Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG 641/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tonina Parte_1 C.F._1
Virdis, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via Nuoro n. 5;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ATPO
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di opposizione dell'8.4.2024 ai sensi dell'art. 445-bis, comma sesto, c.p.c., il sig.
Par
ha contestato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella causa di accertamento tecnico preventivo, introdotta al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per ottenere l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984.
2. Il CTU nella fase precedente concludeva nel senso che l'interessato non aveva subito una riduzione della propria capacità lavorativa a meno di un terzo.
3. L'odierno ricorrente ha introdotto il presente giudizio, contestando le conclusioni rassegnate dal CTU e criticando la metodologia e la bontà dell'accertamento condotto,
4. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)previo accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare che il ricorrente
[...]
è invalido con permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di Parte_1
lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini e che,pertanto, è in possesso dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità ex art.1 L.222/84 fin dalla data della domanda (04.02.21) o da quella veriore,salvo gravame, che verrà riconosciuta in corso di causa;
2)con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, e spese generali ex art.2,c.2,D.M.55/14,della fase di atp e del presente giudizio,da distrarsi ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, tanto in relazione al valore della controversia determinato ex art.13,c.2,cpc;
3)esonerare,in caso di soccombenza, il ricorrente dal pagamento delle spese della presente procedura ex art.152 disp.att.(come modificato dall'art.42,c.11,D.L.269/2003 e successive modificazioni ed integrazioni)
4)Ai fini e per gli effetti dell'art.42,c.11, D.L.30.09.2003 n.269 e successive modificazioni ed integrazioni, si richiama la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente, che si produce in allegato, e da intendersi integralmente trascritta, attestante che lo stesso è titolare nell'anno precedente l'instaurazione del presente giudizio, di un reddito familiare imponibile ai fini Irpef, come risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76, commi da 1 a 3, e 77 del Dlgs.
30.5.2002 n.113,di trovarsi quindi nelle condizioni di cui all'art.152 disp.att.c.p.c., e che si impegna a comunicare eventuali variazioni reddituali rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente e sino alla definizione giudiziaria”.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e la CP_1
conferma delle conclusioni rassegnate dal CTU nella precedente fase del giudizio.
2 6. All'esito della rinnovazione delle operazioni peritali, la causa viene decisa all'udienza del
10 aprile 2025 a seguito della discussione orale tra le parti.
7. Il ricorso è fondato.
8. Preliminarmente, si osserva che l'art. 1 della legge n. 222/1984 prevede che “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall , l'assicurato la cui capacità di lavoro, in Controparte_2
occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
9. La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della l. n. 222 del
1984 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio (Cass. civ., sez.
6 - lav., ordinanza n. 16599 del 23/05/2022).
10. Nel caso di specie non può darsi seguito alla valutazione espressa dal CTU nella fase di accertamento tecnico preventivo, posto che l'ausiliare non aveva tenuto conto delle
Par mansioni concretamente svolte dal sig. , e della conseguente incidenza delle patologie sulla capacità di eseguirle, accentrando l'accertamento medico-legale sulle sole occupazioni che l'assicurato è in grado di espletare confacentemente alle sue attitudini.
11. Pertanto, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali.
12. La dott.ssa , all'esito di quest'ultime, ha così osservato nell'elaborato Persona_1 finale: “Anamnesi lavorativa:
Scolarità: diploma di geometra.
Lavoratore dipendente dal 01/03/84 al 20/04/84 e dal 01/05/84 al 03/07/84 presso una
SrL.
(inquadramento professionale come coltivatore diretto). Iscritto con la CP_3
qualifica di piccolo imprenditore dal 15 settembre 1997 coltivatore diretto.
3 Presta attività lavorativa presso la propria Azienda agricola e di allevamento a conduzione familiare quale titolare insieme al fratello e con supporto di due mezzadri, dove si svolge attività di allevamento di capi ovini e caprini dal 1997, e di allevamento bovini e suini dal 1998 a tutt'oggi. Riferisce di avere sempre e solo svolto nel corso della propria attività lavorativa detta attività di allevatore, con mansioni di: accudire il bestiame dell'azienda al pascolo brado quotidianamente, pulizia e manutenzione dei locali dove periodicamente staziona il bestiame, salvaguardia manutenzione e ripristino delle recinzioni aziendali, utilizzo di mezzi agricoli (trattore) per la realizzazione dei lavori periodici quali taglio, raccolta, stoccaggio e distribuzione del foraggio al bestiame aziendale, spietramento e manutenzione dei terreni, cura e manutenzione di piante.
