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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 7536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7536 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Paola Agresti Consigliere
Maria Speranza Ferrara Consigliere rel.
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero r.g. 768/ 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2020 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Serenella Paggi
(c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE ADESIVA E RIASSUMENTE -
E
. D/4, (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore;
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Andrea Giordano
(c.f. ) che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._3
APPELLATO-
E
(c.f. ), avvocato che si difende in proprio CP_2 C.F._4 ex art. 86 c.p.c. unitamente all'avv. Marina Altobelli (c.f. ), C.F._5
questa per delega in atti, elettivamente domiciliato anche in indirizzo telematico -
INTERVENUTO VOLONTARIO ADESIVO IN APPELLO –
E
EREDI – PARTE APPELLANTE PRINCIPALE Controparte_3
CONTUMACE A SEGUITO DI RIASSUNZIONE-
r.g. n. 1 OGGETTO: appello principale di e appello nei confronti del Controparte_3
D/4, avverso la sentenza n. 13838/2019, Controparte_4
emessa in data 2 luglio 2019 dal Tribunale di Roma, a definizione dei giudizi riuniti recanti n.r.g. 28429/2017 e n.r.g. 30558/2017, rispettivamente promossi da
[...]
e entrambi nei confronti del Condominio – CP_3 Parte_1
impugnazione delibere condominiali –
IN FATTO E IN DIRITTO
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, come di seguito.
“Con atti di citazione ritualmente notificati nell'ambito dei separati giudizi 28429/2017
e 30558/2017 e hanno impugnato le delibere Controparte_3 Parte_1
assembleari del 23.3.17 e del 17.1.17 sotto i seguenti profili. Quanto alla delibera del
23.3.17 - avente ad oggetto al primo punto all'o.d.g.: “… dismissione dell''impianto per la realizzazione dei singoli impianti autonomi o, in alternativa, sostituzione della rete d'aria, con approvazione della relativa spesa in ottemperanza all'ordinanza del
Tribunale di Roma del 22.6.16 …” - ne hanno dedotto la nullità ritenendo che l'oggetto fosse sottratto alla competenza dell'assemblea condominiale. Hanno al riguardo rilevato che la questione del riscaldamento era ancora sub iudice non avendo il condominio ancora eseguito l'ordinanza con cui il Tribunale lo aveva condannato a riattivare l'impianto solo subordinatamente all'attuazione degli interventi indicati dal
CTU. Essendo inoltre la questione del riscaldamento ancora al vaglio del tribunale sarebbe precluso al condominio il riconoscimento all'amministratore del compenso straordinario del 3% dell'importo dei lavori appaltati. Hanno al riguardo anche rilevato che la supervisione dei lavori non spetterebbe all'amministratore del Co
ma al Geom. nella qualità di incaricato dal CP_1 Controparte_5
Tribunale nella fase cautelare. Hanno poi sostenuto che non era chiaro chi fosse l'amministratore del Condominio dal momento che dal 2013 tale carica era rivestita dalla di e che solo in data 17.11.17 il Condominio aveva CP_7 Persona_1
eletto quale amministratore la di circostanza questa che CP_7 Persona_2
renderebbe oltre che nulla anche annullabile per vizio formale la presenza di CP_8
e di alle assemblee del 23 marzo 2017 e 17 gennaio 2017.
[...] Parte_2
Le attrici hanno anche contestato il secondo punto all'ordine del giorno approvato nell'assemblea del 3 marzo 2017 avente ad oggetto“… delibera in merito all'atto di precetto notificato al in data 1.3.17 su istanza della Sig.ra CP_1 Parte_1
…” sostenendo che la questione era sottratta alla competenza
[...]
r.g. n. 2 dell'assemblea. Hanno al riguardo rilevato che la non aveva la qualità di Parte_1
“condomina” e pertanto non era possibile compensare il credito del condominio con il credito portato nell'atto di precetto da un soggetto terzo rispetto al Condominio. Le attrici hanno inoltre eccepito la nullità delle delibere di cui ai punti 1,2, 3 e 4 approvati dall'assemblea del 17.1.17 evidenziando a sostegno di tale tesi che la di CP_7
non era mai esistita presso la Camera di Commercio di Persona_1 CP_4 esistendo viceversa la che non era mai stata nominata dall'assemblea Controparte_9
dei condomini quale amministratore dal Condominio di Via Suvereto, 247 Pal D/4. In ragione quindi dell'incertezza sulla persona dell'amministratore che aveva redatto e certificato i bilanci 2015/2016, gli stessi sarebbero nulli. Le attrici hanno pertanto chiesto che venga accertata e dichiarata l'invalidità delle delibere condominiali del
23.3.17 con specifico riguardo ai punti 1 2 e del 17.1.17 quantomeno con riguardo ai punti 1, 2, 3 e 4. In forza di tali statuizioni ha chiesto che venga Parte_1
esentata dal pagamento degli oneri condominiali. Si è costituito il condominio rilevando, con riguardo al contestato difetto di rappresentatività dell'Amministratore del Condominio, che dal 2013 ad oggi, amministratore del Controparte_4
D4 è sempre stato lo stesso soggetto giuridico e cioè la “
[...] [...]
