Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 21623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21623 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21623/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13500/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13500 del 2022, proposto da
Medical farma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Provenzano e Antonio Noto Sardegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze, Conferenza delle regioni e delle province autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi tutti dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Regione Siciliana, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» pubblicato in GU 15 settembre 2022, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l’accordo ai sensi dell’articolo 9- ter d.l. 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;
- del decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», dell’intesa ai sensi della l. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep.Atti n. 213/CSR);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. TH IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Medical farma impugnava, con il ricorso introduttivo, gli atti ministeriali relativi al c.d. pay-back sanitario.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni statali intimate.
3. Successivamente alla pronuncia di Corte cost., 22 luglio 2024, n. 140 e all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118 che ha permesso alle imprese fornitrici di dispositivi medici di assolvere i proprî debiti nei confronti delle regioni e delle province autonome versando una quota del debito, l’odierna ricorrente versava quanto dovuto agli enti territoriali: pertanto, chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere (v. nota del 5 settembre 2025).
4. Sulla scorta di tali osservazioni, il Collegio tratteneva la causa per la decisione all’esito dell’udienza del 21 novembre 2025.
5. Alla luce delle dichiarazioni in atti e dell’avvenuto pagamento del dovuto degli enti sanitari, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
6. Le spese, alla luce del disposto dell’art. 7, comma 1 d.l. 95/2025, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ND SE, Presidente
TH IA, Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TH IA | ND SE |
IL SEGRETARIO