Riferisce di avere eseguito mungitura manuale fino al 2005 manuale, successivamente meccanica. Dal 2018 riferisce di aver ridotto progressivamente le mansioni a causa del proprio stato di salute.
Anamnesi patologica remota: è allegata al fascicolo la documentazione sanitaria che ho esaminato integralmente e della quale riporto gli elementi maggiormente utili per la valutazione medico-legale.
Storia di ipertensione arteriosa
Nel 2007 sottoposto a intervento di erniectomia in L3-L4 destra.
Affetto da insufficienza statico-dinamica del rachide, con maggior risentimento in L3 L5 e segni di instabilità, con lombosciatalgia e cervicobrachialgia bilaterale cronica, secondaria a discospondiloartrosi con protrusioni discali multiple, stenosi foraminale e deviazione scoliotica sinistro-convessa dorsale, lordosi cervicale, retrolistesi di C3-C4 e
C4-C5.
Sindrome parestetica cronica del nervo mediano per sindrome al tunnel carpale;
epicondilite gomito dx.
Gonalgia bilaterale su base degenerativa.
Diverticolosi del colon, calcolosi renale.
RX rachide in toto, bacino e polsi (8.3.2023): “Deviazione scoliotica sx convessa ad ampio raggio … corpi vertebrali conservati in altezza. Fenomeni spondilosici evoluti a livello di tutti i distretti rachidei. Aspetto reattivo delle porzioni somatiche contrapposte a
4 livello di C3-C4 e L4-L5-S1. Ridotti gran parte degli spazi discali. Restringimento dello spazio radio-carpale a dx …”.
Il 12 gennaio 2023, visita specialistica ortopedica con indicazione a terapia di decompressione lombare e stabilizzazione.
Anamnesi patologica prossima:
Attualmente il Sig. riferisce lombosciatalgia bilaterale subcontinua con Parte_1
irradiazione agli arti inferiori accentuata dal clinostatismo, dall'ortostatismo o posizione assisa prolungati e quando cammina in salita o fa le scale;
algie diffuse, con esacerbazione ai cambiamenti climatici, specie a carico del rachide in toto con limitazione funzionale, cervicobrachialgia bilaterale, vertigini, algie a carico di spalle, braccia e dita delle mani con associata riduzione della forza prensile, algie a carico dei gomiti con limitazione funzionale e delle ginocchia. Intense algie alla pianta dei piedi dopo una marcia anche di soli 10 metri. In ambito lavorativo a causa delle problematiche di natura osteoarticolare riferisce di non poter guidare il trattore, di non poter entrare all'interno dei recinti degli animali (non è in grado di spostarsi rapidamente se necessario), di non poter piazzare i pali con la mazzetta o sollevare i vitelli appena nati quando necessitano di assistenza o dare da mangiare alle vacche.
In merito al trattamento terapeutico in atto, riferisce di assumere: Tripliam 10/2,5/5 mg 1 cp, IV 5 mg 1 cp, RO 5 mg 1 cp, Omega 3 1000 mg 1 cp
Certificazione sanitaria acquisita durante le operazioni peritali: [All.1-2-3]
• Referto di RM colonna lombosacrale del 31 agosto 2023
• Referto di RM rachide lombo sacrale del 25.09.2024
Esame obiettivo:
Soggetto di 63 anni in discrete condizioni generali di nutrizione e sanguificazione.
Orientato nel tempo e nello spazio. Tono dell'umore regolare. Muscolatura adeguata all'età; altezza 176 cm peso 78 kg. Stazione eretta, cambi posturali, deambulazione come di norma. Lordosi cervicale. Moderata scoliosi sinistro-convessa dorso-lombare.
Riduzione della fisiologica lordosi lombare. Limitazione funzionale della flessione del tronco ai gradi intermedi e della flesso-estensione o rotazione del capo ai gradi intermedi. Limitazione funzionale della flessione degli arti superiori ai gradi medi e dell'elevazione dell'arto superiore destro ai gradi estremi. Lieve riduzione della forza a
5 carico della mano destra. Lasegue positivo (++) bilateralmente. Romberg negativo.
Addome piano, non dolorabile alla palpazione superficiale e profonda. Non segni di scompenso emodinamico in atto.
Null'altro degno di nota è apprezzabile clinicamente”.
13. All'esito di quanto riportato, il CTU ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali:
“In sintesi, l'attuale accertamento medico-legale, l'anamnesi lavorativa unitamente alla disamina della documentazione sanitaria in atti e di quella esibita in epoca successiva alle operazioni di consulenza, consentono di rispondere ai quesiti posti dal giudice nei termini seguenti:
• il Ricorrente è affetto da esiti di erniectomia in L3-L4 destra, scoliosi sinistro-convessa dorsale e spondilodiscoartrosi con protrusioni discali multiple cervicali e lombari, stenosi foraminale e retrolistesi di C3-C4 e C4-C5, con lombosciatalgia e cervicobrachialgia bilaterale cronica, sindrome del tunnel carpale ed epicondilite destra, gonartrosi bilaterale, diverticolosi del colon, calcolosi renale, ipertensione arteriosa.