, già Controparte_10 [...]
essendo intervenuta in data 5.12.16 con Controparte_11 atto pubblico a rogito del Notaio la modifica dell'atto costitutivo Persona_3
/Patti sociali, della Controparte_10 Controparte_12
he aveva in particolare riguardato i poteri degli organi Amministrativi, per cui,
[...]
già socio accomandante diveniva Socio accomandatario e Persona_2 Per_1
già socio accomandatario diveniva socio accomandante;
dal 5.12.16
[...] pertanto, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nonché la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettavano alla Sig.ra quale nuovo socio accomandatario con conseguente modifica della Persona_2
ragione sociale della Società, che da Controparte_11
diveniva Amministrazione e Servizi
[...] [...]
Ha al riguardo anche evidenziato che, con atto del 26.5.17, lo Controparte_10
stesso Notaio aveva precisato che nella visura storica della società, Persona_3 la denominazione della “Amministrazione E Servizi Immobiliari S.A.S. Di FI
AN & C.” era stata erroneamente indicata come “Amministrazione e Servizi
Immobiliari S.A.S. Di Pa” alla luce di un errore di inserimento della denominazione da r.g. n. 3 parte della Camera di Commercio di che aveva troncato, per motivi di spazio CP_4 telematico, la parola ” in PA errore questo poi corretto dalla Persona_1
Camera di Commercio Roma che con la PEC del 22.6.17 aveva dato atto di aver provveduto a correggere l'errore ed a rettificare la visura storica. Quanto al punto 2 all'ordine del giorno, riguardante la delibera del 23 marzo 2017, avente ad oggetto l'atto di precetto notificato l'1.3.17, il condominio ha sostenuto che Parte_1
sarebbe tenuta al pagamento degli oneri condominiali risultando per tabulas
[...]
che è comproprietaria, insieme a e Parte_1 Parte_3 [...]
, giusta successione ab intestato dal defunto padre, dell'immobile int. 9 che è CP_3
CP_ compreso nel condominio di /4 . Il ha poi escluso Controparte_1 CP_1
che la questione del riscaldamento fosse ancora assoggettata al vaglio del Tribunale ed ha altresì ritenuto infondato il rilievo che all'amministratore non spetterebbe il compenso straordinario del 3% dell'importo dei lavori appaltati non trattandosi di lavori straordinari. Ha in particolare evidenziato che il Collegio, nel procedimento n°
18985/2016 che ha definito il reclamo cautelare, ha stabilito, con ordinanza non impugnabile, che l'impianto di riscaldamento non avrebbe potuto essere riattivato se non dopo l'esecuzione dei lavori indicati nella perizia del CTU Geom. e che CP_5 pertanto i lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento, in esecuzione del provvedimento cautelare del Collegio, non sarebbero sub iudice. Ha quindi ritenuto che l'assemblea si era limitata a dare attuazione ad un ordine del Tribunale. Ha inoltre ritenuto che la questione fosse comunque superata non avendo la ricorrente impugnato la successiva delibera del 18.5.17 con cui il ha confermato espressamente CP_1 il contenuto di tali delibere per la parte attinente al rifacimento dell'impianto di riscaldamento. Ha infine escluso che la supervisione dei lavori avrebbero dovuto spettare al CTU Geom. nominato in sede di procedimento d'urgenza, e non CP_5 invece all'amministratore rilevando sul punto che non vi sarebbe alcun obbligo a carico della parte condannata ad eseguire la misura cautelare di avvalersi del CTU nominato nel procedimento d'urgenza essendo invece sufficiente che l'opera rispetti le indicazioni fornite dal CTU e che il D.L. prescelto tuteli gli interessi del committente;
requisiti questi che sono rimessi al giudizio insindacabile del . Si è CP_1 proceduto alla riunione dei due procedimenti”.
