Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2001, n. 9778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9778 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' M IN NOM DEL POPOLO IT9718 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S DI CASSAZIONE Oggettɔ SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G. N. 5994/99 Consigliere 7665/99 Dott. Paolino DELL'ANNO GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Cron. 22381 Dott. Corrado Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 19/03/01 ha pronunciato la seguente 201 SEN T ENZA sul ricorso proposto da: FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI legale rappresentante pro PORTUALI, in persona del tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato SIENA ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTOLONE BIAGIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
COMPAGNIA PORTUALE SE IB Coop. A r.l., LA CAVA CARMELO;
- intimati 2001 e sul 2° ricorso n° 07665/99 proposto da: 1261 -1- COMPAGNIA PORTUALE SE IB s.c.a r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell'avvocato MELLARO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato SAITTA SE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
CONTRATTUALI LAVORATORI FONDO GESTIONE ISTITUTI PORTUALI, LA CAVA CARMELO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 256/98 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 14/12/98 R.G.N. 146/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato BERTOLONE;
udito l'Avvocato SAITTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE UMBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento dell'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL sign. AR La CA già dipendente della Compagnia Portuale PP DI SOC. coop. a.r.l., dichiarato permanentemente inabile al la cod.nav, ✓a lavoro ai sensi dell'art. 156 reg. convenute, con ricorso del 4.10.83, innanzi al Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto perché fosse condannata a corrispondergli la pensione integrativa di invalidità e la differenza relativa al trattamento di fine rapporto. La Compagnia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione dovendo l'attore far valere la sua pretesa nei confronti del Fondo per la Gestione degli Istituti Contrattuali, di cui è stata disposta la chiamata in giudizio. Il Pretore ha accolto la domanda nei confronti del Fondo. Il Tribunale della predetta città, con sentenza del 14.12.98, ha rigettato l'appello dallo stesso proposto. Il Tribunale ha ritenuto che:
1-per accertare a chi spettasse la gestione della previdenza integrativa nel periodo fra l'entrata in vigore della legge di soppressione del Fondo e quella della 1. n.84/94, che aveva disposto 3 dell'art. 1 della 1. n. 222/84 l'applicazione a lavoratori cancellati dai registri per favore dei inidoneità ai sensi dell'art. 156 reg. cod.nav., erano decisive le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 10 e 11 d.l. 535/96 cnv. Nella 1. n.647/96; 2-dagli stessi risultava, infatti, la inequivoca volontà del legislatore di voler porre a carico del Fondo qualsiasi obbligo previdenziale attinente a diritti dei lavoratori maturati e non ancora percepiti;
3-dal tenore della domanda risultava evidente che il ricorrente aveva inteso chiedere emolumenti sicuramente rientranti fra le indennità contrattuali oggetto della previdenza integrativa. Il Fondo chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo. La Società cooperativa resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale. Il lavoratore non si è costituito. Le parti costituite hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve esser disposta la riunione dei ricorsi trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Il Fondo ricorrente denunciando violazione ed 4 erronea applicazione del d.l.221/90 n.6 conv. nella 1.n.58/90, violazione ed erronea applicazione del d.l. n.535/95 conv. nella 1. n.647/ e del d.l. n.457/97 conv. nella 1.n.457/97 espone che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, dal sistema normativo sopra delineato inequivocabilmente risulta che sono poste a carico dei gruppi e delle compagnie portuali le erogazioni delle provvidenze integrative conseguenti al riconoscimento di stati di inidoneità al lavoro fino alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994 n.84 con il cui articolo 24, comma 4, si dispone, in favore dei lavoratori interessati l'applicazione del trattamento di cui all'art. 2 1.n.222 del 1984. La censura svolta dal ricorrente principale è fondata. Il Tribunale, nel ritenere legittimato il Fondo a corrispondere al lavoratore le integrazioni della pensione di invalidità e del t.f.r., per il periodo anteriore all'entrata in vigore della del 1994, si è basato predetta 1.n.84 esclusivamente su una non corretta lettura del comma 11 dell'art. 1 del d.l. Hell'art. 1 del d.l. n. 535 del 1996 (convertito con legge n.647 dello 5 stesso anno). Il giudice del gravame ha invece totalmente trascurato di prendere in esame, al fine soggetto tenuto a sostenere il di individuare il prestazione previdenziale, la costo della normativa succedutasi nel tempo. Ad avviso del giudice del merito, la citata disposizione identificherebbe incontestabilmente