Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3784/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3784/2016 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Francesco DI CIOMMO, del Foro di Roma, con elezione di domicilio nello studio del medesimo in Lavello (Potenza), alla Via Miglioli, n. 9;
ATTORE
E società a responsabilità limitata con unico socio, e per essa, Controparte_1 quale mandataria con rappresentanza, la denominazione assunta da CP_2 [...] come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data Controparte_3
30/10/2015, con verbale del Notaio di Milano rep. 12539 racc.6 528 – doc. Persona_1
10), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
SINISI, in virtù di procura generale alle liti, rogata dal Notaio di Verona Persona_2 rep. 67593, del 16/9/2010, rilasciata dal Prof. , Presidente del Consiglio Persona_3
d'Amministrazione e legale rappresentante, in esecuzione della deliberazione del Comitato
Esecutivo della predetta Società del 15/4/2010, unitamente al quale domicilia nel suo studio in
Venosa, alla Via De Luca, n. 21;
CONVENUTA
e per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza, Controparte_4 la già denominata già CP_2 Controparte_3 CP_5
già, a sua volta, denominata , in persona del legale
[...] Controparte_6 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi SINISI, in virtù di procura generale alle liti rogata dal Notaio di Velletri, Rep. 69969 – Persona_4
Racc. 23567, del 20/2/2017, rilasciata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale
1
rappresentante, in virtù dell'art. 28 dello Statuto Sociale, nel cui studio elettivamente domicilia in Venosa alla Via De Luca, n. 21;
INTERVENTORE avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' società a responsabilità limitata con unico socio, e per Controparte_1 essa, quale mandataria con rappresentanza, la intimava, mediante precetto, a CP_2 ed a «quali soci della ex Parte_1 CP_7 [...]
», il pagamento della somma di euro 12.544,00, oltre Parte_2 alla Cassa ed all'IVA, se dovute, ed agli interessi convenzionali.
Il titolo era costituito dal decreto ingiuntivo n. 48/1997, emesso dal Pretore di Venosa, contro la menzionata società, il ed il , provvedimento contro cui il Parte_1 CP_7 solo proponeva opposizione: il relativo giudizio, tuttavia, veniva dichiarato Parte_1 interrotto, il 21 Novembre 2003, senza essere riassunto, con la conseguente definitività dello stesso decreto ingiuntivo.
2. proponeva opposizione. Parte_1
Il credito era prescritto, giacché dopo l'interruzione del processo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, nessun atto interruttivo era stato compiuto, sino alla notificazione, il 26
Marzo 2016, di un atto di diffida e di costituzione in mora.
Gli atti interruttivi, dedotti dalla creditrice, sarebbero consistiti nella promozione della procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 630/1997, contro la società debitrice, conclusa con l'assegnazione di attuali euro 1.110,38, giusta ordinanza del 26.2.2002, depositata il 4.3.2002; nell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 44/1996, promossa in danno del , estinta, senza riparto, in data 10.6.2003; dall'intervento nella procedura esecutiva CP_7 mobiliare R.G.E. n. 637/1995, contro la società, estinta, senza riparto, in data 10.6.2003 (sic: in realtà, tale procedura, come deduceva la controparte – che non depositava la dichiarazione di estinzione, ma un diverso atto del procedimento, comunque datato al 2010, allorquando, pertanto, il procedimento medesimo pendeva ancora –, senza nessuna contestazione, si estingueva nel 2010).
Non valeva, nel caso di specie, invocare l'art. 1310 c.c., ossia la regola che «Gli atti con
i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori
in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori
o agli altri creditori».
Nella fattispecie concreta, infatti, contro il decreto ingiuntivo n. 48/1997 aveva proposto opposizione il solo in assenza di opposizione, l'ingiunzione era Parte_1 divenuta definitivamente esecutiva nei confronti della e di Parte_3 [...]
