Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3520/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N. 3520/2021 r.g., vertente tra: nato a [...] il [...] e residente a [...]
Municipio 2, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in C.so
Garibaldi 19 Faenza (RA) presso e nello studio dell'avv. Giovanni Battista Emaldi,
C.F. fax0546/21914, PEC C.F._1
, che lo rappresenta e difende Email_1 giusta mandato in calce alla citazione
ATTORE contro nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente a [...] ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in C.so Matteotti 4/29 Faenza (RA) presso e nello studio dell'avv. Marco Emiliani (c,f, pec CodiceFiscale_3
) che lo rappresenta e difende giusta Email_2 procura in calce alla comparsa
CONVENUTO nonché contro pagina 1 di 8
(Capogruppo del iscritto all'albo dei Gruppi Controparte_4
Assicurativi presso IVASS al n. 019), con sede legale in Verona – 37126, Lungadige
Cangrande n.16, C.F. e iscr. Registro delle Imprese di Verona n. – P.IVA_1
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA
[...]
n. –– Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 – CP_4 P.IVA_2
Rappresentante del Gruppo – Impresa autorizzata Controparte_5 all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.I. numero 966 del 26 aprile
1923, in persona del Dott. nella qualità di dirigente e legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, in virtù dei poteri conferitigli con atto del 9.04.2019, n° rep. 15593 e n° raccolta 8798 del Notaio Dott. di Verona (VR) Persona_1 con l'avv. Mauro Bonato del Foro di Treviso che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.); assicurazione;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come alla udienza di discussione 16.4.2025;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1 per ivi ottenere accertamento e declaratoria di responsabilità di quest'ultimo
[...] in relazione ad un sinistro verificatosi in data 04.11.2018 allorquando, trovandosi in casa dell'amico (oggi convenuto) ed incamminatosi verso il bagno, “il cane meticcio di taglia media e di proprietà del sig. improvvisamente si metteva a correre e CP_1 passando in mezzo alle gambe del sig. o faceva cadere a terra”. Pt_1
Esponeva di aver subito la frattura del setto nasale e riportato danni non patrimoniali e patrimoniali (danno biologico e spese mediche) per €. 7.818,28, di cui chiedeva il ristoro, in via stragiudiziale, alla assicurazione del CP_1
Alla luce del diniego opposto dall' , il citava in giudizio il Pt_3 Pt_1 CP_1
pagina 2 di 8 Questi, tempestivamente costituitosi, confermava la dinamica del sinistro;
riferiva di essersi “adoperato” presso la propria assicurazione, ricevendone “inspiegabile diniego”; chiedeva e otteneva quindi la chiamata in causa dell'Istituto.
L'Assicurazione si costituiva contestando ogni profilo della domanda attorea, ed in particolare la dinamica dell'evento e il quantum della pretesa. Eccepiva, inoltre, il concorso di colpa dell'attore, per il caso di accertamento della responsabilità del convenuto.
Venivano depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Merita segnalare come con la prima memoria di cui sopra la Assicurazione abbia eccepito altresì la inoperatività della polizza con riferimento al caso in esame.
Tale eccezione è stata fermamente contestata dal convenuto, sia quanto alla sua tempestività, sia quanto alla sua fondatezza.
La causa veniva ritenuta documentalmente istruita e giunge oggi alla decisione.
***
La domanda dell'attore nei confronti del convenuto è fondata.
Nel caso in esame ogni allegazione resa dal con riferimento all'an della Pt_1 pretesa è stata espressamente ammessa dal CP_1
Basta leggere il contenuto della seconda pagina della comparsa di costituzione per convincersi di ciò, avendo il espressamente ribadito e confermato, in ogni CP_1 sua parte, la descrizione che degli eventi era stata data dall'“amico di vecchia data”.
Le allegazioni difensive del assurgono quindi, almeno in parte qua, al rango CP_1 di vera e propria confessione giudiziale, la quale, come noto, fa piena prova dei fatti contro il confitente.
È quindi acclarata la responsabilità (extracontrattuale) del convenuto, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nei confronti dell'attore.
Con riferimento al quantum, in difetto di analoghe ammissioni, opera comunque la relevatio ab onere probandi di cui all'art. 115 c.p.c..
E infatti, a fronte delle precise deduzioni del basate oltretutto su di una Pt_1 perizia di parte e sui documenti allegati, il non sollevava contestazioni CP_1 sorrette dalla dovuta specificità.
pagina 3 di 8 Va premesso in diritto come un determinato fatto giuridico – nel moderno processo civile – in tanto deve essere provato, in quanto sia specificamente contestato;
questa
è precisamente la regola dettata dall'art. 115 c.p.c..
Se un'allegazione fattuale attorea sia specifica e precisa, infatti, e la contestazione del convenuto manchi o sia generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati ed ex adverso solo genericamente contestati (cfr., ex multis, Cass. Sez. III n.
8376/2020).
Che poi una contestazione esista effettivamente, e che essa sia precisa o meno, rientra nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza di un atto di parte, ed è rimesso all'apprezzamento del Giudice (Cass. Sez. III n. 8813/2020).
Svolte tutte queste premesse, e tornando al caso in esame, è agevole osservare come l'attore abbia specificamente affermato – pretendendone il ristoro – le singole voci di danno (non patrimoniale e patrimoniale) asseritamente subito.
Il convenuto si è limitato a rilevare come il dovesse assolvere al proprio Pt_1 onere probatorio;
in tal senso basti confrontare quanto dedotto, a titolo di esempio, a pag. 3 della memoria di costituzione: “Sarà comunque onere del sig. Pt_1 dimostrare l'entità degli danni personali e materiali subiti a seguito del sinistro per cui
è causa.”