tale soggetto nella gestione commissariale del Fondo, e ciò perché, secondo la letterale formulazione della norma (nel testo riportato nella motivazione della sentenza impugnata), "1'onere corresponsione........... delle indennità connesSO alla favore, rispettivamente dei contrattuali....... a dipendenti delle compagnie e lavoratori e dei lavoratori dell'exgruppi portuali nonché dei gruppo dei portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 10". Il Tribunale ha quindi rilevato che vertendosi nella specie in ipotesi di "indennità contrattuale" ed essendo stata "la richiesta giudiziale (dell'ex lavoratore) determinata dalla mancata liquidazione delle (relative) spettanze", per liquidazione non potendo intendersi il versamento di somme effettuate dalla società non 6 volontariamente, ma in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla pronuncia di primo grado doveva essere il Fondo ricorrente а sopportare l'onere del pagamento. Una simile conclusione sarebbe stata Probabilmente accettabile se fosse stata esatta la premessa e se altre disposizioni normative non avessero diversamente previsto. Ma, da un lato, la premessa era errata per la inesatta riproduzione e, dall'altro, la lettura deldella disposizione, comma immediatamente precedente ugualmente trascritto, ma il cui contenuto si è trascurato di - avrebbe consentito di pervenire alla esaminare corretta decisione. Deve infatti osservarsi, con riferimento al primo aspetto, che è omessa, nel testo del comma 11 riportato nella sentenza, la virgola che è, in quello originale, tra le parole "portuali" e "nonché", conseguendone che il presupposto della già intervenuta quiescenza, in uno con quello della mancata liquidazione, andava riferito esclusivamente ai "lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres". Il Tribunale ha invece omesso di prendere nella dovuta considerazione il precedente comma 10, 7 secondo cui "gli oneri derivanti......dall'attuazione del comma 4 dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994 n.84 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale". L'art. 24 comma 4 della legge citata stabili che "ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'art. 156 primo comma n.2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.....si 2 dellaapplica il trattamento di cui all'art. legge 12 giugno 1984 n.222". Per effetto di tale norma le pensioni integrative, dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n.84/1994, furono poste a totale carico dell'INPS. in Nella previgente legislazione, invece, perdita della capacità di ipotesi di accertata lavoro specifica (art. 1 legge n.222 del 1984), e non anche di "una assoluta e permanente impossibili di svolgere qualsiasi attività lavorativa" (art. 2), l'ente previdenziale era corrispondere solo l'assegno ordinario di tenuto a Era però previsto un trattamento invalidità. 8 integrativo a carico del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, istituito con legge n.26 del 1981 (al posto del precedente Fondo assistenza sociale lavoratori portuali) e soppresso con il d.l. 23 gennaio 1990 n.6 (convertito con l'art. 2 di legge 24 marzo 1990 n.58); a decorrere dal 1° quest'ultima legge dispone che febbraio 1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali". inQuesta previsione rimase ferma fino all'entrata vigore della legge n.84 del 1994, avendo questa ch disposto, all'art. 24 comma 4, il totale accollo all'INPS delle pensioni integrative. Con questa disposizione, quindi, venne posto a carico dell'INPS l'onere di corrispondere ai lavoratori in ogni caso la pensione ordinaria di inabilità per il solo fatto di una accertata inidoneità al lavoro portuale e ciò a prescindere dalla ricorrenza del requisito della assoluta incapacità al lavoro, conservandosi perciò un trattamento di favore per i lavoratori già dichiarati inabili al lavoro portuale. La Corte costituzionale, con la sentenza n.16 9 del 1996, concluse per la non fondatezza dei dubbi di incostituzionalità della norma in questione, pur rilevandone l'anomalia. Come si è osservato nella motivazione di questa pronuncia, la norma non creò ex novo un trattamento previdenziale privilegiato in favore della specifica categoria dei lavoratori portuali, ma conservò a questi un trattamento già goduto in virtù della legislazione precedente, la quale, nei vari momenti temporali e per la parte non di competenza dell'INPS, lo pose prima a carico del Fondo (fino alla data del 31 gennaio 1990) e successivamente a carico delle compagnie e dei gruppi portuali. Con la legge n.84 del 1994, si provvide infine "a convertire, trattandosi in sostanza di una misura analoga alla fiscalizzazione degli oneri sociali gravanti sulle imprese, un onere improprio delle imprese portuali in un onere di assistenza sociale, altrettanto improprio, а carico della gestione dell'assicurazione generale per 1'invalidità e la vecchiaia, senza copertura della spesa corrispondente" (così testualmente nella motivazione della sentenza citata). Questa anomalia venne eliminata, prima ancora dell'entrata in vigore della legge n.84 (19 10 febbraio 1994), dall'art. 1, comma 5, del d.l. 12 febbraio 1994, riprodotto in una serie di decreti successivi (e per ultimo in quello 21 