CP_7
2 N. 3784/2016 R.G.A.C.
La circostanza che l'odierno opponente avesse egli solo presentato un'opposizione,
mentre gli altri coobbligati solidali si fossero astenuti da tale iniziativa giudiziaria, col conseguente passaggio in giudicato, soltanto rispetto a loro, del provvedimento monitorio, consentiva di affermare che, nei confronti del , valeva, quale fonte distinta, Parte_1 individuale ed autonoma dell'obbligazione, il giudicato formatosi all'esito del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Melfi: con la conseguenza che ogni rapporto di solidarietà con gli altri condebitori era venuto meno, anche agli effetti dell'art. 1310 c.c.
Nel contempo, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, nei confronti della e del , comportava che anche nei confronti di costoro fosse Parte_3 CP_7 sorto un rapporto obbligatorio nuovo ed individuale, svincolato ed autonomo, rispetto a quello solidale, originariamente azionato dall'istituto di credito.
Le differenti scelte, adottate dai condebitori (opposizione od acquiescenza al decreto ingiuntivo), avevano dissolto l'originario vincolo di solidarietà, facendo sorgere nuovi rapporti obbligatori, distinti e svincolati tra loro.
L'atto di precetto, in secondo luogo, non recava una precisa determinazione della somma oggetto dell'intimazione di pagamento, limitandosi, al contrario, a richiedere l'importo di euro 12.544,00, però con la seguente generica indicazione di voci ulteriori:
oltre Cassa Avvocati ed IVA come per legge, se dovuta, oltre gli interessi convenzionali come di seguito determinati:
- al tasso del 20% annuo sulla somma di ex £. 1.321.164 (attuali € 682,32) dalla data del 01.04.1997 e fino al 31.12.1997, del 10,50% annuo dal 1.1.1998 al 22.4.1998, dal 23.4.1998 al 26.10.1998 al 10% annuo, dal 27.10.1998 al 3.12.1998 al 9% annuo, dal 4.12.1998 al 31.12.1998 al 8,50% annuo, dal 1.1.1999 al soddisfo al 7,50% annuo, tassi unilateralmente ridotti in conformità alla Legge antiusura;
- al tasso del 15% annuo sulla somma di ex £. 9.906.201 (attuali € 5.116,13) dalla data del 01.05.1997 e fino al 31.12.1997, del 10,50% annuo dal 1.1.1998 al 22.4.1998, dal 23.4.1998 al 26.10.1998 al 10% annuo, dal 27.10.1998 al 3.12.1998 al 9% annuo, dal 4.12.1998 al
31.12.1998 al 8,50% annuo, dal 1.1.1999 al soddisfo al 7,50% annuo, tassi unilateralmente ridotti in conformità alla Legge antiusura;
con le spese di notifica del presente atto, a margine segnate, e le occorrende successive ove occasionate.
In ogni caso, gli interessi convenzionali pretesi erano evidentemente illegittimi, perché risultavano originariamente usurari, in quanto superiori al cd. “tasso soglia antiusura”.
La circostanza risultava ammessa dal creditore nello stesso atto di precetto, nel quale si affermava che il calcolo degli interessi convenzionali si sviluppava su «tassi unilateralmente ridotti in conformità alla Legge antiusura».
Qualora il tasso degli interessi convenzionali non fosse risultato, già all'origine dei rapporti e, poi, nel corso del tempo, usurario, non vi sarebbe stata necessità di eseguire alcuna riduzione in conformità della legge antiusura.
La conseguenza era quella che derivava dal comma 2 dell'art. 1815 c.c.: «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
In ulteriore subordine, l'opponente eccepiva la prescrizione, altresì, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., degli interessi convenzionali richiesti.
3 N. 3784/2016 R.G.A.C.
3. Resisteva la società a responsabilità limitata con unico Controparte_1 socio, e per essa, quale mandataria con rappresentanza, la CP_2
4. In corso di causa, interveniva, quale cessionaria del credito, la
[...]
e per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza, la Controparte_4 CP_2
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione dev'essere rigettata.
La tesi che il vincolo della solidarietà sia stato scisso dall'aver il agito, Parte_1 mediante l'apposita opposizione, contro il decreto ingiuntivo, al contrario dei coobbligati in solido, non può essere condivisa.
