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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/09/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12870/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CROCE LAURA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. BONICIOLI LILIA CP_1
Resistente OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno ordinario di invalidità
*** FATTO E DIRITTO La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o in subordine all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico nominato in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Ai sensi dell'art. 2 L. 224/84 si considera inabile - ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall' l'assicurato o il titolare di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico CP_1
o , si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Nella relazione in atti il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese di GENNAIO 2024. In particolare, il CTU ha così concluso: “Nel caso di specie trattasi di persona affetta da spondilouncoartrosi con associate discopatie ed ernie discali multiple C-D-L-S in associata tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla dx, fenomeni diffusi di meniscosi e condropatia ginocchio sx con lesione distrattiva del LCA. Le infermità sopra descritte, di particolare importanza, incidono senza alcun dubbio in misura rilevante sull'attitudine lavorativa specifica del pz poiché compromettono tanto le sue funzioni statico-dinamiche, quanto la sua tolleranza a sforzi fisici anche di moderata entità, esponendolo per lo più a rischi di varia natura. Sulla scorta delle diagnosi accertate strumentalmente ed obiettivate clinicamente, tenuto conto delle risultanze scaturite dall'esame peritale, è fin troppo evidente come le patologie patite dall'istante sono oramai cronicizzate ed ad andamento evolutivo, con ripercussioni funzionali sulle sue performances generali, tali da ridurre a meno di un terzo le sue capacità lavorative in quotidiane occupazioni confacenti alle attitudini personali. Pertanto, possiamo asserire con certezza che il sig.
è da ritenere soggetto con diritto a beneficiare dell'assegno Parte_2 Pt_3 ità che sicuramente c sono ostative all'espletamento delle Pt_4 ttività lavorative specifiche. In ragione di quanto su riportato si ritiene, quindi, che il ricorrente abbia diritto al godimento del beneficio invocato, la cui decorrenza potrà essere collocata, con criteri di accettabile presunzione clinica e medico-legale a decorrere dal mese di GENNAIO 2024.” Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione CP_1
è subordinato all'esito positivo di tale verifica da ell'Istituto. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione del fatto che il diritto è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 20.11.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dic siti sanitari previst assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 01.01.2024 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre CP_1 accessori, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti diversi da quello sanitario.
2. Spese di lite compensate.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 18/09/2025
Il Giudice Dr. Luca Notarangelo