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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa avente n. rg. 6227/2023 promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Michele Angelo Gigante
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CERTOMA' FRANCESCO, RI BA e
IO UL
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6.07.2023, la ricorrente come in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare l'annullabilità dell'indebito sorto sulla pensione Cat. SO, a seguito di mancata presentazione del modello RED.
Asseriva infatti di aver sanato la presunta irregolarità con domanda di ricostituzione per trasmissione redditi del 27.02.2022.
Si costituiva l' il quale deduceva che, a causa di un errore nella registrazione CP_1 del CAP, la ricorrente non aveva mai ricevuto alcun tipo di comunicazione, compresa quella relativa alla comunicazione dei redditi incidenti sulla pensione in suo godimento, e i successivi solleciti. Affermava, altresì, di aver provveduto nelle more ad annullare l'indebito in oggetto, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente, all'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., tramite scambio di note scritte, insisteva nell'accoglimento della domanda formulata, evidenziando che l'ente non aveva ancora provveduto alla liquidazione delle somme trattenute.
L' contestava quando dedotto da parte ricorrente, depositando CP_1 documentazione contabile attestante il pagamento predisposto dall'Istituto a favore della ricorrente, ad integrala rimborso della somma trattenuta.
La causa, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Orbene, rilevato che le parti non hanno congiuntamente richiesto la cessazione della materia del contendere, deve rilevarsi che l' ha comprovato quanto CP_1 dedotto nella memoria di costituzione, ovvero l'avvenuto annullamento del debito.
Tanto risulta dalla documentazione contabile allegata, dal quale risulta che l' CP_1 ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto ad annullare il debito e a liquidare la prestazione in oggetto in data 29.9.2025.
Pertanto, il conseguente integrale soddisfacimento di quanto richiesto dalla ricorrente, consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, rileva il Tribunale come solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo, ovvero in data 8.8.2023, l' ha provveduto CP_1 all'annullamento del debito vantato, e che solo in data 29.9.2025 ha invece predisposto la restituzione della somma indebitamente trattenuta. Pertanto, ritiene codesto TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente CP_1 soccombente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi €. 1.900,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Michele Angelo Gigante, dichiaratosi anticipante.
Taranto, 20 ottobre 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa avente n. rg. 6227/2023 promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Michele Angelo Gigante
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CERTOMA' FRANCESCO, RI BA e
IO UL
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6.07.2023, la ricorrente come in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare l'annullabilità dell'indebito sorto sulla pensione Cat. SO, a seguito di mancata presentazione del modello RED.
Asseriva infatti di aver sanato la presunta irregolarità con domanda di ricostituzione per trasmissione redditi del 27.02.2022.
Si costituiva l' il quale deduceva che, a causa di un errore nella registrazione CP_1 del CAP, la ricorrente non aveva mai ricevuto alcun tipo di comunicazione, compresa quella relativa alla comunicazione dei redditi incidenti sulla pensione in suo godimento, e i successivi solleciti. Affermava, altresì, di aver provveduto nelle more ad annullare l'indebito in oggetto, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente, all'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., tramite scambio di note scritte, insisteva nell'accoglimento della domanda formulata, evidenziando che l'ente non aveva ancora provveduto alla liquidazione delle somme trattenute.
L' contestava quando dedotto da parte ricorrente, depositando CP_1 documentazione contabile attestante il pagamento predisposto dall'Istituto a favore della ricorrente, ad integrala rimborso della somma trattenuta.
La causa, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Orbene, rilevato che le parti non hanno congiuntamente richiesto la cessazione della materia del contendere, deve rilevarsi che l' ha comprovato quanto CP_1 dedotto nella memoria di costituzione, ovvero l'avvenuto annullamento del debito.
Tanto risulta dalla documentazione contabile allegata, dal quale risulta che l' CP_1 ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto ad annullare il debito e a liquidare la prestazione in oggetto in data 29.9.2025.
Pertanto, il conseguente integrale soddisfacimento di quanto richiesto dalla ricorrente, consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, rileva il Tribunale come solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo, ovvero in data 8.8.2023, l' ha provveduto CP_1 all'annullamento del debito vantato, e che solo in data 29.9.2025 ha invece predisposto la restituzione della somma indebitamente trattenuta. Pertanto, ritiene codesto TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente CP_1 soccombente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi €. 1.900,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Michele Angelo Gigante, dichiaratosi anticipante.
Taranto, 20 ottobre 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)