L'attore deduce che il vincolo di solidarietà tra i debitori ingiunti cessi, per effetto della sostituzione al titolo originario, comune fra di loro, e rappresentato dal decreto ingiuntivo, di nuovi e distinti titoli, cagionata dalle diverse scelte processuali e dai diversi esiti dei processi: sentenza od ordinanza di estinzione del giudizio, per chi abbia promosso l'opposizione al decreto ingiuntivo, e passaggio in giudicato del provvedimento monitorio, per chi abbia prestato, invece, acquiescenza.
A favore di tale ipotesi, si osserva come non si possa dubitare che contro gli ingiunti opponenti, vittoriosi all'esito dell'opposizione, non possa il creditore avvalersi del titolo, valido, al contrario, nei confronti dell'ingiunto non opponente, costituito dal passaggio in giudicato, nei confronti di costui, del provvedimento monitorio (tesi che si assume espressa dal
Tribunale di Genova, mediante provvedimento del 29.6.2005).
Quest'ultimo argomento, in realtà, equipara la condizione dell'opponente che abbia vittoriosamente esperito l'opposizione a quella dell'opponente che neppure abbia ottenuto una pronunzia di merito, perché il giudizio di opposizione sia cessato per effetto di una pronunzia sfavorevole, di mero rito.
Nel secondo caso, infatti, il titolo non è certo costituito dalla «ordinanza di estinzione del giudizio»: la quale non costituisce affatto titolo del diritto del creditore, come conferma l'art. 653, co. 1, c.p.c., che dispone che, in caso di estinzione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, quest'ultimo, ove non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.
Nella giurisprudenza della S.C. (Cass. civ., Sez. III, sent. 22.12.2021, n. 41201), del resto, si legge: «Questa Corte ha ripetutamente affermato che quando il creditore sia convenuto in un giudizio oppositivo (ad es., opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione), la sua richiesta
di rigetto dell'opposizione ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c.,
con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, co. 2, c.c.», e che ciò vale «sia nei confronti dell'intimato opponente, sia nei confronti di eventuali altri coobbligati intimati e non opponenti»: il che rimarca come, in realtà, il fatto che uno dei debitori ingiunti abbia presentato opposizione, al contrario di altri, non scinda affatto, di per sé, le rispettive posizioni: salvo che l'opposizione medesima non venga accolta, con l'esclusione del vincolo della solidarietà che discende, tuttavia,
4 N. 3784/2016 R.G.A.C.
dall'avvenuta esclusione dell'opponente vittorioso addirittura dal novero medesimo dei debitori, anziché dei condebitori solidali.
Dal ragionamento che precede deriva che, nella specie, gli atti interruttivi producono effetto, altresì, nel rapporto col : ed il decennio non risulta decorso, tra il 2010 (epoca Parte_1 di estinzione dell'esecuzione mobiliare R.G.E. n. 637/1995) ed il 2016
2. La tesi dell'indeterminatezza della somma pretesa neppur essa può essere condivisa: al contrario, il precetto specifica le basi di calcolo, i singoli periodi di tempo e le aliquote.
3. Quanto alla dedotta usurarietà originaria degli interessi, pretesi dalla creditrice, che non sarebbe elisa dalla successiva dichiarata decurtazione, compiuta dalla stessa creditrice, sino al limite dell'usura, si tratta, nuovamente, di censura non idonea ad essere condivisa.
Dinanzi alla replica dell'opposta, che i titoli dei crediti, fatti valere nella sede monitoria, risalissero ad epoca anteriore alla vigenza della l. 108/1996 (e, in effetti, si tratta di un conto corrente, acceso nel 1992, e di un mutuo chirografario, anch'esso acceso nel 1992), l'opponente osserva che l'ordinamento prevede l'usura sopravvenuta, che non è chiaro come siano stati calcolati gli interessi e che, comunque, questi rimangono usurari nonostante la dedotta riduzione sotto il limite dell'usura: e richiama, «a titolo meramente esemplificativo», il tasso del 7,5%, preteso per il periodo dal 1° Gennaio 1999 in avanti: sarebbe evidente che esso «non corrisponda di certo al tasso soglia antiusura tempo per tempo vigente a decorrere da tale data sino ad oggi».
