Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 6181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6181 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2026, proposto da
TO NA, RT OV, IA SA, LL LE, LL IN, TO PP, CA TO, AS AD, NO ON, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1672/2024, emessa dal Tribunale di Velletri, Sez. Lav., pubbl. 20/11/2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Benedetta AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato, i ricorrenti chiedono l’esecuzione della sentenza n. 1672/2024, pubbl. il 20/11/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, e notificata ai fini esecutivi il 3/07/2025, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ Dichiara il diritto di UO NA, NE OV, CI TO, AN SA, OS IN, OS LE, NO ON, UO PP e CA AD ad usufruire del beneficio della Carta del docente previsto e disciplinato dall’art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (cd Carta del docente) per gli anni scolastici di precariato di cui in motivazione. 2. Per l’effetto ordina al M.I.M., in persona del Ministro pro-tempore, di attivare in favore dei ricorrenti la Carta del docente su cui saranno accreditate le seguenti somme: € 2.000,00 in favore di UO NA, € 500,00 in favore di NE OV, € 3.000,00 in favore di CI TO, € 2.500,00 in favore di AN SA, € 1.500,00 in favore di OS IN, € 2.500,00 in favore di OS LE, € 500,00 in favore di NO Antorio, € 1.500,00 in favore di UO PP, € 2.500,00 in favore di CA AD, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 (con decorrenza dai rispettivi anni di riferimento) alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato. 3. Condanna il M.I.M, in persona del Ministro pro-tempore, a rimborsare ai ricorrenti le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.700,00 -per compensi di avvocato- oltre IVA CPA e rimborso elle spese generali nella misura del 15% come per legge… ”.
2. Affermano i ricorrenti che il Ministero non ha ottemperato alle statuizioni di condanna contenute nella predetta sentenza.
3. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 25/03/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma
3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a. A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa dei ricorrenti alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass.13533/2001) deve trovare accoglimento.
7. Dalla sentenza in questione si ricava il diritto dei ricorrenti di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
8. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe nei termini detti, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine
concesso all’amministrazione, previa richiesta dei ricorrenti.
10. Il Collegio non ritiene, invece, allo stato sussistenti i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta dei ricorrenti.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari.
12. Copia della presente sentenza sarà trasmessa, a cura della Segreteria, alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti ed al competente OIV- Organismo indipendente di valutazione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per gli eventuali seguiti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni,
decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta dei ricorrenti;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
- rigetta ogni ulteriore istanza.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti ed al competente OIV – Organismo indipendente di valutazione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per gli eventuali seguiti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN TA, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta AZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta AZ | EN TA |
IL SEGRETARIO