento praticato e, pertanto, può essere ritenuta congrua”.
§§§§§§
Con atto notificato in data 04.04.2019 ed iscritto a ruolo il 12.04.2019 ha Parte_1
tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla accogliendo l'opposizione,
revocando il decreto ingiuntivo e condannando la al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio CP_1
previa sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame avversario con vittoria delle CP_1
spese processuali.
La controversia, accolta l'istanza di sospensiva ed acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a complessivi 70 giorni (50 gg. per le comparse conclusionali e 20 gg. per le repliche).
§§§§§§
Con il proposto appello deduce che la non vanta alcun credito nei propri Parte_1 CP_1
pagina 5 di 10 confronti non essendo stato concluso alcun contratto con la controparte e non essendogli stato a suo tempo richiesto, a parte la somma di € 3.000,00 debitamente versata, nessun altro importo per la prestazione fornita la quale non ha incluso esami clinici o indagini strumentali di particolare complessità e si è tradotta in appena a due giorni di degenza dal momento che l'anestesista ed il chirurgo sono stati remunerati direttamente dal paziente.
Prosegue l'appellante affermando che la gli ha richiesto l'ulteriore importo di € 7.075,01 sulla CP_1
base di una semplice fattura unilateralmente predisposta e che non consente di ritenere assolto l'onere probatorio da cui l'attrice era gravata, ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c., trattandosi di documento formato dalla stessa parte intenzionata ad avvalersene. Detta fattura, pur costituendo una prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, aveva infatti tale valore nella sola fase monitoria e non anche nel successivo giudizio a cognizione piena in cui i fatti costitutivi della pretesa azionata non sono stati affatto provati nonostante l'esistenza di contestazioni sull' an e sul quantum del credito vantato dalla clinica.
Il Tribunale non avrebbe infine correttamente applicato l'art. 2233 c.c. in quanto, come già chiarito,
l'anestesista ed il chirurgo sono stati remunerati direttamente dal paziente per cui le richiamate tariffe non varrebbero a giustificare l'esorbitante compenso di € 10.075,01.
A riprova di quanto affermato l'appellante ha quindi prodotto un preventivo redatto per un altro paziente dalla Clinica Ruesch che, con riferimento alla stessa prestazione professionale, e cioè per una colecistectomia laparoscopica, richiedeva, al netto del compenso dovuto al chirurgo prescelto dal paziente, l'importo comprensivo di IV di € 4.600,00 da cui andava peraltro detratto il costo dell'anestesista, nella fattispecie pagato direttamente dal , e di talune analisi che l'appellante aveva effettuato direttamente presso l' Pt_1 [...]
(fibrinogeno derivato, HbsAg (ELFA) ultrasensibile, HCV Ab (3 generazione), P.T. (INR), Controparte_2
PTT attivato, Colinestarasi, Azoto ureico (azotemia), emocromocitometrico, piastrine, formula, indici (22
parametri), AST/GOT).
§§§§§§
In replica a tali allegazioni la deduce che le attività sanitarie svolte in favore del si CP_1 Pt_1
evincono anche dalla cartella clinica inerente al suo ricovero, depositata in primo grado da entrambe le parti, e che del preventivo depositato in sede di gravame non si può tener conto, ostandovi il divieto di cui all'art. 345
co. 3 c.p.c., in quanto si tratta di un nuovo documento che poteva essere prodotto anche in primo grado. Deduce
inoltre l'appellata che il preventivo prodotto dalla controparte afferisce a un intervento chirurgico pagina 6 di 10 completamente diverso da quello praticato al , che era molto più complesso, per poi soggiungere: “…il Pt_1
preventivo che si deposita veniva artatamente richiesto dal legale di parte appellante che…inviava una richiesta
alla di preventivo per un intervento (diverso da quello oggetto di causa) di colecistectomia CP_1
laparoscopica poi mai confermato e relativo ad altro e diverso nominativo ovvero a nome della signora Per_3
che coincide, tra l'altro, con il nominativo di un teste indicato nella memoria 183, VI comma, n. 2 c.p.c.
[...]
della controparte…Ruesch, in totale buona fede, riscontrava tale richiesta di preventivo e correttamente
indicava per quel tipo di intervento il relativo costo con il dettaglio, tra l'altro, delle sole voci che componevano
il detto preventivo”.
§§§§§§
Preliminarmente va dato atto dell'inutilizzabilità in funzione della decisione da assumere del preventivo inerente ad un intervento di colecistectomia in via laparoscopica che la , com'è espressamente CP_1
riconosciuto dalla stessa appellata, ha inviato tramite mail dell'01.04.2019 a tal richiedendo la Persona_3
somma di € 4.600,00, non inclusiva dell'onorario per la prestazione chirurgica da concordare direttamente col dr.
per due notti di degenza in camera standard, uso della sala operatoria e del laparoscopio, esame Persona_4
istologico del reperto chirurgico, compenso all'anestesista e accertamenti preoperatori (analisi, visita cardiologica, visita anestesiologica, Rx torace e ECG).
Nel giudizio di appello non è infatti ammissibile, ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., la produzione di documenti che, ancorché redatti in epoca posteriore all'adozione della sentenza impugnata, ben avrebbero potuto essere formati in precedenza ed essere tempestivamente prodotti (cfr. così cass. n. 21080/2024). Tanto vale senz'altro per un preventivo di cui era ben possibile fare richiesta già in primo grado producendolo entro i termini di decadenza di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Nel merito l'appello, anche prescindendo da tale documento, deve essere accolto perché fondato. Sul
punto occorre innanzi tutto evidenziare come la stipula del contratto di spedalità risulti documentalmente provata dalla cartella clinica inerente al ricovero del presso la che entrambe le parti hanno Pt_1 CP_1
tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado.