• tenuto conto dell'età, della formazione e personalità professionale del Sig.
[...]
si ritiene che tale quadro osteo-artrosico degenerativo, progressivamente Parte_1
peggiorato nel tempo, incida in maniera rilevante sulla capacità lavorativa specifica del medesimo, che ha sempre svolto l'attività lavorativa di allevatore e coltivatore, professione gravosa e usurante.
• si ritiene pertanto che la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa delle patologie suddette, in misura superiore a 2/3 del totale, con decorrenza dall'epoca della presentazione della domanda (febbraio 2021).
• la prosecuzione dell'attività lavorativa in occupazioni confacenti può costituire un ulteriore aggravamento, segnatamente del processo degenerativo a carico del rachide e delle articolazioni”.
14. A fronte poi delle osservazioni svolte dal CTP dell' , l'ausiliare del giudice ha così CP_1 efficacemente replicato: “Premesso che il giudizio valutativo della sottoscritta in merito all'AT non è stato assolutamente basato esclusivamente da quanto riferito dal periziando, sul rilevamento di una terapia e su un elenco di patologie già rilevate in sede di ATP, come asserito e presunto dal collega (non si sa bene sulla base di quali evidenze), ma
6 principalmente (come sempre) dalla disamina della documentazione sanitaria e dall'esame obiettivo del paziente, non tralasciando ovviamente anche l'anamnesi prossima e il trattamento farmacologico in atto. Il collega peraltro pare soffermarsi
Per_ esclusivamente sulla precedente relazione del Dott;
difatti le patologie rilevate e riportate nella bozza di relazione e le varie terapie farmacologiche e fisiokinesiterapiche effettuate nel tempo sono documentate da certificazione specialistica agli atti che invito il collega ad esaminare.
Pertanto, tralasciando la parte inerente la diagnosi della varie patologie (per la quale rimando alla bozza di relazione), mi soffermo sull'ultima osservazione ovvero che “il periziando, essendo titolare dell'azienda, e anche imprenditore, come tale ha il compito di occuparsi anche della parte sia organizzativa che amministrativa dell'azienda. Non saranno certo i mezzadri ad occuparsi dell'organizzazione dell'attività, della sua gestione, delle decisioni da prendere (anche in collaborazione col veterinario e lo zootecnico), della contabilità, dell'acquisto dei mangimi, del monitoraggio delle condizioni di salute del bestiame. In conclusione, alla luce del mio riscontro clinico e dell'indicazione di quelle che sono le attività confacenti, è da ritenere che il periziando possa dedicare senza trascurare, pur dedicando minori energie, un ruolo esecutivo e manuale, con una priorità e preferenza verso le mansioni organizzative e dirigenziali. E tenendo conto di tali aspetti ritengo di poter ribadire che non residui meno di 1/3 della capacità lavorativa totale relativamente all'attività lavorativa specifica e in occupazioni confacenti alle attitudini personali e nel rilevare, in detta bozza di consulenza tecnica, la totale mancanza di una coerente e convincente motivazione critica che indichi con precisione gli elementi tecnici e scientifici sui quali è stato basato il giudizio valutativo espressa”
e chiarisco:
1. Differenza tra capacità gestionale e operativa:
Ruolo dell'allevatore: Anche se il periziando ha un ruolo imprenditoriale e gestionale nell'azienda, il suo lavoro principale e la sua formazione professionale sono legati all'attività operativa dell'allevamento (che implica sforzi fisici, gestione degli animali, ecc.), che è significativamente compromessa dalle sue patologie.
7 Impatto delle patologie sul ruolo operativo: Le patologie fisiche (ernie, stenosi, scoliosi, sindrome del tunnel carpale, gonartrosi) influiscono negativamente sulle mansioni operative e fisiche tipiche dell'allevatore. Il periziando potrebbe essere in grado di occuparsi di alcuni aspetti amministrativi, ma ciò non elimina il fatto che la maggior parte delle sue mansioni richiedano attività fisiche che non può più svolgere in maniera adeguata.
