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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carmen Michelotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39384/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIGLIONI Parte_1 C.F._1
NICOLA, elettivamente domiciliata in V.LE ABRUZZI 83 20131 MILANO presso il difensore avv.
CASTIGLIONI NICOLA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1 ANTONELLO e dell'avv. LICCIARDO SABRINA MARIA ( ) VIA DELLA C.F._2
GUASTALLA 16 20122 MILANO, ( VIA Controparte_2 C.F._3
GUASTALLA, 6 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122
MILANO presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da separati fogli già depositati telematicamente, da considerarsi allegati al verbale di udienza di precisazione di conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni dalla medesima subiti in occasione del sinistro occorsole in data 27 gennaio 2023, allorquando l'attrice è caduta a causa della sconnessione del cordolo del marciapiedi nei pressi di uno scivolo carraio presente sulla via Tortona in Milano, infortunandosi.
Il citato Comune si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione del fatto operata da parte attrice e la propria responsabilità. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree. La causa veniva istruita con l'escussione della teste indicata dalla parte attrice, in esito alla quale, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. In tale udienza le parti precisavano le proprie conclusioni, effettuavano la discussione orale ed il giudice riservava il deposito della sentenza nei 30 giorni successivi, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.. La domanda della parte attrice deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Sulle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalla parte attrice.
Parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha reiterato le proprie istanze istruttorie e insistito affinché fosse disposta consulenza tecnica medico legale d'ufficio.
Tutte le istanze istruttorie ulteriori rispetto a quelle già accolte in corso di causa e la CTU non trovano accoglimento in quanto superflue alla luce di quanto già agli atti.
Sulla responsabilità.
In corso di causa è emerso chiaramente che la parte attrice è inciampata in un piccolo dislivello presente sullo scivolo di un passo carraio, scivolo che consente la discesa dei veicoli dal marciapiedi rialzato al piano stradale. E' emerso inoltre che il cordolo del marciapiedi era costituito da blocchi in pietra affiancati lungo il bordo del marciapiedi stesso, così come lo scivolo era costituito da blocchi in pietra affiancati. E' emerso altresì che la parte attrice, giovane donna di 19 anni al momento del fatto, camminava affiancata ad una conoscente (la teste escussa alla udienza del 14 ottobre 2024) sul cordolo del marciapiedi prima e sullo scivolo poi, è emerso inoltre che le condizioni di visibilità erano ottime
(la teste escussa all'udienza del 14 ottobre 2024 ha affermato che le condizioni dei luoghi erano esattamente come riprodotto nel materiale fotografico agli atti) è emerso quindi che il dislivello presente sullo scivolo era visibile (cfr. docc. nn. 1 e 2 fascicolo attoreo) ed evitabile da parte di un passante accorto, oltre che simile ai numerosi analoghi dislivelli notoriamente spesso presenti nei marciapiedi della città di Milano delimitati da cordoli in pietra.
Sul punto si ricorda che è consolidato il principio secondo cui l'ente proprietario di un bene si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente al bene stesso.
Va, tuttavia, altresì ricordato che, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, affinché si configuri una responsabilità in applicazione dell'art. 2051 occorre la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, e può consistere anche nella condotta dello stesso danneggiato.
In relazione a questo ultimo aspetto occorre precisare che l'orientamento prevalente della Corte di
Cassazione è nel senso di ritenere che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso pagina 2 di 4 eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. da ultimo anche per ult. richiami Cass. Ord. 12/11/2020 n.
25460). Va ricordato inoltre che, sempre secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene esclude la responsabilità del custode se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Facendo applicazione dei summenzionati principi al caso di specie deve concludersi che non sussiste alcuna responsabilità in capo al convenuto per essere la condotta colposa della parte attrice la CP_1 causa esclusiva del danno subito. Tale condotta colposa, consistita nella scelta di camminare affiancata ad una altra persona sul marciapiedi ristretto e di camminare sulla parte inclinata del cordolo in presenza del passo carraio senza prestare la dovuta attenzione ai naturali dislivelli che la specifica tipologia di cordolo in blocchi di pietra naturalmente presenta è da ritenere condotta colposa tale da assurgere a causa esclusiva del danno subito. Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, ritiene questo Tribunale che nessuna responsabilità possa ascriversi al convenuto nella causazione dei danni subiti dalla parte attrice che è invece CP_1 esclusiva responsabile degli stessi per avere tenuto una condotta imprudente e negligente nell'incedere in quanto ha scelto, senza esservi costretta da particolari circostanze contingenti, di camminare sullo scivolo del marciapiedi costituito da blocchi in pietra inclinati verso il piano stradale e visibilmente non perfettamente allineati, senza prestare la dovuta attenzione nell'incedere. La giovane parte attrice avrebbe potuto e dovuto regolare la propria condotta, o evitando di camminare sopra ai blocchi di pietra inclinati costituenti lo scivolo del passo carraio - che quando è costituito da blocchi di pietra, come nel caso di specie, è notoriamente e frequentemente caratterizzato dal non perfetto allineamento dei blocchi stessi - o prestando la massima attenzione alla visibile presenza di dislivelli tra i blocchi stessi, al fine di evitare danni, nel caso decida invece di calpestarli.