L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, per consolidata giurisprudenza, comporta infatti la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico, detto
“di spedalità”, in forza del quale la struttura è tenuta ad una prestazione complessa che, oltre all'effettuazione di pagina 7 di 10 cure mediche e chirurgiche, si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, di tutte le attrezzature tecniche necessarie nonché di natura lato sensu alberghiera come la somministrazione di vitto e alloggio (cfr. ex multis cass. 8826/2007).
Nel caso di specie, dall'esame di tale cartella clinica, si evince che in data 15.09.2014 il si Pt_1
recava presso la dove, in regime di day hospital, si sottoponeva agli accertamenti preliminari CP_1
all'intervento chirurgico quali ECG, visita cardiologica, etc. Il giorno successivo il paziente rientrava quindi in clinica venendo sottoposto a intervento chirurgico di colecistectomia in via laparoscopica praticatogli dal dr.
che, alle ore 08,45 del 18.09.2014, lo dimetteva dalla struttura. Per_1
Ciò premesso, è corretta la deduzione dell'appellante secondo cui, in assenza di un accordo scritto, il corrispettivo dovuto alla clinica per le prestazioni risultanti dalla cartella clinica non può desumersi dalla fattura emessa trattandosi di un documento unilateralmente formato che, pur costituendo un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emesso, nell'eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena non può costituire prova dell'esistenza del credito e della sua misura, i quali dovranno essere dimostrati dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (così, tra tante, cass. 19944/2023 e cass. n. 5915/2011).
L'autore della sentenza impugnata, richiamato il disposto dell'art. 2233 c.c., ha ritenuto a questo punto di poter stabilire il corrispettivo delle prestazioni fornite dalla al basandosi sul “tariffario CP_1 Pt_1
regionale assistenza in regime di ricovero per acuti in Regione Campania”, prodotto dalla in CP_1
allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., che a pag. 25 cod. 195 prevede per un intervento di
“colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune con CC” eseguito in regime di ricovero ordinario con durata di degenza superiore a un giorno presso strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale (tale non è la ) il riconoscimento di un rimborso di € 10.045,30. CP_1
A giusta ragione l'appellante ha tuttavia evidenziato che tale tariffario non può costituire un valido parametro di riferimento in quanto lo stesso ha riguardo ad una prestazione il cui oggetto primario è
rappresentato proprio dall'esecuzione dell'intervento chirurgico con relativo trattamento anestesiologico mentre nel caso di specie, come è pacifico nonché documentalmente provato, ha provveduto in Parte_1
prima persona al pagamento del chirurgo e dell'anestesista, in base ad accordi sul compenso presi direttamente con gli interessati, per cui la clinica si è limitata a fornire i soli servizi assistenziali di natura collaterale (farmaci,
degenza, esami pre-operatori, etc.). Incombeva a questo punto sulla l'onere non assolto di fornire CP_1
pagina 8 di 10 elementi idonei a dimostrare il proprio diritto a conseguire una somma superiore all'importo già ricevuto di €
3.000,00 che sostiene essere un semplice acconto sul dovuto.
L'appellata, nelle proprie difese, si limita invece ad affermare del tutto genericamente che le compete l'importo fatturato laddove, per due giorni di degenza ospedaliera relativi ad un intervento di natura senz'altro routinaria e che è stato eseguito senza l'insorgenza di qualsivoglia complicazione, appare senz'altro congruo e rispondente ai prezzi normalmente praticati mercato l'importo ricevuto di € 3.000,00 che, con ogni verosimiglianza, è anche quello che fu indicato all'appellante dal dr. il quale l'ha poi operato. Persona_4
Questi, pur non essendo un dipendente della clinica, risulta infatti operare con continuità presso tale struttura tant'è che la stessa “richiesta di prenotazione di intervento” risulta da lui effettuata, in nome e per conto del , su carta intestata della con indicazione della data e dell'ora dell'intervento a farsi, Pt_1 CP_1
della data e dell'ora del pre-ricovero e di quella del ricovero (v. allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c. dell'appellata). E' dunque più che verosimile la conoscenza da parte di detto chirurgo dei prezzi ordinariamente praticati dalla per una degenza ospedaliera di due giorni come pure che l'abbia CP_1
comunicata al il quale ha anche documentato il proprio precedente ricovero dal 03 al 13.09.14 presso il Pt_1
reparto di chirurgia laparoscopica dell' di Napoli, di cui è primario il dr. Controparte_2 [...]
e le sue dimissioni volontarie da tale struttura pubblica avvenute appena due giorni prima del pre- Per_4
ricovero presso la . CP_1
In totale riforma della sentenza di primo grado l'opposizione deve dunque essere accolta revocando il decreto ingiuntivo e condannando la al rimborso delle spese avversarie dei due Controparte_1
gradi di giudizio che si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti dal D.M.
n. 147 del 13.08.22 per le cause di valore fino a € 26.000,00 e con distrazione della somma in favore dell'avv.
Alfonso Pepe per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2398/2019 pubblicata il 05.03.2019, così
provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3810/2016 del Parte_1
26.05.16 emesso in suo danno dal Tribunale di Napoli su ricorso proposto dalla Controparte_1
pagina 9 di 10 2) Condanna la al rimborso delle spese avversarie del giudizio di primo grado Controparte_1 CP_1
che si liquidano in € 172,00 per esborsi vivi ed in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma liquidata in favore dell'avv. Alfonso Pepe.
3) Condanna la al rimborso delle spese avversarie del giudizio di appello che si Controparte_1
liquidano in € 143,00 per esborsi vivi ed in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo quanto liquidato in favore dell'avv. Alfonso Pepe.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 27.03.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_3
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