ottobre 1996 n. 535, finalmente convertito in legge) a norma del quale, a decorrere dalla data del primo dei provvedimenti di urgenza, gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'art. 24 della legge n. 84/1994 sono stati nuovamente posti a carico della gestione del Fondo in liquidazione, finanziata da un contributo а carico del bilancio dello Stato. La ricostruzione della sequenza legislativa che ha regolato le prestazioni previdenziali in discorso consente di affermare con certezza che l'onere del pagamento delle pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali per la inidoneità al lavoro accertata prima del gennaio 1990, grava sulle compagnie X ed i gruppi portuali. Definitiva conferma del fatto che fossero le compagnie e i gruppi portuali tenuti а sopportare il peso economico delle pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali per la già accertata inidoneità al lavoro e con riferimento ai ratei da corrispondere dal 1° febbraio 1990, è fornita dall'art. 9 del d.l. 30.12.1997 n.457 (convertito 11 con legge n.30 del 1998). Detta norma, al comma 1, prevede che solo con riferimento alle cancellazioni per inidoneità disposte a partire dal 1° febbraio 1990, la gestione commissariale del Fondo era autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi contrattuali corrisposte aiportuali le indennità lavoratori. Con il comma che è quello che nella specie interessa furono, per ilin modo particolare resto, previste forme di aiuto economico agli enti stessi consistenti in "interventi destinati а riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali..... nonché а definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto", mentre, con il comma 5, venne disposta la soppressione, sempre da questa data, 'casse locali di previdenza.......per la delle 11 corresponsione di pensioni integrative a favore dei St 11/2016 quindi l'a Leglernente quiescenza" suppale lavoratori portuali collocati in quiescenza". Deve invece rigettarsi l'impugnazione incidentale condizionata, con il cui unico motivo si eccepisce la incompatibilità del decreto legge 12 n. 6 del 1990, convertito con legge n.58/1990, con Trattato di Roma istitutivo dellal'art. 86 del Comunità Economica Europea. A questo proposito la società ricorrente deduce che, sancendo la normativa comunitaria il divieto di applicazione di addizionali tariffarie eccedenti il costo industriale (C. Giust. CEE sent. n. 179 del 1991), la previsione, di cui al comma 2 del testo sopra citato, di una rideterminazione delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali al fine di consentire alle compagnie e ai gruppi portuali di far fronte agli oneri economici loro imposti, di natura previdenziale ed estranea al costo industriale, con riferimento alla necessità di pagamento delle prestazioni contrattuali già a carico del Fondo - aveva l'effetto di rendere non concorrenziali le tariffe praticate nei porti italiani, tanto che la relativa richiesta che venne avanzata non fu accolta, in un incremento tariffario del quanto comportante 1800%. Orbene, è da rilevare che nella presente causa non è in questione l'applicazione о meno della disposizione della quale si denuncia il contrasto con la normativa comunitaria, conseguendone la 13 irrilevanza della questione dedotta con il motivo di ricorso. Quanto poi ai prospettati profili di sospetta illegittimità costituzionale del testo questione, per essersi con esso normativo in trasferiti a soggetti privati oneri di esclusiva pertinenza del sistema previdenziale assicurativo pubblico, deve rilevarsi che la questione venne implicitamente esaminata dal giudice delle leggi con la sentenza n.16 del 1996 sopra citata, alla quale va qui fatto integrale rinvio. Si aggiunga che le misure introdotte con il d. l. n. 457/1997, delle quali sopra si fatto cenno, hanno incontestabilmente avuto l'effetto di sanare, almeno per la gran parte, quella "anomalia" della cui esistenza la stessa Corte diede atto. Per tutto quanto esposto, della decisione impugnata si impone la cassazione. La non necessità di ulteriori indagini in punto, di fatto consente la decisione nel merito, in applicazione dei principi di diritto enunciati, di accoglimento dell'appello proposto dal Fondo e per l'effetto la condanna della coop. a.r.l. PP DI a pagare a AR La CA la pensione integrativa di integrazione sul trattamento di invalidità e la fine rapporto. 14 per Sussistono giuste ragioni per compensare, 1'intero processo, le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il La Corte riunisce i ricorsi;
ricorso principale e rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'appello del Fondo Gestione Istituti Contrattuali e, per l'effetto, condanna la coop. a.r. PP DI a pagare a AR La CA la pensione integrativa di invalidità e la di fine rapporto;
integrazione sul trattamento spese compensate per l'intero processo. Roma 19 marzo 2001. ii Presidente: baminen Pleeghini Il Cons. estensore: longdo Gugle IL CANCELLIERE h Depositata in Cancelleria Oggi, 19 LUG. 2001 LS DL CA A E ✓ B CANCELLIERE R 3 . 0 U I A B 3 1 E S D T 5 . S R , T O A . O C R T L N A , ' A C L 3 E L 7 E . I 8 S D D I I A N S T G N S E O O S P A I D M A I E O , A T O D T R I A E T R S T S I I N D G E E E S D O F E 15