L'usura sopravvenuta, in realtà, deve escludersi, secondo testo e ratio della legge
108/1996, e come definitivamente affermato dall'art. 1, d.l. 394/2000 (conv., con modif., dalla l. 24/2001): né, assodato quanto innanzi, di per sé, la pretesa di interessi che, ex post, superino il valore dell'usura, contrasta con la buona fede nell'esecuzione del contratto, come osservava
Cass. civ., Sezz. UU., sent. 19.10.2017, n. 24675: «Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante,
di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.».
La tesi veniva ribadita, poi, da Cass. civ., Sez. III, ord. 17.8.2023, n. 24743: «Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello
svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso
stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del
mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per
il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.».
5 N. 3784/2016 R.G.A.C.
In senso contrario si pronunziava Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27545: «In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto,
avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione
del contratto.».
Quest'ultima pronunzia, nella propria motivazione, in realtà, vorrebbe dimostrare che la decisione delle SS.UU. del 2017, complessivamente letta ed intesa, potesse condurre alla conclusione, cui essa, invece, perviene: ma un simile percorso appare argomentativamente artificioso, e conduce, per l'assenza di una posizione di limiti e criteri, a vanificare, nella sostanza, il principio che l'usurarietà si valuta al momento della pattuizione.
In ogni caso, la questione dell'usurarietà degli interessi non è stata accompagnata, nella specie, da una specifica eccezione di violazione della buona fede in fase di esecuzione.
Come si accennava innanzi, non è vero, poi, che non sia chiaro come siano stati calcolati gli interessi.
Non può convenirsi con l'opponente, infine, che, comunque, gli interessi rimangano usurari nonostante la dedotta riduzione sotto il limite dell'usura: egli richiama, «a titolo meramente esemplificativo», il tasso del 7,5%, preteso per il periodo dal 1° Gennaio 1999 in avanti: e sarebbe evidente che esso «non corrisponda di certo al tasso soglia antiusura tempo per tempo vigente a decorrere da tale data sino ad oggi».
La deduzione, tuttavia, rimane generica: non è presente una comparazione con uno specifico tasso-soglia, relativo ad una determinata categoria di operazioni e fissato da un preciso decreto ministeriale, e non si chiarisce se si sia considerato trattarsi di interessi di mora
(la cui usurarietà richiede un diverso calcolo del limite, rispetto agli interessi corrispettivi).
Prim'ancora che generica, peraltro, la deduzione non rileva ai fini della decisione, una volta che si sia chiarito che l'usura sopravvenuta non influisce sulla validità della pattuizione,
e neppure sull'efficacia della medesima.
4. In ulteriore subordine, l'opponente eccepiva la prescrizione, altresì, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., degli interessi convenzionali richiesti.
In realtà, «La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza
annuale o infrannuale.» (Cass. civ., Sez. I, ord. 24.4.2024, n. 11125): e, nella specie, una simile deduzione non è stata neppure formulata dall'opponente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: con una differenza tra la parte convenuta (mai estromessa) e l'interventore: in ambo i casi, si considererà
l'effettiva consistenza delle prestazioni difensive compiute.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3784/2016 R.G.A.C., promossa da contro società a responsabilità Parte_1 Controparte_1 limitata con unico socio, e per essa, quale mandataria con rappresentanza, la CP_2
6 N. 3784/2016 R.G.A.C.
in persona del legale rappresentante pro tempore, e nella quale interveniva la
[...]
e per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza, la Controparte_4
(già denominata già CP_2 Controparte_3 CP_5
già, a sua volta, denominata , in persona del legale
[...] Controparte_6 rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere alla società a Parte_1 Controparte_1 responsabilità limitata con unico socio, e per essa, quale mandataria con rappresentanza, alla le spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre al CP_2 rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'Iva ed alla Cassa come per legge;
3. condanna a rifondere alla e Parte_1 Controparte_4 per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza, alla le spese di lite, CP_2 liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'Iva ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 18 Marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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