La sentenza impugnata rigetta le domande di e condannandole alla CP_3 Parte_1
refusione delle spese di lite in favore del . CP_1
r.g. n. 4 A sostegno della decisione, l'accertamento della legittimazione dell'amministratore e della nonché la infondatezza dei motivi di impugnazione delle due delibere, Parte_1
proposti sia dalla che dalla CP_3 Parte_1
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Controparte_3
<< (…) previa sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza di primo grado qui impugnata, acclarata l'erroneità e/o illegittimità della sentenza (…). 1
In limine litis Riunire il presente giudizio, ex art. 274 c. 2 c.p.c. e per le ragioni di cui in narrativa, a quello portante n. R.G. 13148/15 pendente pure innanzi il Tribunale civile di Roma, sez. VIII Dott.ssa (già Dott. ) parte attrice Per_4 Per_5 Parte_4 avente ad oggetto l'accertamento della qualità di eredi dei congiunti superstiti del sig.
In via principale 3) Dichiarare invalida (nulla e/o annullabile) la Persona_6
deliberazione del D/4 in Roma assunta Controparte_4 all'assemblea del 17/1/17 quantomeno in relazione ai punti 1, 2, 3 e 4;4)
Conseguentemente Accertare e dichiarare che nulla è dovuto allo stato dall'appellante al D/4. Si insiste anche per l'eventuale Controparte_4
ammissione della CTU contabile così come richiesta in primo grado. In ogni caso, con condanna del D/4, alle spese del doppio grado di Controparte_4
giudizio >>.
Il Condominio resiste alle censure della di cui chiede il rigetto. CP_3
Si costituisce e rassegna le seguenti conclusioni Parte_1
“(…) la rimessione in primo grado del giudizio di impugnativa di delibera assembleare e contestuale domanda di accertamento negativo proposto dalla sig.ra Parte_1
n. R.G. 28429/17, poi riunito all'altro n. R.G. 30558/17 proposto dalla sig.ra
[...]
al fine di nuovo espletamento del procedimento obbligatorio di Controparte_3 mediazione. In ogni caso e nel merito, la sig.ra nell'eventualità Parte_1 anche ad adiuvandum, chiede l'accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra
” Controparte_3
Interviene volontariamente, solo nel giudizio di appello, il condòmino , CP_2
aderendo alle conclusioni del Condominio.
propone due motivi di appello. Controparte_3
1) Rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 1137 c.c. nullità delle delibere impugnate poiché incidenti sulla proprietà esclusiva della condomina;
omessa motivazione circa un punto r.g. n. 5 decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti;
potere del
Giudice a quo di dichiarare la nullità delle delibere impugnate”.
2) Rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 540 e 1292 c.c.; conseguente attuale indeterminatezza delle somme eventualmente dovute dalla sig.ra al Controparte_3 Controparte_4
D/4; inesistenza di un credito certo liquido ed esigibile del
[...] via 247 pal. D/4; conseguente fondatezza dell'azione di CP_4 CP_4 accertamento negativo”. Allega la intervenuta usucapione in proprio favore dell'intero immobile e censura, dunque, la ripartizione delle spese tra i successori nel diritto di proprietà del defunto , invocando Persona_7
anche il proprio diritto di abitazione quale coniuge superstite.
All'udienza del 28.02.2024 il giudizio si interrompe per il decesso di . Controparte_3
nei confronti del Condominio appellato, dell'intervenuto Parte_1 CP_2
e degli “eredi di ”, riassume il giudizio.
[...] Controparte_3
Con l'atto di riassunzione, la non spende la qualità di erede di Parte_1 [...]
CP_3
Ciò trova riscontro nella circostanza, ulteriore rispetto al chiaro tenore letterale dell'atto, che la riassunzione è presentata per poteri conferiti, al difensore, dalla in Parte_1
occasione della introduzione della domanda “ in proprio”, in assenza del rilascio di una nuova procura quale erede della e nella ulteriore circostanza della avvenuta CP_3 notifica dell'atto di riassunzione, ad un soggetto che si pone terzo rispetto alla riassumente, “ gli aventi causa” della CP_3
Per effetto della riassunzione da parte di (avvenuta con ricorso Controparte_13
depositato in data 22 .05.2024 notificato alle controparti), il processo è uscito dalla fase di quiescenza in cui versava a seguito della dichiarazione di interruzione.
Gli “eredi di ” hanno ricevuto rituale notifica, presso l'ultimo domicilio Controparte_3 della ed entro l'anno dal decesso, dell'atto di riassunzione;
non si sono costituiti, CP_3
e vanno dichiarati contumaci.
“L'art. 303, comma quarto, c.p.c., stabilisce che, quando il processo sia stato interrotto ed una delle parti abbia notificato a tutte le altri il ricorso in riassunzione col pedissequo decreto, "se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia".
La norma, apparentemente unica, disciplina due fattispecie concrete ben diverse:
l'ipotesi della riassunzione c.d. modificativa (ad es., in conseguenza della morte d'una r.g. n. 6 delle parti), e quella della riassunzione c.d. non modificativa (ad es., nel caso di morte del difensore d'una delle parti).