2. Non confondere capacità manageriale con capacità lavorativa globale:
Capacità lavorativa in senso ampio: La capacità lavorativa complessiva non si basa solo sull'abilità di gestire o organizzare un'azienda, ma sulla possibilità di svolgere mansioni operative, che in questo caso rappresentano una parte essenziale dell'attività di allevatore. Anche se il periziando può svolgere alcune attività di gestione, ciò non è sufficiente per negare una riduzione di più di 2/3 della sua capacità lavorativa complessiva, che riguarda anche l'esecuzione delle mansioni fisiche.
3. Limitazioni evidenziate dalle patologie:
Sforzo fisico e mansioni manuali: Le patologie a carico della colonna vertebrale
(protrusioni, discopatie, stenosi), le problematiche agli arti superiori (epicondilite, sindrome del tunnel carpale), e quelle legate alla gonartrosi e alle ginocchia impediscono di svolgere correttamente mansioni fisiche quotidiane che un allevatore deve affrontare, come la gestione del bestiame e il sollevamento di carichi. Anche se può essere in grado di gestire alcuni aspetti organizzativi, il deterioramento fisico impedisce la gestione dell'attività manuale.
4. Rilevanza delle mansioni lavorative principali:
Attività primaria e formativa: Il periziando, dell'età di 63 anni, è formato come allevatore e ha sempre lavorato in tale ruolo, il quale richiede un'importante componente fisica.
Anche se si ritiene che possa svolgere alcune mansioni amministrative o manageriali, queste non sono confacenti al suo profilo professionale principale e non possono essere considerate sufficienti a mantenere la sua capacità lavorativa complessiva.
5. Gravità del quadro clinico:
Comorbilità delle patologie: L'insieme delle patologie vertebrali (ernie, scoliosi, stenosi, discopatie), degenerative (gonartrosi, sindrome del tunnel carpale) e sistemiche
(ipertensione, calcolosi renale) creano un quadro clinico complesso e debilitante.
8 Nonostante il soggetto possa ricoprire un ruolo dirigenziale limitato, la capacità globale di svolgere attività lavorative confacenti al suo percorso professionale è ridotta significativamente.
6. L'importanza dell'intervento medico specialistico:
Pareri specialistici: È importante evidenziare che le certificazioni mediche attestano la severità delle patologie e il loro impatto funzionale. Nel caso di lombosciatalgia, cervicobrachialgia, epicondilite e gonartrosi, le limitazioni funzionali permanenti sono tali da giustificare una significativa riduzione della capacità lavorativa.
7. Necessità di mansioni manuali nel contesto specifico:
Anche se i mezzadri possono occuparsi di alcune mansioni fisiche, l'attività complessiva di allevatore non è riducibile esclusivamente a un ruolo manageriale. La natura del lavoro agricolo richiede un'interazione diretta con gli animali e con le attrezzature, attività che il periziando non può più svolgere efficacemente.
Conclusioni
Sebbene il periziando possa svolgere alcune mansioni amministrative, queste non rappresentano la totalità delle attività che normalmente svolgeva come allevatore. Le patologie fisiche debilitanti rendono impossibile lo svolgimento delle attività operative necessarie per la gestione quotidiana dell'azienda, giustificando così la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3”.
15. Le conclusioni raggiunte dal CTU meritano di essere pienamente condivise, avendo preso in esame tutta la documentazione sanitaria disponibile agli atti e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, mettendo in correlazione lo stato patologico cui è complessivamente affetto Par il sig. sia con l'attività specificamente svolta da quest'ultimo, sia con le mansioni confacenti con le sue attitudini, esprimendo motivatamente e in maniera convincente le ragioni per cui tali patologie comportavano una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente, non solo di quella specifica, ma anche con riferimento alle attività confacenti.
16. Le conclusioni rassegnate, non smentite da evidenze di senso contrario, meritano pertanto di essere condivise dal giudicante, avendo l'ausiliare del giudice espresso valutazioni medico-legali che risultano scevre da vizi logici e argomentativi.
17. Ciò tenendo in considerazione anche il fatto che il CTU ha accertato il potenziale carattere usurante dell'impegno in attività confacenti alle attitudini dell'interessato, con riferimento
9 al processo degenerativo a carico del rachide e delle articolazioni, e dunque della possibile accelerazione e accentuazione del logoramento dell'organismo (che si verifica in un tempo più breve ed in misura superiore rispetto alla norma), in quanto il lavoro è sproporzionato rispetto alla residua efficienza fisiopsichica di cui il soggetto ancora dispone. Par 18. Ne consegue il riconoscimento della sussistenza in capo al sig. delle condizioni sanitarie proprie previste per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(febbraio 2021).
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste in capo ad , secondo la CP_1
quantificazione indicata in dispositivo.
20. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento Parte_1
dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (febbraio 2021);
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; CP_1
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 3.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 10/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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