Il dislivello, peraltro minimo, era, nel caso di specie, perfettamente visibile (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo di parte attrice) come ha confermato la teste di parte attrice e nessuna particolare circostanza di forza maggiore ha costretto l'attrice stessa a camminare sul cordolo del marciapiedi prima e sullo scivolo poi, l'attrice ha semplicemente scelto di camminare affiancata ad altra persona mentre percorreva il marciapiedi.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass.
n. 25837/2017), ossia può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e
Cass. n. 9315/2019. Nel caso di specie deve ritenersi che l'attenzione a porre i propri passi in modo da evitare un ostacolo che nella fattispecie concreta che ci occupa è risultato chiaramente visibile e assolutamente prevedibile ed evitabile costituisce regola di comportamento minimamente esigibile la cui inosservanza non è prevedibile né prevenibile ad opera del custode del bene (in tal senso anche Cass. Civ. ord.
35415/2022) in altri termini le specifiche circostanze oggettive e soggettive emerse nel caso concreto portano a ritenere non accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, eccezionale ed imprevedibile, la condotta colposa della danneggiata. Per quanto concerne, infine, l'invocata tutela alternativa della responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 Cc, la Corte di Cassazione ha precisato che una volta ritenuta insussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di “caso fortuito”, ciò riverbera pagina 3 di 4 necessariamente pure sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., che viene anch'essa elisa, in quanto il
“fortuito”, dovuto a fattore naturale o fatto del terzo o del danneggiato, e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire interamente il rapporto eziologico materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p.. In considerazione della natura della causa e della qualità delle parti, della necessità di espletamento della istruttoria ai fini dell'accertamento dei fatti e dei contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia, si ritiene di disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Sentenza resa ex art. 281sexies ultimo comma c.p.c..
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carmen Michelotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39384/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIGLIONI Parte_1 C.F._1
NICOLA, elettivamente domiciliata in V.LE ABRUZZI 83 20131 MILANO presso il difensore avv.
CASTIGLIONI NICOLA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1 ANTONELLO e dell'avv. LICCIARDO SABRINA MARIA ( ) VIA DELLA C.F._2
GUASTALLA 16 20122 MILANO, ( VIA Controparte_2 C.F._3
GUASTALLA, 6 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122
MILANO presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da separati fogli già depositati telematicamente, da considerarsi allegati al verbale di udienza di precisazione di conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni dalla medesima subiti in occasione del sinistro occorsole in data 27 gennaio 2023, allorquando l'attrice è caduta a causa della sconnessione del cordolo del marciapiedi nei pressi di uno scivolo carraio presente sulla via Tortona in Milano, infortunandosi.
Il citato Comune si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione del fatto operata da parte attrice e la propria responsabilità. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree. La causa veniva istruita con l'escussione della teste indicata dalla parte attrice, in esito alla quale, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. In tale udienza le parti precisavano le proprie conclusioni, effettuavano la discussione orale ed il giudice riservava il deposito della sentenza nei 30 giorni successivi, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.. La domanda della parte attrice deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Sulle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalla parte attrice.
Parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha reiterato le proprie istanze istruttorie e insistito affinché fosse disposta consulenza tecnica medico legale d'ufficio.
Tutte le istanze istruttorie ulteriori rispetto a quelle già accolte in corso di causa e la CTU non trovano accoglimento in quanto superflue alla luce di quanto già agli atti.
Sulla responsabilità.
In corso di causa è emerso chiaramente che la parte attrice è inciampata in un piccolo dislivello presente sullo scivolo di un passo carraio, scivolo che consente la discesa dei veicoli dal marciapiedi rialzato al piano stradale. E' emerso inoltre che il cordolo del marciapiedi era costituito da blocchi in pietra affiancati lungo il bordo del marciapiedi stesso, così come lo scivolo era costituito da blocchi in pietra affiancati. E' emerso altresì che la parte attrice, giovane donna di 19 anni al momento del fatto, camminava affiancata ad una conoscente (la teste escussa alla udienza del 14 ottobre 2024) sul cordolo del marciapiedi prima e sullo scivolo poi, è emerso inoltre che le condizioni di visibilità erano ottime
(la teste escussa all'udienza del 14 ottobre 2024 ha affermato che le condizioni dei luoghi erano esattamente come riprodotto nel materiale fotografico agli atti) è emerso quindi che il dislivello presente sullo scivolo era visibile (cfr. docc. nn. 1 e 2 fascicolo attoreo) ed evitabile da parte di un passante accorto, oltre che simile ai numerosi analoghi dislivelli notoriamente spesso presenti nei marciapiedi della città di Milano delimitati da cordoli in pietra.