Nel caso di riassunzione modificativa, la previsione di cui all'art. 303, comma quarto,
c.p.c., è perfettamente coerente col sistema: poiché parte del processo diventa un soggetto diverso da quello originario, è doveroso che questi si costituisca depositando una comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c., pena la dichiarazione di contumacia.
Non altrettanto può dirsi nel caso di riassunzione non modificativa: in questo caso, infatti, resta invariato il soggetto del rapporto processuale, e potrebbe restare invariato sinanche il suo difensore, come accade nell'ipotesi in cui l'evento interruttivo abbia colpito una parte diversa da quella che, dopo la notifica dell'atto di riassunzione, ometta di "costituirsi" (Cass. n. 10445 del 15/04/2019.
Nel caso in esame, si verte pacificamente in ipotesi di riassunzione cd. modificativa, in quanto la morte di ha comportato un mutamento soggettivo della parte Controparte_3
appellante, ora costituita dagli eredi di questa, che hanno ricevuto rituale notifica dell'atto di riassunzione con pedissequi decreto di fissazione di udienza, non si sono costituiti e devono essere dichiarati contumaci.
Non essendosi costituiti nella loro qualità di appellanti principali, per essere succeduti nella medesima posizione processuale di l'impugnazione da questa Controparte_3
proposta va dichiarata estinta per mancata riassunzione da parte dei suoi eredi.
L'appello incidentale adesivo proposto da va invece dichiarato Controparte_13
inammissibile.
“La disciplina dell'art. 334 cod. proc. civ. - che consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata "ex adverso" (per svolgere, cioè, ragioni di impugnazione ulteriori, anche se, eventualmente, comuni alla posizione della parte impugnante in via principale) - è applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, che si identifica con quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., e non è, pertanto, estensibile all'impugnazione incidentale di tipo adesivo (ossia a quella diretta a chiedere la riforma della sentenza per gli stessi motivi già fatti valere con l'impugnazione principale), che resta soggetta ai termini ordinari” (Cass. n. 2248/2018, Cass. n. 13644/2010, Cass. n.
6284/2008, Cass. n.7339/1996).
Ebbene, , nel costituirsi, chiedeva ad adiuvandum “l'accoglimento Controparte_13 dell'appello proposto dalla sig.ra (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione Controparte_3
r.g. n. 7 in appello): era dunque onerata di proporre l'impugnazione nel termine ordinario semestrale (art. 327 c.p.c.) dalla pubblicazione della sentenza.
La sentenza impugnata è pubblicata il 02.07.2019, e l'appello incidentale adesivo della
è proposto con comparsa depositata in data 31.05.2020, dunque ben oltre il Parte_1
termine semestrale previsto (lunedì 03.02.2020).
Ulteriore profilo di inammissibilità è il seguente.
La ha impugnato, nel giudizio riunito nel corso del primo grado, i medesimi Parte_1
punti di deliberazione impugnati dalla con argomenti, in parte sovrapponibili a CP_3
quelli della e in parte autonomi. CP_3
La sentenza impugnata respinge i motivi di impugnazione della La Parte_1
con l'atto di appello adesivo tardivamente depositato, esclude espressamente Parte_1 che debba considerarsi la sua “costituzione quale appello incidentale”, con la conseguenza che la sentenza di primo grado, è passata in giudicato rispetto alle domande introdotte dalla Parte_1
A ciò consegue la inammissibilità dell'appello adesivo con riguardo alle censure di identico contenuto a quelle proposte dalla per la scelta di non coltivarle in CP_3
proprio con la proposizione di autonomo gravame e la inammissibilità delle censure della aventi ad oggetto difese di contenuto diverso da quelle proposte dalla CP_3
in ragione della novità delle difese rispetto a quelle introdotte in primo Parte_1
grado.
Ciò detto, l'appello principale è estinto e l'appello adesivo è inammissibile.
Spese di lite.
Nei rapporti tra la riassumente e il seguono la soccombenza e si liquidano CP_1
ex d.m. 55/2014 in causa di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto delle difese complessivamente svolte nelle diverse fasi del giudizio.
Si dichiarano non ripetibili quelle dell'intervenuto, in ragione della volontarietà della partecipazione nel solo grado di appello.
Si compensano rispetto agli eredi della che non hanno inteso dare ulteriore CP_3
impulso al giudizio.
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da r.g. n. 8 parte di dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a Parte_1
titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Dichiara estinto l'appello principale.
- Dichiara inammissibile l'appello adesivo.
- Condanna a rifondere al le spese del grado che Parte_1 CP_1
liquida in euro 6.940,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 26.11.2024
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 9