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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 15713 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. INGLIMA VINCENZO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 03/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 20/12/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere lavorato presso la dal 8 marzo 1995 al 31 luglio 2017; che CP_2
la era stata dichiarata fallita con sentenza del 26 luglio 2017 ; di avere CP_2
presentato istanza di ammissione al fallimento e che il suo credito era stato ammesso per complessivi euro 27.481,39, di cui € 16.270,80 a titolo di TFR ed €
10.568,58 a titolo di crediti di lavoro diversi;
che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo in data 3 dicembre 2020.
1 Deduceva poi di avere inoltrato all' domanda di liquidazione a carico del CP_1
Fondo di Garanzia in data 30 novembre 2023 e che l' non aveva CP_3 provveduto.
Concludeva pertanto con la domanda di condanna di parte resistente al pagamento della prestazione;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva in via preliminare l'intervenuta decadenza, essendo decorsi più di un anno e 300 giorni tra la domanda amministrativa ed il ricorso. In ogni caso affermava l'errata quantificazione del credito e l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che l'art. 47 del DPR n. 639/1970 stabilisce che “1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di CP_3 scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”;
- rilevato che la norma richiamata deve essere interpretata nel senso che, enunciate due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), va individuata nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del
1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza
(rispettivamente, di tre anni o di un anno);
2 - rilevato che, secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, la disposizione contenuta nell' art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall' art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 , conv., con modif., in l. n. 438 del 1992 ) disciplina una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto.” (così Cassazione civile , sez. VI , 09/11/2018 , n. 28639);
- rilevato altresì che, con specifico riferimento al caso di specie, “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n.
639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge
14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio
2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.” (così Cassazione civile , sez. lav. , 08/07/2014 , n.
15531);
- rilevato che nel caso di specie, emerge dalla documentazione in atti prodotta dalla stessa parte ricorrente che la domanda amministrativa è stata inoltrata in data 30.11.2021. Poiché il ricorso è stato depositato il 20.12.2023, indipendentemente dalla data della sua notifica, deve ritenersi decorso il termine di cui al richiamato art. 47 del DPR n. 639/1970;
- rilevato dunque che non può che ritenersi fondata l'eccezione di decadenza formulata dall'istituto, essendo peraltro irrilevanti – per le ragioni esposte – gli eventuali solleciti inoltrati medi tempore.
Tenuto conto della dichiarazione ex art 152 disp att cpc in atti, parte ricorrente deve intendersi esonerata dalla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025
La Giudice Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 15713 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. INGLIMA VINCENZO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 03/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 20/12/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere lavorato presso la dal 8 marzo 1995 al 31 luglio 2017; che CP_2
la era stata dichiarata fallita con sentenza del 26 luglio 2017 ; di avere CP_2
presentato istanza di ammissione al fallimento e che il suo credito era stato ammesso per complessivi euro 27.481,39, di cui € 16.270,80 a titolo di TFR ed €
10.568,58 a titolo di crediti di lavoro diversi;
che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo in data 3 dicembre 2020.
1 Deduceva poi di avere inoltrato all' domanda di liquidazione a carico del CP_1
Fondo di Garanzia in data 30 novembre 2023 e che l' non aveva CP_3 provveduto.
Concludeva pertanto con la domanda di condanna di parte resistente al pagamento della prestazione;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva in via preliminare l'intervenuta decadenza, essendo decorsi più di un anno e 300 giorni tra la domanda amministrativa ed il ricorso. In ogni caso affermava l'errata quantificazione del credito e l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che l'art. 47 del DPR n. 639/1970 stabilisce che “1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di CP_3 scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”;
- rilevato che la norma richiamata deve essere interpretata nel senso che, enunciate due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), va individuata nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del
1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza
(rispettivamente, di tre anni o di un anno);
2 - rilevato che, secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, la disposizione contenuta nell' art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall' art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 , conv., con modif., in l. n. 438 del 1992 ) disciplina una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto.” (così Cassazione civile , sez. VI , 09/11/2018 , n. 28639);
- rilevato altresì che, con specifico riferimento al caso di specie, “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n.
639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge
14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio
2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.” (così Cassazione civile , sez. lav. , 08/07/2014 , n.
15531);
- rilevato che nel caso di specie, emerge dalla documentazione in atti prodotta dalla stessa parte ricorrente che la domanda amministrativa è stata inoltrata in data 30.11.2021. Poiché il ricorso è stato depositato il 20.12.2023, indipendentemente dalla data della sua notifica, deve ritenersi decorso il termine di cui al richiamato art. 47 del DPR n. 639/1970;
- rilevato dunque che non può che ritenersi fondata l'eccezione di decadenza formulata dall'istituto, essendo peraltro irrilevanti – per le ragioni esposte – gli eventuali solleciti inoltrati medi tempore.
Tenuto conto della dichiarazione ex art 152 disp att cpc in atti, parte ricorrente deve intendersi esonerata dalla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025
La Giudice Cinzia Soffientini
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