Sul punto si ricorda che è consolidato il principio secondo cui l'ente proprietario di un bene si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente al bene stesso.
Va, tuttavia, altresì ricordato che, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, affinché si configuri una responsabilità in applicazione dell'art. 2051 occorre la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, e può consistere anche nella condotta dello stesso danneggiato.
In relazione a questo ultimo aspetto occorre precisare che l'orientamento prevalente della Corte di
Cassazione è nel senso di ritenere che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso pagina 2 di 4 eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. da ultimo anche per ult. richiami Cass. Ord. 12/11/2020 n.
25460). Va ricordato inoltre che, sempre secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene esclude la responsabilità del custode se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Facendo applicazione dei summenzionati principi al caso di specie deve concludersi che non sussiste alcuna responsabilità in capo al convenuto per essere la condotta colposa della parte attrice la CP_1 causa esclusiva del danno subito. Tale condotta colposa, consistita nella scelta di camminare affiancata ad una altra persona sul marciapiedi ristretto e di camminare sulla parte inclinata del cordolo in presenza del passo carraio senza prestare la dovuta attenzione ai naturali dislivelli che la specifica tipologia di cordolo in blocchi di pietra naturalmente presenta è da ritenere condotta colposa tale da assurgere a causa esclusiva del danno subito. Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, ritiene questo Tribunale che nessuna responsabilità possa ascriversi al convenuto nella causazione dei danni subiti dalla parte attrice che è invece CP_1 esclusiva responsabile degli stessi per avere tenuto una condotta imprudente e negligente nell'incedere in quanto ha scelto, senza esservi costretta da particolari circostanze contingenti, di camminare sullo scivolo del marciapiedi costituito da blocchi in pietra inclinati verso il piano stradale e visibilmente non perfettamente allineati, senza prestare la dovuta attenzione nell'incedere. La giovane parte attrice avrebbe potuto e dovuto regolare la propria condotta, o evitando di camminare sopra ai blocchi di pietra inclinati costituenti lo scivolo del passo carraio - che quando è costituito da blocchi di pietra, come nel caso di specie, è notoriamente e frequentemente caratterizzato dal non perfetto allineamento dei blocchi stessi - o prestando la massima attenzione alla visibile presenza di dislivelli tra i blocchi stessi, al fine di evitare danni, nel caso decida invece di calpestarli.
Il dislivello, peraltro minimo, era, nel caso di specie, perfettamente visibile (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo di parte attrice) come ha confermato la teste di parte attrice e nessuna particolare circostanza di forza maggiore ha costretto l'attrice stessa a camminare sul cordolo del marciapiedi prima e sullo scivolo poi, l'attrice ha semplicemente scelto di camminare affiancata ad altra persona mentre percorreva il marciapiedi.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass.
n. 25837/2017), ossia può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e
Cass. n. 9315/2019. Nel caso di specie deve ritenersi che l'attenzione a porre i propri passi in modo da evitare un ostacolo che nella fattispecie concreta che ci occupa è risultato chiaramente visibile e assolutamente prevedibile ed evitabile costituisce regola di comportamento minimamente esigibile la cui inosservanza non è prevedibile né prevenibile ad opera del custode del bene (in tal senso anche Cass. Civ. ord.
35415/2022) in altri termini le specifiche circostanze oggettive e soggettive emerse nel caso concreto portano a ritenere non accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, eccezionale ed imprevedibile, la condotta colposa della danneggiata. Per quanto concerne, infine, l'invocata tutela alternativa della responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 Cc, la Corte di Cassazione ha precisato che una volta ritenuta insussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di “caso fortuito”, ciò riverbera pagina 3 di 4 necessariamente pure sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., che viene anch'essa elisa, in quanto il
“fortuito”, dovuto a fattore naturale o fatto del terzo o del danneggiato, e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire interamente il rapporto eziologico materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p.. In considerazione della natura della causa e della qualità delle parti, della necessità di espletamento della istruttoria ai fini dell'accertamento dei fatti e dei contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia, si ritiene di disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Sentenza resa ex art. 281sexies ultimo comma c.p.c..
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
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