Sentenza 7 gennaio 2011
Massime • 1
Non è ricorribile per cassazione, nè altrimenti autonomamente impugnabile, il provvedimento con cui il giudice, ritenendo infondata l'opposizione del segreto professionale da parte del testimone, ordini che lo stesso deponga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2011, n. 13369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13369 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Presidente - del 07/01/2011
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 50
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 34737/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv.to Rubini Paola del Foro di Padova nell'interesse di LO IO, nato a [...] l'[...]2;
avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Milano, in data 16.6.2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Bronzini Giuseppe;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Fraticelli Mario, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente avv.to Rubini Paola che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente è stato sentito come persona informata dei fatti dal PM di Milano in data 8.2.2010; precedentemente lo stesso LO aveva rappresentato la propria incompatibilità a testimoniare ex art. 197 c.p.p., lett. d) per aver svolto attività investigativa difensiva come sostituto processuale dell'avv.to Ghedini, come anche da delibera in tal senso dell'Ordine degli avvocati di Milano. In data 8.2.2010 l'avv.to LO rispondeva in parte alle domande ed opponeva nuovamente il segreto professionale;
il PM richiedeva al GIP di ordinare al ricorrente di deporre sulle circostanze sulle quali lo stesso aveva opposto il segreto e il GIP con l'ordinanza impugnata del 10.6.2010 provvedeva conformemente alla richiesta convocando il ricorrente per le ore 15 del 22 Giugno 2010.
Parte ricorrente impugna il provvedimento ex art. 111 Cost., comma 7, in quanto provvedimento incidente sulla libertà personale. Si aggiunge che, laddove si ritenesse il provvedimento non impugnabile, si solleva eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 11 Cost. in quanto si verrebbe a poter contrastare l'opposizione del segreto professionale de plano, non in previo contraddittorio con la persona interessata e con violazione dei diritti di difesa.
L'ordinanza impugnata configura altresì l'esistenza di un atto abnorme in quanto emesso in violazione alla legge perché il giudice non dava conto degli accertamenti che avrebbe dovuto necessariamente compiere ex art. 200 c.p.p. Inoltre l'ordinanza viola la legge perché nega che il segreto professionale sia opponibile anche da soggetto che ha svolto attività investigativa, nel caso di specie per conto delle parti lese come sostituto dell'avv.to Ghedini come da documenti allegati dai quali risulta che il ricorrente è sostituto generale dell'avv.to Ghedini e da fatture concernenti anche l'attività di ricerca consulenza ed assistenza effettuata nei procedimenti dell'On. Berlusconi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, apparendo manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.
Come si ricorda nello stesso ricorso nel nostro ordinamento penale vige il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Il provvedimento impugnato emesso dal GIP di Milano ex art. 200 c.p.p. non è, prima facie, certamente impugnabile.
La tesi secondo cui lo stesso sarebbe comunque impugnabile ex art.111 Cost. in quanto provvedimento lesivo della libertà personale non appare fondata posto che le conseguenze prospettate nel ricorso, sempre che siano riconducibili al concetto di "provvedimenti sulla libertà personale", derivanti dall'inottemperanza dell'ordine di deporre sono del tutto eventuali e comunque non dedotte con riguardo specifico al caso in esame. A distanza di numerosi mesi dalla data fissata per rendere testimonianza non è noto se questa sia stata resa o se, invece, sia stata rifiutata e con quali conseguenze. Quindi la prospettazione appare sul punto generica e non comprovata da elementi certi ed univoci.
L'atto in parola non è certamente abnorme in quanto pacificamente ed esplicitamente rientrante nei poteri del giudice che l'ha emesso, che appaiono esercitati in coerenza con le finalità della norma. Il provvedimento non presenta "alcuna stranezza e singolarità nel contenuto che lo rende avulso dall'intero ordinamento processuale", nè si è "esplicato al di fuori dei casi consentiti e dalle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite" (Cass. n. 27716/2003), ne' - infine - ha determinato la stasi o la regressione indebita del procedimento (cass. sez. un. m. 25957/2009). Circa la deduzione per cui il giudice avrebbe dovuto, ex art. 200 cpv. c.p.p., disporre gli "accertamenti necessari", le censure mosse sono analogamente infondate: da un lato non si vede quali ulteriori accertamenti il Giudice avrebbe dovuto compiere posto che il ricorrente era già stato sentito sul punto in precedenza e dall'altro lato anche a volere ammettere -per mero artificio argomentativo - che sia stata commessa una irregolarità ciò non rende automaticamente il provvedimento "abnorme", alla luce della giurisprudenza di questa Corte in materia, in quanto certamente rientrava nel potere del Giudice disporre la deposizione del ricorrente come da richiesta del PM e vagliare la fondatezza nel merito delle ragioni addotte per astenersi dal deporre (come è stato fatto nella motivazione del provvedimento), sicché il provvedimento appare ordinaria e funzionale espressione di un potere concesso dalla legge.
Infine per quanto riguarda la sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 200 c.p.p., comma 2, per violazione degli artt. 3. 24 e 111 Cost., la stessa appare inammissibile perché prospettata sulla base di elementi o inconferenti o del tutto generici. Non vi è alcun contrasto con l'art. 111 Cost. per le ragioni di cui supra non apparendo il provvedimento in sè e per sè lesivo della libertà personale. Non può esservi violazione dei diritti di difesa ex art. 24 in quanto il ricorrente non è ne' imputato ne' indagato e l'eventuale violazione dei diritti di difesa degli assistiti dal ricorrente può eventualmente essere fatta valere in altra sede dagli interessati.
Circa la violazione dell'art. 3 va osservato che l'impugnabilità del provvedimento non è prevista e che appare completamente fuori dal sistema trattandosi di un procedimento meramente istruttorio e rivolto all'acquisizione di informazioni testimoniali destinate ad essere ulteriormente vagliate nello sviluppo del processo e che, anzi, la invocata impugnabilità anche di tali preliminari atti sarebbe in forte tensione con il principio costituzionale di "ragionevole durata del processo" di matrice sopranazionale in quanto sancito all'art. 6 della Cedu e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, implicando ulteriori fasi processuali a carattere meramente incidentale.
In ogni caso non è stato offerto alcun parametro di comparazione, rispetto ad altro istituto simile o la cui ratio sia simile a quello della norma di cui all'art. 200 c.p.p., in relazione al quale si possa ritenere l'irragionevole, ex art. 3 Cost., regime di disciplina per il caso in parola, sicché la censura di incostituzionalità è priva dei necessari parametri di riferimento anche solo per valutarne la eventuale "non manifesta infondatezza".
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011