Insomma, il si è per così dire “trincerato” dietro la presunta mancata CP_1 dimostrazione diretta delle voci di danno e del relativo quantum, ma non ha mai contestato specificamente le stesse e la relativa misura.
Ciò neppure nei successivi scritti.
È infatti ben diverso sostenere che il danneggiato “dovrà provare” tale elementi, difesa che a parere del Giudice non consente comunque, da sé sola, di impedire l'operatività dell'art. 115 c.p.c..
Ciò, tanto più, in un contesto in cui il creditore ha comunque fornito precisi indizi, come detto sopra, in relazione alla verosimile esistenza, pure nel quantum, del suo credito.
Il convenuto deve dunque essere condannato al risarcimento della somma di €.
7.818,28 a titolo di danno biologico e di rifusione delle spese mediche.
pagina 4 di 8 Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Risulta dovuto, inoltre, l'importo di €. 1.015,04 quale spesa per assistenza da parte di agenzia infortunistica.
***
La domanda del convenuto nei confronti della terza chiamata è infondata.
Va premesso che l'accoglimento della domanda attorea nei confronti del convenuto è avvenuto, con riguardo all'an, unicamente in forza della confessione di quest'ultimo, che però è naturalmente inopponibile (ex art. 2733 c.c.) ai terzi ed in particolare alla
Assicurazione convenuta.
Né i fatti (specificamente confutati dall' ) potrebbero mai essere dimostrati, nei Pt_3 confronti di quest'ultimo, dato che l'attore, dal punto di vista istruttorio, si è limitato a chiedere l'interrogatorio formale del (evidentemente superfluo, per le CP_1 ragioni appena dette), e che il convenuto non ha avanzato istanze di ammissione di prove costituende.
In ogni caso, la copertura assicurativa non opererebbe.
Va innanzitutto chiarito che la difesa contenuta nella comparsa, secondo cui l'Assicurazione “nella denegatissima ipotesi di responsabilità del proprio assicurato per i fatti di causa risponderà nei limiti previsti dalla polizza, con massimali, scoperti e franchigie ivi indicati” pare sufficientemente specifica e in ogni caso non contiene nessuna ammissione circa l'operatività della garanzia.
La terza chiamata, comunque, ha formalmente ed espressamente sollevato (e motivato) la predetta eccezione con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ossia ampiamente nei termini concessi dal rito.
Si rileva, infatti, che per giurisprudenza pacifica, in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare pagina 5 di 8 il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto.
Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta sino alla precisazione delle conclusioni ed anche in appello, oltre ad essere comunque rilevabile d'ufficio.
Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, infatti, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (si veda, con riferimento a tutto sin qua detto, ex multis, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18742 del 12/07/2019).
Nel merito, l'eccezione della terza chiamata coglie nel segno.
Con riferimento alle garanzie della polizza per cui è causa è dato leggere quanto segue:
A mente dell'art. 84 delle condizioni generali, con riferimento alla copertura per “RC danni del cane”, è previsto che “RC danni del cane. Responsabilità da proprietà, possesso e/o uso di cani, con il limite indicato in polizza relativamente ai danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza delle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza pagina 6 di 8 del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 “Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani” anche nel caso di mancata proroga o di successive integrazioni modifiche dell'ordinanza stessa”.
La copertura, quindi, è limitata ai casi in cui il cane dell'assicurato si produca in una vera e propria aggressione ai danni di terzi, e non alla fattispecie, ben diversa, dell'inciampo in cui taluno abbia ad incappare a causa di un movimento, pure inconsulto, dell'animale.
Né in tutto il corpo delle condizioni generali è dato riscontare l'esistenza di previsioni che coprano il rischio di sinistri come quello oggi in esame, essendo al contrario espressamente esclusa ai sensi dell'art. 80 (norma dedicata ai “rischi vita privata”) proprio la fattispecie di danni riconducibili alla proprietà o al possesso di cani:
Tale interpretazione (letterale ed inequivoca) è di fatto confermata dal stesso, CP_1 che con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha cercato, piuttosto, di sostenere la mera (e presunta) “inadeguatezza” di tale clausola.
Non ne ha però sostenuto la inefficacia, ad esempio in forza di una non lamentata nullità, che peraltro palesemente non ricorre.
E la asserita “inadeguatezza” nemmeno sussiste, dato che la clausola in parola ha senz'altro una sua ragione di essere, essendo tesa ad indurre il contraente che intenda assicurare il rischio riconducibile alla proprietà o al possesso di cani alla stipula della garanzia aggiuntiva (che del tutto legittimamente è approntata esclusivamente a copertura del rischio di aggressione).
Per tutti i motivi sin qui spiegati, la domanda di manleva deve essere rigettata.
***
Le spese del presente giudizio seguono la totale soccombenza del convenuto (sia nei confronti dello Stato – per quanto concerne la posizione dell'attore, ammesso al gratuito patrocinio – che nei confronti della terza chiamata); si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, scaglione sino ad € 26.000,00
pagina 7 di 8 (art 5 c. 6 DM), fasi di studio e introduttiva, istruttoria e decisionale (valori minimi), in ragione della semplicità delle questioni e della speditezza della trattazione e della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda condanna al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore della somma di: i) € 7.818,28 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 04.11.2018 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
(ii) € 1.015,04 a titolo di rimborso delle spese di assistenza infortunistica, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- rigetta la domanda di manleva svolta da nei confronti della Controparte_1 terza chiamata;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello Controparte_1
Stato (ex art. 133 TUSG) ed in favore della terza chiamata;
liquida le spese in favore di ciascuna di esse in € 2.540,00 per compensi oltre 15%, IVA e CPA, in quanto dovuti.
Così deciso in Ravenna, il 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Forastiere
pagina 8 di 8