Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2011, n. 13369
CASS
Sentenza 7 gennaio 2011

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Non è ricorribile per cassazione, nè altrimenti autonomamente impugnabile, il provvedimento con cui il giudice, ritenendo infondata l'opposizione del segreto professionale da parte del testimone, ordini che lo stesso deponga.

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  • 1Art. 51 Codice Deontologico Forense: “La testimonianza dell’avvocato”
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    L'art. 51 Codice Deontologico Forense – rubricato "La testimonianza dell'avvocato" - è collocato all'interno del Titolo IV, il quale a sua volta è rubricato "Doveri dell'avvocato nel processo". Tale Titolo, infatti, racchiude tutti quelli che sono gli obblighi gravanti sull'avvocato, sia nei confronti degli altri colleghi, che nei confronti dei magistrati e dei propri e altrui clienti. Per comprendere appieno il significato di questa norma, è necessario passare in rassegna ogni singolo canone, sì da evidenziare i punti salienti sui quali merita compiere una riflessione. Il canone primo dell'art. 51 Codice Deontologico Forense prescrive: "L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2011, n. 13369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13369
Data del deposito : 7 gennaio 2011

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